Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27358 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8469/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
NOME, INTESA SAN PAOLO LIFE LIMITED OGGI DAC,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1607/2018 depositata il 13/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n.1607 del 13 settembre 2018. Ne lamenta l’illegittimità rispetto agli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello, a conclusione di una controversia originariamente involgente l’identità degli eredi di NOME COGNOME e la legittimazione ad ottenere dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di polizze assicurative stipulate dalla de cuius, dopo aver modificato gli importi riconosciuti dal giudice di primo grado, con attribuzioni maggiori a favore di essa ricorrente appellante e di NOME e con riduzione dell’attribuzione a favore di NOME COGNOME, statuito sulle spese condannando le appellate COGNOME e NOME a rifondere alla ricorrente le spese delle fasi di studio della controversia e di introduzione della causa e condannando la ricorrente a rifondere alle appellate le spese della fase decisoria . La Corte d’appello perveniva a tale decisione ‘dal momento che detta fase si appalesa del tutto superflua a fronte della intervenuta offerta in suo favore da parte della COGNOME, in epoca successiva alla notifica dell’atto di appello della somma di 13.333,33 euro, offerta reiterata banco iudicis alla prima udienza avanti alla Corte (importo che unitamente
a quello di euro 6.666,66 oggetto della sentenza di condanna qui riformata, avrebbe consentito all’appellante di percepire l’intera somma a lei dovuta per l’indicato titolo’);
NOME resiste con controricorso;
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
considerato che:
1.la ricorrente sostiene che la condanna alle spese in favore della COGNOME e della NOME per la fase decisoria sia illegittima non potendosi dire ingiustificato il proprio rifiuto di accettare l’offerta fatta dalla COGNOME di pagamento della somma di 13.333,00 euro, in quanto l’offerta avrebbe dovuto essere fatta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in quanto il pagamento era stato offerto mediante assegno circolare intestato alla stessa COGNOME e che quindi ‘non avrebbe potuto essere incassato’ ; e in quanto la somma offerta era sufficiente a soddisfare la pretesa sostanziale di essa ricorrente ma non comprendeva le spese processuali;
2.il motivo è fondato.
Come è noto, la condanna di cui all’art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c., costituisce applicazione del principio di causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare le conseguenze del comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione proveniente dall’altra parte (v., tra altre, Cass. 7591/2023; v. altresì Corte Costituzionale, sentenza n.268/2020).
La Corte ha precisato che, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è
consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale, e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione, che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n .2653 del 21/03/1994).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha senza motivazione logica ritenuto che l’attuale ricorrente si fosse sottratta scorrettamente ad una proposta di conciliazione non comprensiva delle spese delle fasi di studio e di introduzione della causa, malgrado che la stessa Corte di Appello abbia posto tali spese a carico della allora appellante e dunque riconosciuto che l’allora appellante non aveva potuto evitarle;
in ragione di quanto precede il motivo di ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 15 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME