Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15033 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30447/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (incorporante, per fusione, la RAGIONE_SOCIALE), con sede in Bolzano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Casale sul Sile INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2354/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, pubblicata il giorno 15/09/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente e tempestivamente notificato, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE citarono in giudizio, avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., proponendo opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., contro il decreto ingiuntivo n. 2065/09, provvisoriamente esecutivo, emesso, in favore di quest’ultima, dal menzionato tribunale, con il quale era stato ad esse ingiunto, nelle rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALEa somma di € 975.000,00, il pagamento di complessivi € 460.714,81, di cui € 49.255,94 quale saldo del conto corrente n. 18/182, con apertura di credito, acceso dalla prima nel luglio 2007, ed € 411.458,87 a titolo di rimborso del mutuo pure concesso dalla medesima banca alla RAGIONE_SOCIALE, parimenti garantito da RAGIONE_SOCIALE. Lamentarono, in particolare, la illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici, ultralegali, commissioni e spese, nonché l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE per conflitto di interessi con la RAGIONE_SOCIALE, di cui chiesero, in via riconvenzionale, la corrispondente declaratoria.
1.1. Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE opposta, la quale contestò le avverse pretese perché infondate, ed esaurita l’istruttoria, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contrabile, l’adito Tribunale, con sentenza del 3 settembre 2013, n. 1574, accol se l’opposizione, revocò il decreto opposto e condannò RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di € 458.498,44, oltre agli interessi (al tasso del 12% su € 47.039,52 ed al tasso del 10% su € 41 1.468,92) dal 19 giugno 2009 alla data del pagamento, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza in sede esecutiva; rigettò ogni altra domanda e pose a carico RAGIONE_SOCIALEe opponenti, in solido tra loro, le spese processuali, comprese quelle di c.t.u..
Il gravame promosso solo dalla RAGIONE_SOCIALE avverso questa decisione fu accolto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 15 settembre 2020, n. 2354, pronunciata nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., poi incorporata per fusione da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a..
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte annullò, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1394 cod. civ., la fideiussione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in data 20 luglio 2007 e, per l’effetto, dichiarò che l’appellante nulla doveva a quest’ultima in forza RAGIONE_SOCIALEa menzionata garanzia, ritenendo assorbiti gli altri motivi di appello. In particolare, muovendo dal rilievo che « il conflitto di interessi deve essere riconosciuto non solo per la mera coincidenza soggettiva dei legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa società garante e garantita ex art. 1395 c.c., ma per l’esistenza di altri indici quali la mancata coincidenza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale, l’assenza di vantaggi inerenti l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, l’inesistenza di un c.d. ‘gruppo societario’ », osservò che: i ) « l’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE non ha alcuna inerenza con lo scopo sociale di RAGIONE_SOCIALE: dalle visure RAGIONE_SOCIALEe due società risulta che la prima si occupa di attività legate alle compravendite immobiliari, la seconda di attività legate a compravendita e noleggio di imbarcazioni. Ora, al fine di accertare se, il singolo atto posto in essere dall’amministratore (nella specie il rilascio RAGIONE_SOCIALEa fideiussione) rientri, o meno, nell’oggetto sociale, occorre verificare se tale atto sia strumentale alla realizzazione del programma tipico RAGIONE_SOCIALEa società, circostanza che, nella fattispecie, non sussiste »; ii ) « È esclusa l’esistenza di un vantaggio inerente all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, poiché la fideiussione è stata prestata gratuitamente per importi estremamente rilevanti senza alcuna prova che la fideiubente avrebbe potuto riceverne un vantaggio neppure ipotetic o, stante la mancanza di prova anche in ordine all’esistenza di un gruppo societario. Circostanza, quest’ultima, che, comunque, non sarebbe stata sufficiente a giustificare l’interesse economico RAGIONE_SOCIALE a garante come chiarito dalla RAGIONE_SOCIALE. con la sentenza, n. 15879 sez. III in data 17/07/2007 »; iii ) « la fideiussione è stata prestata per un importo superiore al capitale sociale per garantire altra società amministrata dalla medesima persona che,
al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula, era già in difficoltà . Ed in specie non può essere configurabile alcun vantaggio per la società garante che ha accettato di assumere su di sé, gratuitamente, una posta debitoria di entità tale da compromettere la propria stabilità economico finanziaria ed accollandosi un grave rischio legato all’eventuale insolvenza, poi verificatasi, del debitore principale »; iv ) « la fideiussione era stata sottoscritta dall’amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa società garante, perseguendo la mera finalità di permettere alla società garantita, dallo stesso amministrata, di conseguire un credito che probabilmente non avrebbe altrimenti potuto godere (stante una critica situazione patrimoniale) e senza il perseguimento di alcuno scopo anche solo indiret tamente riconducibile all’oggetto sociale ed all’interesse economico RAGIONE_SOCIALE‘odierna società appellante »; v ) « L’art. 1394 c.c. dispone che il contratto può essere annullato per conflitto di interessi purché tale conflitto fosse conosciuto o riconoscibile da terzi soggetti. Ritiene la Corte che tale requisito sia soddisfatto, sul presupposto che la banca (quale terzo soggetto, a beneficio RAGIONE_SOCIALEa quale era stata prestata fideiussione) era perfettamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa precaria situazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEa debitrice principale, RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza identitaria degli amministratori RAGIONE_SOCIALEe due società e del differente oggetto sociale ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a.), affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, illustrato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato « Violazione – falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello per vizio di omessa motivazione -Motivazione meramente apparente -Motivazione incomprensibile ». Si assume che la corte distrettuale, « nell’accogliere il gravame, si è limitata a generiche e decontestualizzate affermazioni di principio, affiancate da altrettanto vaghi e generici richiami -per lo più con note a piè di pagina -a pronunce giurisprudenziali inconferenti o addirittura
contrarie agli assunti cui parrebbero fare riferimento, il tutto senza mai ricondurre gli enunciati principi a specifici e concreti elementi di merito, così come potenzialmente risultanti dall’istruttoria svolta. Detta pronuncia risulta quindi palesemente viziata in quanto priva di reale motivazione ».
1.1. Una tale doglianza si rivela infondata.
1.2. Giova ricordare, invero, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 15 settembre 2020, ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” RAGIONE_SOCIALEa motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione che può rendere nu lla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
1.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione e non consentano l’identificazione RAGIONE_SOCIALE‘ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
1.3. È doveroso rimarcare, infine, che, il menzionato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 9807, 6127 e 5043 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
1.4. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, dunque, il vizio come oggi denunciato dalla censura in esame non è concretamente configurabile, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata emerge, affatto agevolmente, come la già descritta motivazione ( cfr . § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi) posta a supporto RAGIONE_SOCIALE‘adottata decisione di accoglimento del motivo di gravame concernente la richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALEa fideiusssione per conflitto di interessi, ex art. 1394 cod. civ., tra garante e garantita non presenti carenze del procedimento logico seguito dalla corte territoriale, risultando la stessa completa e perfettamente comprensibile. Essa, inoltre, fornisce una giustificazione assolutamente in linea con il ‘ minimo costituzionale ‘ di cui si è detto quanto alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa ivi ritenuta fondatezza del suddetto motivo di gravame, dovendosi qui solo ribadire che il vizio di motivazione omessa e/o apparente deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . l’ampia rassegna giurisprudenziale richiamata alla fine del precedente § 1.2.1.).
1.5. Resta solo da aggiungere che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al richiamato testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può consistere nella difformità RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, atteso che, come ancora recentemente ricordato, in motivazione, da Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024, « i) spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti; ii) giusta principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, per la conformità RAGIONE_SOCIALEa sentenza al moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999) ».
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
II) « Violazione falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 1394 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto configurabile il conflitto di interessi e conseguentemente annullato la fideiussione monitoriamente azionata ». Si deduce che « La sentenza impugnata ha erroneamente applicato l’art. 1394 c.c. ravvisando, nel caso di specie, un’ipotesi di contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato »;
III) « Violazione falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 1394 c.c. in raccordo agli artt. 115-116183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provata la conoscibilità, in capo alla banca, del conflitto di interessi sulla base di circostanze non dedotte, non allegate e non provate in giudizio ». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui all’art. 1394 cod. civ. e, quindi, la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo;
IV) « Violazione – falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze documentali -Omessa valutazione dei fatti e dei documenti ». Si
contesta alla corte territoriale di aver « fatto mal governo degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di utilizzo e valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, dando per provati fatti che non lo sono, anche per non essere neppure stati dedotti o allegati, ovvero dando per non provati fatti che invece risultano documentalmente pienamente provati ».
2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connesse, si rivelano, inammissibili alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni tutte di cui appresso, già rinvenibili in Cass. n. 20245 del 2023, resa su vicenda assolutamente identica, tra le stesse parti, sebbene, ivi, in posizioni invertite.
2.2. Non può revocarsi in dubbio che, ove una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore RAGIONE_SOCIALEa prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza, nella stessa persona, dei ruoli di amministratore RAGIONE_SOCIALEe due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore ( cfr . Cass. n. 29475 del 2017; Cass. n. 27547 del 2014).
2.3. Si è anche affermato, in proposito, che, quando tutti i soci di una società, sia essa di persone o di capitali, siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo, e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione rilasciata dalla prima società per assicurare il finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘altra, amministrata dallo stesso soggetto, non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi, atteso che il buon andamento RAGIONE_SOCIALEa società garantita si riverbera necessariamente a vantaggio RAGIONE_SOCIALEa garante ( cfr . Cass. n. 24547 del 2016).
2.3.1. Non è certamente tale, tuttavia, la situazione che ricorre, nel caso di specie, tra la garantita RAGIONE_SOCIALE e la garante RAGIONE_SOCIALE,
atteso che tra le due società vi è solo una parziale sovrapposizione personale, considerato che due dei cinque soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, appaiono estranei alla compagine sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, costituita tra NOME, NOME e NOME COGNOME ( cfr . pag. 23 del controricorso, sub nota n. 10).
2.4. Nemmeno può opinarsi, inoltre, che le due società – garante e garantita -perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario, o quantomeno coordinato, posta la diversità dei rispettivi oggetti sociali: per la RAGIONE_SOCIALE, consistente in attività di vendita e locazione di immobili, acquisizione di aree fabbricabili; per la RAGIONE_SOCIALE, invece, in attività legate a compravendita e noleggio di imbarcazioni ( cfr . pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
2.4.1. Orbene, con riferimento ad una situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte ha affermato – peraltro in una controversia in cui l’appartenenza RAGIONE_SOCIALEa garante e RAGIONE_SOCIALEa garantita ad un gruppo di società era comprovata in atti – che, in tema di annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi, nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un’altra, entrambe aventi il medesimo amministratore e facenti parte di uno stesso gruppo, l’autonomia soggettiva e patrimoniale RAGIONE_SOCIALEe singole società comporta che la strumentalità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione alla conservazione del valore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALEa garante nel capitale RAGIONE_SOCIALEa garantita non può ritenersi in re ipsa , in ragione RAGIONE_SOCIALEa detta partecipazione e RAGIONE_SOCIALEa comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi RAGIONE_SOCIALEa garanzia, soprattutto quando vi siano fondati elementi – nella specie, la manifesta sproporzione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEa fideiussione omnibus rispetto al capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa garante e l’operatività di questa in un settore diverso da quello specifico del gruppo per ritenere che non vi è l’interesse strategico del gruppo a preservare il valore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione, bensì quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento ( cfr. Cass. n. 10103 del 2019).
2.4.2. Nella vicenda oggi sottoposta all’esame del Collegio, manca pure la prova RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza di entrambe le società, garante e garantita, ad un unico, preteso, gruppo societario ( cfr . pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Va osservato, invero, che l’esistenza di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d’interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un’impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore ( cfr . Cass. n. 15879 del 2007). Di tale accordo e RAGIONE_SOCIALEe perseguite finalità unitarie, non vi è, peraltro, prova alcuna agli atti.
2.4.3. Ad ogni buon conto, la circostanza neppure è decisiva – come si è già rilevato – posto che, perfino in caso di conclamata appartenenza RAGIONE_SOCIALEe società ad un gruppo, la strumentalità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione alla conservazione del valore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALEa garante nel capitale RAGIONE_SOCIALEa garantita non può ritenersi in re ipsa , in ragione RAGIONE_SOCIALEa detta partecipazione e RAGIONE_SOCIALEa comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi RAGIONE_SOCIALEa garanzia. E ciò, soprattutto quando vi siano fondati elementi – quali la manifesta sproporzione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEa fideiussione omnibus rispetto al capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa garante e l’operatività di questa in un settore diverso da quello specifico del gruppo – per ritenere che non vi sia l’interesse strategico del gruppo a preservare il valore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione, bensì quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento ( cfr . Cass. n. 10103 del 2019).
2.4.4. Nel caso di specie, le due società avevano soggetti parzialmente diversi; l’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa garante RAGIONE_SOCIALE (attività di vendita e locazione di immobili; acquisizione di aree fabbricabili) era del tutto estraneo a quello RAGIONE_SOCIALEa garantita RAGIONE_SOCIALE (attività legate a compravendita e noleggio di imbarcazioni) ; la garanzia è stata prestata per l’ingente somma di € 975.000,00, superiore al capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa società garante ( cfr . pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); era assente un comprovato interesse patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa garantita ( cfr . pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza). Questo insieme di circostanze – che certamente dovevano rendere edotta la banca
creditrice del conflitto di interessi tra la rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la rappresentata società, ex art. 1394 cod. civ. – evidenzia che la garante era stata, in concreto, asservita all’interesse economico RAGIONE_SOCIALEa sola garantita, tanto più che è da escludere la appartenenza di entrambe ad un gruppo comune.
2.4.5. A fronte di tali significative risultanze, nessun rilievo possono rivestire la parziale identità dei soci RAGIONE_SOCIALEe due società, di per sé insuscettibile di escludere il conflitto di interessi tra l’amministratore e la società, ed il fatto che l’amminis tratrice comune abbia, successivamente, agito per la declaratoria di annullamento RAGIONE_SOCIALEa fideiussione ( cfr . pag. 26-27 del ricorso), trattandosi di atto necessitato da parte RAGIONE_SOCIALEa legale rappresentante del soggetto rappresentato (la società), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1394 cod. civ., la quale – in mancanza – avrebbe assunto la responsabilità del compimento di un atto più che oneroso per la società. Tale ravvedimento successivo non è, però, idoneo ad elidere il conflitto di interessi verificatosi a monte.
2.5. Non resta, dunque, che prendere atto dei relativi accertamenti di merito effettuati dalla corte lagunare, rispetto ai quali le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe censure, sui rispettivi punti, appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale, « in
tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) nella specie, la banca ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tali essendo gli art. 115 e 116 cod. proc. civ. richiamati nella rubrica del terzo e quarto motivo) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 5375 del 2024 ( cfr . in motivazione, dove si richiamano, in senso analogo, Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023) -un’autonoma questione di malgoverno RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »). La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod. proc. civ., invece, è configurabile esclusivamente allorquando il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALEe prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la censura è
ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016). In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione); iii ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429 e 10712 del 2024).
4. In definitiva, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da
parte RAGIONE_SOCIALEa medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa medesima ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile