Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8768 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23921-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato ex lege presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio RAGIONE_SOCIALE seconda, in Roma, NOME INDIRIZZO
–
contro
ricorrenti e ricorrenti incidentali – e contro
BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA RAGIONE_SOCIALE
intimata
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Firenze, depositata in data 24.1.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando sulle domande proposte dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e di NOME COGNOME contro NOME COGNOME e NOME COGNOME (rispettivamente moglie e NOME del socio accomandatario fallito), nonché contro la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e contro la Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: i) accertò la simulazione relativa dell’atto stipulato il 22.4.05 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, di cessione a titolo oneroso del l’ azienda RAGIONE_SOCIALE poi fallita, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito, ne dichiarò l ‘ inefficacia nei confronti RAGIONE_SOCIALE massa ai sensi dell’art. 64 l. fall. e condannò la cessionaria (che aveva a sua volta ceduto l’azienda a un terzo di buona fede) a pagare all’attore il controvalore del bene, determinato in euro 15.000, oltre interessi legali dNOME domanda al saldo; ii) dichiarò l ‘ inefficacia ex art. 67, primo comma n. 1, l. fall. degli atti con i quali, in sede di omologa RAGIONE_SOCIALE separazione consensuale, NOME COGNOME aveva trasferito NOME moglie la piena proprietà RAGIONE_SOCIALE casa di abitazione, in INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, e di due fondi commerciali ; iii) dichiarò l’inefficacia ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. dei successivi atti di compravendita dei medesimi immobili stipulati il 12.7.06 e il 14.11. 07 fra NOME COGNOME e la NOME NOME; iv) dichiarò infine inefficaci nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, sempre ai sensi dell’art. 66 l. fall. e 2901 c.c., gli atti costitutivi delle ipoteche volontarie iscritte, da RAGIONE_SOCIALE sui due fondi commerciali e da BCC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’immobile di INDIRIZZO, a garanzia dei mutui fondiari erogati da detti istituti di credito a NOME COGNOME per l’acquisto de i beni.
La sentenza, impugnata in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale da NOME COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE, è stata parzialmente
riformata dNOME Corte di Appello di Firenze che, in accoglimento di alcuni dei motivi dell’appello principale e dell’appello incidentale di NOME COGNOME : i) ha ridotto da euro 15.000 oltre interessi legali ad euro 14.607,23, già comprensivi degli interessi e RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria, la somma dovuta da ll’appellante al RAGIONE_SOCIALE a titolo di controvalore dell’azienda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fallita; ii) ha rigettato la domanda dell’attore/appellato di inefficacia ex art. 67 l.fall. del l’atto di trasferimento da NOME COGNOME NOME moglie RAGIONE_SOCIALE piena proprietà RAGIONE_SOCIALE casa di abitazione e, in conseguenza, la domanda di inefficacia ex art. 66 l.fall. del successivo atto di compravendita del medesimo immobile stipulato fra COGNOME e la NOME.
La corte del merito: i) ha in primo luogo condiviso la valutazione del tribunale di gratuità dell’atto di cessione d’azienda, a suo avviso confermata dNOME dichiarazione confessoria, resa da NOME COGNOME in sede di interrogatorio formale, di non avere redditi propri, ritenuta liberamente valutabile in quanto la successiva dichiarazione RAGIONE_SOCIALE signora, di aver ricevuto in prestito dNOME nonna i 10.000 euro necessari all’acquisto, pur potendo dar luogo , in ipotesi, a una confessione complessa, non assurgeva nella specie a prova legale dell’avvenuto pagamento perché implicitamente, ma chiaramente, contestata dal RAGIONE_SOCIALE, che in sede di precisazione delle conclusioni aveva insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 64 l. fall.; ii) ha affermato che il valore dell’azienda ceduta andava determinato NOME data dell’atto, e dunque nella minor misura, non controversa fra le parti, di 10.000 euro, cui andavano sommati interessi e rivalutazione monetaria in quanto l’obbligazione restitutoria di NOME COGNOME costituiva debito di valore; iii) ha ritenuto che le domande di revocatoria del duplice atto di trasferimento RAGIONE_SOCIALE casa familiare andassero respinte per mancanza di eventus damni, perché sul bene trasferito gravava l’ipoteca consolidata RAGIONE_SOCIALE creditrice fondiaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che aveva promosso procedura esecutiva ex art. 41 TUB e si era anche insinuata al passivo, ma aveva poi rinunciato al pignoramento e NOME domanda di ammissione in quanto interamente soddisfatta da COGNOME, che le aveva destinato l’intero prezzo ricavato dNOME vendita dell’immobile NOME NOME ; iv) ha per il resto rigettato gli appelli, affermando – per ciò che nella presente sede ancora interessa- che
ricorrevano i presupposti oggettivi e soggettivi per l ‘accoglimento delle domande di revocatoria fallimentare per sproporzione del l’atto di trasferimento da COGNOME a COGNOME dei due fondi commerciali e di revocatoria ordinaria del successivo trasferimento dei medesimi beni da COGNOME NOME NOME NOME; v) ha sul punto, in particolare, rilevato: che l’accordo intervenuto fra i coniugi COGNOME in sede di separazione, avente natura e contenuto transattivo, presentava un’evidente sproporzione (pari qua si al 100%) fra i reciproci obblighi e vantaggi in esso previsti, posto che il marito aveva trasferito NOME moglie ogni sua proprietà, compresi i due fondi commerciali (ovvero gli unici cespiti non gravati da ipoteche e produttivi di reddito, perché locati), a fronte di una contropartita, costituita da ll’impegno RAGIONE_SOCIALE COGNOME a non richiedere in futuro un aumento dell’assegno di mantenimento , sostanzialmente nulla o irrilevante, attese le gravi difficoltà economiche in cui già all’epoca COGNOME si dibatteva; che la COGNOME non aveva fornito o offerto elementi di prova atti a superare la presunzione su lei gravante ; che, in contrario, numerosi elementi indiziari, complessivamente considerati, provavano in via presuntiva la sua scientia decoctionis, nonché quella RAGIONE_SOCIALE NOME NOME.
3. La sentenza d’appello , pubblicata il 24.12.2019, è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e di NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno replicato con un unico controricorso contenente ricorso incidentale articolato su sette motivi, a sua volta resistito da controricorso del RAGIONE_SOCIALE.
La Banca RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già Banca RAGIONE_SOCIALE e, prima ancora, Banca RAGIONE_SOCIALE) è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 41, 2 ° comma, TUB e degli artt. 602, 603 e 604 c.p.c. Rileva che presupposto logico -giuridico per poter ritenere che il creditore
fondiario abbia iniziato o proseguito l’esecuzione in virtù del privilegio processuale accordatogli dall’art. 41 cit. è che il bene pignorato sia ricompreso fra quelli acquisiti all’attivo del fallimento, mentre nella specie l’appartamento oggetto dell’es ecuzione promossa dNOME RAGIONE_SOCIALE apparteneva ad NOME COGNOME.
1.1 Il motivo è inammissibile perché -anche a non voler considerare che il giudice d’appello ha in realtà correttamente rilevato che il pignoramento era stato notificato NOME COGNOME quale terza proprietaria e al RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME quale debitore – è del tutto eccentrico rispetto NOME ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che non risiede nella qualifica del RAGIONE_SOCIALE di legittimato passivo all’azione esecutiva, ma nel l’accertamento del la mancanza di un pregiudizio economico ( eventus damni ) derivato NOME massa dal duplice trasferimento impugnato. E ciò sia perché al momento del primo trasferimento il bene era gravato dall’ipoteca RAGIONE_SOCIALE creditrice fondiaria, che aveva già ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito ma vi aveva poi rinunciato per essere stata interamente soddisfatta al di fuori RAGIONE_SOCIALE procedura (sicché, nel caso in cui il bene fosse stato invece acquisito all’attivo fallimentare il risultato sarebbe stato identico, in quanto la somma ricavata dNOME vendita sarebbe stata destinata al pagamento del credito fondiario), sia perché non poteva neppure reputarsi leso il diritto del RAGIONE_SOCIALE NOME liquidazione del bene in sede concorsuale stante il diritto del fondiario, che l’aveva esercitato, ad agire in executivis ex art. 41 TUB.
Col secondo mezzo, che denuncia violazione dell’art. 67, comma 1, n.1, l. fall. e dell’art. 100 c.p.c, il ricorrente principale contesta, per l’appunto, l’ assunto (RAGIONE_SOCIALE mancanza di eventus damni ) sul quale la corte del merito ha fondato il rigetto delle domande di revocatoria fallimentare e ordinaria dell’immobile di INDIRIZZO .
2.1. Richiama in proposito Cass. S.U. n. 7028/2006, secondo cui l’art. 67, 2° comma, l. fall. consente di agire in revocatoria per le vendite di beni appartenuti al fallito anche nel caso in cui il ricavato sia stato utilizzato per soddisfare un credito ipotecario; aggiunge che nella specie tale principio avrebbe dovuto essere applicato a fortiori, in quanto il pagamento del creditore ipotecario non era stato eseguito mediante l’utilizzo del ricavato del
primo trasferimento dell’immobile , avvenuto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE separazione consensuale fra i coniugi COGNOME, ma solo al termine RAGIONE_SOCIALE catena degli atti traslativi.
2.2 Osserva ancora che, sempre secondo la citata sentenza, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce conformi, il danno derivante NOME massa dNOME vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore poi fallito è in re ipsa , e si sostanzia nel fatto stesso RAGIONE_SOCIALE lesione RAGIONE_SOCIALE par condicio creditorum , mentre non rileva la circostanza che l’alienante abbia utilizzato il prezzo ricavato dNOME vendita per pagare un creditore privilegiato, anche garantito da ipoteca, posto che solo in seguito NOME ripartizione dell’attivo po trà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati insinuati.
2.3. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
2.4. Il ricorrente, si è limitato a dedurre in via teorica la violazione di principi che sono stati enunciati da questa Corte sempre in relazione a fattispecie disciplinate dall’art. 67, 2° comma, l. fall., ma che non possono essere sic et simpliciter applicati nel presente giudizio, in cui le azioni sono state promosse ai sensi dell’art. 67, 1° comma n. 1 e dell’art 66 l.fall.
2.5 Infatti, quanto NOME revocatoria fallimentare di cui al 1° comma n. 1 dell’art. 67 , il danno al patrimonio RAGIONE_SOCIALE parte poi fallita non è riconducibile NOME mera fuoriuscita del bene, ma richiede anche il requisito RAGIONE_SOCIALE sproporzione, che deve essere dimostrato dal fallimento e costituisce elemento da inglobare nel più ampio concetto di eventus damni per la massa dei creditori: le doglianze del ricorrente, pertanto, avrebbero dovuto in primo luogo appuntarsi sull’affermazione RAGIONE_SOCIALE corte d’appello dell’assenza di un danno (da sproporzione) nella prima cessione, intervenuta in sede di separazione, quando il bene era ancora coperto dalle ipoteche fondiarie.
2.6 Va aggiunto che la censura non solo non tocca in alcun modo il predetto accertamento, ma neppure contesta il più ampio e complessivo ragionamento in fatto in base al quale la corte d’appello ha escluso che ricorresse l’elemento oggettivo delle azioni, là dove ha rilevato che la tacitazione RAGIONE_SOCIALE creditrice fondiaria da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME al di fuori RAGIONE_SOCIALE esecuzione immobiliare escludeva in radice la sussistenza del danno, e dunque la revocabilità del
duplice atto oneroso, perché il RAGIONE_SOCIALE non poteva da un lato beneficiare del pagamento del credito fondiario, già ammesso al passivo, eseguito dNOME terza proprietaria e dall’altro ottenere il recupero del bene nei confronti di quest’ultima, così indebitamente monetizzando due volte l’immobile , dNOME cui vendita in sede concorsuale non si sarebbe ricavata una somma superiore a quella necessaria a soddisfare la creditrice ipotecaria, che sarebbe però stata ripartita fra altri creditori.
Passando ora all’esame del ricorso incidentale, il suo primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2734 cod. civ..
3.1. Va preliminarmente precisato che il motivo, essendo volto a ottenere l’annullamento del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza che ha accolto la domanda di inefficacia ex art. 64 l. fall. RAGIONE_SOCIALE cessione del ramo d’azienda, deve intendersi avanzato nel solo interesse di NOME COGNOME, unica parte soccombente sul punto e perciò unica legittimata a proporlo.
3.2 La ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia dato atto che le dichiarazioni da lei rese in sede di interrogatorio formale (dove, dopo aver ammesso di non avere risorse proprie per corrispondere il prezzo dell ‘azienda cedutale, aveva sostenuto di averle ricevute dNOME nonna paterna) avrebbero dato luogo ad una confessione complessa, ma abbia poi ritenuto che ad integrare, implicitamente ma chiaramente, quella contestazione delle circostanze aggiunte, richiesta dall’art. 2734 c.c. per escluderne il valore di prova legale e renderle liberamente valutabili dal giudice, fosse sufficiente il fatto che l’attore aveva precisato le proprie conclusioni, all’apposita udienza fissata dal tribunale, conformemente a quelle contenute in citazione, insistendo per la natura gratuita dell’atto.
Secondo la ricorrente l ‘assunto RAGIONE_SOCIALE corte territoriale sarebbe elusivo del contenuto precettivo dell ‘art. 2734 c.c., dovendosi al contrario ritenere che la norma richieda una contestazione chiara e specifica, cioè una condotta processuale di contrasto che si manifesti successivamente all’ assunzione RAGIONE_SOCIALE prova, nella specie pacificamente non tenuta.
3.3. Il motivo merita accoglimento.
3.3.1. Appare opportuno ricordare che per ‘confessione complessa’ si intende la fattispecie contemplata nella prima parte dell’art. 2734 c.c., in cui
all’ammissione di fatti a sé sfavorevoli il confitente accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne od estinguerne gli effetti. In questa ipotesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE seconda parte del medesimo articolo, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, mentre in caso di contestazione l’efficacia probatoria delle dichiarazioni è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Nella specie il giudice d’appello , nel ritenere che la contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘confessione complessa’ può essere anche implicita, purché inequivoca, come nel caso in cui la controparte del confitente ribadisca conclusioni ‘ il cui accoglimento sarebbe incompatibile con le dichiarazioni aggiunte ‘ , ha fatto applicazione di un principio enunciato in un precedente assai risalente di questa Corte (Cass. n. 1453/1978) che il Collegio non ritiene di poter condividere.
E ciò già per la ragione che nell’attuale process o di cognizione ordinaria l’udienza di precisazione delle conclusioni è sostanzialmente superflua (e viene usualmente utilizzata dal giudice come udienza di smistamento), perché la parte, a differenza di quanto previsto dal codice di rito ancora vigente nel 1978 c.c. (e fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE riforma di cui a lla l. n. 393/90), non può più modificare la domanda né può richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova. Ne consegue che mentre nella disciplina anteriore il richiamo RAGIONE_SOCIALE parte alle medesime conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo poteva forse anche assumere un significato ulteriore (ovvero essere interpretato come espressione RAGIONE_SOCIALE volontà di contestare tutte le contrarie emergenze processuali, ivi comprese quelle risultanti dNOME confessione complessa RAGIONE_SOCIALE controparte, perché altrimenti la domanda avrebbe potuto essere modificata), nella disciplina odierna esso va inteso come semplice manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE parte di non rinunciare NOME domanda avanzata in citazione, che non risulta in alcun modo collegata a d un’implicita contestazione del fatto sfavorevole dichiarato dNOME controparte.
D’altro canto è la lettera dell’art. 2734 c.c. a deporre nel senso che la contestazione debba essere manifestata in modo esplicito e diretto, perché, essendo volta a contrastare ‘la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte’
dal confitente, deve avere un contenuto oppositivo rispetto alle dichiarazioni aggiunte.
Infine, che l’onere di contestazione, previsto espressamente dall’art. 2734 cod. civ. con le conseguenze processuali sopra richiamate, richieda un quid pluris rispetto NOME mera conferma RAGIONE_SOCIALE volontà processuale di ottenere l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale, lo si ricava anche d all’interpretazione evolutiva formatasi in ordine NOME nozione di ‘fatti non specificamente contestati’ di cui all’art. art. 115, 1° comma, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 9439/022, 26908/020, secondo cui il convenuto, a fronte di una chiara allegazione dell’attore in punto di fatto, ha l’onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità).
In buona sostanza, la contestazione rilevante in giudizio – ai fini dell ‘ apprezzamento da parte del giudice dei fatti che debbono ritenersi provati o non provati – deve risolversi in una condotta processuale attiva; e, se è pur vero che l’art. 2734 c.c. non richiede una contestazione ‘specifica’ delle dichiarazioni del confitente, ciò non significa che non sia necessaria una manifestazione espressa di volerle avversare, configurantesi come esplicazione di un onere processuale ontologicamente e strutturalmente diverso rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE richiesta di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale.
3.3.2. Va dunque enunciato il seguente principio di diritto:
‘ In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente NOME confessione, ai sensi dell’art 2734 cod civ, la contestazione RAGIONE_SOCIALE controparte – che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente -deve essere manifestata in modo espresso, non potendo invece risultare, in modo implicito, dNOME mera richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte ‘.
Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso, con i quali, in via logicamente subordinata al rigetto del primo, NOME COGNOME lamenta di essere stata condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria sulla somma di euro 10.000 determinata a titolo di controvalore dell’azienda ceduta, in violazione sia degli artt. 329, 342 e 112 c.p.c. – non avendo il
RAGIONE_SOCIALE impugnato la decisione del primo giudice di sua condanna al pagamento sul tantundem dei soli interessi legali – sia dei principi giurisprudenziali elaborati, in tema di revocatoria, in ordine NOME natura dell’obbligazione restitutoria dell’ accipiens.
I motivi successivi, riferibili a entrambe le ricorrenti incidentali, investono i capi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che, nel rigettare gli appelli proposti contro la prima decisione, hanno accolto le domande attrici di revocatoria fallimentare, ex art. 67, 1° comma n.1 l. fall., e di revocatoria ordinaria degli atti di trasferimento degli immobili commerciali.
5.1.Con il quarto motivo COGNOME e COGNOME denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 1° comma n. 1 l. fall. e dell’art. 2697 cod. civ. ; sostengono che, nell’intento di far rientrare forzatamente la fattispecie degli accordi di cui all’art. 158 c.c. nella categoria degli atti revocabili per sproporzione, la corte di merito avrebbe tralasciato di applicare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere RAGIONE_SOCIALE prova rispetto NOME revocatoria di una transazione che si assume sproporzionata incombe sulla parte che ha proposto l’azione e ha ad oggetto il valore RAGIONE_SOCIALE rinuncia operata dNOME controparte; deducono, in particolare, che nella specie il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe neppure allegato i fatti indicativi RAGIONE_SOCIALE sproporzione e che il giudice d’appello , nel superare indebitamente le carenze probatorie avversarie, non sarebbe comunque andato oltre asserzioni generiche.
5.2. Il motivo va dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione del l’art. 2697 c.c. (come noto configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata e qui meramente enunciata ma non illustrata) , si risolve nella generica contestazione dell’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dNOME corte del merito, che ha chiaramente indicato quelle da cui ha tratto il proprio convincimento in ordine NOME sproporzione fra i reciproci vantaggi ed obblighi assunti dai coniugi nell’accordo di separazione (trasferimento NOME moglie da parte di NOME COGNOME, oltre che RAGIONE_SOCIALE casa familiare, anche degli unici due immobili di sua proprietà produttivi di un reddito, a fronte RAGIONE_SOCIALE mera promessa di COGNOME di
rinunciare ad eventuali, future pretese, priva di effettivo contenuto in ragione delle gravi difficoltà economiche in cui già all’epoca il marito si dibatteva). 6. Con il quinto motivo le ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 1 comma, n. 1, l. fall., in relazione all’art. 158 c.c., sul rilievo che la corte d ‘ appello avrebbe erroneamente apprezzato la natura di transazione e di atto oneroso nell’accordo raggiunto in sede di separazione e di omologazione RAGIONE_SOCIALE stessa. 6.1 Il motivo è, al pari del precedente, inammissibile perché volto ad ottenere un nuovo apprezzamento in fatto, esulante dal sindacato di questo giudice di legittimità, in ordine al contenuto negoziale degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione ed NOME loro qualificazione giuridica in termini, o meno, di transazione.
Il sesto e il settimo motivo denunciano vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sul presupposto dell’ applicabilità, nella specie, del previgente testo dell ‘art. 360 1° comma n. 5 cit..
7.1 I motivi , che si fondano su un presupposto palesemente errato, posto che l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE disposizione si applica a tutte le sentenze che siano state pubblicate a partire dall ’11 settembre 2012 (art. 54, comma 3, d.l. n. 83/012 conv. dNOME l. n. 134/012), vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’u. comma dell’art. 348 ter c.p.c. , (anch’esso applicabile a tutte le sentenze pubblicate dall’ 11 settembre 2012) a norma del quale, in caso di cd. ‘doppia conforme’, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360 c.p.c..
All’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e del terzo, conseguono la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa NOME Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità fra la sola NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Le spese del giudizio fra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale NOME COGNOME vanno invece interamente compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza.
Non v’è luogo NOME liquidazione delle spese fra il RAGIONE_SOCIALE e la Banca rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo e il terzo; dichiara inammissibili i restanti motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia NOME Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità fra NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE; dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio fra il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023