SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 34 2026 – N. R.G. 00000391 2025 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 20 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 391/25 R.G. promossa
d a
appresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
e da ll’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME (
)
INDIRIZZO elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO , come da procura a llegata all’atto di citazione
d’appello
APPELLANTE
C.F.
OGGETTO:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669cc)
c o n t r o
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile) n. in data n.1417/25
CONCLUSIONI
Dell’appellante
‘ In via principale: rigettarsi le eccezioni, domande e conclusioni tutte formulate da anche in via riconvenzionale nonché a titolo di incompetenza territoriale per la quale si conferma il Tribunale di Brescia, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, condannando, per l’effetto la al pagamento in favore dell’odierna opposta della somma di €. 52.536,46 oltre interessi di mora e spese, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta idonea dal Giudice all’esito dell’instauranda istruttoria. In ogni caso condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa, iva e cpa per l egge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari; In via istruttoria: Si insiste affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia rimettere la causa in
istruttoria ammettendo i capitoli di prova già formulati e non ammessi nel giudizio di primo grado e, nello specifico omissis…’
Dell’appellat a
‘ In via principale e nel merito Rigettare integralmente il proposto gravame e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 1417/2025 R.G.n. 6260/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipotesti in cui l’adita Corte d’Appello ritenesse necessario l’integrazione dell’attività istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione della prova per testi formulata a mezzo della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. prodotta in primo grado, per come di seguito riportata, e si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito articolate, tutte precedute dalla locuzione ‘Vero che’: omissis’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1417/25 il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 52.536,46 ( oltre interessi e spese), a titolo di corrispettivo per le opere descritte nelle fatture nn. 1/031di euro 7.446,91, 1/032 di euro 33.430 e 1/033 di euro 11.659,42, e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l’opposta a rifondere in favore dell’opponente le spese di lite.
Accertato che la NUMERO_DOCUMENTO, riguardante lavorazioni oggetto di specifico incarico, era stata pagata da dopo il deposito del ricorso monitorio, ma prima della sua emissione, in relazione alle altre due fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, il primo giudice riteneva non provata l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa in quanto, al di là delle opere espressamente commissionate ( e pagate) descritte nella NUMERO_DOCUMENTO, era rimasta estranea ai contratti di sub appalto conclusi da con la società opposta.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per il rigetto dell’opposizione.
L’appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui si era ritenuto non provato il credito portato dalle fatture nn. 1/032 e 1/033.
Assume che aveva es pressamente riconosciuto, nell’atto di citazione in opposizione, che ‘ il tecnico incaricato da sollecitato da …dall’odierna convenuta opposta provvedeva a fornire approvazione tecnica delle opere realizzat e da sicchè doveva ritenersi pacifico il credito monitoriamente azionato sia sotto il profilo dell’ an che del quantum.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che assumeva rilievo non dirimente la mail del 12.01.2021 inviata da dipendente della diversa società a trattandosi di soggetto non legittimato a spendere il nome della società opponente e a manifestare la sua volontà.
Deduce che a diversa conclusione si sarebbe pervenuti qualora fosse stato considerato che è socia di e che entrambe le società sono legalmente rappresentate da cui per conoscenza era stata inviata la mail citata.
Evidenzia di aver depositato svariate mail nelle quali sempre il sig. dialogava di questioni sia tecniche che economiche e nelle quali i destinatari erano e
————
I motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Fatta eccezione per il credito portato dalla fattura n. 1/031che ha estinto con il pagamento effettuato prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, rispetto agli altri crediti azionati in INDIRIZZO ( fatt. nn. 1/032 e 1/033) il primo giudice riteneva fondata l’opposizione in quanto nel contratto con cui aveva sub appaltato tutte le opere edili ed impiantistiche a era stato espressamente stabilito che sarebbe rimasta
estranea ad eventuali contratti di sub appalto conclusi da e in quanto nella mail del 27 gennaio 2012, inviata dalla società appellante all’appellata , la prima aveva ribadito di non avere alcun vincolo contrattuale con la seconda poiché il suo unico interlocutore era
Evidenziava, altresì, il primo giudice che tale missiva era successiva a quella del 12 gennaio 2012 ossia a quella che, a detta dell’appellante, avrebbe giustificato l’emissione delle fatture nn. 1/032 e NUMERO_DOCUMENTO033 e che allorquando le parti avevano inteso raggiungere accordi per la realizzazione di talune opere ciò era avvenuto mediante la sottoscrizione di appositi documenti così come era avvenuto per le opere di cui alla fattura n. 1NUMERO_DOCUMENTO, non contestata da e da questa pagata.
Al rigetto dell’opposizione, per non avere la società ingiungente provato l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’opponente, il tribunale giungeva, pertanto, sulla base della valutazione di tutti i documenti sopra menzionati.
L’appellante , tuttavia, non si confronta con tale ratio decidendi né offre argomenti volti a disarticolare il ragionamento del giudice.
In particolare, non smentisce il contenuto della mail del 27 gennaio 2021 indirizzata all’appellata nella quale, espressamente, dichiarava ‘ non sussistere alcun vincolo contrattuale tra la e l a …. Ciò posto, ogni richiesta nei nostri confronti deva passare obbligatoriamente tramite la
‘.
In tale dichiarazione vanno ravvisati gli estremi della confessione stragiudiziale sussistendone tutti e tre gli elementi essenziali in quanto (i) la confessione ha ad oggetto un fatto giuridico; (ii) il fatto confessato è sfavorevole al confitente; ( iii) il fatto confessato è favorevole all’altra parte ossia giova ad un interesse giuridico della controparte.
Il fatto confessato è infatti tale per cui la sua verità pregiudica il dichiarante e giova alla sua controparte processuale, con conseguente applicazione dell’art. 2733 c.c.
La sentenza gravata va, pertanto, confermata con diversa motivazione.
Per la sua soccombenza l’appellan te va condannato a rifondere in favore dell’appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza gravata, con diversa motivazione;
condanna l’appellante a rifondere in favore dell’appellata le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l’onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
IL CONSIGLIERE EST.
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME