Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1298/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE EMAIL, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE e IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VERONA n. 7759/2020 depositato il 13/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-Con decreto del 6.5.2016 li MISE ha sottoposto alla procedura di Amministrazione straordinaria ex “Legge Marzano” RAGIONE_SOCIALE (e le seguenti ulteriori società come essa appartenenti al “RAGIONE_SOCIALE“: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione).
1.1. –RAGIONE_SOCIALE (società immobiliare dello stesso RAGIONE_SOCIALE rimasta “in bonis”) ha chiesto ammettersi al passivo della procedura di Amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro, il credito di € 939.202,12 a titolo di c anoni di locazione di alcuni immobili pervenuti nella sua disponibilità per effetto di una serie di complesse operazioni negoziali (compravendita, locazione, leasing, sale and lease back ), con il privilegio ex art. 2764 c.c. fino alla data di apertura della procedura di A.S. e successivamente anche in prededuzione, oltre quelli maturandi per tutto il tempo della loro occupazione da parte della procedura.
1.2. -Il Giudice delegato ha escluso il credito, ritenendo i contratti di locazione privi di effetto perché simulati ex art. 1414 c.c. e dissimulanti finanziamenti in favore di NOME, nonché per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c.
1.3. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Verona ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo infondata l’eccezione di simulazione dell’operazione negoziale (ricondotta ad un processo di riorganizzazione delle varie societ à̀ del RAGIONE_SOCIALE, tutte riferibili alla famiglia RAGIONE_SOCIALE) ed accogliendo, solo per tre dei quattro complessi immobiliari, l’eccezione di annullamento per conflitto di interessi ex art. 2475ter c.c., escludendo la sussistenza di vantaggi compensativi.
-Avverso detta decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria, cui la procedura di RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.
Considerato che:
2.1. -Con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2475 ter e 1394 c.c.
2.2. -Nel secondo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione de ll’ art. 115 c.p.c. ed errore di percezione di risultanze istruttorie determinanti ai fini del decidere.
-Con nota di deposito la ricorrente ha comunicato che il ricorso è connesso ai seguenti procedimenti: i) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in A.S. (n RG. NUMERO_DOCUMENTO); ii) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in A.S. (n. RG NUMERO_DOCUMENTO); iii) RAGIONE_SOCIALE in A.S. (n. RG NUMERO_DOCUMENTO); iv) RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in A.S. (n. NUMERO_DOCUMENTO), tutti derivanti da giudizi di opposizione allo stato passivo promossi dalla stessa ricorrente, « in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente procedimento, avverso le altre societ à in amministrazione straordinaria del RAGIONE_SOCIALE, di cui pure RAGIONE_SOCIALE fa parte ». Anche la procedura controricorrente ha dichiarato che « il giudizio in corso fra NOME e i commissari straordinari della Società si innesta (…) all’interno di un più ampio contenzioso relativo ai contratti di locazione stipulati fra l’odierna ricorrente e sei società del c.d. gruppo COGNOME in amministrazione straordinaria: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in amministrazione straordinaria), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ».
3.1. -Il Collegio ritiene, in relazione alla sopraggiunta segnalazione, l’opportunità di esaminare la possibile trattazione congiunta dei vari ricorsi al fine della verifica della rispettiva connessione.
P.Q.M.
Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta con i ricorsi sopra indicati. Così deciso in Roma, il 12/09/2024.