Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1480 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35140/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (null) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME ASSUNTA, COMUNE ROCCAGLORIOSA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 661/2018 depositata il 16/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché NOME COGNOME ed il Comune di Roccagloriosa avanti il Tribunale di Vallo della Lucania. Esponeva di essere proprietario di un fondo al quale accedeva tramite una via posta su un terreno appartenente ai COGNOME ed alla COGNOME ed il cui tracciato era stato spostato dal Comune di Roccagloriosa, in modo tale da impedirgli il passaggio. Il giudice adito, qualificata la domanda come confessoria servitutis nei confronti dei COGNOME e della COGNOME e come domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune, la respingeva. Su impugnazione del soccombente, con sentenza n. 661, depositata il 16 maggio 2018, la Corte d’appello di Salerno -in parziale riforma -condannava il Comune RAGIONE_SOCIALE Roccagloriosa al pagamento dell’importo di euro 1.500, a titolo di risarcimento del danno, confermando il rigetto della confessoria servitutis .
A tale riguardo, la Corte distrettuale valorizzava il dato conclusivo riferito dal consulente tecnico, officiato in primo grado, secondo cui la strada sarebbe stata regolarmente riportata in mappa come derivazione della via comunale. Conseguentemente, né i COGNOME né la COGNOME avrebbero potuto reputarsi legittimati passivi. Né si sarebbe potuto negare valore probatorio, o almeno indiziario, ai
rilievi catastali, mancando fra l’altro la dimostrazione dei conferimenti da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, ai fini della qualificazione di una proprietà pro indiviso .
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre NOME COGNOME, sulla base di sette motivi.
Si è costituita con controricorso la sola NOME COGNOME, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omissione di motivazione. La Corte d’appello, dopo aver ribadito la qualificazione della domanda come confessoria servitutis , aveva respinto la domanda di ripristino del preesistente tracciato, sulla scorta di principi giurisprudenziali estranei al regime della prova della servitù e coerenti invece con l’esistenza di una comunione ex collatione privatorum agrorum .
1.2) Il secondo motivo concerne l’asserita violazione dell’art. 132 c.p.c ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. I richiami operati dalla sentenza impugnata al regime probatorio della collatio privatorum agrorum , costitutiva di un godimento iure proprietatis , rispetto al presupposto dell’azione confessoria, avrebbero viziato il contenuto della decisione.
1.3) Con la terza doglianza, rubricata come violazione e falsa applicazione degli artt. 1068, 1079 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente ripropone il tema dell’incompatibilità fra l’inquadramento dell’az ione da parte del giudice di secondo grado ed il regime probatorio applicato.
1.4) Il quarto mezzo d’impugnazione s’impernia sulla violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. giacché la Corte d’appello, essendo incorsa nell’errore sopra descritto, avrebbe omess o di prendere in considerazione le risultanze istruttorie relative alla servitù invocata.
In particolare, l’atto del 12 aprile 1996, col quale la dante causa dei COGNOME gli aveva venduto la particella n. 183, con la servitù di passo per l’accesso al fond o ed il successivo atto di acquisto della particella n. 454 da NOME NOME costituivano i titoli per il riconoscimento del suo diritto di servitù.
1.5) La quinta censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1068, 1079, 2697 e 2933 c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., posto che la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare in via analogica l’art. 1068 c.c., ossia l’ipotesi in cui la servitù era trasferita in luogo diverso dal titolare del fondo servente, laddove nel caso di specie lo spostamento era stato effettuato da un terzo, il Comune di Roccagloriosa. Da ciò la piena legittimazione passiva di coloro che avrebbero avuto un rapporto attuale col fondo servente.
1.6) La sesta lagnanza attiene alla denunciata omissione di mo tivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché l’errore di prospettiva della sentenza impugnata aveva precluso un’indagine, che sarebbe stata necessaria per la verifica del tracciato, non coincidente con quello catastale, tanto più che lo stesso sarebbe ricaduto nella proprietà dei convenuti, sicché sarebbe stato privo di rilievo il fatto che la strada vicinale partiva da una via comunale ed il suo tracciato catastale la distingueva dai fondi dei convenuti.
1.7) Da ultimo, il COGNOME si duole, ai sensi dell ‘art. 360 n. 5 c.p.c., dell’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui ‘la via in questione è regolarmente riportata in mappa come derivazione della via comunale’. Se la Corte avesse inteso sostenere la natura pubblica della stradella, si sarebbe verificato un insanabile contrasto con la qualificazione della domanda come negatoria servitutis e con l’accoglimento della domanda di risarcimento nei confronti del Comune di Roccagloriosa.
I motivi sono inammissibili per plurime ragioni.
2.1) Innanzitutto, sono inammissibili i motivi (tutti, ad eccezione del secondo) proposti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con i quali il ricorrente denuncia, non l’omesso esame di fatto decisivo, ma l’omissione o il vizio della motivazione.
2.2) Va ricordato che l’omissione o il vizio della motivazione non sono più denunciabili in cassazione attraverso lo strumento del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., giacché il d.l. n. 83 del 2012 ha sostituito l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ . con un nuovo testo, che ha introdotto nell’ordinamento un nuovo motivo di ricorso, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).
Nella specie, il COGNOME non ha indicato alcun fatto storico non considerato dal giudice di merito, piuttosto lamentandosi di un preteso errore di diritto.
2.3) Altra ragione di inammissibilità dei motivi formulati ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deriva dal fatto che la conferma della sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda di confessoria servitutis costituisce un’ipotesi di «do ppia conforme» ai
sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nell’ipotesi di “doppia conforme” pre vista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 2, n. 5528 del 10/03/2014; conf., Cass., Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016; Cass., Sez. L, n. 20994 del 06/08/2019).
Il ricorrente non ha adempiuto tale onere; né dalla lettura della sentenza impugnata è dato cogliere che la stessa si fonda una ratio decidendi diversa rispetto a quella posta a fondamento della sentenza di primo grado.
3) Infine, per quanto riguarda il secondo motivo (violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.) e le altre dedotte violazioni di norme di diritto sostanziale (i cui precetti, peraltro, il ricorso omette del tutto di esaminare e tener in conto al fine di dimostrare come la sentenza impugnata si ponga in violazione di essi: ciò che costituisce di per sé causa di inammissibilità dei motivi: cfr. Cass., Sez. Un., n. 23745 del 28/10/2020), il ricorrente mostra di non aver colto, né censurato, la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Esattamente i giudici di merito hanno ritenuto che l’attore che agisce in ” confessoria servitutis “, ai sensi dell’art. 1079 cod. civ., ha l’onere di provare l’esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Sez. 2, n. 472 dell’11 gennaio 2017; Sez. 2, n. 18890 dell’8 settembre 2017). Ed hanno ritenuto che l’attore non avesse assolto l’onere della prova a suo carico (su cui Cass., Sez. 2, n. 18890 del 08/09/2014), non avendo fornito la prova né del titolo costitutivo della servitù in favore del proprio fondo, né della incidenza del percorso della stradella all’interno della proprietà privata dei convenuti.
I giudici di merito hanno accertato, anche sulla base della consulenza tecnica esperita in primo grado, che il passaggio è esercitato su una strada vicinale, non su terreno di proprietà dei convenuti.
L’argomento del ricorrente secondo cui i giudici di appello avrebbero rigettato la confessoria servitutis applicando il regime probatorio della ” communio ex collatione agrorum privatorum ” non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la sentenza di primo grado semplicemente per non avere l’attore in confessoria servitutis assolto l’onere probatorio su di esso gravante.
In definitiva, risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre