Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28374 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14994-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per atto del 14/672017, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce all’atto di intervento;
– interventore – avverso il DECRETO n. 1159/2019 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositato il 2/4/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 30/5/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 2.4.2019, ha respinto l ‘ opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione al lo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, con collocazione prelatizia, del credito derivante da un mutuo erogato alla RAGIONE_SOCIALE, il cui rimborso era stato garantito dalla società poi fallita mediante il rilascio di una fidejussione e la concessione di ipoteca su un proprio immobile.
1.2. Il tribunale , in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Fallimento opposto, ha ritenuto invalide le garanzie ai sensi dell’art. 2475 ter c.c., perché prestate dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE in conflitto di interessi con la rappresentata.
1.3. In particolare, il giudice del merito – premesso che RAGIONE_SOCIALE, pur avendo un capitale sociale di soli € 55.000,00, si era obbligata quale fideiubente al pagamento del debito sino alla concorrenza di € 600.000,00 e aveva acconsentito al l’iscrizione dell’ipoteca sull’unico immobile di sua proprietà sino alla concorrenza di € 1.200.000,00 al solo fine di permettere alla RAGIONE_SOCIALE di ‘ ottenere un finanziamento bancario e ricavare così le risorse economiche necessarie per ripianare un diverso debito della stessa società garantita nei confronti del medesimo soggetto mutuante’ -ha osservato che si trattava di atti che, benché formalmente compresi nell’oggetto sociale, risultavano esorbitanti rispetto allo stesso e non trovavano giustificazione nell’appartenenza delle due società al medesimo gruppo, in quanto compiuti non per conseguire le finalità imprenditoriali indicate nello statuto, ma all’evidente scopo, di interesse esclusivo della mutuante e della mutuata e non riconducibile in alcun modo alla garante, di ‘ surrogare un credito garantito da ipoteca e fideiussione a un credito
chirografario’ ; quindi, accertato il conflitto d ‘ interessi in capo all ‘ amministratore unico e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva agito nelle medesime qualità anche in nome e per conto della società garantita, ha ulteriormente ritenuto che tale conflitto fosse non solo idoneo ad arrecare un danno, quanto meno potenziale, alla fallita ma fosse anche riconoscibile, se non proprio conosciuto, dalla banca mutuante.
2.1. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 3/5/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
2.3. Con atto del 28/9/2022, si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionaria in blocco del credito a mezzo di atto concluso il 28/12/2018.
2.4. Il Fallimento ha depositato memoria in cui ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità dell’intervento della RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio di RAGIONE_SOCIALE posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è ammesso a intervenire nel giudizio di legittimità, stante la mancanza di un’espressa previsione normativa che gli consenta di parteciparvi esplicando le proprie difese, ma può solo depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso (non verificatosi nella specie) in cui quest’ultimo sia rimasto inerte (Cass. n.6774/2022; Cass. n. 987/2021; Cass. n. 25423/2019; Cass. n. 5759 del 2016).
3.1. Con l ‘ unico motivo articolato la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2475 ter e 1394 c.c., nonché la contraddittorietà, l’illogicità e il vizio di motivazione
del decreto su un punto controverso: ricorda che, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il conflitto di interessi non può essere fatto discendere dalla mera coincidenza in capo alla medesima persona del ruolo di amministratore di entrambe le società; sostiene che il tribunale ha ritenuto sussistente il conflitto in base ad argomenti smentiti non solo dalla giurisprudenza richiamata, ma dalla documentazione versata in atti, atteso che l’oggetto sociale della garante e della garantita rendeva palese lo stretto collegamento e la complementarietà della attività da queste svolte al fine del perseguimento di uno scopo comune; deduce, infine, che al momento della prestazione delle garanzie l’ipotizzato conflitto non era da essa conosciuto né conoscibile.
3.2. Il motivo è inammissibile per difetto assoluto di specificità.
3.3. Il tribunale, infatti, non ha fondato la propria decisione sul mero rilievo che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano amministrate dal medesimo soggetto, ma su altri, e ben precisi, accertamenti in fatto (sproporzione fra capitale e garanzie prestate; mancanza di qualsivoglia utilità per la garante di atti volti esclusivamente a ripianare un pregresso debito della garantita e a consentire alla banca di trasformare un credito chirografario in un credito ipotecario; conseguente, sostanziale esorbitanza di tali atti ris petto all’oggetto sociale della fallita, pur se formalmente in esso contemplati) la cui valenza probatoria del conflitto avrebbe potuto essere sindacata in questa sede solo ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c. (e cioè mediante la precisa indicazione del fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice a vrebbe omesso l’esame, che se considerato avrebbe condotto all’accoglimento dell’opposizione) e che invece la ricorrente contesta in via totalmente generica,
limitandosi ad affermare che si tratterebbe di assunti ‘ smentiti dalla (non meglio indicata) documentazione prodotta ‘ ovvero dallo ‘ stretto collegamento ‘ e dalla ‘ complementarietà delle (non meglio indicate) attività svolte ‘ dalle due società ; nessun ulteriore argomento è poi speso dalla banca per confutare l’ accertamento del giudice a quo concernente la sua conoscenza/conoscibilità del conflitto.
3.4. E’ appena il caso di aggiungere che, s e è vero che questa Corte ha affermato che l ‘ esistenza di un conflitto d ‘ interessi tra la societ à̀ garante e quella garantita non pu ò̀ essere fatta discendere genericamente, ai fini dell ‘ annullabilità del contratto, dalla mera coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore di entrambe, ma deve essere accertata in concreto (e ha ritenuto di escludere tale conflitto in caso di garanzie concesse da una societ à̀ in favore di una propria controllata, sul rilievo che tali atti sarebbero strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e dunque, nell ‘ interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme: Cass. n. 27547 del 2014; Cass. n. 29475 del 2017), è tuttavia altrettanto vero che la strumentalità della garanzia alla conservazione del valore della partecipazione della societ à̀ garante non può essere ritenuta sulla base di una mera petizione di principio o presunta in ragione della mera appartenenza di entrambe le societ à̀ allo stesso gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia (vedi sul punto Cass. n. 23089 del 2013). Ciò tanto più in un caso, quale quello di specie, in cui non risulta accertato che RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di una partecipazione maggioritaria in Ma.Na., tale da far ritenere preminente l’interesse alla conservazione del valore di tale asset rispetto all’assunzione di un’obbligazione di garanzia.
3.5. D ‘ altra parte, che sia un interesse primario dell ‘ ordinamento quello di tutelare le posizioni soggettive dei soci e dei creditori delle singole societ à̀ di un gruppo e di non sacrificarli a vantaggio di quest ‘ ultimo, emerge con evidenza dalla previsione dell ‘ art. 2497 c.c., il quale sancisce la diretta responsabilit à̀ di coloro che svolgono attivit à̀ di direzione e coordinamento di societ à̀ di un gruppo nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonch é́ nei confronti dei creditori sociali per la lesione arrecata all ‘ integrità del patrimonio societ à̀ .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibil e il ricorso nonché l’intervento in giudizio di RAGIONE_SOCIALE e condanna RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a. a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima