Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 19981/2019 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME CODICE_FISCALE, NOME COGNOME CODICE_FISCALE e NOME COGNOME CODICE_FISCALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Commissari Straordinari dr. NOME COGNOME, dr. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO;
intimata Verona avverso il decreto del 3305/2019 del Tribunale di depositato in data 3/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal cons. NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Verona, con decreto del 3/6/2019, rigettava l’opposizione, proposta da RAGIONE_SOCIALE, allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal G.D. della procedura di RAGIONE_SOCIALE, che aveva ammesso il credito dell’odierna ricorrente, portato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, per € 262.457,24, ma in via chirografaria, in accoglimento de ll’eccezione revocatoria fallimentare sollevata dal curatore ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., con esclusione del privilegio ipotecario iscritto sulla base del decreto monitorio munito di clausola di esecutività ex art. 647 c.p.c..
1.1 Affermava il Tribunale che tra la procedura di concordato preventivo, apertasi con la pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda di ammissione ex art. 161, 6° comma, l.fall proposta da RAGIONE_SOCIALE in data 20/1/2016 e dichiarata improcedibile per mancato deposito del piano, e il successivo intervento, in data 5/5/2016, del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria e della successiva sentenza di insolvenza pronunciata in data 11/5/2016 non vi era soluzione di continuità, con la conseguenza che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto, di cui all’art 67 , comma 1°, nr. 4, l.fall., dell’ipoteca iscritta 6/10/2015 andava retrodatato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della proposta di ammissione con riserva.
3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 95 l.fall., in relazione all’art. 360 , 1 comma, nr. 3, c.p.c.; sostiene la ricorrente che il Tribunale non abbia motivato sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria fatta valere dal curatore in via di eccezione e che RAGIONE_SOCIALE non era consapevole dello stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE, avendo la propria sede in un luogo diverso in cui esercitava l’attività la società posta in amministrazione straordinaria.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Il Tribunale ha spiegato le ragioni dell’ inefficacia dell’ invocata prelazione ipotecaria, in quanto iscritta entro il termine di sei mesi anteriori all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; spettava, quindi, al ricorrente la prova positiva dell’ inscientia decotionis, che non è stata neanche allegata nel procedimento di opposizione allo stato passivo; la questione di fatto della mancata consapevolezza dello stato di insolvenza è stata, peraltro, introdotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione.
1.3 L’accoglimento dell’eccezione di revocatoria fallimentare paralizza, ai sensi dell’art. 95 l.fall., la pretesa di riconoscimento del privilegio ipotecario.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 69 -bis l.fall. in relazione all’art. 360 , 1° comma, nr. 3, c.p.c.; assume la ricorrente che il Tribunale abbia errato nel ritenere applicabile, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto dell’inefficacia della prelazione ipotecaria, il principio della consecuzione tra la domanda di concordato preventivo con riserva, senza fosse stato depositato il piano, e l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
2.1 La censura è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., avendo il giudice a quo deciso una questione di diritto in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
2.2 Va innanzitutto precisato che la disciplina applicata sia dal G.D. che dal Tribunale con il provvedimento impugnato non riguarda l’inefficacia della prelazione ex art. 168 l.fall. , ma concerne la revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67 , comma 1, nr. 4 l.fall.
2.3 Ora, l’art. 69 -bis, comma 2°, l.fall., applicabile ratione temporis alla presente controversia, stabilisce che « nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo comma e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ».
2.4 S econdo l’orientamento di questa Corte , che qui si condivide, « la regola di consecuzione di cui all’art. 69-bis l. fall. trova applicazione anche nel caso in cui il debitore abbia presentato una domanda di concordato c.d. in bianco ex art. 161, co. 6, l. fall. cui abbia fatto seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento»; ciò in quanto «il tenore testuale dell’art. 69-bis, comma 2, appare univoco, d’altro canto, nel fissare il dies a quo della c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della domanda di ammissione: si veda, a questo proposito, la pronuncia di Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto l’introduzione della norma dell’art. 69 bis comma 2 nell’ambito di un diritto vivente di tradizionale applicazione dell’istituto della consecuzione -con la “possibilità per l’imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco”, che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012» (cfr. Cass. 31051/2019 e 5619/2020).
2.5 Il principio è stato esteso anche all’amministrazione straordinaria dall’ordinanza di questa Corte nr. 215/2022, secondo la quale « in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di
fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell’ipotesi in cui a quest’ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, accertato che i pagamenti impugnati erano stati effettuati entro il termine di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, decorrente dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo che aveva preceduto la presentazione di quella di ammissione all’amministrazione straordinaria, ne ha confermato la revocabilità, ravvisando una continuità causale tra le due procedure ed applicando pertanto il principio di consecuzione, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che la procedura di concordato non fosse pervenuta alla pronuncia del decreto di ammissione, essendo stata dichiarata estinta, per avere la debitrice rinunciato alla domanda».
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 23 aprile