Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30802 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30802 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 22786-2017 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 423/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/03/2017;
Lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto accogliersi il quarto motivo del ricorso principale, con rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso ed il rigetto del ricorso incidentale, conclusioni alle quali si riporta anche il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, in prossimità dell’udienza;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito del decesso di NOME, madre di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed avendo la stessa disposto con testamento dei singoli beni caduti in successione in favore dei tre figli, assegnando loro determinati cespiti, il coniuge
COGNOME NOME convenne in giudizio i figli dinanzi al Tribunale di Siracusa, per sentire accertare la proprietà dei beni, e previa declaratoria di nullità del testamento, procedersi alla divisione ab intestato dei beni relitti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 240/2003, passata pacificamente tra le parti in cosa giudicata, statuì che si era aperta la successione e che le attribuzioni testamentarie erano da considerarsi effettuate a titolo di legato.
Essendo nelle more deceduto COGNOME NOME, la figlia ed unica erede, COGNOME NOME, convenne in giudizio gli zii NOME NOME e NOME NOME affinché ex art. 649 c.c. fossero condannati al rilascio del bene legato al proprio genitore, con ogni accessione e pertinenza e con la condanna al versamento dei frutti maturati ed al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, per quanto ancora rileva in questa sede, intervenne l’interruzione del processo, per avere il difensore di COGNOME NOME dichiarato la morte del proprio assistito. La causa venne riassunta con atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, ed il Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 1738/2016 accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti al rilascio del bene in Siracusa alla INDIRIZZO e INDIRIZZO, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 150.546,50, oltre interessi e rivalutazione per frutti civili non percetti e RAGIONE_SOCIALE somma di € 98.345,23, oltre interess i e rivalutazione, per i deterioramenti apportati al bene, e cagionati dopo l’apertura RAGIONE_SOCIALE successione.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME e NOME, ed appello incidentale NOME, cui ha resistito NOME.
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 423 del 13 marzo 2017, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata e decidendo nel merito ha condannato gli eredi di NOME NOME al rilascio dei detti beni in favore dell’appellata, con la condanna al versamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 160.000,00 a titolo di frutti percetti, rigettando le altre domande risarcitorie; ha rigettato le domande avanzate nei confronti di NOME; ha compensato per un terzo le spese fra l’attrice e gli eredi di NOME NOME, ponendo la residua parte a carico di questi ultimi; ha condannato l’appellata al rimborso delle spese del doppio grado in favore di NOME, ponendo a carico sempre dell’appellata le spese RAGIONE_SOCIALE CTU espletata in primo grado.
Quanto alla validità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di riassunzione, conseguente all’interruzione del giudizio per il decesso di COGNOME NOME, la sentenza rilevava che effettivamente la notifica, in quanto compiuta con le forme dell’art. 303, co. 2, c.p.c., dopo l’anno dal decesso RAGIONE_SOCIALE parte, era affetta da giuridica inesistenza, il che comportava che la prosecuzione del giudizio non era validamente avvenuta nei confronti degli eredi di COGNOME NOME.
Ciò implicava sicuramente la nullità degli atti successivamente posti in essere e RAGIONE_SOCIALE sentenza, ma non poteva accedersi alla
richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio, in quanto ai fini RAGIONE_SOCIALE riassunzione rileva solo l’avvenuto deposi to del ricorso. A fronte RAGIONE_SOCIALE inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione o per il compimento RAGIONE_SOCIALE notifica.
Tale omissione, ferma restando la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, imponeva però al giudice di appello di dover decidere la causa nel merito, essendosi al di fuori dei casi di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di primo grado.
Passando al merito, la Corte d’appello reputava fondata la domanda di consegna dei beni e di pagamenti dei frutti relativamente alle eredi di COGNOME NOME.
Infatti, anche l’acquisto del dante causa dell’attrice era avvenuto ex lege, trattandosi di un’attribuzione avvenuta a titolo di legato a carico di COGNOME NOME, che legittimava quindi la possibilità di richiedere la consegna del bene a chi ne avesse la disponibilità.
Tale disponibilità da parte di NOME NOME non era sostanzialmente contestata, emergendo, infatti, elementi di prova che la confermavano, come l’ammissione del convenuto di essersi dovuto occ upare dei beni comuni e, fra l’altro, anche RAGIONE_SOCIALE locazione dell’immobile oggetto di causa.
Non rilevava poi la nomina di un custode giudiziario in relazione al cespite, trattandosi di vicenda che ineriva ai rapporti tra il conduttore ed il convenuto COGNOME NOME, in quanto originario locatore, e stante il rifiuto di questi di ricevere la riconsegna del bene da parte del conduttore.
Correttamente andava, quindi, disposta la condanna delle eredi di COGNOME NOME alla riconsegna del bene alla legataria, come del pari si palesava fondata la domanda di pagamento dei frutti percetti e percipiendi, trattandosi di un danno subito dal proprietario per l’impossibilità di fruire RAGIONE_SOCIALE cosa, e che deve ritenersi in re ipsa , e quantificabile in base ai frutti civili che l’au tore RAGIONE_SOCIALE violazione abbia tratto dalla cosa comune.
In relazione al quantum , la sentenza riteneva che fosse corretto il rinvio al canone di locazione dell’immobile, fissato in € 568,00, mensili così che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE data di apertura RAGIONE_SOCIALE successi one, l’occupazione si era protratta per circa 272 mesi, essendo quindi congrua la somma di € 160.000,00, liquidata in moneta attuale e comprensiva di interessi e rivalutazione.
Non poteva invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno per omessa manutenzione del bene, atteso che il convenuto, ove anche ritenuto essere in mala fede, non poteva essere obbligato ad agire anche per eseguire interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Era invece meritevole di accoglimento l’appello incident ale di NOME, e ciò in quanto la stessa era priva RAGIONE_SOCIALE detenzione ed era a sua volta una semplice legataria.
In relazione alle spese giudiziali, mentre era risultata totalmente soccombente l’attrice rispetto alla convenuta NOME, ricorrevano giusti motivi per compensare per un terzo le spese tra NOME e gli eredi di NOME, atteso il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE prima,
ponendosi la residua parte a carico dei secondi, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro prevalente soccombenza.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello propone ricorso NOME sulla base di quattro motivi.
COGNOME NOME, NOME e NOME resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a sette motivi.
NOME resiste con autonomo controricorso.
La ricorrente principale e le ricorrenti incidentali hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale in ragione del fatto che sarebbe stato notificato a mezzo pec in formato ‘.docx’ e poi sottoscritto con estensione ‘.p7m’, in violazione delle regole tecniche impartite dal RAGIONE_SOCIALE, e ciò alla luce RAGIONE_SOCIALE risposta offerta da questa Corte nella sua più autorevole composizione, essendosi, infatti, precisato che, in tema di processo telematico, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (Cass. S.U. n. 10266 del 27/04/2018; Cass. n. 30927/2018).
3. Ragioni di ordine logico impongono la previa disamina del primo motivo di ricorso incidentale con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 303, 152, 154, 156, 161, e 112 c.p.c., nonché dell’art. 125, disp. att., c.p.c.
Deducono le ricorrenti incidentali che la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio, a seguito del decesso del loro dante causa, era avvenuta con modalità che ne avevano impedito la co noscenza, e ciò in quanto era avvenuta presso l’ultimo domicilio del defunto, in maniera collettiva ed impersonale, ben oltre l’anno dalla data del decesso.
La Corte d’Appello, pur dando atto dell’inesistenza che colpiva di tale modalità di notifica, anziché dichiarare, come doveroso, l’estinzione dell’intero giudizio, ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, in quanto emessa senza che le convenute fossero state effettivamente poste a conoscenza RAGIONE_SOCIALE prosecuzione del giudizio, ed ha deciso nel merito.
Trattasi, a detta delle parti, di soluzione del tutto erronea in quanto non terrebbe conto del fatto che, a fronte di una notifica inesistente, non è possibile disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica e quindi si imponeva anche in grado di appello l’estinzione del giudizio. Né il giudice di appello aveva provveduto, come sarebbe stato conseguenziale al suo ragionamento, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica in appello.
Si aggiunge poi che il ricorso in riassunzione risulta essere stato redatto in maniera difforme da quanto prescritto dall’art. 125, disp. att., c.p.c., il che imponeva anche per tale ragione
di ritenere non avvenuta la riassunzione del processo interrotto, con la conseguente declaratoria di estinzione.
3.1 Il motivo è infondato.
La Corte d’ appello ha puntualmente richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la notifica avvenuta ex art. 303, co. 2, c.p.c. oltre l’anno dalla morte RAGIONE_SOCIALE parte è affetta da giuridica inesistenza (Cass. n. 9432/1998; Cass. n. 3979/1998; Cass. n. 20872/2005), ma ha fatto altrettanto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE più recente giurisprudenza di questa Corte che ha invece sottolineato come, ai fini dell’impedimento RAGIONE_SOCIALE causa di estinzione correlata alla mancata riassunzione del processo interrotto, rilevi essenzialmente il tempestivo deposito del ricorso, essendo poi irrilevanti ai fini auspicati dalle ricorrenti incidentali la successiva sorte RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di fissazione di udienza e del relativo ricorso.
A tal fine è stata richiamata in maniera condivisibile Cass. n. 2174/2016, secondo cui la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta identificazione RAGIONE_SOCIALE controparte nell’atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell’unito
decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie RAGIONE_SOCIALE ” vocatio in ius “, sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l’estinzione del processo (Cass. n. 21869/2013; Cass. n. 6921/2019, in relazione all’omessa notifica, cui può essere giuridicamente assimilata l’ipotesi di notifica affetta da giuridica inesistenza).
Risulta, quindi, incensurabile la soluzione del giudice di appello che, riscontrata l’omessa ed incolpevole partecipazione degli eredi RAGIONE_SOCIALE parte deceduta alla prosecuzione del giudizio di primo grado, per non essere state validamente notiziate RAGIONE_SOCIALE riassunzione, ha tratto la conseguenza RAGIONE_SOCIALE nullità degli atti posti in essere successivamente all’interruzione, e tra questi anche RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, escludendo però sia che potesse dichiararsi l’estinzione (impedita appunto dal tempestivo deposito del ricorso per riassunzione), sia che potesse rimettersi la causa al Tribunale, attesa la tassatività delle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Né è pertinente il richiamo all’inoperatività RAGIONE_SOCIALE disciplina in tema di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica ex art. 291 c.p.c. per l’ipotesi di inesistenza d ella notifica, atteso che tale regola deve essere temperata nella vicenda de qua, in ragione del diverso e sopra richiamato principio secondo cui, una volta
avvenuto il deposito del ricorso per riassunzione, il giudice, anche in caso di omissione RAGIONE_SOCIALE notifica, prima di dichiarare l’estinzione deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione (ove la notifica sia affetta da nullità), ovvero per l’esecuzione per la prima volta RAGIONE_SOCIALE notifica, conseguendo l’estinzione solo alla violazione del termine peren torio a tal fine assegnato.
Inoltre, avendo le eredi di COGNOME NOME proposto appello principale, dolendosi proprio dell’assenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di riassunzione, ed avendo quindi mostrato di avere avuto una conoscenza postuma del processo, che avevano provveduto a riattivare in sede di impugnazione, non ha senso sostenere che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre in appello la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica del provvedimento di riassunzione.
Infatti, le conseguenze negative per l’attrice del viz io RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso per riassunzione sono state tratte addivenendosi alla declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 354, co. 3, c.p.c., ed avendo poi la Corte d’Appello provveduto, a contraddittorio ormai integro, a decidere nuovamente la causa nel merito.
Appare, poi, altrettanto priva di fondamento la deduzione collegata alla pretesa violazione dell’art. 125, disp. att., c.p.c. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, anche ove l’interruzione consegua alla morte RAGIONE_SOCIALE parte, l’atto di riassunzione deve contenere (Cass. n. 6921/2019) gli elementi essenziali RAGIONE_SOCIALE domanda proposta, e ciò in ragione del fatto che, anche in
relazione alla previsione di cui all’art. 303 cod. proc. civ., il ricorso è valido qualora esso contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza la necessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi RAGIONE_SOCIALE domanda proposta (cfr., ex multis, Cass. n. 12506/2007).
Nella fattispecie, come si ricava dalla lettura del ricorso per riassunzione depositato dalla ricorrente principale in data 16 settembre 2013, lo stesso risulta riportare il numero di ruolo generale RAGIONE_SOCIALE causa ed il nominativo del giudice istruttore, e contiene anche l’indicazione delle parti presenti nel giudizi o ed il puntuale riferimento all’evento interruttivo, nel mentre il richiamo alle conclusioni contenute nell’atto di citazione, con il riferimento alla provenienza da legato testamentario RAGIONE_SOCIALE proprietà del bene di cui si chiedeva il rilascio, consente di affermare che lo stesso ricorso soddisfi ampiamente i requisiti contenutistici posti dall’art. 303, co. 2, c.p.c.
Peraltro, ove anche si volesse opinare nel senso RAGIONE_SOCIALE nullità per difetto di contenuto oggettivo, dovrebbe reputarsi che, essendo stato impedito l’effetto estintivo con il deposito, il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del ricorso, con le indicazioni ritenute necessarie, ma senza che tale omissione possa determinare l’effetto estintivo del giudizio, ormai impedito, come più volte ribadito, per effetto del deposito del ricorso.
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 649, co. 3, e 661 c.c., nonché
dell’art. 102 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello, nel decidere nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente, ha escluso che la condanna potesse essere pronunciata anche in danno dalla convenuta NOME.
Si assume che erroneamente è stato sostenuto che la detenzione del bene fosse in capo al solo COGNOME, trascurando altresì che in realtà, ove il legatario chieda la consegna del bene legato ex art. 649 c.c., si è al cospetto di un’ipotesi di litisconsorzio necessario che coinvolge tutti gli eredi,
Il motivo è privo di fondamento.
Giova a tal fine compiere una precisazione che risulta utile anche in vista RAGIONE_SOCIALE disamina dei successivi motivi di ricorso, che investono a vario titolo la possibilità per la ricorrente principale di poter rivolgersi nei confronti dei convenuti, e delle loro aventi causa, onde conseguire il rilascio del bene oggetto di legato in suo favore nonché il ristoro del pregiudizio derivante dal mancato godimento.
La questione nasce per effetto dell’interpretazione che la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 240/2003 ha dato delle disposizioni testamentarie di NOME, con le quali la medesima aveva attribuito in favore dei figli la proprietà dei singoli beni alla stessa appartenenti.
Infatti, con tale sentenza viene riferito che le singole attribuzioni sono tutte qualificate in termini di legato, ed è proprio sulla scorta di tale qualificazione che è stata proposta la domanda oggetto di causa.
Tuttavia, pur in presenza di un testamento che contenga disposizioni di singoli beni, che siano state tutte qualificate in termini di legato, e che, a quanto risulta, abbiano esaurito l’asse relitto, non per questo può negarsi in capo ai tre figli RAGIONE_SOCIALE testatrice la qualità di eredi.
In tal senso depone, oltre alla circostanza riferita in ricorso (cfr. pag. 2), secondo cui la sentenza de qua avrebbe contestualmente anche dichiarato aperta la successione legittima, il rilievo che, posta la necessità di dover sempre individuare un erede (anche ai soli fini di stabilire il soggetto che sia tenuto a dare attuazione alle disposizioni testamentarie ovvero a far fronte ai debiti ereditari), l’eventuale esaurimento dell’attivo ereditario, senza che si sia con tali disposizioni individuata anche ex certa re una istituzione di erede, implica alla luce del disposto di cui all’art. 457 c.c. che per il resto sia destinata ad operare la successione legittima, alla quale evidentemente concorrevano i tre figli RAGIONE_SOCIALE testatrice.
Trattasi di chiamata a titolo universale che opera per le dette finalità e che sussiste anche ove la stessa sia priva di un positivo contenuto patrimoniale, essendo in ogni caso destinata ad operare, oltre che sul piano dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull’erede (come appunto quello di cui all’art. 649 c.c. oggetto di causa), anche in relazione all’ipotesi in cui si debba decidere la sorte dei beni appartenenti al de cuius ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti rispetto
alla data di redazione RAGIONE_SOCIALE scheda, beni che, per quanto detto, sono destinati a devolversi secondo le regole RAGIONE_SOCIALE successione ab intestato , una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà.
In tal senso si veda anche Cass. n. 15239/2017, secondo cui la successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il “de cuius” non abbia disposto con il testamento RAGIONE_SOCIALE totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati (nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario “mortis causa” di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del “de cuius” né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata; conf. Cass. n. 2968/1997).
Se quindi risulta che tutti e tre i germani NOME fossero coeredi, in quanto chiamati ab intestato, ed avessero quindi acquisito il possesso dei beni ereditari ex art. 460 c.c., per quanto invece rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE titolarità dell’obbligazione di cui all’art. 649 co. 3 c.c., ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto affermato in passato, e cioè che non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, e pertanto non si deve integrare il
contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede che sia in possesso dei beni legati e, quindi unico tenuto alla loro consegna. In tal caso, infatti, non è in discussione lo status di erede, poiché la domanda tende soltanto alla attuazione d’un obbligo giuridico – rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede (Cass. n. 914/1963).
La regola che va ribadita è quindi nel senso che, pur essendo tutti gli ere di tenuti a dare attuazione all’obbligo di cui all’art. 649 c.c., ciò vale sempre che tutti ne abbiano la effettiva disponibilità, che prevale rispetto al possesso di diritto che scaturisce dall’art. 460 c.c., sicché ove solo uno o alcuni dei coeredi abbiano la materiale disponibilità del bene oggetto del legato, è a questi che deve essere rivolta la richiesta del legatario (nella specie a sua volta coerede), poiché solo questi hanno l’effettiva possibilità di porre il bene legato nella concreta disponibilità del legatario, come appunto vuole il precetto di cui all’art. 649, co. 3, c.c.
Ne consegue che il motivo proposto si palesa infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretto richiamo alla circostanza che COGNOME NOME non aveva contestato di avere la disponibilità del bene, avendo appunto riconosciuto di essersi dovuto occupare RAGIONE_SOCIALE gestione dei beni caduti in successione, provvedendo alla locazione ed alla manutenzione.
Le considerazioni sopra esposte, in ordine all’individuazione delle condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 649
c.c., forniscono anche la giustificazione dell’infondatezza del secondo motivo del ricorso principale con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 167, 183 e 345 c.p.c., in quanto con l’appello incidentale NOME RAGIONE_SOCIALE avrebbe chiesto accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Trattasi, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente di eccezione mai sollevata in primo grado e che quindi avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Giova sul punto osservare che il riscontro che l’appellante incidentale non avesse la disponibilità materiale del bene e che quindi non potesse risultare in concreto destinataria RAGIONE_SOCIALE condanna richiesta dall’attrice attiene piuttosto che al rilievo del difetto di legittimazione passiva (che costituisce una condizione dell’azione e che deve ricavarsi ex se dal contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta), invece alla verifica RAGIONE_SOCIALE titolarità passiva del rapporto, così che alla vicenda si attagliano i principi espressi da Cass. S.U. n. 2951/2016, secondo cui la titolarità RAGIONE_SOCIALE posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda ed attiene al merito RAGIONE_SOCIALE decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Orbene, anche voler superare il rilievo dell’assoluto difetto di specificità del motivo nella parte in cui, omettendo di richiamare i passaggi delle difese svolte in primo grado da NOME, dai quali evincere che non fossero state sollevate contestazioni quanto alla titolarità passiva
dell’obbligazione dedotta in giudizio (difetto di specificità che viene confortato anche dal fatto che la stessa controricorrente riporta in controricorso un passaggio RAGIONE_SOCIALE comparsa di risposta in primo grado che contiene proprio siffatta contestazione), va osservato che, proprio in ragione del tenore letterale dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile alle controversie già pendenti alla data del 30 aprile 1995, risulta legittima la proposizione per la prima volta in appello anche di eccezioni in senso stretto, il che rende evidente come si palesi infondata la deduzione circa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE contestazione svolta in gr ado di appello. Ma va altresì considerato che, avendo la Corte d’Appello dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha deciso nel merito come se fosse a sua volta giudice di primo grado, e come tale era chiamata autonomamente a valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE titolarità passiva delle parti convenute rispetto alla pretesa dell’attrice, senza alcun vincolo posto dalle specifiche regole dettate per la possibilità di devolvere le questioni già esaminate in primo grado al giudice di appello.
Le argomentazioni sviluppate al punto 4., circa l’individuazione del soggetto chiamato a dare attuazione alla previsione di cui al terzo comma dell’art. 649 c.c., consentono anche di dare risposta al secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., e degli artt. 649, 662, 669 e 2697 c.c., nonché del terzo motivo del ricorso incidentale, che denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 535, 1147, 1148, 1220 e 2697 c.c.
Con la prima censura si lamenta che, poiché le attribuzioni effettuate dalla COGNOME in favore dei figli erano state qualificate con sentenza passata in cosa giudicata come legati, COGNOME NOME, e per esso le sue eredi non potevano essere condannate in relazione alla domanda avanzata dall’attrice ai sensi dell’art. 649 co. 3 c.c.., rivestendo il NOME la sola qualità, al più, di detentore dei beni legati al dante causa dell’attrice.
La doglianza è però infondata, alla luce del rilievo sopra svolto per cui NOME NOME ha comunque rivestito la qualità di successore universale ab intestato RAGIONE_SOCIALE madre, e quindi di soggetto chiamato in potenza a dare esecuzione a quanto prescritto dall’art. 649 co. 3 c.c. in ragione RAGIONE_SOCIALE effettiva disponibilità materiale del bene legato, per come accertato con apprezzamento di fatto nei due gradi di merito.
Né può invocarsi, in senso contrario all’effettiva disponibilità del bene, la vicenda concernente l’avvenuta nomina di un sequestratario per il bene oggetto di causa, trattandosi di vicenda che scaturisce proprio dall’attività gestoria posta in essere dal defunto COGNOME NOME, che aveva provveduto, come da ammissioni riferite in sentenza, a gestire anche la locazione dell’im mobile, e che lo vedeva contrapposto, quale locatore, al conduttore del bene, non potendosi inferire, quindi, dalla nomina di un sequestratario per la risoluzione delle questioni insorte dal rapporto di locazione, una perdita di disponibilità
del bene, ai fini che rilevano ex art. 649 c.c., nei diversi rapporti con il legatario.
Il terzo motivo del ricorso incidentale, oltre a riproporre la tesi dell’impossibilità di attribuire al dante causa delle ricorrenti incidentali la qualità di possessore, per essere a sua volta solo legatario, si risolve però in una contestazione all’apprezzamento delle emergenze probatorie, come effettuato in maniera conforme nei due gradi di merito, circa il fatto che COGNOME NOME si fosse effettivamente ed attivamente ingerito nell’ amministrazione dei beni oggetto di legato, e fra questi anche di quello assegnato al germano NOME, provvedendo a curarne la locazione con terzi, ed assumendone quindi una signoria di fatto che giustifica la successiva condanna, oltre che al rilascio, anche al ristoro in favore del legatario dei frutti percetti e percipiendi.
Avendo poi i giudici di merito reputato che COGNOME NOME fosse effettivo possessore del bene e che la vicenda del sequestro, essendo interna ai rapporti con il conduttore, non abbia inciso sulla ricorrenza RAGIONE_SOCIALE qualità di obbligato ex art. 649, co. 3, c.c., quanto alla decorrenza dell’obbligazione di versamento dei frutti deve farsi richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell’art.649 cod. civ., fin dal momento dell’apertura RAGIONE_SOCIALE successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell’immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna. (Cass. n. 25155/2010), trattandosi di
regola specifica ed in parte derogatoria rispetto alla norma dettata in via generale in tema di possesso ex art. 1148 c.c. Peraltro, non va trascurato che la sentenza impugnata a pag. 8, tenuto conto delle concrete modalità con le quali il COGNOME NOME si era ingerito nella gestione del bene, ha ritenuto che la domanda relativa ai frutti ben potesse essere qualificata in termini di domanda risarcitoria (qualificazione non adeguatamente attinta con i motivi di ricorso incidentale), qualificazione che, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite, se effettivamente non consente di ritenere che il pregiudizio subito dal proprietario del bene per il mancato godimento, sia un danno in re ipsa , permette però di poter procedere alla sua liquidazione in maniera agevolata.
In tal senso rileva quanto affermato da Cass. S.U. n. 33645/2022, per la quale, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, che appunto rappresenta il pregiudizio subito dal proprietario per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata disponibilità del bene, che può reputarsi sussistente, secondo un criterio di normalità che presiede, salvi casi specifici, nella specie nemmeno prospettati, alle ipotesi di mancato godimento del bene da parte del proprietario.
Va altresì rigettato il quarto motivo del ricorso incidentale che denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché degli artt. 752 e 1295 c.c.
Assumono le ricorrenti incidentali che l’attrice aveva agito quale coerede del padre e conseguentemente, avendo fatto valere un credito ereditario, in relazione al mancato godimento del bene legato al genitore, la stessa avrebbe potuto agire chiedendo il ristoro solo per la quota corrispondente a quella vantata iure successionis sull’eredità paterna.
Rileva il Collegio che, sebbene effettivamente nella sentenza impugnata manchi una risposta alla deduzione de qua, all’omessa pronuncia, e trattandosi di quest ione di mero diritto, possa supplirsi mediante l’integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e ciò facendo richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte a mente RAGIONE_SOCIALE quale i crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte RAGIONE_SOCIALE comunione ereditaria, essendo la regola RAGIONE_SOCIALE ripartizione automatica dell’art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in
presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti RAGIONE_SOCIALE sussistenza o meno del credito (Cass. S.U. n. 24657/2007; Cass. n. 27417/2017; Cass. n. 8508/2020).
Ne deriva che legittimamente anche la singola coerede poteva agire per il recupero del credito ereditario e per il suo intero ammontare.
Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché degli artt. 662, 752, 7554 e 1295 c.c.
Si deduce che era stata sollevata la questione circa il fatto che l’obbligazione eventualmente scaturente dalla condanna al ristoro dei frutti del bene legato in favore RAGIONE_SOCIALE controparte aveva carattere ereditario, pertanto, andava ripartita secondo le quote ereditarie, dovendo una quota ricadere sia a carico dell’altra convenuta che RAGIONE_SOCIALE stessa attrice, in quanto erede di COGNOME NOME, e ciò anche alla luce di quanto previsto dall’art. 662 c.c.
In ogni caso, l’eventuale credito attribuito alla controparte andava ripartito secondo le quote successorie tra le tre coeredi di COGNOME NOME.
Il motivo è solo in parte fondato.
Si rivela privo di fondamento nella prima parte, quanto alla pretesa di coinvolgere nella responsabilità anche l’altra coerede, e ciò sia in ragione del fatto che già Cass. n. 25155/2010, al punto 13.2 RAGIONE_SOCIALE motivazione ha avuto modo condivisibilmente di chiarire che il debito de quo non ha carattere ereditario, trattandosi di obbligazione che matura
per effetto di una condotta posta in essere dagli eredi in epoca successiva all’apertura RAGIONE_SOCIALE successione, e delle cui conseguenze devono rispondere iure proprio .
Ne discende che, una volta esclusa una situazione di signoria sul bene da parte dell’altra coerede, NOME, l’obbligazione relativa al rimborso dei frutti, così come quella concernente il rilascio, non possono che gravare sull’unico tra i coeredi che aveva la disponibilità materiale del bene, e quindi su COGNOME NOME e le sue coeredi.
E’ invece parzialmente fondato nella seconda parte, avendo la sentenza impugnata previsto la condanna delle ricorrenti incidentali per il mancato godimento del bene legato a far data dall’apertura RAGIONE_SOCIALE successione e sino alla data RAGIONE_SOCIALE decisione in appello. Emerge però che, essendosi aperta la successione in data 30 luglio 1994, ed essendo deceduto il convenuto COGNOME NOME il 12 aprile 2009, va fatta distinzione tra il godimento avvenuto da parte del dante causa delle ricorrenti incidentali e quello proseguito dalle medesime in data successiva alla morte.
Per quest’ultimo periodo, trattandosi di condotta addebitabile alle tre coeredi, in quanto inadempienti all’obbligo azionato dall’attrice, per i frutti maturati debbono rispondere in solido ex art. 2055 c.c., avendo tutte concorso nella causazione del pregiudizio. Viceversa, per il periodo anteriore, per il quale il responsabile dell’illecito è il solo COGNOME NOME, trattasi di un debito ereditario, destinato a frazionarsi ex lege in proporzione delle quote ereditarie, così che dello stesso
ognuna deve rispondere in relazione alla quota successoria vantata sull’eredità dell’originario convenuto.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione a tale doglianza, dovendo il giudice del rinvio provvedere al riparto tra le coeredi di COGNOME NOME, secondo il principio di diritto per il quale, ove sia fatto valere il diritto al rimborso dei frutti per il godimento esclusivo del bene da parte di un soggetto deceduto nel corso del giudizio, ed al quale siano subentr ati gli eredi, tra questi ultimi l’obbligazione si ripartisce anche all’esterno secondo le quote ereditarie reciprocamente vantate, ma esclusivamente per il pregiudizio derivante dal godimento del bene avvenuto in epoca anteriore alla morte del loro dante causa, restando invece ferma la solidarietà per il periodo successivo, ove gli stessi abbiano continuato a permanere nel godimento del bene.
Ritornando ai motivi del ricorso principale, con il terzo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’ar t. 667 c.c., nonché dell’art. 159, co. 2, e 162, co. 1, c.p.c., quanto al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di condanna dei convenuti anche all’esecuzione, a loro cura e spese, delle opere necessarie ad assicurare l’ordinaria e straordinaria manutenzione del bene legato.
Si deduce che a tal fine in primo grado era stata anche disposta una CTU per quantificare tali costi e che il Tribunale aveva condannato i convenuti all’importo come determinato dal CTU.
La sentenza di appello ha, invece, prescisso da tale elaborato peritale, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE nullità degli atti compiuti dopo la riassunzione, avendone posto anche le spese a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale.
Si sostiene che il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di rimborso di tali costi è in contrasto con il dettato dell’art. 6 67 c.c., e che in ogni caso la Corte d’Appello, ove anche ravvisata la nullità RAGIONE_SOCIALE CTU, ne avrebbe dovuto disporre la rinnovazione.
Il motivo è privo di fondamento.
In primo luogo, si rivela non pertinente il richiamo al dettato dell’art. 667 c.c., che n el prevedere che il bene legato debba essere consegnato al legatario nello stato in cui si trova al tempo RAGIONE_SOCIALE morte del testatore, mira ad assicurare la consegna del bene legato nella sua consistenza oggettiva, e quindi in una accezione di carattere quantitativo, non potendosi estendere la relativa obbligazione anche all’imposizione di una obbligazione volta ad assicurare la medesima consistenza qualitativa che il bene aveva alla data di apertura RAGIONE_SOCIALE successione.
Fatta salva l’ipotesi in cui il deterior amento qualitativo del bene sia ascrivibile a condotte colpevoli dell’erede, dalla norma non può trarsi, come vorrebbe parte ricorrente, che sull’erede che sia nel possesso del bene incomba anche un obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del bene.
La sentenza impugnata, ritenendo peraltro nella sostanza superfluo avvalersi RAGIONE_SOCIALE CTU, ha a monte disatteso la
richiesta RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, sottolineando che il detentore del bene, ove anche in mala fede, non aveva alcun obbli go di agire per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che restavano sempre a carico del proprietario del bene (e con ciò sottintendo che, ove anche il convenuto avesse posto in essere degli interventi di manutenzione, era legittimato a chiederne il rimborso all’attrice, pena un’indebita locupletazione, in quanto il legatario avrebbe conseguito il valore integrale dei canoni di locazione, a titolo di frutti, senza sobbarcarsi anche gli oneri economici correlati alla manutenz ione dell’immobile, oneri invece fatti gravare unicamente sull’altro coerede).
Trattasi di affermazione che non viene in alcun modo attinta dal motivo in esame che, come detto, richiama in maniera impropria il dettato dell’art. 667 c.c., che non investe le modifiche di tipo qualitativo del bene, con la conseguenza che la censura deve essere disattesa, rivelandosi in tale ottica del tutto irrilevante il profilo relativo alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE CTU.
Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 669, co. 1, 820, 821, 1224 e 1282 c.c. nonché artt. 113 e 114 c.p.c.
Si deduce che, pur essendo stati riconosciuti i frutti al legatario, come previsto dall’art. 669 c.c., e ciò avvalendosi RAGIONE_SOCIALE somma dovuta a titolo di canone di locazione equitativamente fissato, la somma così determinata andava poi incrementata di interessi e rivalutazione.
A fronte di tale domanda, la Corte d’Appello ha però ritenuto di accordare la somma di € 160.000,00, comprensiva anche di tali accessori, avendo, quindi, provveduto in via sostanzialmente equitativa, pervenendo ad un risultato notevolmente inferiore rispetto a quello invece derivante dal calcolo RAGIONE_SOCIALE sorte capitale incrementata degli interessi legali. Il motivo è fondato.
Come affermato da Cass. n. 25155/2010 citata, la condanna al rimborso dei frutti a favore del legatario deve ricomprendere anche gli interessi legali sulle somme a tale titolo calcolate, così che la soluzione cui è pervenuta la Corte d’Appello appare sos tanzialmente elusiva di tale regola, pervenendo ad una somma forfettaria che non consente di comprendere in che modo la stessa sia stata determinata.
Avuto riguardo, quindi, alla circostanza che la somma di € 568,00 risulta essere corrispondente al canone mensile del bene determinato all’attualità all’epoca RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in parte qua, il giudice del rinvio dovrà determinare l’ammontare dei frutti a far data dall’apertura de lla successione, tenuto conto del canone locativo dell’epoca, provvedendo quindi alla sua rivalutazione annuale, e riconoscendo sulle somme così calcolate gli interessi legali a far data dalla maturazione RAGIONE_SOCIALE singola mensilità.
L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso incidentale implica poi l’assorbimento del sesto motivo del ricorso incidentale che
lamenta, quanto alla liquidazione delle spese di lite, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla condanna delle ricorrenti al rimborso parziale delle spese di lite, e ciò sia in ragione dell’auspicato accoglimento degli altri motivi di ricorso incidentale, sia per la necessità di dare applicazione al principio di causalità.
Infatti, per effetto RAGIONE_SOCIALE cassazione, al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio nonché di quelle di rinvio e delle precedenti fasi di merito, quanto ai rapporti tra la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali.
Il settimo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 329 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di rispondere alla richiesta delle appellanti di confermare il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che aveva disposto che fosse la cancelleria a consegnare le chiavi del bene all’attrice, essendo le stesse attualmente giacenti presso lo stesso Tribunale.
Tali conclusioni non sono state in alcun modo esaminate dal giudice di appello e pertanto si impone la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza anche in parte qua.
Anche tale motivo deve essere accolto ed il giudice di rinvio provvederà anche in ordine a tale istanza delle ricorrenti incidentali.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale nonché del quinto e del settimo motivo del ricorso incidentale,
con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
La presente sentenza, attesa la conferma delle statuizioni relative invece ai rapporti tra la ricorrente principale e la controricorrente NOME, ha invece carattere definitivo in parte qua, e deve provvedersi alla regolazione delle spese in base al principio di soccombenza, dovendo essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, come da dispositivo che segue.
PQM
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il quarto motivo del ricorso principale nonché il quinto ed il settimo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il sesto motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri motivi del ricorso principale ed incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’ Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio nei rapporti tra la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali; condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente NOME, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda