Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Oggetto: contratto preliminare
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7487/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore p.t., rappresentato e difesa dall’AVV_NOTAIO con domicilio in INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentata in difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Bologna, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTERICORRENTE INCIDENTALEavverso l a sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 9/2021, pubblicata in data 11 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE davanti al tribunale di Ancona, esponendo di aver sottoscritto un preliminare di vendita immobiliare dell’appartamento sito in
Senigallia e che la controparte, promittente venditrice, non aveva ottemperato all’obbligo di concludere il definitivo.
In contraddittorio con la convenuta, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse prova della sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al presunto amministratore dell’ RAGIONE_SOCIALE, osservando che inoltre la promissaria acquirente non aveva depositato il titolo di provenienza e la documentazione catastale attestante l’assenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli. In corso di causa la società convenuta è fallita ed il processo, dichiarato interrotto, è stato riassunto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Su appello della Curatele la Corte distrettuale di Ancona ha riformato la decisione, evidenziando che la qualifica di legale rappresentante della società in capo a NOME COGNOME risultava anche alla data di stipula del preliminare e che vi era prova che la COGNOME aveva corrisposto quanto previsto dal preliminare a titolo di acconto e si era impegnata al versamento del saldo di euro 280.000, oltre accessori; inoltre, erano stati prodotti il frazionamento del mutuo con la corrispondente riduzione di ipoteca e con la definizione delle condizioni di ammortamento, la documentazione richiesta dall’art. 29 della legge 52/1985 e la certificazione di conformità urbanistica ed energetica dell’immobile risultando agli atti anche l’attestazione catastale dell’appartenenza dell’immobile alla promittente venditrice.
Per la cassazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui la curatela fallimentare ha replicato con controricorso ai sensi dell’art. 371, comma quarto, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli articoli 132, comma secondo, n. 4 c pc, 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 111, comma sesto, della Costituzione, esponendo che il Tribunale aveva respinto la domanda, rilevando che, tra l’altro, la promissaria acquirente aveva prodotto non l’attestazione di conformità catastale degli immobili, ma solo una relazione del tecnico di parte e che comunque la sentenza di appello, dando atto del deposito della documentazione di cui all’art. 29 della legge 52 del 1985, avrebbe omesso di indicare a quale documento intendesse riferirsi, dato che tutti quelli prodotti erano già stati ritenuti insufficienti e che l’unico pertinente non conteneva affatto la verifica di conformità delle planimetrie allo stato di fatto, ma solo l’identificazione catastale attraverso la comparazione, di natura puramente documentale, tra i diversi riferimenti catastali, non potendosi disporre il trasferimento mediante la sentenza sostitutiva del contratto non concluso.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 2932, 2650 c.c., 29 della legge n. 52 del 1985, assumendo che non era stata mai acquisita agli atti la prova della conformità urbanistica degli immobili promessi in vendita, non potendo ritenersi sufficiente l’avvenuta produzione del permesso di costruire, occorrendo inoltre acquisire il titolo di provenienza e la visura ipocatastale attestante la mancanza di iscrizioni e trascrizioni nell’ultimo ventennio per accertare la libertà dell’immobile da pesi e la legittimazione a disporre del promittente venditore.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte d’appello trascurato che non erano agli atti il titolo di provenienza e la visura ipocatastale attestante la mancanza di iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli.
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 112 e 115, comma primo, c.p.c., per aver la sentenza erroneamente dato atto che la promissaria acquirente si era impegnata a versare il saldo del prezzo pari ad € 280.000,00 ,
mentre dagli atti di causa emergevano i plurimi versamenti effettuati, con un residuo di soli €. 8000,00 ancora da corrispondere per il trasferimento.
Il primo motivo è fondato; le restanti censure sono assorbite unitamente all’unico motivo del ricorso incidentale .
L’art. 29, comma 1 bis della legge n. 52 del 1985, modificato dall’art. 19 della legge n. 122 del 2010, prescrive espressamente che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, debbono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
È principio consolidato di questa Corte che la suddetta nullità riguarda unicamente gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali e non può, pertanto, applicarsi al contratto preliminare i cui effetti sono meramente obbligatori. Tuttavia, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo a un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva è condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 7487/2021; Cass. 32267/2021; Cass. 29581/2021; Cass. 20526/2020).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha dichiarato di aver verificato la sussistenza della documentazione richiesta all’art. 29 citato, che
invece il primo giudice aveva ritenuto insufficiente, senza minimamente specificare, in evidente carenza di motivazione, a quale documento si riferisse, non essendo sufficiente la relazione a firma del geometra versata in atti con cui il perito si era limitato all’identificazione catastale delle unità immobiliari oggetto del preliminare sulla base del semplice confronto tra le planimetrie dell’immobile allegate al preliminare stesso e l’elaborato planimetrico del fabbricato censito al catasto fabbricati, attestando tale relazione la correttezza dei dati catastali senza nulla dire riguardo alla conformità oggettiva, ossia alla corrispondenza dello stato di fatto alla descrizione catastale risultante dai documenti depositati.
E’ pertanto accolto il primo motivo , con assorbimento delle altre censure e dell’unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti le altre censure e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’app ello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione