Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 364 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32377-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO nello studio de ll’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
VILLA COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 2502/2020 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/09/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato NOME NOME evocava in giudizio NOME Roberto, erede di Villa COGNOME, innanzi il Tribunale di Verona, invocando l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare del 18.1.1997 e successiva integrazione del 23.1.2003, intercorso tra l’attore ed il defunto dante causa del convenuto.
Quest’ultimo, costituendosi, disconosceva le sottoscrizioni apposte sui contratti posti a base della domanda attorea, che venivano prodotti in originale e sottoposti a perizia grafica, all’esito della quale veniva accertata l’autenticità delle firme su di esse apposte da Villa COGNOME.
Con ordinanza del 3.2.2017 il Tribunale sollevava la questione della prova della regolarità urbanistica dei beni oggetto della domanda e l’attore depositava dapprima, il 13.10.2017, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e successivamente, il 23.11.2017, attestazione di conformità a firma di un architetto.
A seguito di richiesta di sequestro giudiziario proposta, dopo la precisazione delle conclusioni, dall’attore, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, disponendo ulteriore C.T.U. sulla regolarità urbanistica ed edilizia dei beni oggetto del preliminare di cui è causa. All’esito, rigettava la richiesta di sequestro e, con sentenza n. 307/2019, accoglieva la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 2502/2020, la Corte di Appello di Venezia riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda proposta dal COGNOME sul presupposto che difettasse la coerenza catastale del cespite, in violazione dell’art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia NOMECOGNOME affidandosi a tre motivi.
COGNOME RobertoCOGNOME intimato, non ha svolto attività nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 29, comma 1 bis, della legge n.52 del 1985, perché la mera difformità catastale non costituirebbe causa ostativa all’emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., essendo sufficiente la correttezza dei dati catastali indicati nel contratto preliminare.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, perché le difformità rilevate sull’immobile oggetto di causa non inciderebbero sulla rendita catastale, e dunque sulle caratteristiche patrimoniali del cespite oggetto di causa, rilevanti ai fini fiscali. La sanzione della nullità dell’atto di trasferimento di diritti su beni immobili mancante dei riferimenti catastali, secondo il ricorrente, sarebbe legata all’esigenza di applicare ad esso il corretto regime fiscale previsto dal legislatore.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole dell’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla presenza, in atti del giudizio di merito, della dichiarazione sostitutiva contenente gli elementi richiesti ai fini dell’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché di una attestazione proveniente da un professionista abilitato, confermativa della coerenza dei dati catastali con la situazione di fatto del cespite.
Le tre censure sollecitano una riflessione circa il criterio di collegamento tra la norma di cui all’art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, secondo cui ‘Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o
lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale’ e la disposizione prevista dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 (che riproduce la previsione dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985), secondo cui ‘Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù’ .
La Corte di Appello ha infatti ritenuto, nel caso specifico, che, in presenza di un’ipotesi di incoerenza catastale dei beni compromessi in vendita, non potesse essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Va premesso, al riguardo, che la mancanza, nel preliminare, dell’indicazione della corrispondenza dei dati catastali all’effettivo stato dei luoghi non comporta la nullità dell’accordo, dovendosi ribadire, sul punto, che ‘Il mancato inserimento, nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, delle indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l’identificazione catastale del bene, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, non ne comporta la nullità, in quanto le prescrizioni previste dall’art. 29, comma 1 bis, della L. n. 52 del 1985, aggiunto dall’art. 19, comma 14, del D. L. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, si riferiscono ai soli contratti traslativi, non trovando quindi applicazione ai contratti aventi effetti meramente obbligatori’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7521 del 08/03/2022, Rv. 664209; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19897 del 18/07/2024, Rv. 671973).
Va altresì ribadito che, come correttamente affermato anche dalla sentenza impugnata, la presenza delle dichiarazioni attestanti la cd. coerenza catastale costituisce condizione dell’azione di adempimento del contratto in forma specifica, e dunque deve sussistere al momento della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata, che richiama Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12654 del 25/06/2020, Rv. 658280).
Nel caso di specie, è pacifico che al momento della sentenza l’attore, odierno ricorrente, aveva prodotto in atti del giudizio di merito sia dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attestazione di conformità a firma di un architetto, confermative della sussistenza della corrispondenza tra i dati catastali e lo stato di fatto dell’immobile compromesso in vendita. E’ tuttavia anche pacifico che agli del giudizio di merito è presente una C.T.U., dalla quale emerge, al contrario, che il cespite oggetto di causa non corrisponde alle evidenze catastali.
Occorre dunque approfondire quali siano gli effetti che si producono, sull’atto di compravendita, in presenza di indicazioni contraddittorie, circa la conformità catastale, emergenti dall’istruttoria espletata nel corso del giudizio di merito, anche alla luce del principio,
affermato da questa Corte, secondo cui ‘Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all’art. 29, comma 1 bis, della L. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l’intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell’azione e la sua mancanza non impedisce l’emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020, Rv. 659199). Occorre, in altri termini, verificare se il sindacato rimesso al giudice di merito, in materia di accertamento della coerenza catastale dell’immobile da trasferire, sia limitato -come sembrerebbe dall’orientamento da ultimo richiamatoalla sola verifica della presenza delle dichiarazioni attestanti la conformità catastale del bene, ovvero se esso si estenda al controllo del contenuto delle stesse, soprattutto in presenza di un compendio istruttorio dal quale emergano risultanze contraddittorie circa la sussistenza, o meno, della riferita coerenza.
Tanto premesso, rilevato il valore nomofilattico della questione, il collegio ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda