Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7259 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7259 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
R.G.N. 17379/2019
C.C. 12/03/2024
CONDOMINIO
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO ) proposto da l :
CONDOMINIO DI INDIRIZZO -14 -16 in Palermo, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e domiciliata ex lege presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec: EMAIL; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, la prima, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, e la seconda da quest’ultimo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa suddetta RAGIONE_SOCIALE, entrambe domiciliate presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO; -controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo n. 707/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Presidente relatore NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 4150/2014 il Tribunale di Palermo, decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo (emesso in favore di NOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) formulata dal RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO INDIRIZZO per il pagamento di una somma asseritamente dovuta a seguito RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 -bis c.p.c., l’accoglieva, revocando il provvedimento monitorio e dichiarando inammissibile la chiamata in causa, quale terza, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Decidendo sull’appello formulato dalle opposte soccombenti e nella costituzione del suddetto RAGIONE_SOCIALE appellato (che proponeva anche appello in via incidentale in ordine alla dichiarata inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa suddetta chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a titolo di garanzia, con ulteriore formulazione di appello incidentale da parte di quest’ultima società, costituitasi in primo grado, avuto riguardo alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese nei suoi confronti, malgrado la sua chiamata in causa fosse stata dichiarata inammissibile), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 707/2019, accoglieva, per quanto di ragione, il gravame principale e, per l’effetto, confermava integralmente l’originario decreto ingiuntivo, regolando le complessive spese giudiziali del doppio grado.
Rigettava, invece, l’appello incidentale del citato RAGIONE_SOCIALE in ordine all’impugnato capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata di terzo effettuata direttamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, siccome eseguita senza autorizzazione del giudice in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 c.p.c.
Accoglieva, invece, l’appello incidentale avanzato dalla citata società RAGIONE_SOCIALE, ponendo le spese conseguenti alla sua chiamata in causa, poi dichiarata inammissibile, a carico del citato RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata sentenza la citata Corte di appello giustificava la rilevata fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello principale ritenendo che, in nessuna parte del verbale di conciliazione, risultava inserita, espressamente o implicitamente, né con rinvio, de relato , ad altri atti, una qualsiasi condizione, né l’opposta difesa RAGIONE_SOCIALE‘appellato RAGIONE_SOCIALE – il quale, anche in secondo grado, aveva insistito nell’affermare che l’impegno contenuto nel verbale stesso era stato sottoposto a condizione -era sorretta da un qualsiasi supporto probatorio.
La Corte palermitana rigettava l’appello incidentale del menzionato RAGIONE_SOCIALE in ordine alla dichiarata inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa di terzo effettuata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE siccome illegittimamente eseguita direttamente dallo stesso RAGIONE_SOCIALE senza autorizzazione del giudice, così venendosi a configurare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 c.p.c.
Di contro il giudice di secondo grado ravvisava la fondatezza del gravame incidentale formulato dalla su indicata società assicuratrice in ordine alla dedotta illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra le stessa e il RAGIONE_SOCIALE che l’aveva chiamata in giudizio, poiché, per effetto RAGIONE_SOCIALEa ritenuta illegittimità di quest’ultima, lo stesso RAGIONE_SOCIALE che vi aveva proceduto avrebbe dovuto sopportare le spese che la società era stata costretta a sopportare per difendersi.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il citato RAGIONE_SOCIALE appellato, resistito con un congiunto controricorso dalle intimate NOME e RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quest’ultima risultante
dalla fusione tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
L’altra intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e segg. c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto non emergente dal verbale di conciliazione ex art. 696 -bis c.p.c. la condizione sospensiva al cui avveramento era subordinata la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa somma specificata in narrativa a titolo di risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEe parti appellanti (sofferti a causa RAGIONE_SOCIALEe infiltrazioni idriche manifestatesi nei locali in loro uso) quantificato dai rispettivi tecnici, laddove, invece, per quanto risultante dal riprodotto testo RAGIONE_SOCIALEa parte rilevante di detto verbale, era chiaro che tale condizione era stata prevista.
Infatti, in detto verbale, era stato concordato che ‘…il RAGIONE_SOCIALE precisa che la somma prima detta (di euro 14.489,40, oltre iva al 20%) verrà riconosciuta dalla propria compagnia assicurativa e che pertanto la suddetta conciliazione è sottoposta alla condizione di accettazione RAGIONE_SOCIALEa compagnia assicurativa’, aggiungendosi che ‘…richiedeva ai fini assicurativi di visionare i danni lamentati agli arredi’.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., oltre all’omessa valutazione di circostanze decisive, avuto riguardo alla mancata rilevazione dal testo del verbale conciliativo RAGIONE_SOCIALEa suddetta condizione sospensiva sulla base, peraltro, di una motivazione apodittica e non tale da garantire nemmeno il requisito minimo RAGIONE_SOCIALEa sufficienza.
Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 c.p.c. in ordine alla ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa, quale terza, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avendo lo stesso, quale opponente, chiesto, con l’atto di opposizione, di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta Compagnia assicuratrice a titolo di garanzia, avendo proposto la relativa richiesta con l’atto di opposizione per l’eventualità RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa citata società assicuratrice, avendo provveduto, in ogni caso, a chiamarla direttamente in giudizio a prescindere dall’emissione di un provvedimento autorizzativo, in seguito alla cui attività la stessa società si era costituita in giudizio.
I primi due motivi – esaminabili congiuntamente perché all’evidenza connessi – sono fondati.
In primo luogo, occorre notare che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è – nella sua essenzialità -apparente, dal momento che in essa si attesta, in modo del tutto apodittico, che in ‘nessuna parte del verbale (…conciliativo) … risulta, espressamente o implicitamente, né con rinvio, de relato , ad altri atti, una qualsiasi condizione, … né è sorretta da un qualsiasi supporto probatorio.
Come è agevolmente constatabile, detta motivazione non riporta nemmeno il contenuto RAGIONE_SOCIALEa clausola dalla quale potesse evincersi (eventualmente) la dedotta condizione, né si raffronta con il percorso logico -giuridico RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado (con la quale, invece, era stata rilevata la sussistenza di un patto tale da configurare una condizione sospensiva alla cui verificazione era subordinato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma concordata a titolo di risarcimento del danno), né richiama espressamente il contenuto RAGIONE_SOCIALEe difese sia RAGIONE_SOCIALEe parti appellanti che – soprattutto -di quelle del RAGIONE_SOCIALE appellato allo scopo di consentire di valutare se, effettivamente, le prospettazioni
di quest’ultimo fossero prive di supporto probatorio rispetto alla tesi dal medesimo sostenuta.
Ciò, quindi, ha comportato l’omissione di qualsiasi valutazione sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola contenente la prospettata condizione sospensiva (riprodotta – come ricordato -testualmente in ricorso), rispetto alla quale sarebbe stato necessario che la Corte di appello svolgesse una motivazione improntata all’applicazione dei conferenti criteri ermeneutici (in primo luogo di quelli enucleati nel denunciato art. 1362 c.c., avuto riguardo alle espressioni adottate e all’intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti contraenti) per giungere al convincimento sull’esclusione RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa clausola controversa come caratterizzata dalla previsione di una condizione sospensiva.
Senonché, proprio sulla base del suo contenuto letterale e RAGIONE_SOCIALEa correlata volontà esplicata dalle parti, la richiamata clausola – come riportata nel suo aspetto contenutistico -individuava un siffatto tipo di condizione, posto che il verbale di conciliazione in questione, così come redatto e sottoscritto, prevedeva l’accettazione e l’adempimento nel pagamento a condizione, per l’appunto, RAGIONE_SOCIALE‘accettazione da parte RAGIONE_SOCIALEa compagnia assicuratrice. In tal senso, quindi, dovrà regolarsi il giudice di rinvio nell’interpretare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa clausola controversa del verbale di conciliazione, dovendo così ritenersi rimaste accertate le violazioni denunciate con il primo motivo.
4. E’ fondato anche il terzo motivo.
Trattandosi di censura processuale e, quindi, essendo consentito esaminare gli atti del giudizio anche nella presente sede di legittimità, si constata che nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (nella cui intestazione risulta essere stata aggiunta dal RAGIONE_SOCIALE la locuzione ‘e chiamata in garanzia’) era stato richiesto – in via preliminare -dall’opponente RAGIONE_SOCIALE che esso, in caso di mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Palermo, pur già citate direttamente in causa, venisse autorizzato alla chiamata in garanzia RAGIONE_SOCIALEe stesse e, pertanto, che fosse differita la prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di legge.
Sulla base di questa verificatasi situazione processuale, deve allora trovare applicazione il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi la Corte di rinvio) secondo cui, n el giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione RAGIONE_SOCIALEa posizione sostanziale RAGIONE_SOCIALEe parti e l’opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo -ed è questo lo snodo giuridico dirimente – che, qualora quest’ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata (cfr., in termini, Cass. n. 16336/2020).
E, nel caso di specie, per quanto detto in precedenza, indipendentemente dall’avvenuta citazione diretta RAGIONE_SOCIALEa Compagnia assicuratrice (presso la sua sede centrale e presso l’RAGIONE_SOCIALE periferica), quale terza (chiamata a titolo di garanzia), con il proposto atto di opposizione a decreto ingiuntivo (con cui erano state evocate in giudizio, quali parti principali, quelle che avevano ottenuto il provvedimento monitorio, propriamente opposte), l’opponente RAGIONE_SOCIALE aveva comunque formulato l’istanza di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa terza nel corpo RAGIONE_SOCIALEo stesso atto di opposizione, ragion per cui, a prescindere dalla mancata
adozione di un provvedimento autorizzativo da parte del giudice, la chiamata in causa non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile, onde deve ritenersi che la Corte di appello è incorsa anche nella violazione processuale denunciata con il motivo in esame.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere accolto in tutti e tre i motivi, con la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il derivante rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto prima enunciati, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa