Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29987 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29987 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21676-2017 proposto da:
NOME, in qualità di coerede di NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporata con effetto dal 1/11/2020 dalla RAGIONE_SOCIALE, poi denominata RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME, poi sostituito dall ‘ Avvocato NOME COGNOME, e dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e per procura del 10/10/2018 in atti;
– controricorrente –
nonché
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA RAGIONE_SOCIALE, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE nonché COGNOME NOME, NOME, NOME
NOME, NOME, NOME E NOME in qualità di ulteriori coeredi di NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA n. 1075/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA del 18/5/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, resa (tra gli altri) nei confronti del ‘ RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa … in persona RAGIONE_SOCIALE Commissaria Liquidatrice … ‘ e, quindi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ Procedura ‘ di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, ha dichiarato, per quanto ancora rileva, l ‘ inammissibilità dell ‘ appello di NOME COGNOME (deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, che è stato proseguito da NOME COGNOME, sua coerede) avverso la sentenza con la quale il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in data 13/2/2013, pronunciando sull ‘ opposizione proposta con ricorso del 9/2/2010 dalla RAGIONE_SOCIALE a norma dell ‘ art. 213, comma 3°, l.fall. avverso il rendiconto e il piano di riparto presentato dallo stesso quale commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, aveva annullato il rendiconto presentato da quest ‘ ultimo e ne aveva determinato il compenso, ‘ in ragione RAGIONE_SOCIALE particolare negligenza ed inerzia dimostrata nello svolgimento dei suoi compiti ‘, nella somma di €. 20.701,20 invece che di quella già liquidata dal ministero e pari ad €. 42.172,00.
1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: – la sentenza di primo grado era stata appellata tanto dalla ‘ Procedura ‘ di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa del
RAGIONE_SOCIALE, quanto da NOME COGNOME, rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado, e che i relativi giudizi erano stati riuniti all ‘ udienza del 30/1/2014, ha ritenuto che la ‘ procura conferita agli avvocati NOME e NOME ( rectius NOME) COGNOME ‘ era nulla ‘ per avere gli stessi proposto appello avverso la medesima sentenza anche per conto di NOME NOME, … soggetto in conflitto di interessi con la Procedura ‘ di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa.
1.3. La corte, sul punto, dopo aver premesso che lo svolgimento simultaneo di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti da parte del medesimo avvocato determina l ‘ invalidità degli atti compiuti e che tale conflitto d ‘ interessi può anche essere meramente virtuale, e cioè legato ad interessi anche solo potenzialmente in contrapposizione, ha ritenuto che: – nel caso in esame, il conflitto è non solo virtuale ma anche reale dal momento che il COGNOME ‘ ha impugnato la sentenza di primo grado che gli ha sostanzialmente dimezzato il compenso già liquidato dal Ministero ‘; -‘ rispetto alla domanda di revisione del compenso il RAGIONE_SOCIALE è sicuramente contraddittore necessario, in quanto obbligato a provvedere al pagamento del compenso dello stesso commissario e potenzialmente suscettibile di subire pregiudizio in ipotesi di riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza sul punto ‘; -‘ ciò basta a far ritenere sussistente il dedotto conflitto di interessi’ ; – l ‘ appello proposto da NOME NOME, notificato in pari data rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE Procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, ma iscritto a ruolo per secondo, è, pertanto, tamquam non esset per cui i relativi motivi non devono essere esaminati.
1.4. La corte, quindi, ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ appello proposto da NOME e condannato NOME a rimborsare alla banca appellata le relative spese.
1.5. La corte, poi, ha esaminato i motivi d ‘ appello proposti dalla Procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendoli infondati.
2.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 12/9/2017, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso deducendo, tra l ‘ altro, che la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte d ‘ appello non è stata impugnata dalla procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa e che sulla stessa si è, dunque, formato il giudicato.
2.3. La RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa ‘ in persona RAGIONE_SOCIALE Commissaria liquidatrice ‘ , l ‘ RAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di ulteriori coeredi di NOME COGNOME, sono rimasti intimati.
2.4. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 213 l.fall., nel testo anteriore alla riforma del 2007, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ appello proposto da NOME COGNOME in ragione del conflitto d ‘ interessi esistente tra lo stesso, che ha chiesto il pagamento del compenso, e il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, che, essendo obbligato a pagarlo, subirebbe, in caso di riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza sul punto,
un pregiudizio, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa è volta alla soppressione dell ‘ ente che vi è assoggettato il quale, pertanto, non può mai tornare in bonis e subire, quindi, una diminuzione patrimoniale, spettando l ‘ eventuale residuo ai soci; -il RAGIONE_SOCIALE, quindi, pur essendo il soggetto che per legge è obbligato al pagamento del compenso del commissario liquidatore, è del tutto indifferente rispetto alla sua misura per cui, nel giudizio relativo alla sua determinazione, non ha rischiato di subire, in caso di riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza in ordine alla sua determinazione, alcun pregiudizio patrimoniale.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 213 l.fall. e dell ‘ art. 81 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ appello proposto da NOME COGNOME sul rilievo che la società in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa era suo contraddittore necessario nel giudizio proposto dalla banca opponente, senza, tuttavia, considerare che la società in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, non potendo subire alcun pregiudizio dalla misura del compenso spettante al commissario liquidatore, non ha la legittimazione, neppure quale sostituto processuale dei creditori ammessi al passivo, a contestare la determinazione di tale compenso da parte del ministero ai sensi dell ‘ art. 213 l.fall.
3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell ‘ art. 100 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE senza considerare che la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a contrastare l ‘ appello con il
quale il commissario liquidatore aveva chiesto, per il tramite RAGIONE_SOCIALE riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, il rigetto dell ‘ opposizione RAGIONE_SOCIALE banca e, per l ‘ effetto, l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALE validità e dell ‘ efficacia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del suo compenso da parte dell ‘ autorità di vigilanza ai sensi dell ‘ art. 213, comma 1°, l.fall..
3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 2°, Cost. e degli artt. 83 e 101 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ appello proposto da NOME COGNOME in ragione del conflitto d ‘ interessi esistente tra lo stesso e il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il conflitto d ‘ interessi tra più parti che abbiano conferito procura ad un medesimo difensore rileva solo a condizione che tale conflitto riguardi posizione giuridiche di cui le parti abbiano chiesto (conflitto reale) o potrebbero chiedere (conflitto potenziale) la tutela in giudizio e che sia, dunque, tale che la vittoria di una parte nel processo determini necessariamente la lesione RAGIONE_SOCIALE posizione giuridica soggettiva dell ‘ altra, laddove, al contrario, per quanto esposto nei motivi precedenti, non esisteva tra il commissario liquidatore in proprio e la società in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa alcun conflitto giuridicamente rilevante dal momento che: – a) l ‘ eventuale accoglimento dell ‘ appello proposto da NOME COGNOME e la conseguente reviviscenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del suo compenso operata dall ‘ autorità amministrativa non poteva comportare alcun pregiudizio per una società ormai votata alla soppressione e alla cancellazione; -b) la RAGIONE_SOCIALE non aveva la legittimazione né l ‘ interesse, neppure quale sostituto
processuale dei creditori ammessi, a contestare la debenza e la misura del compenso liquidato dall ‘ autorità di vigilanza.
3.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, dopo aver dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ appello proposto da NOME COGNOME, ha, di conseguenza, dichiarato che i relativi motivi non dovevano essere, per l ‘ effetto, esaminati, laddove l ‘ omessa pronuncia sull ‘ appello proposto dal commissario liquidatore in proprio, in quanto effetto di un ‘ erronea pronuncia d ‘ inammissibilità, sostituisce, a sua volta, violazione dell ‘ art. 112 c.p.c..
3.6. Con il sesto motivo, proposto in via dichiaratamente subordinata rispetto ai primi cinque, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 24 e 111, comma 2°, Cost., degli artt. 83 e 101 c.p.c. nonché dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ intero appello proposto da NOME COGNOME senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le parti asseritamente in conflitto avevano proposto distinti atti d ‘ appello e, in ogni caso, che l ‘ effetto invalidante determinato dal conflitto d ‘ interessi doveva essere limitato ai soli motivi nei quali tale conflitto poteva essere attuato, dovendo essere, in particolare, escluso per la domanda e per il relativo motivo con cui gli appellanti avevano chiesto di dichiarare l ‘ estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell ‘ art. 307 c.p.c. e la conseguente nullità di tutti gli atti del processo e RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
3.7. Con il settimo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione degli artt. 165 e 168 c.p.c. e degli artt. 71 e 72 disp.att. c.p.c. e la conseguente violazione degli artt. 307,
156, comma 2°, e 159, comma 1°, c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, pronunciandosi sul secondo motivo dell ‘ appello del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, lo ha ritenuto infondato senza, tuttavia, considerare che, a fronte di una RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa disposta con d.m. n. 104/2000, trovava applicazione l ‘ art. 213 l.fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 169/2007, e che, pertanto, il procedimento di contestazione introdotto dalla banca doveva seguire le forme del giudizio ordinario di cognizione, laddove, al contrario, la banca ha depositato, unitamente al proprio ‘ ricorso ex art. 26 e 213 comma III° L.F. ‘, una nota in data 9/2/2010 per l ‘ iscrizione a ruolo del procedimento in questione tra quelli da trattarsi in camera di consiglio, senza, peraltro, che alcuna iscrizione RAGIONE_SOCIALE causa a ruolo vi sia mai stata, tant ‘ è che alla stessa non risulta attribuito alcun numero di ruolo generale suo proprio, con la conseguenza che, in difetto di una corretta iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa, la banca opponente avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione del processo nei termini previsti dall ‘ art. 307 c.p.c. e che, in mancanza, a norma dell ‘ art. 307, comma 4°, c.p.c., il giudizio si è, per l ‘ effetto, estinto di diritto e non poteva, pertanto, proseguire, sicché tutti i suoi atti e la relativa sentenza sono nulli a norma degli artt. 156, comma 2°, e 159 c.p.c..
4.1. Rileva, intanto, la Corte che il principio per cui, in caso di conflitto d ‘ interessi tra rappresentante in giudizio e rappresentato, deve nominarsi a questo ultimo, a norma dell ‘ art. 78 c.p.c., un curatore speciale, ha validità generale e comprende tutti i casi in cui vi sia contrasto tra un centro autonomo d ‘ interessi, ancorché non dotato di personalità giuridica, ed il
suo rappresentante, sicché esso s ‘ applica anche quando il conflitto d ‘ interessi sorga, anche solo in astratto ed in via potenziale, tra la procedura di fallimento (o quella di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa) ed il suo curatore (o, rispettivamente, il commissario liquidatore), come nell ‘ ipotesi in cui si controverta, a norma degli artt. 116 e 39 l.fall. (ovvero dell ‘ art. 213 l.fall.), sulla correttezza del rendiconto presentato dallo stesso e RAGIONE_SOCIALE misura del compenso maturato (cfr. Cass. n. 2918 del 2000; Cass. n. 7070 del 2022). Ciò comporta che, ove uno dei creditori interessati intenda proporre contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidato in suo favore dall ‘ autorità amministrativa che vigila sulla RAGIONE_SOCIALE coatta, a norma dell ‘ art. 213, comma 2°, l.fall., non può procedere, come invece è incontestatamente accaduto nel caso in esame (v. il ricorso, p. 7, e il controricorso, p. 4), alla notifica del ricorso introduttivo del relativo giudizio al commissario liquidatore in proprio, da un lato, ed alla procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa in persona dello stesso commissario liquidatore, dall ‘ altro. In effetti, nel giudizio di rendiconto presentato dal commissario liquidatore ed in quello di determinazione del compenso da lui maturato, esiste tra il commissario liquidatore e la procedura che lo stesso rappresenta un potenziale conflitto d ‘ interessi, a fronte, evidentemente, RAGIONE_SOCIALE possibilit à che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l ‘ interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d ‘ interesse personale ad un esito RAGIONE_SOCIALE lite (e cioè l ‘ approvazione del rendiconto RAGIONE_SOCIALE sua gestione e del compenso già liquidato dall ‘ autorità ammnistrativa) diverso da quello (volto invece alla mancata approvazione di un rendiconto di una gestione asseritamente negligente e alla determinazione di un compenso in misura quindi eccessiva
rispetto a quella corretta) vantaggioso per il secondo. In tale situazione, era, pertanto, necessario che, su istanza RAGIONE_SOCIALE parte interessata (e cioè il creditore che aveva proposto contestazioni al rendiconto del commissario liquidatore), il presidente del tribunale innanzi al quale il relativo giudizio doveva essere proposto, procedesse, a norma degli artt. 78, comma 2°, 79, comma 2°, e 80 c.p.c., a nominare un curatore speciale alla parte rappresentata (e cioè alla procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa) in conflitto d ‘ interessi con il suo rappresentante sostanziale (vale a dire il commissario liquidatore), con la conseguenza che, in difetto, poiché gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d ‘ ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 8803 del 2003), la causa dev ‘ essere rimessa al primo giudice perché provveda all ‘ integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1°, e 383, comma 3°, c.p.c., con la procedura di RAGIONE_SOCIALE in persona di un curatore speciale.
4.2. E non solo. Il rendiconto del commissario liquidatore è reso, al pari di quello del curatore fallimentare, oltre che ai creditori, anche alla società sottoposta alla procedura concorsuale, trattandosi RAGIONE_SOCIALE gestione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del suo patrimonio, con la conseguenza che la stessa, legittimata a presentare (a mezzo non del commissario liquidatore, almeno ai fini in esame, ma dei suoi ordinari organi rappresentativi, i quali, ad onta RAGIONE_SOCIALE cessazione prevista dall ‘ art. 200 l.fall., rimangono senz ‘ altro in carica essendo posti in una situazione di mera sospensione delle funzioni relativamente a quelle assegnate agli organi RAGIONE_SOCIALE gestione liquidatoria: cfr. Cass. n. 19293 del 2005) le relative contestazioni, deve ritenersi, insieme ai creditori, come una parte necessaria e, quindi, litisconsorte necessaria, ai
sensi e agli effetti dell ‘ art. 102 c.p.c., del relativo giudizio, per cui, in difetto di partecipazione allo stesso sin dal primo grado, com ‘ è accaduto nel caso in esame, la Corte, a norma degli artt. 383, comma 3°, e 354, comma 1°, c.p.c., deve rimettere le parti innanzi al tribunale affinché provveda all ‘ integrazione del contraddittorio con la società RAGIONE_SOCIALE in persona dei suoi legali rappresentanti ordinari.
4.3. La Corte, pertanto, dichiarata la nullità degli atti successivi al deposito del ricorso e cassata la sentenza impugnata, deve rimettere la causa al tribunale, quale giudice di primo grado, affinché provveda, per un verso, ad integrare il contraddittorio con la società assoggettata alla RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, in persona dei suoi legali rappresentanti ordinari, e, per altro verso, ad integrare il contraddittorio con la procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, in persona di un curatore speciale, oltre che per liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità degli atti successivi al deposito del ricorso e, cassata la sentenza impugnata, dispone la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al tribunale affinché provveda, per un verso, ad integrare il contraddittorio con la società assoggettata alla RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, in persona dei suoi legali rappresentanti ordinari, e, per altro verso, ad integrare il contraddittorio con la procedura di RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, in persona di un curatore speciale, oltre che per liquidare le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione Civile, il 13 settembre 2023.
Il Presidente
NOME