Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28250/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale:
giuseppeEMAIL
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZOCOGNOME, in persona dell’amministratore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME, con domicilio digitale: e
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari – n. 133/2022, pubblicata in data 28 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10
gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
Il Tribunale di Sassari rigettava la domanda, avanzata dal Condominio di INDIRIZZO in Alghero, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta a titolo di conguaglio di partite pregresse relative agli anni 2005 – 2011 a fronte della fornitura del servizio idrico integrato.
1.1. Il Giudice di primo grado osservava che il Condominio non aveva offerto la prova dei fatti posti a base della domanda, avendo omesso di depositare le fatture ed i contratti e di fornire la prova della qualità di residenti dei condomini.
1.2. Il Condominio soccombente ha proposto gravame e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto parzialmente l’appello , dichiarando ‹‹ infondate le poste creditorie di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. richieste a titolo di ‘conguagli partite pregresse 2005 -2011’ ed a titolo di quota f issa nella misura eccedente l’importo di euro 50,00 dovuto per utenza unica ›› , respingendo per il resto la domanda.
Avverso la suddetta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO in Alghero.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, in prossimità della quale il Condominio controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 163, comma 3, n. 4 e 5 cod. proc. civ. e lamenta, nello specifico, che il giudice d’appello, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie in un giudizio di accertamento negativo, accertando che questo dovesse essere circoscritto alle sei fatture delle quali soltanto il numero e la data di emissione era dato di conoscere, aveva poi ritenuto che l’onere probatorio circa la fondatezza della pretesa creditoria dovesse essere posto a carico del Gestore idrico creditore.
Con il secondo motivo, deducendo la ‘ violazione del d.lgs. n. 152/2006, art. 154 ‘quota fissa d’accesso : piena legittimità della componente tariffari e della relativa misura applicata ‘, sostiene che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto come pienamente legittima la modalità applicativa della tariffa, in quanto rispondente alla delibera CIPE n. 52/2001, quanto all’ammontare richiesto a titolo di quota fissa di accesso di servizio, aveva ritenuto, erroneamente, che tale misura non dovesse essere moltiplicata per le unità abitative servite, ma riferita solamente all’utenza condominiale da intendere come utente finale, nel senso di intestatario del contratto di fornitura; così ponendo a fondamento della decisione la normativa prevista nell’Allegato A della Deliberazione n. 655/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015, precedente alla differente interpretazione resa da questa Corte con sentenza n. 23287 del 2017, con la quale è stato chiarito che la disposizione si riferisce all”utenza finale’, concetto differente ri spetto a quello di ‘utente’ , quale persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e
154 del d.lgs. n. 152/2006, art. 9 dir. 2000/60/ce, art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214, art. 10 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 12.07.2011, n. 106, art. 3 d.p.c.m. 22.07.2012, art. 1339 c.c., nonché alle delibere n. 643/2013/r/idr dell’Aeegsi e n. 18/2014 dell’AA TO della Sardegna ed al regolamento del s.i.i. (art. b.16)», per avere il giudice a quo ritenuto illegittima la pretesa dei conguagli regolatori, sulla base di una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario.
Il controricorrente, con la memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ., rileva:
a) che «la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione all’esito dell’udienza in camera di consiglio in molteplici procedimenti aventi il medesimo oggetto e pendenti tra gli utenti e il gestore idrico per la Sardegna, RAGIONE_SOCIALE ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria con la quale il Collegio segnalava di ritenere necessario sottoporre alla discussione in pubblica udienza i temi, considerati di rilievo nomofilattico, investiti dai motivi di ricorso con i quali la ricorrente aveva lamentato la violazione di legge da parte dei giudici e delle Corti di merito nelle decisioni riguardanti i ‘conguagli regolatori»; si tratta dell’ordinanza n. 2881/2024 del 31.01.202 4;
b) di aver trasmesso separatamente anche alla Prima Presidente e ai Presidenti delle Sezioni interessate (I e III) nei fascicoli dei ricorsi vertenti sulla materia istanza di rimessione del processo alla Sezione III, rilevando la violazione dei criteri tabellari provocata dalla mancata attenta verifica circa la errata individuazione dell’oggetto del giudizio quale ‘pubblica amministrazione’ e non invece, come decine di altri ricorsi del tutto identici a quelli, quale ‘somministrazione’ ;
c) con provvedimento reso il 22.02.2024 la Prima Presidente, pur rilevando che le fosse precluso ogni margine di intervento essendo
ormai investito del ricorso il Collegio della Prima Sezione civile al quale doveva essere rimessa la richiesta difensiva, ha sottolineato la rilevanza del rispetto delle regole tabellari affermando che esse concretizzavano il principio del giudice naturale costituito per legge, nonché rispondevano al criterio di buon andamento dell’amministrazione della giustizia;
d ) che nonostante ‘il suggerimento’ della Prima Presidente, la Prima Sezione con ulteriore ordinanza interlocutoria (cfr. tra le altre n. 22830/2024), nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per le ragioni esplicitate nella ordinanza interlocutoria resa nel procedimento RG. 9782/2021 sulla competenza tabellare, così disponeva: ‹‹ I controricorrenti hanno rivolto istanza alla Prima Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella Terza sezione Civile, e la Prima Presidente ha demandato al Collegio della Prima Sezione Civile ogni decisione sul punto. Questo Collegio ritiene che la controversia rientri nelle attribuzioni di questa Sezione, competente in materia di Pubblica Amministrazione, riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico ›› .
Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica -quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori – posta da ll’odierno ricorso.
Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione