Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35479/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimati-
avverso la sentenza n. 413/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il Tribunale di Sassari rigettò la domanda con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto accertarsi l’esistenza in suo favore di una servitù di non edificare, gravante sul fondo di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, a quest’ultima pervenuto dalla RAGIONE_SOCIALE Nel corso del giudizio di primo grado la convenuta, al fine di essere garantita per evizione, chiamò in giudizio RAGIONE_SOCIALE e la chiamata, costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché RAGIONE_SOCIALE era soggetto distinto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, parte contrattuale qui in rilievo. A seguito di ciò venne chiamata in giudizio RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Cagliari rigettò l’impugnazione della soccombente attrice.
2.1. Questa, in sintesi, la narrazione della vicenda esposte dalla sentenza di secondo grado.
Con contratto del 1992 A.P. RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE una parte d’un complesso immobiliare, in relazione al quale la venditrice aveva dichiarato essere stato predisposto un piano di lottizzazione, manifestando, inoltre, la volontà di volere realizzare sulla parte rimasta in sua proprietà una succursale per la vendita di autovetture, utilizzando una cubatura inferiore a quella permessa, impegnandosi a cedere la cubatura non sfruttata alla compratrice. Era stata, pertanto, costituita in favore dell’immobile venduto una servitù di non edificare gravante sul fondo rimasto in proprietà dell’alienante. Successivamente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a Gran
Commerciale, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, il terreno, gravato da servitù, che le era rimasto in proprietà.
L’attrice, con l’atto di citazione, aveva contestato alla convenuta di avere presentato un progetto edificatorio che impegnava una volumetria superiore rispetto a quella residuata dopo la prima alienazione, in violazione, quindi, della servitù.
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE si difese asserendo che la servitù ‘non edificandi’ doveva reputarsi rinunciata per ‘facta concludentia’, poiché a cagione dell’inerzia della RAGIONE_SOCIALE il piano di lottizzazione, a suo tempo presentato da RAGIONE_SOCIALE, non era mai divenuto esecutivo. A rafforzare l’assunto la convenuta soggiungeva che nessun addebito di mancato adempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE era stato mosso dall’attrice, la quale per contratto avrebbe avuto il diritto di chiedere il pagamento di una penale di tre milioni di lire per ogni giorno di ritardo, né aveva chiesto la risoluzione dello strumento e la corresponsione della penale, fissata in quattro miliardi di lire. In ogni caso il vincolo di non edificabilità non le era opponibile perché non trascritto.
La chiamata, sostanzialmente, aderiva alla posizione della convenuta, la cui domanda di garanzia per evizione chiedeva rigettarsi.
Il Tribunale disattese la domanda per insussistenza della vantata servitù, mai venuta a esistenza per non essersi verificata la circostanza condizionante.
2.2. La Corte d’appello di Cagliari rigettò l’impugnazione della soccombente attrice, evidenziando in particolare:
le parti negoziali avevano mostrato piena consapevolezza che la servitù ‘altius non tollendi’ sarebbe venuta in essere solo ad approvazione avvenuta del piano di lottizzazione;
una tale volontà aveva integrato <> e di ciò vi era conferma negli artt. 4) e 6) dell’atto di compravendita;
particolare significato aveva la disposizione negoziale di cui all’art. 6), con la quale si era previsto che, laddove la venditrice non avesse ottenuto l’esecutività del piano entro il 30/9/1992, l’acquirente avrebbe potuto chiedere la risoluzione dell’intero contratto, oppure il ‘perfezionamento’ dello stesso, scelta da portare a conoscenza di RAGIONE_SOCIALE nel termine di sessanta giorni dal 30/9/1992;
-vanamente decorso il fissato termine, l’acquirente non si era avvalsa della clausola;
-non aveva fondamento la tesi dell’appellante, secondo la quale, poiché si versava in ipotesi di condizione sospensiva mista, il cui avveramento dipendeva anche da RAGIONE_SOCIALE, dovesse darsi per avverata ‘per fictio’, ex art. 1359 cod. civ., la predetta condizione, in quanto RAGIONE_SOCIALE non aveva provato l’imputabilità, per dolo o colpa, al debitore del mancato avveramento, risultando, anzi il contrario dal rogito.
RAGIONE_SOCIALE ricorreva sulla base di due motivi. Degli intimati resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024, vista della quale ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1353, 1362 e 1363 cod. civ.
Si assume che la Corte di merito aveva errato a reputare sussistere la condizione sospensiva. Con il contratto (art. 2) era stata ceduta anche la volumetria, fino alla cubatura massima di
46.000 mc e, in forza di tale cessione, la venditrice aveva costituito la servitù ‘non aedificandi’. Non poteva, prosegue la ricorrente, <>.
7.1. Il motivo non può essere accolto.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 3, n. 28319, 28/11/2017, Rv. 646649; ex multis, Cass. n. 16987/2018).
È evidente che la ricorrente, pur dolendosi del risultato interpretativo cui giunge la Corte d’appello, non individua i parametri ermeneutici concretamente violati, limitandosi a richiamare nell’intestazione le norme di legge.
Peraltro, l’art. 6) del contratto (riportato anche dalla controricorrente) prevedeva l’ipotesi della non approvazione del piano di lottizzazione entro il 30/9/1992, approntando tutela, in caso di un tale avveramento in favore della compratrice, alla quale era attribuita la facoltà di chiedere la risoluzione del negozio, con
pieno diritto a ripetere il corrispettivo versato, ovvero chiedere, comunque, il ‘perfezionamento’ del contratto. Disponendosi inoltre che <>.
Previsione negoziale, quella riportata, che si pone in esatta sintonia con quanto affermato dalla Corte di Cagliari: ove, quella che è stata, non impropriamente, qualificata come sospensione, non si fosse avverata, la parte compratrice avrebbe potuto scegliere una delle due opzioni.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1359 e 2697 cod. civ.
Assume la ricorrente che, anche a ipotizzare la sussistenza della condizione sospensiva, essa non avrebbe avuto ad oggetto, siccome ritenuto dalla sentenza, la mera approvazione del piano di lottizzazione, occorrendo che RAGIONE_SOCIALE si fosse adoperata fattivamente per la esecutività dello stesso, non bastando a liberarla la mera presentazione di esso.
La prova di tale fattiva condotta non avrebbe potuto essere fornita che da RAGIONE_SOCIALE, unico soggetto gravato dall’onere di provare la propria diligente condotta.
8.1. Il motivo non può essere accolto.
L’art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa, introducendo una “fictio” di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla
volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l’onere di provarne l’imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Sez. 1, n. 5492, 08/03/2010, Rv. 611872 -01).
Al di là di ogni altra considerazione, nel caso in esame, la ricorrente, prima ancora che avere mancato di provare l’inadempimento della controparte, ha concretamente dimostrato di non avere ragioni di muovere addebiti a quest’ultima. Invero, lo strumento negoziale, come si è visto, prevedeva efficaci forme di autotutela in favore dell’acquirente, nel caso in cui non fosse sopraggiunta, nel termine previsto, quella che oggi la ricorrente chiama esecutività del piano di lottizzazione: risolvere il contratto e incamerare la penale; oppure chiedere il ‘perfezionamento’ del contratto, intendendosi con ciò, nei termini riportati dalla sentenza d’appello, richiamando quella di primo grado, <>.
La ricorrente non ha inteso avvalersi di tali tutele contrattuali e oggi pretende di recuperare il diritto volontariamente non esercitato, nonostante non si sia avverata la condizione sospensiva.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente.
Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 6.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 9 ottobre 2024.