Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18084 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27940/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente, ricorrente incidentale e contro
PROCURA DELLA RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO; PROCURA GENERALE DELLA RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3285/2022 depositato il 25/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
Il 27.05.2019 RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE stipularono un contratto di associazione in partecipazione, con il quale quest’ultima (associata) si impegnò ad apportare alla primala propria esperienza e tecnologia ( know how ), nonché il marchio TES, dietro obbligo dell ‘associante di garantirle la corresponsione del 25% dei propri utili netti di bilancio fino al 2029.
Successivamente RAGIONE_SOCIALE promosse un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano – attualmente pendente – per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, deducendo che RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione, non svolgeva più alcuna attività.
L’associante, inoltre, chiese ed ottenne dal Tribunale di Como l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di T.E.S., per il pagamento della somma di € 237.529,43 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02, contro il quale la debitrice promosse il giudizio di opposizione, anch’esso attualmente pendente.
Sulla scorta di tale decreto, RAGIONE_SOCIALE, il 6 ottobre 2020, ha presentato istanza di fallimento di RAGIONE_SOCIALE.S.
La debitrice ha a sua volta depositato domanda di concordato preventivo, in cui l’attivo è in massima parte rappresentato dai crediti che matureranno verso l’associante sino al 2029 .
il concordato è stato ritenuto ammissibile e, con decreto ex artt. 177 e 180 legge fall., depositato il 1° giugno 2022, il Tribunale di Como lo ha omologato, rigettando l’opposizione all’omologazione di RAGIONE_SOCIALE. Il giudice ha ritenuto che l’opponente (ammessa
provvisoriamente a votare dal G.D.) versasse in conflitto di interessi e che pertanto il voto negativo da essa espresso non dovesse essere computato ai fini della verifica dell’approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori.
Il reclamo avanzato da RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento di omologazione è stato respinto dalla Corte di Appello di Milano, con decreto depositato il 25.10.2022
La corte del merito ha per un verso ribadito la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai fini dell’esclusione dal voto d i RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, ha ritenuto esente da censure la valutazione del tribunale in ordine alla fattibilità del concordato.
In particolare, la corte meneghina -premesso che la principale posta attiva offerta da RAGIONE_SOCIALE. ai creditori sociali è costituita dai crediti che la società maturerà nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto di associazione in partecipazione fino all ‘ esercizio 2029 ha ritenuto che l’opponente avesse un interesse, in conflitto con quello degli altri creditori, a far dichiarare, col suo voto negativo (determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze ex art. 177 legge fall.) il fallimento di T.E.S. e, di conseguenza, a vedere risolto il contratto di associazione in partecipazione: la risoluzione, infatti, da un lato la libererebbe dalle obbligazioni assunte col contratto e dall’altro cagionerebbe un danno alla massa creditoria, che dovrebbe essere soddisfatta proprio mediante le liquidità spettanti a RAGIONE_SOCIALE.E.S. in base al contratto stesso.
La corte del merito ha inoltre affermato che la questione relativa ai tempi di esecuzione del concordato (il cui integrale adempimento è previsto nel 2029, in coincidenza con la cessazione del contratto di associazione in partecipazione) attiene alla valutazione di convenienza riservata ai creditori, e non alla sua fattibilità.
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui T.E.S. ha replicato con controricorso contenente ricorso incidentale
CONSIDERATO CHE
Premesso che, come evidenziato anche da NOME, è fisiologico e connaturato al sistema che debitore e creditori, e i creditori tra di loro, abbiano interessi contrapposti, quaestio iuris, nel caso di specie, è stabilire se il conflitto di interessi sia configurabile solo nell’ipotesi indicata dalla ricorrente (creditore il cui interesse coincida con quello del debitore) oppure anche in caso di conflitto tra un creditore e la massa degli altri creditori.
Va osservato in proposito che, in tema di concordato fallimentare, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17186/18, hanno evidenziato che, pur essendo innumerevoli i casi di conflitto di interessi ipotizzabili in astratto, non è necessario che essi siano espressamente indicati dalla legge (forse proprio a causa della loro non catalogabilità), essendo, infatti, possibile individuare e sanzionare anche i casi di conflitto di interessi impliciti e ricavabili dalla corretta interpretazione della legge. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che, ‘ perché sia configurabile un confitto di interessi di un soggetto, in quanto parte di una collettività, è invero sufficiente il contrasto di un suo interesse individuale con l’interesse comune all’intera collettività, mentre non è necessario che quest’ultima costituisca un distinto soggetto o centro d’imputazione di situazioni giuridiche’ .
Sulla scorta di tale ragionamento, le Sezioni Unite hanno ritenuto che può desumersi dall’interpretazione della legge l’esclusione del diritto di voto del proponente il concordato sulla propria proposta, essendovi un conflitto di interessi tra il creditore che formula la proposta di concordato fallimentare, in veste di assuntore, e gli altri creditori. Ciò sul rilievo che tale conflitto è : ‘ a) coessenziale alle stesse qualità del creditore proponente e di
quelli accettanti, essendo l’uno propriamente qualificabile come controparte degli altri, atteso che il proponente è finalizzato a concludere l’accordo con il minor esborso possibile, e gli altri, all’opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti; b) espressione di una lesione al principio di autonomia privata, come prospettato in precedenza, contrastante con la stessa nozione di contratto, poiché i creditori accettanti verrebbero assoggettati alla volontà della loro stessa controparte, senza neppure la garanzia di un giudizio imparziale di compatibilità in concreto di tale volontà con l’interesse comune applicazione della regola maggioritaria’.
14)Tutto ciò premesso, questione di evidente rilievo nomofilattico è accertare se una situazione di conflitto di interessi ricorra o meno nell’ambito della procedura di concordato preventivo sottoposta all’esame di quest a Corte, caratterizzata dalla presenza di un creditore che riveste contestualmente la posizione di debitore della massa degli altri creditori concordatari, in virtù della cessione del suo debito (che rappresenta, peraltro, pressoché l’unica risorsa attiva offerta dalla proponente) contenuta nella proposta di concordato.
15) Altra questione di indubbio valore nomofilattico è accertare se i lunghi tempi di esecuzione del concordato (nel caso di specie, di circa dieci anni dopo l’omologa ) attengano ad un profilo di valutazione di convenienza della proposta, come tale riservato ai creditori e insindacabile da parte dei giudici di merito, o, viceversa, siano riconducibili al giudizio di fattibilità del concordato.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 22.4.2024