Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30026 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30026 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4555/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonché
contro
BANCA
MONTE
DEI
COGNOME
DI
RAGIONE_SOCIALE
SPA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO VENEZIA n. 1795/2020 depositata il 10/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Treviso.
Il tribunale aveva, da un lato, rigettato le domande della predetta società, volte a far dichiarare la nullità o inefficacia di (o a fare annullare le) fideiussioni da essa rilasciate in data 16.4.2009, 21.9.2010 e 27.9.2013 in favore di RAGIONE_SOCIALE, in situazione di asserito conflitto di interesse con il sig. NOME COGNOME, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE nonché presidente del cda e amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE (debitrice garantita), il quale si assumeva che perseguisse interessi, propri o di terzi, in conflitto con quelli della società rappresentata (RAGIONE_SOCIALE) in ipotesi danneggiata; dall’altro, aveva accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE di condanna della RAGIONE_SOCIALE a pagare € 211752,00, oltre interessi al tasso convenzionale.
Per quanto ancora interessa, premesso che l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società garante e il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia e il suo amministratore, la Corte, condividendo la valutazione del tribunale, ha ritenuto non provato che NOME COGNOME fosse portatore di un
interesse proprio o perseguisse interessi di terzi incompatibili con quelli della società (garante) rappresentata, non essendo sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due società.
Avverso questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, resistito da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la quale ha depositato una memoria. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa è infondata, alla luce del principio secondo cui il disposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c., che dispone che il ricorso per cassazione deve contenere a pena d’inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purché -come appunto nella specie -se ne possa ricavare la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (cfr. Cass. n. 4782/2012, n. 21137/2013).
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ex art. 348ter , commi 4 e 5, c.p.c. (cd. doppia conforme), essendo i motivi stati proposti esclusivamente per violazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la situazione di conflitto di interessi configurabile nella vicenda, essendo invece logico presumere che, prestando le fideiussioni, il COGNOME avesse un interesse proprio ad asservire il patrimonio della garante all’esclusivo interesse della società garantita (cliente della banca) di cui era socio e amministratore unico, anziché a soddisfare un interesse riferibile alla società rappresentata o ai suoi creditori; in tal modo la
sentenza avrebbe erroneamente richiesto al fideiussore, che si trovava impegnato dall’atto compiuto dal proprio rappresentante, di provare lo specifico interesse di cui fosse stato portatore l’amministratore della società a vantaggio proprio o di terzi.
Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2475ter , 1394 e 1395 c.c., per avere la Corte di merito valorizzato elementi inadeguati al fine di escludere il conflitto di interessi e, al contrario, trascurato l’elemento rilevante che la prestazione della garanzia era avvenuta soltanto per aderire a una sollecitazione della banca.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
Sono inammissibili nella parte in cui imputano ai giudici di merito di avere riversato sulla RAGIONE_SOCIALE un onere probatorio che avrebbe dovuto, in tesi, gravare sulla banca creditrice (RAGIONE_SOCIALE) che intendeva giovarsi della garanzia rilasciata a favore della debitrice società RAGIONE_SOCIALE, in presenza di ‘fondati elementi’ per ritenere che l’interesse sottostante all’operazione negoziale (causa concreta) era quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento. In questa tesi, tuttavia, si annida un travisamento del contenuto motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha appunto escluso l’esistenza di detti ‘fondati elementi’ indicativi del conflitto di interesse denunciato, sulla base di un accertamento in concreto -in linea con i precedenti giurisprudenziali ivi indicati (Cass. n. 27547/2014, n. 29475/2017, cui adde n. 25361/2008) -che ha condotto la Corte territoriale ad escludere l’esistenza di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia e il suo amministratore.
La Corte ha accertato che, nella specie, la prestazione della fideiussione era inserita nell’ambito di una strategia finanziario –
commerciale della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la quale aveva inteso sostenere l’attività produttiva e commerciale della società RAGIONE_SOCIALE, dedita al commercio delle ceramiche e porcellane e conduttrice di un immobile di proprietà della prima, nell’ambito dei rapporti economici tra le due società riconducibili al medesimo gruppo familiare. A questa conclusione è pervenuta anche escludendo l’esistenza di una manifesta sproporzione tra l’importo della fideiussione e la situazione economico-patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE e di elementi indicativi della volontà dell’amministratore di privilegiare in via esclusiva la società garantita, nonché valorizzando la circostanza che nel 2013 il RAGIONE_SOCIALE, nonostante le richieste della banca di aumentare l’importo della fideiussione, lo aveva limitato a € 211752,00.
E’ allora chiaro che le censure proposte concernono la erronea valutazione degli elementi probatori, che è ipotesi sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (mezzo non proposto dalla ricorrente), ma non riconducibile a ll’art. 2697 c.c., la cui violazione si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni ( ex plurimis , Cass. n. 13395 e 26769/RAGIONE_SOCIALE).
Né potrebbe sostenersi -come ritenuto dal ricorrente (sulla scia di Cass. 10103/2019) -che, in presenza di elementi potenzialmente o astrattamente indicativi di un conflitto di interessi (in situazioni in cui le società siano amministrate dalla stessa persona o in presenza di una sproporzione, peraltro esclusa nella specie, tra l’importo della fideiussione e il capitale sociale della garante), gravi sul creditore beneficiario della garanzia l’onere di dimostrare l’insussistenza del conflitto di interessi e, in definitiva, la non invalidità (e quindi la validità) della fideiussione, realizzandosi,
in tal modo, una impropria inversione dell’onere della prova. Verte, infatti, su chi eccepisce la illegittimità o invalidità del contratto, anche per ragioni di confitto di interessi, dimostrare i fatti costitutivi della fattispecie, tra i quali v’è anche il fatto che la prestazione della fideiussione abbia avuto lo scopo esclusivo di privilegiare la società garantita riducendo la garante ad un ruolo di asservimento, in situazioni in cui non sia configurabile un interesse del gruppo. Entrambi i motivi si risolvono, in definitiva, in una impropria richiesta di rivisitazione di un giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.
In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7200,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 08/09/2023.