Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25080 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25080 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20320-2021 proposto da:
Adunanza camerale
COGNOME NOME, quale coerede del padre NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME ma domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
Oggetto
VENDITA
Controversia agraria – Retratto Mandato difensivo conferito al medesimo legale da parte di più retraenti – Conflitto d’interessi Rinvio in pubblica udienza
R.G.N. 20320/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 17/4/2025
-controricorrente –
e contro
COGNOME, COGNOME, COGNOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1575/2020 d ella Corte d’appello di Venezia, depositata in data 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 17/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
ritenuto che :
NOME COGNOME, quale coerede di NOME COGNOME, ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1575/20, del 23 giugno 2020, della Corte d’appello di Venezia, la quale -in accoglimento del gravame esperito da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1597/14, del 30 giugno 2014, del Tribunale di Treviso, già sezione distaccata di Castelfranco Veneto -ha trasferito a NOME COGNOME -previa declaratoria di invalidità dell’atto di intervento dispiegato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, nel giudizio instaurato dall’allora appellante ai fini dell’esercizio del diritto di retratto agrario -la proprietà del terreno agricolo ubicato nel Comune di Asolo, accatastato al foglio n. 14, mappale n. 217, di detto Comune, alienato dai già proprietari a NOME COGNOME con atto di compravendita del 20 ottobre 2004, assegnando, alla retraente, un termine di tre mese per il pagamento del prezzo di acquisto pari a € 13.000,00 ;
-riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente :
— che, avendo NOME COGNOME in qualità di comproprietaria di fondo confinante rispetto quello alienato a NOME COGNOME, convenuto in giudizio il medesimo, ai sensi degli artt. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quella stessa causa intervenivano -entrambi con il patrocinio dello stesso difensore, all’uopo richiamandosi a quanto affermato
dalle Sezioni Unite di questa Corte (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 18 ottobre 1986, n. 6123) –NOME COGNOME e NOME COGNOME, assumendo anch’essi di essere, al pari dell’attrice, proprietari e coltivatori diretti di fondi confinanti rispetto a quello oggetto di causa;
— che, in particolare, gli interventori chiedevano, in via di principalità, dichiararsi che i propri diritti, ‘congiuntamente o singolarmente’, fossero ‘da preferirsi’ a quello dell’attrice, con conseguente trasferimento in loro favore -‘o di uno solo di essi ove preferito dal Tribunale’ -dell’immobile oggetto di causa ;
— che i n subordine, e per l’ipotesi in cui ‘il Tribunale adito non ritenesse di preferire i diritti degli interventori’, comunque ‘dichiarare inefficace la vendita nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘ e, per l’effetto, ‘disporre la sostituzione ex tunc ‘ , al predetto, sia dell’attrice che di essi interventori, ‘in concorrenza tra loro e per la parte corrispondente al confine di ciascuno’ ;
— che l ‘attrice, peraltro, si opponeva all’esercizio del diritto di riscatto da parte degli interventori, sostenendo -del tutto infondatamente, a dire dell’odierno ricorrente -che NOME COGNOME in quanto madre del convenuto NOME COGNOME, fosse a conoscenza dell’acquisto operato dal figlio, non avendo però ritenuto opportuno esercitare prima il suo diritto di prelazione, mentre NOME COGNOME avrebbe addirittura rinunciato ad esercitarlo;
— che istruita dal primo giudice la causa -nella contumacia del convenuto -anche mediante lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, l’indagine tecnica appurava che NOME COGNOME sebbene la più giovane tra i tre esercenti il diritto di retratto, risultava ‘titolare di una azienda agricola che, allo stato (data di alienazione del fondo), non possiede i connotati di un’impresa volta a produrre un reddito soddisfacente’ ;
— che, per parte propria, NOME COGNOME risultava ‘di età avanzata’, nonché solo ‘coadiuvante nell’azienda del figlio’ (non essendo ‘iscritta al Registro delle Imprese né è in possesso di partite I.V.A.’), mentre NOME COGNOME, sebbene di età maggiore di NOME COGNOME, veniva indicato come ‘titolare di un’azienda agricola vitale ed economicamente sostenibile’ ;
— che il giudice di prime cure, sulla scorta di tali risultanze, definiva il giudizio dichiarando che NOME COGNOME dovesse ‘considerarsi parte acquirente del fondo oggetto del contratto individuato in motivazione, condizionatamente al pagamento al venditore del prezzo di € 13.000,00’ ;
— che esperito gravame da NOME COGNOME il giudice d’appello lo accoglieva, nella contumacia, oltre che di NOME COGNOME, anche -in tale grado di giudizio -di Teresina COGNOME;
— che ravvisata dalla Corte territoriale una situazione di conflitto di interessi a carico del comune difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (situazione che assumeva rilevabile d’ufficio), e dunque ritenuto invalido il loro congiunto atto di intervento in giudizio, essa accoglieva la domanda di retratto della già attrice NOME COGNOME
— che a tale esito il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo della sussistenza, in capo ad NOME COGNOME, dei requisiti soggettivi per l’esercizio di tale diritto, e ciò quantunque la CTU avesse ‘pure rilevato che l’azienda agricola della COGNOME, alla data di alienazione del fondo non possedeva i connotati di un’impresa destinata alla produzione di un reddito soddisfacente’, circostanza alla quale la Corte territoriale negava significanza, ‘trattandosi di caratteristica eventualmente utilizzabile pe r la comparazione del suo fondo con quegli altri confinanti, ma che non assume rilievo in ordine alla prelazione esercitata da uno solo dei fondi confinanti stessi’ ;
avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME (nella qualità di coerede di NOME COGNOME), sulla base di sei motivi;
il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o comunque errata interpretazione dell’art. 7, comma 2, n. 2), legge n. 817 del 1971, nonché dell’ivi richiamato comma 9 dell’art. 8 legge n. 590 del 1965 ;
si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non valido l’intervento in giudizio d i NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto avvenuto con il patrocinio del medesimo difensore, in una situazione di conflitto d’interessi ;
si tratterebbe, tuttavia, secondo il ricorrente, di conclusione erronea, ove si abbia riguardo al fatto che i soggetti coltivatori diretti e proprietari di fondi confinanti con quello alienato in violazione del loro diritto di prelazione, un tempo -in base alla giurisprudenza di questa Corte -erano addirittura obbligati ad agire congiuntamente per far valere il proprio diritto di retratto, essendosene escluso il valido esercizio ove ciascuno di essi, ‘senza manifestare alcuna volontà di esercitare congi untamente tale facoltà’, abbia, al contrario, ‘insistito nella richiesta individuale di subentrare singolarmente nel contratto di vendita del fondo rustico, con esclusione degli altri’ (è citata Cass. Sez. 3, sent. 2 ottobre 1980, n. 5352), essendosi ritenuta applicabile analogicamente, nel silenzio della legge n. 817 del 1971, la disciplina, dettata dal comma 9 dell’art 8 della legge n 590 del 1965, per il caso di pluralità di affittuari del fondo offerto in vendita;
nondimeno, anche quando si è ritenuto -sul presupposto che la norma da ultimo citata non potesse applicarsi al retratto esercitato dai coltivatori confinanti, data l’assenza della ‘ eadem ratio ‘ -che l’art. 7, comma 2, della legge n. 817 del 1971, ‘malgrado la sua formulazione al singolare’, attribuisca ‘a
ciascuno dei confinanti un diritto di prelazione, e un succedaneo diritto di riscatto, separato e distinto da quelli attribuiti agli altri, sì da aversi coesistenza di più diritti, che non vanno necessariamente esercitati congiuntamente, ma possono esserlo individualmente e separatamente ‘ (così, quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. 18 gennaio 1983, n. 475, ma in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 26 marzo 1983, n. 2154; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 1985, n. 6343; Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 1986, n. 3099; Cass. Sez. 3, sent, 21 settembre 1988, n. 5184; Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2006, n. 18488), è restata, comunque, ferma la possibilità di un esercizio congiunto, come dimostrerebbero alcuni degli arresti di questa Corte intervenuti sul punto, nei quali i più coltivatori confinanti risultavano assistiti dal medesimo difensore (sono citate Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 1987, n. 956; Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 1990, n. 3742);
pertanto, sarebbe ‘manifestamente errata’ e ciò, in primo luogo, in relazione alla domanda di attribuzione congiunta, proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, dell’immobile alienato a NOME COGNOME -l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui ‘l’accoglimento della domanda dell’uno comportava il rigetto di quella dell’altro’ ;
a l contrario, ‘l’accoglimento della domanda di attribuzione congiunta soddisfaceva entrambi gli intervenuti, che l’avevano evidentemente fatta ben coscienti della esposta elaborazione giurisprudenziale (e anche per evitare inutili, lunghi e costosi conflitti, che erano ovviamente stati preventivamene rimossi)’ , il che sarebbe confermato dal fatto che ‘l’attribuzione «singola» del fondo ad uno dei due intervenuti veniva formulata solo nel caso in cui il Tribunale ritenesse «preferibile» tale opzione’ ;
d ‘altra parte, aver concluso sia per l’attribuzione ‘congiunta’ che per quella ‘singola’ ha costituito scelta consapevolmente compiuta sulla scorta -si sottolinea -di quanto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in presenza di più coltivatori confinanti che vantino, ciascuno, un diritto di prelazione e retratto sul bene compravenduto a terzi, ove ‘si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell’esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è compito del giudice di accordare prevalenza all’uno ed all’altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma, e, cioè, l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto -coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico’ (è richiamata, come detto, Cass. Sez. Un., sent. 18 ottobre 1986, n. 6123, sottolineandosi come il principio sia stato ribadito almeno fino al 2013, secondo quanto risulta da Cass. Sez. 3, sent. 12 febbraio 2013, n. 3292, Rv. 625014-01);
neppure, poi, potrebbe configurarsi una situazione di conflitto di interessi in relazione alla richiesta di ‘attribuzione’ esclusiva del fondo rustico ad uno solo dei due retraenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME giacché perfettamente conforme alla elaborazione giurisprudenziale, la cui portata -si assume -sarebbe stata completamente fraintesa dalla sentenza impugnata;
i due soggetti intervenuti in giudizio, infatti, si sono limitati a domandare che ‘uno solo di essi ove preferito dal Tribunale’ fosse sostituito nella posizione del retrattato NOME COGNOME, di talché l’unica situazione di conflitto ‘era solo con l’attore in primo grado, la signora NOME COGNOME
infine, il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata là dove, in relazione alle domande dei due interventori, reputa ‘contrario alla ratio sottostante al sistema della prelazione agraria, che essi possano far valere tale diritto congiuntamente,
unendo le caratteristiche di più fondi ed in tal modo esautorando il proprietario di un terreno che nella comparazione con gli altri confinanti avrebbe prevalso nel riconoscimento della prelazione’ ;
si adduce che nel caso in esame, infatti, NOME COGNOME e NOME COGNOMEmai hanno dedotto e chiesto di unire le caratteristiche dei loro fondi agricoli’, e ciò ‘a scapito dell’attore NOME COGNOME ;
con il secondo motivo si denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
secondo il ricorrente, anche ad ammettere che la Corte territoriale potesse pronunciarsi, in appello, sulle domande di esercizio congiunto -oppure , ‘ove preferito dal Tribunale’, separato -del retratto, domande proposte in primo grado in principalità dagli intervenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME e non più reiterate in seconde cure (ove solo il primo si era costituito chiedendo il semplice rigetto dell’appello d i NOME COGNOME nella contumacia di NOME COGNOME e di NOME COGNOME), allora il giudice d’appello avrebbe dovuto logicamente anche pronunciarsi sulla domanda formulata ‘in via subordinata’ ;
si argomenta: che e ssa, in particolare, era volta a ‘dichiarare inefficace la vendita nei confronti di COGNOME NOME e per l’effetto disporre la sostituzione ex tunc dei signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in concorrenza tra loro e per la parte corrispondente al confine di ciascuno, al predetto, nella sua medesima posizione, nell’atto pubblico di compravendita del 20 ottobre 2004′ ; che non essendo ciò avvenuto, non vi sarebbe ‘corrispondenza piena tra chiesto e giudicato’ ;
il terzo motivo denuncia -ai sensi del n. 3) e, ‘in ogni caso’, del n. 4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6 Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.;
il ricorrente denuncia l’esistenza di un vizio di motivazione, non essendo, in sentenza, ‘indicata, neppure per relationem , la fonte normativa del sancito conflitto; né il disposto che, in conseguenza del ravvisato conflitto di interessi, determina «l’invalidità dell’atto di intervento proposto da COGNOME e NOME COGNOME»’ ;
-ciò rende rebbe ‘ ab origine impossibile ogni controllo sull ‘esattezza e sulla logicità della conclusione della Corte veneta’, così rendendo palese la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.;
a nalogamente, secondo il ricorrente, desta ‘non poche perplessità e reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento della Corte’, il fatto che essa abbia citato taluni arresti di questo giudice di legittimità, fraintendendone però la portata;
il ricorrente fa riferimento, in particolare, a quella pronuncia (la già citata Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 1990, n. 3742) concernente il caso di esercizio congiunto del diritto di retratto da parte di quattro coltivatori diretti confinanti assistiti dal medesimo avvocato;
infine, si rileva com e la Corte territoriale ‘avrebbe poi dovuto rendersi conto (motivando sul punto) di pronunciarsi su domande’, ovvero quelle formulate in primo grado dagli intervenienti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ‘non formulate in appello, quando in ogni caso il (denegato) conflitto di interessi era stato rimosso’, mentre il conflitto di interessi rileva solo se attuale;
il quarto motivo denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -‘nullità della sentenza e/o del procedimento per difetto assoluto di motivazione o comunque per motivazione apparente’, in particolare ‘nella parte in cui la Corte territoriale pronuncia su domande non più attuali (omettendo ogni
illustrazione sul punto) e dimenticando che, al momento del suo scrutinio, era stata rimossa ogni ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi’ ;
-fermo restando quanto già dedotto in merito alla insussistenza del conflitto di interessi, il ricorrente rileva che NOME COGNOME, ‘vincitore del primo grado di giudizio e poi convenuto in appello, si sia autonomamente costituito in secondo grado’, donde l’insussistenza, anche sotto questo profilo, del denunciato conflitto di interessi e l’assenza di ogni motivazione sul punto;
il quinto motivo denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e comunque falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (sia nel testo previgente che in quello oggi vigente);
si sostiene:
— che, i nvero, anche a ritenere che l’atto di intervento fosse invalido, nullo o comunque viziato (e che tale vizio non sia stato sanato dalla costituzione, in seconde cure, del solo NOME COGNOME), la Corte avrebbe violato, in ogni caso, il disposto di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. , sia nel testo vigente, che in quello previgente, nella sua pacifica interpretazione giurisprudenziale;
— che l ‘attuale formulazione del citato articolo, infatti, prevede che il giudice -ogniqualvolta rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore -non possa, ma addirittura ‘debba’ assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il ‘difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione’ ;
infine, il sesto motivo denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione dell’art.184 -bis cod.
proc. civ. previgente (fino al 4 luglio 2009) o comunque dell’art.153, comma 2, cod. proc. civ ., argomentando:
— che qualora questa Corte dovesse ritenere infondati tutti i motivi che precedono, essa dovrebbe ritenere violate le norme di cui in rubrica e ciò ‘perché la domanda giudiziale congiunta di retratto agrario (da parte di più aventi titolo confinanti col fondo rustico oggetto di retratto) è tuttora pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità’ o comunque lo era certamente fino al 2013 (anno al quale risale la già citata sentenza di questa Corte n. 3292, confermativa di tale indirizzo);
— che ricorrerebbe, dunque, nella specie, quell’evenienza definita come ‘ prospective overruling ‘, configurabile in presenza di stabili approdi interpretativi improvvisamente disattesi, così da determinare preclusioni e decadenze processuali prima non contemplate;
h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
sono rimasti solo intimati sia NOME COGNOME che gli eredi di NOME COGNOME (ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo posta, collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della defunta);
vi è stata notifica, peraltro, anche agli altri coeredi di NOME COGNOME ovvero NOME COGNOME e NOME COGNOME;
l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, non ha rassegnato conclusioni scritte;
-il ricorrente e la controricorrente hanno presentato memoria;
considerato che :
-le questioni oggetto del ricorso, in particolare quella sollevata con il primo motivo, presentano rilievo nomofilattico, donde l’opportunità di rinviare in pubblica udienza la trattazione della presente impugnazione;
p.q.m.
La Corte dispone che la trattazione del presente ricorso sia rinviata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della