Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36409 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto: Fallimento- Confidi.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15205 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
Comune di Orbassano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 4 marzo 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che il Comune di Orbassano chiese l’ammissione al passivo del fallimento del RAGIONE_SOCIALE d ell’importo complessivo di euro 184.345,75, di cui euro 125.217,63 quale credito residuo, euro 9.041,07 a titolo di interessi legali ed euro 50.087,05 a titolo di sanzioni; a fondamento della domanda v’era la RAGIONE_SOCIALE personale a prima richiesta rilasciata dalla fallita quand’era in bonis .
Il giudice delegato escluse i crediti dallo stato passivo perché ritenne la RAGIONE_SOCIALE priva dei requisiti di legge, in quanto il RAGIONE_SOCIALE non era inserito nell’albo speciale previsto dall’art. 106 del t.u.b .
Il T ribunale di Roma ha, invece, accolto l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
Al riguardo, il tribunale, pur ritenendo che la mancanza dei requisiti soggettivi previsti per la stipula del contratto di fideiussione si fosse riverberata sul contratto ciononostante stipulato, ha osservato che una tale nullità si rifletterebbe in un ingiusto pregiudizio per la parte protetta dalla norma; per conseguenza, ha reputato che la nullità debba essere eccepita o fatta valere dal contraente che non vi abbia dato causa, di modo che, in mancanza di eccezione o comunque di rilievo da parte del debitore principale o della garante , ne ha escluso l’operatività in giudizio. Ha quindi ammesso il Comune per l’intero credito nello stato passivo del fallimento della garante, poiché sebbene l’istante si fosse insinuato anche nel passivo del fallimento della debitrice principale, non aveva ricevuto alcun pagamento; ha, peraltro, p recisato che l’insinuazione si sarebbe potuta ridurre alla differenza tra l’importo ammesso al passivo del fallimento della garante e quello ammesso al passivo del fallimento della debitrice principale, nel caso di pagamento da parte di questo secondo Fallimento.
Contro questo decreto propone ricorso il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria, cui il
Comune di Orbassano risponde con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi, corredato di memoria, e contrastato con controricorso dal Fallimento.
Ragioni della decisione
1.Con i primi due motivi del ricorso principale , che, diversamente da quanto eccepito in controricorso e ribadito in memoria dal Comune di Orbassano, sono ammissibili perché adeguatamente formulati, e comunque da esaminare congiuntamente, perché connessi, il Fallimento lamenta:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 106, 107 e 155 del d.lgs. n. 385/93, e 13 del d.l. n. 269/03, conv. con l. n. 326/03, là dove il tribunale non ha considerato che i soli beneficiari delle garanzie rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis potevano essere unicamente banche o altri intermediari autorizzati a concedere finanziamenti, poiché ai Confidi cd. minori (quale il RAGIONE_SOCIALE) sarebbe vietato il rilascio di garanzie diverse, in particolare nei confronti del pubblico, nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari, con la conseguente nullità della RAGIONE_SOCIALE rilasciata nel caso in esame ( primo motivo ), nonché
la violazione per altri profili delle medesime norme, oltre che dell’art. 12 delle preleggi, perché il tribunale avrebbe privilegiato un’interpretazione analogica delle norme fuori da ogni specifica indicazione normativa sul punto ( secondo motivo ).
La censura complessivamente proposta è infondata, benché occorra la correzione della motivazione del decreto impugnato.
1.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8472/22) hanno infatti stabilito che, in tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la RAGIONE_SOCIALE personale prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente ratione temporis ), nell’interesse di un proprio associato a RAGIONE_SOCIALE di un credito derivante da un contratto
non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l’attività di RAGIONE_SOCIALE collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle RAGIONE_SOCIALE cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.
1.2.- Le considerazioni spese in memoria e volte a contestare le conclusioni cui sono giunte le sezioni unite, per la pretesa inadeguatezza della valutazione dei presupposti normativi considerati, cedono di fronte al rilievo che « tali previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al RAGIONE_SOCIALE la capacità di agire che gli è propria quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari; né rileva -ai fini della valutazione della liceità dell’attività negoziale compiuta -che lo stesso RAGIONE_SOCIALE abbia agito spendendo la propria qualità di confidi » (così la richiamata Cass., sez. un., n. 8472/22).
La censura complessivamente proposta è respinta e le argomentazioni poste a sostegno del rigetto comportano l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale , col quale il Fallimento lamenta la nullità del provvedimento impugnato per ultrapetizione o extrapetizione, là dove il tribunale ha fatto leva per analogia iuris sull’art. 167 del codice delle assicurazioni pr ivate, benché nessun richiamo a questa norma fosse presente nel ricorso ex art. 98 l.fall. proposto dal Comune di Orbassano.
2.- Inammissibile è il primo motivo del ricorso incidentale , col quale il Comune di Orbassano lamenta la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il tribunale
avrebbe omesso di pronunciare sul riconoscimento del richiesto privilegio generale ex art. 2752, comma 3, c.c.
Anzitutto, a fronte dell’affermazione che si legge in decreto, secondo cui il Comune « ha quindi conclusivamente instato per l’ammissione al passivo del fallimento della somma di euro 184.345,75 in INDIRIZZO », il Comune non ha riportato, né adeguatamente sintetizzato il contenuto delle proprie richieste.
2.1.- E, al riguardo, va ribadito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, di modo che il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e deve provvedervi, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (tra varie, Cass. n. 24048/21). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, di modo che è da ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, e il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., sez. un., n. 8950/22; conformi, tra varie, n. 12481/22; n. 16041/23).
3.- Il motivo è inoltre inammissibile perché con esso si propone, già per com’è prospettato, una questione nuova.
La lettura dei punti 9 e 11 della narrativa del controricorso, difatti, lascia intendere che soltanto in sede di opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo il Comune abbia chiesto l’ammissione in via privilegiata del credito vantato: nessun richiamo alla richiesta di riconoscimento del privilegio è contenuto nella descrizione della domanda di ammissione che si rinviene nel punto 9 della narrativa, mentre questa richiesta è evidenziata in grassetto nella descrizione del contenuto dell’opposizione, che si legge nel successivo punto 11.
3.1.- E allora, va confermato che la specificazione del privilegio in sede di opposizione comporta una modificazione del titolo della domanda di ammissione, che esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli . La non attuabilità di una tale modifica della domanda nel procedimento di verificazione dello stato passivo trova conferma nell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., secondo cui il ricorso deve contenere « l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione », dovendo in difetto il credito considerarsi chirografario (comma 4 del medesimo articolo): sanzione, questa, chiaramente incompatibile con alcun aggiustamento di rotta successivo (in termini, Cass. n. 37802/22; coerente, n. 4632/23).
4.Queste valutazioni comportano l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale , col quale si lamenta la violazione dell’art. 23 Cost . e dell’art. 2752, comma 3, c.c., in ordine alla sussistenza dei presupposti di riconoscimento del privilegio in questione.
5.L’esito complessivo del giudizio comporta la compensazione di metà delle spese di lite.
La residua metà va posta a carico della ricorrente soccombente.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo, compensa metà
delle spese di lite, e condanna la ricorrente a pagare la residua metà, che liquida, per la parte già da corrispondere in via finale, in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, sia in relazione al ricorso principale, sia a quello incidentale.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.