Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19239 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6474/2024 R.G. proposto da :
, rappresentato e difeso dall’Avvocata COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL ; W.H.
-ricorrente-
contro
X.Y.
COGNOME
rappresentata e difesa dall’Avvocato (CODICE_FISCALE con domicilio
NOME
digitale
;
NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1783/2023 depositata il 27/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Con ricorso notificato il 29.2.2024 ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia con cui é stato deciso il gravame proposto da contro la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 1303/2021 che, all’esito della riunione di due distinti processi di opposizione a precetto da lui proposti, aveva parzialmente compensato i crediti oggetto dei due precetti azionati dalla ex moglie e relativi a crediti per il mantenimento. W.H. X.Y. X.Y.
2.La vicenda aveva tratto origine dall’opposizione rubricata n.747/2013 r.g. con cui il aveva contestato il precetto notificatogli il 24.12.2012 da per euro 5.055,35 richiesti a titolo di mantenimento come da verbale di separazione. Con la seconda opposizione a precetto rubricata n. 7391/2016 r.g. il aveva contestato il precetto notificatogli dalla per euro 19.100,65 dovuti a titolo di mantenimento a seguito di sentenza di divorzio. W.H. X.Y. W.H. X.Y.
3.A fondamento delle opposizioni il aveva, in entrambi i casi, dedotto in via principale vizi formali del precetto determinanti la nullità dello stesso e, in subordine, l’estinzione dei crediti azionati dalla per effetto di compensazione. In particolare l’opponente eccepiva la compensazione con il credito riconosciuto a suo favore dalla sentenza n.3772/2011 di scioglimento della comunione legale tra i coniugi e che aveva assegnato alla l’immobile in comproprietà subordinatamente al pagamento da parte sua, a titolo di conguaglio, della somma di euro 54.653,29 disponendo contestualmente la condanna della al pagamento in favore del della somma di euro 16.256,50 a titolo di indennità per il godimento esclusivo, pagamento rispetto al quale la era rimasta inadempiente non avendo provveduto a corrispondergli alcunchè. W.H. X.Y. X.Y. X.Y. W.H. X.Y.
4.La si era costituita in entrambi i giudizi di opposizione contestando la fondatezza delle doglianze dedotte in via principale e l’inammissibilità di quelle subordinate eccependo l’insussistenza dei presupposti dell’invocata compensazione. X.Y.
5.Il Tribunale di Brescia a definizione dei due giudizi riuniti aveva ritenuto infondate le eccezioni di nullità formulate in via principale dall’opponente, mentre aveva accolto l’eccezione di estinzione per compensazione dei crediti della azionati con i due precetti opposti, con il controcredito di importo oggettivamente superiore del ed avente ad oggetto il conguaglio a lui spettante in forza della sentenza di scioglimento della comunione e pari ad euro 54.653,29 oltre all’indennità di godimento esclusivo liquidata in euro 16.256,50. Il medesimo tribunale pronunciava, quindi, l’estinzione del credito vantato dalla con il precetto notificato il 24.12.2012 per parziale compensazione e l’estinzione di quello dalla medesima azionato con il precetto notificato il 5.4.2016 per compensazione parziale e dichiarava che la non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del in forza dei suddetti precetti. X.Y. W.H. X.Y. X.Y. W.H.
6.La sentenza del tribunale è stata appellata dalla A sostegno del gravame ella deduceva, nell’ordine, la violazione dei principi di cui agli artt. 1241,1242 e 1243 cod. civ. in materia di compensazione (1) ed in particolare che i controcrediti del per il conguaglio e per l’indennità di godimento esclusivo erano già stati azionati in via esecutiva dal con la procedura esecutiva immobiliare n. 674/2012 in data anteriore al sorgere dei crediti portati dagli atti di precetto dal medesimo opposti con i procedimenti definiti con la sentenza gravata. A seguito di quell’esecuzione immobiliare i controcrediti del non erano più quelli originari, come determinati nella sentenza n. 3772/2011, bensì solo quelli relativi alle somme rimaste insoddisfatte all’esito della procedura esecutiva n. 674/2012 in cui aveva ricavato la X.Y. W.H. W.H. W.H.
somma di euro 49.263,98. L’appellante dava altresì atto che per le somme non soddisfatte all’esito di detta ultima procedura esecutiva, il le aveva notificato in data 10.02.2020 un precetto per l’importo di euro 34.402,58 che aveva opposto con procedimento rubricato al n. 2807/2020. W.H.
6.1.Con l’appello era stato ulteriormente dedotta la nullità della domanda di compensazione (2), l’omessa quantificazione del credito residuo (3), la violazione del principio del ne bis in idem per la ripetuta deduzione in compensazione dei medesimi crediti (4) e la violazione del principio che vieta la compensazione quando il controcredito è contestato (5).
La corte d’appello ha accolto il primo e quinto motivo dell’impugnazione e ritenuto fondata l’obiezione della secondo la quale il credito di euro 54.653,29, non poteva ritenersi sussistente in quanto contropartita del trasferimento della quota di proprietà immobiliare in concreto non verificatosi. X.Y.
7.1.Tale conclusione è giustificata dalla corte d’appello in base al contenuto della dichiarazione attribuita al e contenuta nell’atto di precetto notificato il 10.2.2020 e prodotto in appello dall’appellante come doc. n.7 ove si legge che ‘con la sentenza nn. 3772/11 (…) disponeva lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, assegnando alla signora NOME
l’immobile in comproprietà unitamente agli arredi subordinatamente al pagamento da parte della signora in favore del sig. della somma di euro 54.653,29 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al dì del saldo effettivo. Condannava altresì la signora a pagare al signor NOME. W.H. X.Y.
la somma di euro 16.256,50 a titolo di indennità per il godimento esclusivo dell’immobile de quo dalla data di revoca del provvedimento di assegnazione all’attualità, oltre interessi legali WCOGNOMEHCOGNOME
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al dì del saldo effettivo’.
7.2.Sulla scorta della suddetta dichiarazione – la cui paternità è dalla corte territoriale attribuita al – circa la non sussistenza del credito relativo al conguaglio, la corte d’appello ha affermato che la compensazione avrebbe potuto legittimante operare solo per il credito di euro 16.256,50, a titolo di indennità per il godimento esclusivo, con la conseguenza che in riforma della sentenza gravata andava disposto il rigetto delle opposizioni fondate sull’accertamento dell’estinzione dei crediti portati dagli atti di precetto. W.H.
8.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la con tempestivo controricorso. RAGIONE_SOCIALE
8.1.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1. cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE:
9.Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.4 cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell’480 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2729 cod. civ., 2730 cod. civ., 2735 cod. civ, 1355 cod.civ. per avere la Corte di appello di Brescia ritenuto fondati il primo ed il quinto motivo di impugnazione, sulla base del contenuto dell’atto di precetto notificato dal signor alla signora e prodotto in sede di appello sub. n. 7 nonché per violazione dell’articolo 132, n. 4, cod. proc. civ. per non avere il giudice di appello esplicato le ragioni di diritto per le quali ha inteso dare rilievo all’atto di precetto prodotto sub. 7). W.H. X.Y.
9.1. Assume il ricorrente che la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione dell’atto di precetto notificato il 10.2.2020 alla (doc. 7) ed erroneamente qualificato dichiarazione confessoria proveniente dallo stesso creditore procedente RAGIONE_SOCIALE
come riconoscimento del carattere non esigibile del credito di euro 54.653,29, relativo al conguaglio divisionale.
9.2. Il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sotto il profilo della mancata enunciazione delle considerazioni giuridiche su cui la suddetta conclusione si fonda.
10.Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 720 e 728 cod.civ. nonché degli articoli 1241 cod.civ., 1242 cod.civ.,1243 cod.civ. allorchè la Corte d’appello di Brescia erroneamente ha motivato l’accoglimento del gravame non considerando che il pagamento del conguaglio è un obbligo derivante dalla sentenza divisionale e non è subordinato all’effettivo trasferimento della proprietà. Il credito di è certo, liquido ed esigibile, e quindi idoneo a essere opposto in compensazione con i crediti vantati da nei precetti notificati. La corte territoriale ha escluso la compensazione ritenendo erroneamente che l’importo di €16.256,50 (indennità di occupazione) fosse ‘ampiamente coperto’ da quanto già ricevuto da senza corretta imputazione dei pagamenti. W.H. X.Y. W.H.
11.I due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere valutati congiuntamente e sono fondati.
12.La conclusione formulata dalla corte territoriale per affermare che il credito avente ad oggetto il conguaglio non è esistente e quindi deducibile in compensazione non è sorretta da motivazione e, pertanto, in via di principio errata.
12.1.Costituisce, infatti, principio consolidato che il capo della sentenza emessa in fattispecie di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell’assegnatario, persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di
tale obbligo -al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (Cass. 22833/2006; id. 1656/2017). Sulla base di tale principio, la Corte di cassazione aveva invero cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l’efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi.
12.2. Il carattere confessorio dell’atto di precetto redatto dal legale del nella parte valorizzata dalla corte territoriale per giustificare la non compensabilità del credito relativo al conguaglio non ha fondamento giuridico negli artt. 2730-2735 cod.civ. In realtà, la dichiarazione in oggetto altro non è che la trascrizione del dispositivo della sentenza n. 3771/2011 che costituisce il titolo esecutivo legittimamente essere azionato una volta passata in giudicato (cfr. Cass.2537/2019). W.H.
12.3. Una eventuale deroga al generale principio dell’efficacia diretta del credito relativo al conguaglio, peraltro non dedotta dall’appellante, né mai rilevata in precedenza, avrebbe dovuto essere sorretta da una puntuale motivazione che nel caso di specie manca del tutto.
13.Deve, pertanto, concludersi per l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025.
La Presidente NOME COGNOME