Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22376/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ambedue in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 719/2023 del TRIBUNALE DI AVELLINO, depositata il 27 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 25 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE promosse innanzi il Tribunale di Avellino espropriazione ex art. 543 cod. proc. civ. in danno della società RAGIONE_SOCIALE e presso il terzo NOME COGNOME.
Mancata la dichiarazione di quantità del terzo, sulle contestazioni sollevate dal procedente ed a seguito di istanza formulata dello stesso, il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 18 luglio 2018 accertò l’obbligo di NOME COGNOME al pagamento di somme nei confronti della debitrice esecutata, a titolo di conferimenti di quote di capitale non ancora versati quale socio, e uno actu dispose, ex art. 553 cod. proc. civ., l’assegnazione d i dette somme in favore del creditore procedente.
Avverso detta ordinanza dispiegarono distinte opposizioni agli atti esecutivi NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE adducendo, per quanto qui ancora d’interesse, la nullità della notifica dell’atto di pignoramento e della memoria ex art. 549 cod. proc. civ..
Riunite le controversie, celebrate n ell’attiva resistenza della procedente-opposta e secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di giudizi, le opposizioni sono state rigettate dalla decisione in epigrafe indicata, con regolamento delle spese secondo soccombenza.
Ricorrono per cassazione, con unitario libello, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sei motivi.
Resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
I ricorrenti depositano memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1. Il primo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143, 145 e 148 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., contesta al Tribunale di aver « ritenuto valida la notificazione dell’atto di pignoramento e della memoria ex art. 549 cod. proc. civ. alla società
impersonalmente, non già alla persona fisica del legale rappresentante, per giunta ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. e non presso la sede della società ».
1.2. Il secondo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 148 cod. proc. civ., sostiene la nullità della notificazione della memoria ex art. 549 cod. proc. civ., siccome avvenuta direttamente ai sensi dell ‘ art. 143 cod. proc. civ., ovvero senza il necessario preventivo accertamento dell’ irreperibilità del destinatario.
1.3. Il terzo, articolato per nullità della sentenza e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2679 e 2700 cod. civ., critica il giudice territoriale per aver « respinto le istanze di prova orale, tese a contestare la presunta irreperibilità del destinatario, che ha giustificato la notifica ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., assumendo la necessità della querela di falso, benché si trattasse di circostanza assistita da mera presunzione di veridicità ».
1.4. Il quarto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ. e dell’art. 2679 cod. civ., assume che erroneamente il giudice abbia reputato non contestata mediante querela di falso l’ irreperibilità del destinatario della notifica eseguita ex art. 143 cod. proc. civ., mentre detta querela era stata ritualmente proposta in via incidentale.
1.5. Il quinto, ancora per nullità della sentenza « in riferimento agli artt. 221 e ss. cod. proc. civ. e 2679 cod. civ. » denuncia motivazione omessa ed apparente nella parte in cui il Tribunale « ha ritenuto, in ordine alla irreperibilità del destinatario, non proposta la querela di falso, invece ritualmente proposta in via incidentale ».
1.6. Il sesto, formulato soltanto « ove si escludesse la natura meramente incidentale della statuizione », lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la gravata sentenza « ritenuto, ancorché implicitamente, la carenza di interesse alla opposizione, che al contrario è insito nella mancata instaurazione del
contraddittorio circa la procedura esecutiva presso terzi ed il giudizio di cognizione ex art. 549 cod. proc. civ. ».
2. Il ricorso di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE è, nella sua globalità, inammissibile, siccome proposto da due parti in conflitto di interessi tra loro con il patrocinio del medesimo difensore, al quale risulta conferito mandato ad litem con un unico atto.
2.1. Va premesso che la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (così Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884): inammissibilità oltremodo non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all ‘ esercizio dell ‘ azione (sul punto, Cass. 20/01/2023, n. 1765).
Più specificamente, la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi importa un difetto dello ius postulandi in capo al difensore (cfr. Cass. 18/09/2023, n. 26769): proprio per la natura del vizio, siffatta inammissibilità è sempre rilevabile di ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (da ultimo, cfr. Cass. 30/05/2022, n. 17456; Cass. 20/01/2020, n. 1143; Cass. 25/09/2018, n. 22772).
Con specifico riferimento al giudizio per cassazione, poi, la verifica della sussistenza di un conflitto di interessi investe unitariamente il contenuto del ricorso di adizione della Corte Suprema, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti (v. Cass. 10/11/2022, n. 33228; Cass. 02/10/2020, n. 20991).
La situazione di conflitto d’interessi tra le parti idonea a cagionare la descritta invalidità formale, infine, è non soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (oltre agli arresti citati, v. Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950; Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741).
2.2. Ciò chiarito in linea generale, nel caso in esame le posizioni dell’uno e dell’altra ricorrente, rispettivamente terzo pignorato e debitrice esecutata nella procedura esecutiva da cui scaturisce la lite, risultano in irrimediabile contrapposizione, dacché, al fondo, innervate da confliggenti interessi in ordine all’esito della lite oppositiva.
Tanto appare in tutta evidenza sia con riferimento all’incidente di accertamento dell’obbligo del terzo (il cui oggetto è, per l’appunto, costituito da l riscontro della sussistenza e dell’entità di un credito dalla RAGIONE_SOCIALE nei riguardi del COGNOME) sia circa l’ordinanza di assegnazione (in ragione dell’effetto, da essa generato, di modificazione soggettiva, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio corrente tra l’esecutato e il terzo).
Dunque, in relazione all’intero thema decidendum delle opposizioni in parola (cioè a dire in relazione al composito contenuto dell’ordinanza impugnata) si evidenzia un conflitto di interessi tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, sicché il ricorso degli stessi,
formulato unitariamente e con il ministero del medesimo difensore, va dichiarato inammissibile.
Ad ogni buon conto – e per completezza argomentativa -lo scrutinio nel merito dei proposti motivi di impugnazione non avrebbe comunque condotto all’anelata cassazione della sentenza, ostando vi ragioni di inammissibilità o infondatezza per ciascuno di essi.
3.1. Infondatezza per il motivo sub 1.1.: la notifica di un atto indirizzata ad una persona giuridica (quale la società ricorrente) può essere eseguita , in via alternativa, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero alla residenza, dimora o domicilio del legale rappresentante della stessa e validamente perfezionarsi, anche in questa seconda ipotesi, con le modalità di cui agli artt. 140 e 143 del codice di rito (Cass. 06/05/2012, n. 6693; Cass. 21/09/2010, n. 19986; Cass. 26/10/2018, n. 27299; Cass. 07/09/2021, n. 24061; Cass. 13/12/2012, n. 22957; Cass. 22/12/2017, n. 30882).
3.2. Inammissibilità per il motivo sub. 1.2., mancando in ricorso la trascrizione (necessaria in forma integrale: Cass. 22/02/2022, n. 5700; Cass. 30/11/2018, n. 31308; Cass. 28/02/2017, n. 5185) della relazione di notifica asseritamente invalida; doglianza comunque non fondata, poiché sulla base delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario notificante riportate in sentenza (« trasferito altrove da molto tempo, ciò da informazioni assunte in loco e presso il locatore dell’abitazione »), risulta il compimento di effettive ricerche (Cass. 25/10/2024, n. 27699) di cui è dato adeguatamente conto, con la indicazione specifica della fonte di conoscenza (Cass. 08/08/2024, n. 22461).
3.3. Inammissibilità per il motivo sub 1.3., attesa la omessa riproduzione in ricorso del contenuto dei capitoli di prova oggetto della richiesta prova per testimoni, lacunosità tale da precludere il vaglio di decisività dei mezzi istruttori di cui si lamenta l’illegittima mancata acquisizione (Cass. 22/07/2024, n. 20116).
3.4. Inammissibilità per il motivo sub 1.4., anche qui per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nel quale difetta la trascrizione -pur per stralci o passaggi essenziali -della querela di falso in thesi non valutata; querela, peraltro, non necessaria, siccome avente ad oggetto attestazioni negative, non assistite da pubblica fede (Cass. 31/07/2017, n. 19012; Cass. 08/06/2020, n. 10881).
3.5. L’esame del motivo sub 1.5. sarebbe poi assorbito dall’esito non positivo della precedente doglianza.
3.6. Inammissibilità per il motivo sub 1.6., poiché censura avverso argomentazione svolta ad abundantiam nella pronuncia impugnata, quindi priva di decisività e non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155).
Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti.
Attesa l ‘ inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti -ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME