Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27907 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27907 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
Oggetto: GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) – PRESCRIZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18999/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura a margine del ricorso, legalmente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-controricorrente – nonché contr o
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r.g.n. 18999/2020
Pres. L.NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso il suo studio, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME ;
-intimato – avverso la sentenza n.720/2020 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 19/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME COGNOME COGNOME di citazione del gennaio 2010 conveniva dinanzi al Tribunale di Trani, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dagli illeciti penali commessi dal secondo per aver autorizzato, quale funzionario del predetto RAGIONE_SOCIALE, operazioni di prelievo di contante pa ri all’importo di Euro 39.277,82 sul libretto di risparmio intestato alla deceduta COGNOME, madre dell’COGNOMEre NOME COGNOME COGNOMECOGNOME dei germani convenuti NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME; in tal modo, era stato sottrCOGNOME detto importo dall’asse ereditario, condotta accertata con sentenza irrevocabile n.1523/2009 dalla Corte di appello di Bari in sede penale che in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione del COGNOME aveva dichiarato la sua responsabilità penale ai soli effetti civili, prosciogliendolo per intervenuta prescrizione, e condannandolo al risarcimento dei danni in favore di NOME COGNOME, riservandone la liquidazione al separato giudizio in sede civile. Si costituiva il convenuto COGNOME e chiedeva di chiamare in causa NOME COGNOME e NOME COGNOME (germani dell’COGNOMEre) ai fini dell’e sperimento nei loro confronti, in caso di accoglimento della domanda, dell’azione di regresso.
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Il Tribunale di Trani con sentenza n.136/2018 rigettava la domanda, compensando le spese di lite tra le parti e dando COGNOME del decesso di NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento del Tribunale, NOME COGNOME ha proposto appello, rigettato dalla Corte di appello di Bari, con condanna dell’appellante a rimborsare in favore delle parti appellate le spese del grado di appello.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso Banca Intesa s.p.a. Ha resistito altresì con controricorso NOME COGNOME. Sebbene intimato NOME NOME non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente e le parti resistenti hanno proposto memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e erronea applicazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. sia dell’art. 651 comma 1 c.p.p. -‘efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno’ , sia dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato già formatosi in sede penale sulla domanda risarcitoria; in particolare, sostiene l’erroneità di quanto statuito dalla Corte d’appello che ha affermato che «la sentenza penale di condanna al risarcimento del danno postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fCOGNOME dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità fra questo ed il pregiudizio lamentato mentre resta impregiudicato l’accertamento riservato al Giudice civile in ordine all’ an in concreto ed al quantum del danno da risarcire».
Il ricorrente sostiene, viceversa, che ‘ai sensi dell’art. 651 c.p.p . l’accertamento irrevocabile sulle statuizioni civili, contenuto nella decisione della Corte d’appello di Bari impedisce ogni ulteriore contestazione sulla sussistenza del fCOGNOME sulla sua illiceità penale, sulla responsabilità dell’imputato, nonché sull’es istenza del danno derivatone, così come
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RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO individuato nella sentenza penale’ (pag. 9 del ricorso). Riporta testualmente quanto statuito dalla Corte di appello in sede penale agli effetti civili (pagg. 9 -13 del ricorso).
Contesta quanto ritenuto dalla Corte d’appello che nel ribadire quanto deciso dal giudice di prime cure, ha statuito che è potere discrezionale del giudice in sede civile, pur in presenza di un accertamento irretrattabile e vincolante sul fCOGNOME e sulla responsabilità, di accertare la sussistenza e l’entità delle conseguenze pregiudizievoli, pur se nel giudicato formatosi era espressamente statuito il danno spettante a NOME COGNOME. Denuncia che la Corte d’appello a sostegno della decisione abbia richiamato due decisioni della Suprema Corte nn. 5660/2018 e 4318/2019, decisioni riferite, però, ad ipotesi diverse da quelle esaminate nella fattispecie in esame ove il giudicato penale determina anche la tipologia di danno che deve liquidare il giudice civile; difatti, nella specie , la Corte d’ap pello non avrebbe considerato che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione della sentenza penale di proscioglimento da parte della parte civile e, conseguemtemente, l’accertamento della responsabilità ai soli effetti civili e di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali già puntualmente individuati dal giudice penale, da liquidarsi in separata sede. Contesta ancora che la sentenza impugnata viola il giudicato di accoglimento della domanda risarcitoria generica pronunciata in sede penale, con indicazione dei contenuti e tipologia del danno da risarcire; richiama a conforto di tale prospettazione la sentenza Cass. 21/06/2010, n. 14921.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 nonché il difetto assoluto di motivazione in relazione all’ art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.; deduce la violazione in ogni caso dei principi di diritto che riservano al giudice civile il dovere/potere di ‘accertare l’esistenza e l’entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fCOGNOME individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danne ggiati’; la Corte d’appello avrebbe dovuto e
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AVV_NOTAIO potuto quindi, valutare gli atti di indagini acquisiti nel processo penale che avrebbero consentito di valutare tutti i documenti bancari necessari per pervenire alla corretta ed esaustiva liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra l’altro , indicati nella motivazione della sentenza penale; richiama in proposito pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass. 25/06/2019, n. 16893) e lamenta che se si fossero esaminati documenti bancari in atti, le condotte sarebbero emerse per quello che erano: sottoscrizioni di operazioni sul libretto di risparmio della defunta apposte a distanza di diversi giorni dalla sua morte, controfirmati dal funzionario COGNOME (nipote dei germani COGNOME), con cui si disponeva il trasferimento dell’importo di Euro 39.277,82 in favore del germano NOME COGNOME.
Denuncia, infine, l’apparenza della motivazione in merito alle modalità con cui l’erede legittimo possa non avere diritto alla restituzione da parte dell ‘a utore di un illecito di appropriazione indebita di denaro della defunta in relazione alla quota di legittima sul denaro sottrCOGNOME (non molto chiaro) (pagg. 24-26 in ricorso).
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2059, 1226 c.c e 185 c.p. in relazione agli artt. 116 e 117 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e la mancanza assoluta di motivazione in relazione all’art. 360 com ma 1 n. 4 c.p.c.
C ontesta che la Corte d’appello con riferimento alla ritenuta mancanza di prova del danno patrimoniale ha reso una motivazione del tutto avulsa dalla vicenda concreta; in particolare, ha affermato che il ricorrente ‘avrebbe dovuto allegare e dimostrare la propria quota di riserva e le relativa lesione tenuto conto non solo della somma in contestazione ma dell’intero asse ereditario della de cuius (costituito in base alla dichiarazione di successione dalla piena proprietà di un immobile del valore di lire 56.500,000 e del denaro contante per lire 63.920.000 e delle disposizioni tetamentarie dianzi richiamate’ . Motivazione, a parere del ricorrente, del tutto errata in relazione al disposto dell’art. 542 c.c. che esige che ai figli sia riservata la metà del
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AVV_NOTAIO patrimonio del defunto se lascia anche il coniuge. Pertanto, l’asse ereditario avrebbe dovuto contenere la somma di Euro 39.277,82 fraudolentemente sottratta, da qui la necessità di incremento della quota di legittima del ricorrente della parte spettantegli anche di tale somma sottratta. Ribadisce che se fosse stata conteggiata la somma nell’asse ereditario a lui sarebbero spettati Euro 4.909,79. Quindi deduce che nessun difetto di allegazione può essergli imputato.
Quanto al danno non patrimoniale che second o la Corte d’appello non sarebbe stato dimostrato, contesta l’affermazione della Corte secondo cui non sarebbe stato possibile neppure ricorrere ad una valutazione equitativa e conclude che l’esistenza del danno per come emersa avrebbe dovuto consentire l’estenzione della responsabilitòà ex art. 2049 anche all’RAGIONE_SOCIALE per la condotta illecita del funzionario COGNOME.
I motivi di ricorso che vanno congiuntamente esaminati per l’evidente vicolo di connessione, sono inammissibili sotto un duplice profilo.
4.1. In primo luogo, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per contraddire o mutare l’orientamento.
Invero, questa Corte ha più volte affermato che la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris ” di generica, condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fCOGNOME individuatocome “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. ex multis Cassazione civile sez. 111, 05/05/2020, n.8477; Cass. civ. sent. 9 marzo 2018 n. 5660; Cass. civ.,
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RAGIONE_SOCIALE I. RAGIONE_SOCIALE sent. 20 agosto 2018 n. 20786). La condanna generica, difatti, presuppone l’accertamento della responsabilità dell’autore dell’illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all’accertamento della “concreta esistenza” di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fCOGNOME dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando -nel giudizio di liquidazione del ” quantum ” la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fCOGNOME illecito (Cass. Sez. 3, Sentenza 04/11/2014 n. 23429; Sez. 3, 17/11/2011 n. 24082).
4.2. In secondo luogo, le censure così come prospettate e sopra sinteticamente riassunte vanno disattese perché soltanto formalmente lamentano violazione di norme di diritto, ma sollecitano un apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dell’COGNOME di gravam e, del tutto inammissibile in sede di legittimità, anche tenuto conto dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierno ricorrente in quel grado di lite.
4.3. Ebbene, la Corte d ‘ appello di Bari ha confermato la decisione di prime cure ponendo in evidenza che, sebbene il Tribunale avesse richiamato la pronuncia (Cass. Sez. U, 26/01/2011 n. 1768), sembrando voler escludere alcuna efficacia extrapenale alla sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, tuttavia aveva precisato anche di voler prescindere da ogni approfondimento in merito alla esistenza di condotte illecite ascrivibili a NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù della ragione più liquida, fondata sulla circostanza che l’COGNOMEre non aveva provato il danno patrimoniale ed esaminando il profilo delle conseguenze giuridiche, aveva correttamente richiamato l’or ientamento giurisprudenziale di legittimità, già sopra ricordato, secondo cui ‘ la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fCOGNOME
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del quantum la possibilità di escludere l’esistenza di un danno eziologicamente conseguente al fCOGNOME illecito’ (Cass. Sez. 3, n. 23429/2014 cit.).
Pertanto, la Corte d’appello – in linea con i principi espressi da questa Corte – ha ricordato che la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fCOGNOME individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Sez. 3, n. 5660/2018 cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 3 14/02/2019 n. 4318).
4.4. Inoltre, la Corte d’appello con motivazione chiara ed esauriente ha ritenuto non provato né il danno patrimoniale né quello non patrimoniale.
In ordine al danno patrimoniale, il giudice d’appello esaminando la censura, proposta in appello, e riproposta tal quale anche con il ricorso per cassazione, ha affermato che essa non coglieva, né contestava la ratio decidendi posta a base della decisione di prime cure e cioè che «il danno lamentato sarebbe astrattamente configurabile solo in presenza della prova della lesione dei diritti successori spettanti all’COGNOMEre, rappresentati dalla sola quota di legittima a lui riservata per legge in base al testamento pubblico della defunta madre» la quale aveva disposto «l’usufrutto vitalizio di tutti i suoi beni, mobili ed immobili, in favore del coniuge NOME in sostituzione di legittima, ha attribuito alla figlia NOME l’intera quota disponibile oltre alla legittima mentre agli altri figli solo la quota di legittima»; ha osservato in proposito che «nel caso concreto, l’appellante non ha contestato che egli avrebbe diritto alla sola quota di legittima ma ha obiettato che in base
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all’art. 542 c.c. gli spetterebbe la somma di Euro 4909,79 (ricavata calcolando la quota per legge spettante a tutti i figli, quali eredi necessari della somma fraudolentemente sottratta pari a Euro 39.277,82) alla data del decesso della madre» e che «tuttavia, in materia di diritti riservati ai legittimari, la determinazione delle quote di riserva deve avvenire considerando il valore complessivo del relictum (e del donatum, se via stato), sicché l’appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare la propria quota di riserva e la relativa lesione, tenuto conto non solo della somma in contestazione ma dell’intero asse ereditario della de cuius, (co stituito, in base alla dichiarazione di successione, della piena proprietà di un immobile del valore di lire 56.500.000 e del denaro contante per lire 63.920.000) e delle disposizioni testamentarie innanzi richiamate» (pag. 7 della sentenza impugnata). Il ricorrente torna col ricorso di cassazione a formulare le medesime doglianze già proposte in appello, continuando a non cogliere la ratio decidendi posta alla base della decisione d’appello che puntualmente spiegava che avrebbe dovuto allegare e dimostrare l’entità della propria quota di riserva e la relativa lesione tenuto conto, non soltanto della somma in contestazione, ma dell’intero asse ereditar io e delle disposizioni testamentarie della de cuius .
In ordine al danno non patrimoniale, l ‘odierno ricorrente insiste in questa sede nel riproporre le doglianze già formulate in appello sul preteso accertamento in ordine alla esistenza del danno non patrimoniale derivante da reato per come emerso dagli elementi raccolti nel processo penale e agli atti di indagini ivi svolte e a lamentare che il giudice d’appello, sulla base di essi, non avesse fCOGNOME ricorso ai consueti criteri equitativi, da sempre adott ati per la liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art.185 cod. pen. e dell’art. 2059 cod. civ. e 1226 c.c..
la Corte d’appello ha rilevato che «che l’COGNOMEre – appellante nulla ha dimostrato, né allegato riguardo pregiudizio non patrimoniale conseguente all’illecito penale sicché, in difetto di tale prova, non desumibile in via presuntiva neanche dalla lettura della sentenza penale (che si è limitata, si
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RAGIONE_SOCIALE ribadisce, a riconoscere i lamentati danni in base alla potenziale capacità lesiva del fCOGNOME dannoso in sé considerato), non è possibile ricorrere ad alcuna valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” (pag. 8 della sentenza impugnata).
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, che liquida per ciascuna in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare COGNOME della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 18