Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22109/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tutti elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 75/2019 depositata il 16/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo notificato il 03.02.2011 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di €37.116,35. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa, la ricorrente asseriva di aver provveduto nell’anno 2006 alla fornitura di cemento armato sfuso per un totale di €104.92 4,01, risultante da 10 fatture intestate ad RAGIONE_SOCIALE, sottoposta a confisca ex art. 2ter legge 31 maggio 1965, n. 575, su richiesta degli amministratori finanziari RAGIONE_SOCIALEa stessa. La committente, con scrittura privata del 2 ottobre 2010, in persona del proprio amministratore finanziario riconosceva di essere debitrice RAGIONE_SOCIALEa somma indicata, oltre interessi, e in acconto RAGIONE_SOCIALEa stessa cedeva alla RAGIONE_SOCIALE un credito di €80.000,00 vantato nei confronti di altra società; a séguito di detta cessione a RAGIONE_SOCIALE residuava un credito di €37.116,35 azionato con il decreto ingiuntivo.
1.1. Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE assumendo la loro carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere che RAGIONE_SOCIALE avesse conservato, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa confisca, la propria personalità giuridica.
1.2. Integrato il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo carenti di legittimazione passiva le amministrazioni ingiunte.
La pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Catania che, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il decreto ingiuntivo andava chiesto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, anche a séguito RAGIONE_SOCIALEa confisca, ha conservato la propria personalità giuridica, tant’è che
ha continuato ad operare sul mercato proseguendo la propria attività di impresa stipulando contratti e riscuotendo i propri crediti, come quello ad esempio ceduto all’odierna appellante. Per tale motivo, la committente risponde dei propri debiti personalmente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2462 cod. civ. Inconferente, pertanto, appare il richiamo all’art. 2octies , comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 maggio 1965, n. 575, atteso che la citata normativa attiene alle spese necessarie per la conservazione e l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – quali ad esempio il pagamento degli amministratori finanziari e dei loro coadiutori – nel caso in cui i fondi RAGIONE_SOCIALE‘azienda non siano sufficienti a tale scopo, e non – come nel caso che ci occupa – alle forniture relative all’attività d’impresa. Quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si rileva che l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sottoposti a confisca era comunque di esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essendo stata l’RAGIONE_SOCIALE istituita con D.L. del 04/02/2010 n. 4, mentre le forniture di cui al decreto ingiuntivo opposto sono state emesse negli anni 2008-2009.
La sentenza veniva impugnata per la cassazione da RAGIONE_SOCIALE, affidando il ricorso ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Resistevano il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) depositando controricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO CHE:
I. RICORSO PRINCIPALE
Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2462 cod. civ. e
degli artt. 2octies , 2sexies e 2nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 575 del 1965. La ricorrente ritiene erronea l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui la sottoposizione a confisca RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non farebbe venire meno la società stessa come soggetto di diritto autonomo ed il regime di responsabilità patrimoniale perfetta di cui all’art. 2462 cod. civ. Il richiamo all’art. 2octies legge n. 575 del 1960 non è affatto inconferente, prosegue la ricorrente, posto che al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento RAGIONE_SOCIALE era già stata acquisita in via definitiva al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato in forza del provvedimento di confisca. Invero, i RAGIONE_SOCIALE aziendali RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE sono stati acquisiti dallo Stato ex art. 2nonies , comma 1, legge n. 575/1965: tali RAGIONE_SOCIALE, dovendo essere mantenuti al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 2undecies , comma 3, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, non possono essere sottratti alla loro RAGIONE_SOCIALE e devono, anzi, essere utilizzati per il raggiungimento di una RAGIONE_SOCIALEe finalità espressamente indicate dalla normativa (v. art. 2sexies , commi 1 e 2). Alla luce dei dati normativi citati, deve escludersi che l’esponente, che vanti un credito nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministratore giudiziario autorizzato dal tribunale alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘impresa sottoposta a confisca, possa procedere esecutivamente nei confronti di detta impresa, atteso che è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che i RAGIONE_SOCIALE parte del patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato non possono essere assoggettati a pignoramento. Se ne deduce che non è logicamente né giuridicamente possibile affermare che lo Stato possa da un canto acquisire la proprietà dei RAGIONE_SOCIALE aziendali RAGIONE_SOCIALEa società confiscata, e dall’altro omettere di pagare i debiti assunti dallo stesso tramite i propri amministratori.
1.1. Il motivo è infondato: la confisca non ha investito la proprietà di un immobile (donde le conseguenze che, in relazione all’esercizio
RAGIONE_SOCIALEe azioni a tutela del diritto dominicale, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso trarre: cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 maggio 2017, n. 12586, Rv. 644278-01), bensì la società. È lo Stato, tramite l’attività gestoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a porsi quale dominus RAGIONE_SOCIALEa società (la quale non scompare affatto) e, dunque, a disporre del modo di amministrarla, anche con riferimento alla sua rappresentanza legale. Il bene confiscato, allorché costituito dalla «quota rappresentativa RAGIONE_SOCIALE‘intero capitale sociale», passa, per legge, «in proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato» e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l’RAGIONE_SOCIALE (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897-01). Si tratta, all’evidenza, «non di una ipotesi di un ordinario intervento RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’economia, ma ope legis ed «imposto» nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe misure di repressione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione RAGIONE_SOCIALEe partecipazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE». L’interesse tutelato è, pertanto, «l’ordine pubblico: ciò che rende la proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE differente dalla partecipazione RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’economia con una holding pubblica» (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la «mano» che lo guida, giacché è «la condizione giuridica del bene confiscato» quella che muta, e ciò «in ragione RAGIONE_SOCIALEa ‘ impronta rigidamente pubblicistica ‘ che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.; v. anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16607 del 23/05/2022, Rv. 664906 – 01), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie.
1.2. Quanto, poi, alla rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALEa società, poiché è l’RAGIONE_SOCIALE – come detto – a porsi come gestore RAGIONE_SOCIALEe quote di partecipazione sociale acquisite alla mano statale, trova applicazione l’art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modific. in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all’RAGIONE_SOCIALE «si applica l’articolo 1 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi e RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEo Stato e nell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». Resta immutata la compagine sociale – sebbene gestita dall’RAGIONE_SOCIALE – nella sua soggettività giuridica, ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi, risultando quindi non conferente il riferimento -contenuto nel ricorso (p. 7, 3° capoverso) – alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla confisca di RAGIONE_SOCIALE immobili (v. per tutte: Cass. Sez. U., n. 10532 del 07.05.2013).
II. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato i controricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 4 del 2010, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Nella denegata ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere fondato l’ avverso ricorso, si denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE. A séguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.l. n. 4 del 2010 le competenze ed attribuzioni sono state, infatti, devolute alla neo istituita RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE: ente dotato di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, nei cui confronti avrebbe quindi dovuto essere indirizzata qualsiasi pretesa.
2.1. Avendo il Collegio rigettato il ricorso principale, il controricorso incidentale condizionato si dichiara assorbito.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, che liquida in €5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda