SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 335 2026 – N. R.G. 00000572 2025 DEPOSITO MINUTA 16 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 572 del Ruolo Generale dell’anno 2025 promossa da
(C.F. ) , rappresentato e difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Thiene INDIRIZZO), INDIRIZZO -PEC: C.F. C.F.
appellante
contro
(C.F.
), già
P.
, in persona RAGIONE_SOCIALE legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO ocata NOME COGNOME (C.F.
C.F.
) del Foro di Firenze, domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , sito in Venezia (30174), INDIRIZZO
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 22 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Per
‘piaccia all’eccellentissima Corte d’Appello di Venezia, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza N. 303/2025, pubblicata il 22/2/2025, Cronologico N. 1686/2025, resa nel procedimento N. NUMERO_DOCUMENTO R.G. dall’AVV_NOTAIO, accogliere le domande svolte dal sig. nel primo grado del giudizio e di seguito riportate:
Accertarsi che il giorno 7/1/2019, alle ore 18:20, mentre il sig. percorreva a piedi la INDIRIZZO del Comune di Fara RAGIONE_SOCIALE con direzione Breganze -Thiene, prima dell’imbocco del ponte sul fiume Astico, veniva investito da tergo da un veicolo che circolava con la medesima direzione di marcia e che fuggiva dopo l’urto e che rimaneva ignoto anche dopo le indagini svolte dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
Visto il provvedimento N. 32 del 19/5/2015 dell’RAGIONE_SOCIALE, condannarsi conseguentemente (già
nella sua qualità d’impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Trieste, INDIRIZZO), c.f. e numero iscrizione Registro Imprese , elettivamente domiciliata in Verona, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (p.e.c. P.
e difesa nel primo grado del giudizio dall’AVV_NOTAIO del Foro di Firenze (p.e.c. a pagare al sig. , nato a Thiene il DATA_NASCITA, residente a Sarcedo (VI) in INDIRIZZO, c.f. , la somma di € 70.743,40 (settantamilasettecentoquaratatre/40), salva diversa somma che dovesse risultare di giustizia, sia essa maggiore o minore, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (7/1/2019) al saldo; C.F.
3) Ai sensi dell’art. 96 c.p.c., condannarsi (già
nella sua qualità d’impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Trieste, INDIRIZZO), c.f. e numero iscrizione Registro Imprese , elettivamente domiciliata a Verona, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (p.e.c. e difesa nel primo grado del giudizio dall’AVV_NOTAIO del Foro di Firenze (p.e.c. a pagare al sig. , nato a Thiene il DATA_NASCITA, residente a Sarcedo in INDIRIZZO, c.f. , una somma liquidata d’ufficio a titolo di risarcimento danni o comunque di una somma equitativamente determinata; P. C.F.
4) con vittoria di spese ed onorari di lite dei due gradi del giudizio, comprese spese generali 15%, cpa ed iva e con espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. di distrazione degli onorari che dichiara non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato a favore del sottoscritto procuratore ‘.
Per
‘Voglia l’AVV_NOTAIOma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: ‘rigettare in quanto infondati tutti i motivi di appello proposti dall’odierno appellante, anche in via istruttoria, confermando la sentenza n. 303/2025 resa dal Tribunale di Vicenza pubblicata in data 22.02.2025, nell’ambito del giudizio NRG 8675/2019, AVV_NOTAIO, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.’ Salvis juribus ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 303/2025, pubblicata il 22-2-2025, il Tribunale di Vicenza, accertata la verificazione del sinistro in data 07.01.2019 nella INDIRIZZO del Comune di Fara RAGIONE_SOCIALE in direzione di Thiene, nel quale restavano coinvolti l’allora minorenne ed il conducente di un veicolo a motore non identificato, e ritenuta l’impossibilità di addivenire ad una ricostruzione certa RAGIONE_SOCIALE dinamica dell’incidente, affermava la responsabilità concorrente e paritaria dei soggetti coinvolti, condannando la compagnia RAGIONE_SOCIALE , ora (quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del RAGIONE_SOCIALE) a corrispondere a l’importo di € 10.994,10, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la somma pari ad € 661,08, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre spese di lite e di C.T.U.
Avverso questa sentenza ha proposto appello, affidato a sei motivi.
Si è costituita la compagnia assicuratrice domandando il rigetto dell’appello e la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa dal Presidente istruttore alla decisione del Collegio all’udienza del 28.01.2026, svoltasi in trattazione scritta, all’esito di provvedimento in data 7 -10-2025, finalizzato al perseguimento degli obiettivi del PNRR, con cui era disposta l’anticipazione dell’udienza inizialmente fissata al 17-6-2026, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
L’appellante denuncia: i) con il primo motivo il travisamento delle prove e l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo alla statuizione sull’assenza di prova certa RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro (punto 4.7, pagg. 7 ed 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza); ii) con il secondo motivo l’apparenza ed illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e la violazione di legge per errata applicazione RAGIONE_SOCIALE presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo ex artt. 2054, comma 1, e 1227 c.c. (punto 4.8, pagg. 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza);iii) con il terzo motivo l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione e violazione di legge (artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.) con riguardo al mancato riconoscimento del danno da perdita dell’anno scolastico (punti 6 e 6.1, pag. 11 RAGIONE_SOCIALE sentenza); iv) con il quarto motivo il vizio di violazione di legge (in base a quanto sancito, tra le tante, da Cass. SS.UU. N. 1712/1995) per il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sul danno non patrimoniale liquidato (punti 6.2 e 6.3, pag. 12 RAGIONE_SOCIALE sentenza); v) con il quinto motivo la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di condanna per lite temeraria; vi) con il sesto motivo l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 91 c.p.c., in punto di riduzione delle spese di lite esenti, documentate e richieste con nota spese.
I motivi primo e secondo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L’appellante lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto dimostrata l’esatta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro oggetto di caus a e reputa che tale conclusione sia stata il frutto di un’erronea valutazione delle prove assunte nel relativo giudizio. Nel dettaglio, censura il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità esclusiva in capo al conducente il veicolo non identificato, e, dunque, l’ erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2054, comma 1, e 1227 c.c.
Relativamente alla ritenuta sussistenza del concorso colposo dell’odierno appellante, lamenta che il AVV_NOTAIO di primo grado, in contrasto rispetto a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, abbia omesso di specificare quale conAVV_NOTAIOa del avesse rivestito rilievo causale nella causazione del danno.
5.1. Le censure non colgono nel segno.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che ‘ in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell’art. 2054 -che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore -e dell’art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito c he si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame ‘ ( Cass. n. 2433/2024; Cass. 13786/2024).
Rileva questa Corte che il Tribunale si è attenuto ai suesposti principi, per quanto ora di interesse, e la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, seppure parzialmente da integrare, non si ravvisa apparente ed illogica, atteso che, invece, consente di comprendere chiaramente il ragionamento decisorio, immune da profili di manifesta contraddittorietà.
In particolare, il giudice di primo grado ha espressamente individuato, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, le conAVV_NOTAIOe gravemente imprudenti di quest’ultimo accertate in causa, tali da porsi in sicuro nesso causale con la verificazione del sinistro. Il Tribunale ha infatti ritenuto imprudente la conAVV_NOTAIOa di
per aver questi: a) camminato al buio, indossando abiti scuri non rinfrangenti; b) conAVV_NOTAIOo a mano alla propria sinistra (e dunque verso la strada o sulla strada) un ciclomotore spento e privo di dispositivi di illuminazione accesi; c) avuto a disposizione uno spazio (la banchina posta a lato RAGIONE_SOCIALE strada) avente ampiezza di soli 70/100 centimetri.
A ciò va aggiunto che il , in violazione dell’art.190 Codice RAGIONE_SOCIALE strada, procedeva nello stesso senso di marcia del veicolo rimasto sconosciuto, che, secondo quanto riferito da (in sede di sommarie informazioni rese agli Agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma non citata quale teste in giudizio dalle parti -cfr. pag.6 sentenza e verbali d’udienza di primo grado ), aveva urtato una ruota del ciclomotore spento conAVV_NOTAIOo a mano dal . In particolare la riferiva, in sede di S.I.T., di aver visto che il veicolo a motore che stava transitando lungo INDIRIZZO, davanti a lei, ‘ con la sua ruota anteriore dx ‘ aveva urtato ‘ la ruota posteriore di un ciclomotore ‘ .
, ugualmente sentita solo in sede di SRAGIONE_SOCIALE.TRAGIONE_SOCIALE, riferiva di aver visto, prima che accadesse il sinistro, due sagome scure e in mezzo a loro un motorino e in particolare ‘ un ragazzo che camminava, un ciclomotore alla sua sinistra ed un altro ragazzo ancora a sinistra che stava spingendo il ciclomotore ‘ ; aggiungeva che ‘ i due ragazzi vestivano di colore scuro ‘; che essi ‘ non indossavano alcun indumento rifrangente ‘; che ‘ il ciclomotore non presentava alcun dispositivo di illuminazione in funzione ‘ (allegato 4
al rapporto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pag. 2 del suddetto rapporto- doc.
1 appellante).
Infine, il teste , che camminava dietro l’appellante a distanza di circa due metri, ha riferito di non aver visto la collisione e di non avere neppure visto l’auto investitrice (cfr. verbale d’udienza del 22-2-2022). Il ha dichiarato: ‘ Io non ho visto l’impatto di con il veicolo. Ero al telefono, come ho detto. Ho guardato subito , istintivamente, ho ragionato innanzitutto di salvare lui, non ho pensato immediatamente di guardare chi fosse stato (…) Ribadisco; io ho sentito una botta, un rumore, un impatto. Poi ho visto che era stato sbalzato, di due o tre metri in avanti e di due metri in giù, verso l’argine. Non posso essere più preciso ‘ .
Ora, alla stregua del compendio probatorio sopra descritto, osserva il Collegio che l’incertezza nella ricostruzione del sinistro affermata dal Tribunale si riferisce, in realtà, essenzialmente solo ad una precisa circostanza, ossia all’incertezza nello stabilire se l’auto avesse urtato da tergo il o se invece avesse urtato solo il ciclomotore, come riferito dalla (pag.7 sentenza). Invece non sussiste alcuna incertezza in ordine all’accertamento RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOa gravemente imprudente del , con riguardo ai plurimi profili sopra evidenziati, in sicuro nesso causale con l’evento, considerato altresì che, come pure rimarcato dal Tribunale e non specificamente censurato, il non era stato investito, nonostante la minima distanza dall’amico (due metri). Quest’ultima circostanza, incontroversa in causa, consente di ragionevolmente ritenere che il stesse camminando non entro la banchina, ma sulla carreggiata (pag.8 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), ossia in una posizione tale da giustificare il fatto che solo egli, e non anche il , fosse stato attinto dall’autoveicolo investitore .
Dunque, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (scarsissima visibilità RAGIONE_SOCIALE sagoma dell’appellante e del motorino –
cfr. dichiarazioni sua direzione di marcia nello stesso senso del veicolo investitore in violazione dell’art.190 c. d. s. e suo posizionamento sulla carreggiata e non sulla banchina), la percentuale di colpa ascritta all’appellante (50%) risulta senz’altro congrua e proporzionata alla rilevante gravità RAGIONE_SOCIALE sua conAVV_NOTAIOa, sicché l’incertezza sulla dinamica del sinistro sotto il profilo evidenziato dal Tribunale non ha incidenza sulla ricostruzione del comportamento del danneggiato, che risulta compiutamente dimostrato in causa, per quanto si è detto.
In questo contesto, parzialmente integrando la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, resta pertanto confermata la statuizione di primo grado nella parte in cui ha affermato la responsabilità paritaria del danneggiato nella causazione del sinistro ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. , in dipendenza dell’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALE sua colpa in relazione alla particolarità del caso in scrutinio.
5. Il terzo motivo d’appello è infondato.
L’appellante lamenta che il Tribunale, nel valutare la sussistenza del ‘danno da perdita dell’anno scolastico’, non ha tenuto conto dei docc. 19 e 20 attestanti l’assenza da scuola, a causa RAGIONE_SOCIALE malattia, per trecentotrenta ore , l’inidoneità alla promozione e, infine, il ritar do nell’accesso al mercato del lavoro.
Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, i citati documenti non dimostrano affatto che l’inidoneità alla promozione sia stata determinata dall’assenza da scuola causata dall ‘ incidente.
Il doc. 19 attesta il giudizio di inidoneità e l’assenza da scuola pari a 330 ore, senza che ne sia specificata la distribuzione temporale, sicché neppure è dimostrato che tutte le 330 ore di assenze da scuola coincidano con il periodo di inabilità temporanea complessivo di 100 giorni causato dal sinistro (di cui peraltro solo 14 al 100% e 16 giorni
al 75%; invece nel restante periodo- 35+35 giornil’inabilità è stata al 50% e al 25% – pag. 9 sentenza impugnata).
Il doc. 20 è il certificato di data 5-3-2019 del medico curante che prescrive l’esonero del per 30 giorni dall’attività di educazione fisica, sicché nulla dimostra circa il nesso tra le assenze e l’inidoneità alla promozione. Anzi, da detto documento è dato desumere che a quella data (meno di due mesi dall’incidente del 7 -12019) l’appellante aveva ripreso l’attività scolastica ordinaria (esclusa quella di educazione fisica).
Tanto precisato circa le risultanze dei documenti richiamati a sostegno RAGIONE_SOCIALE censura dall’appellante, osserva questa Corte, integrando la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che all’evidenza essi non dimostrano il nesso causale tra le assenze dipese dall’inc idente e il giudizio di inidoneità scolastica, e non solo perché non risulta precisato, come si è detto, se vi sia stata integrale coincidenza temporale delle 330 ore di assenza da scuola con il periodo di inabilità temporanea conseguito dal sinistro, ma anche e soprattutto perché non è provato che quel giudizio e la conseguente perdita dell’anno scolastico siano dipese dall’assenza scolastica causata dall’incidente . N ulla allega l’appellante circa il proprio rendimento scolastico precedente all’incidente , né allega ulteriori elementi, anche solo indiziari, diretti ad avvalorare la conclusione che la perdita dell’anno scolastico fosse stata determinata proprio ed esclusivamente dalla suddetta assenza.
L’orientamento di legittimità richiamato nell’atto di appello non è pertinente, in quanto concerne la diversa fattispecie in cui era stato dimostrato che il danneggiato aveva perso l’anno scolastico a causa di un incidente stradale, il che non è nella specie, per quanto si è detto.
Il quarto motivo di appello è manifestamente infondato.
L’appellante sostiene che il Tribunale, nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, abbia omesso di procedere alla rivalutazione monetaria e di applicare le tabelle vigenti al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione, senza, invero, neppure indicare quali fossero.
In disparte il rilievo RAGIONE_SOCIALE genericità RAGIONE_SOCIALE censura come formulata, osserva il Collegio che il Tribunale ha dato atto di aver proceduto alla liquidazione del danno in moneta attuale ex art.139 comma 1 lett. a) e b) d. lgs.n.209/2005 ed ha fatto applicazione del D.M. vigente al momento RAGIONE_SOCIALE decisione (D.M. 16 luglio 2024), considerato che il successivo D.M. 18-7-2025 trova applicazione con decorrenza da aprile 2025.
L ‘appellante chiede anche il riconoscimento d egli interessi moratori, ma non svolge alcuna compiuta e specifica argomentazione difensiva al riguardo, salvo citare Cass. S.U. n.1712/1995.
Ritiene il Collegio di dovere aderire all’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, consolidatosi in senso maggiormente rigoroso, secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, anche solo in via presuntiva, causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale RAGIONE_SOCIALE somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo (cfr. Cass. n. 4938/2023; Cass. n.10376/2024). Con una recente pronuncia la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: ‘ la vittima d’un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (c.d. interessi compensativi), ha l’onere di domandare il risarcimento di quest’ultimo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive ‘ (Cass. n.22441/2025). Dunque, il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi trova il suo
fondamento non nell’operatività di una regola di cumulo automatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad esempio, nei crediti di lavoro: art. 429, ultimo comma, c.p.c.), bensì nelle cospiranti esigenze, da un lato, di tener conto RAGIONE_SOCIALE natura ‘valoristica’ del debito risarcitorio in linea capitale, la cui rivalutazione all’attualità è perciò automatica, e, dall’altro, di riconoscere al creditore anche il risarcimento del danno da lucro cessante, se domandato con idonee allegazioni, che può presumersi essergli derivato dalla circostanza di non aver potuto disporre tempestivamente RAGIONE_SOCIALE somma dovutagli e di non averla potuta dunque impiegare o in ogni caso spendere (in tal senso da ultimo anche Cass. 24417/2025).
In definitiva, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, in assenza di specifiche e compiute allegazioni dirette a dimostrare, anche solo in via presuntiva, il fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa relativa al danno da mora.
Nel caso di specie nessuna allegazione, anche solo in via presuntiva, circa il danno da ritardo nei termini precisati è stata svolta dall’ odierno appellante, che si è limitato genericamente a domandare la corresponsione degli interessi legali e a richiamare, senza alcuna argomentazione a supporto, la citata sentenza delle sezioni Unite del 1995.
7. Il quinto motivo d’appello è manifestamente infondato.
La sentenza viene censurata per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda attorea di condanna RAGIONE_SOCIALE compagnia RAGIONE_SOCIALE per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, co mma 3, c.c.
Rileva il Collegio che, anche a non voler ritenere compresa la statuizione di rigetto nella dizione del capo 7 del dispositivo ( ‘rigetta le ulteriori domande attoree ‘ ), la domanda è in ogni caso da ritenersi implicitamente rigettata dal Tribunale in quanto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE
domanda assunta come pretermessa è logicamente incompatibile con il complessivo impianto decisionale. L’incompatibilità, nella specie, è palese, poiché la soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte convenuta, odierna appellata, era stata solo parziale, a fronte RAGIONE_SOCIALE soccombenza parimenti parziale, e dunque reciproca, dell’attore , odierno appellante, e ciò osta all’applicazione dell’art. 96 c.p.c., che presuppone la soccombenza integrale RAGIONE_SOCIALE parte a cui carico si invoca la condanna per responsabilità aggravata.
Il sesto motivo di appello è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.
L’appellante lamenta la riduzione del C.U. da € 379,50 a € 237,00 , la mancata liquidazione doppia del C.U. e la riduzione delle spese per intimazione testi (liquidate in euro 19,50 in luogo di euro 26,00).
La Cassazione, infatti, ha avuto modo di chiarire ripetutamente che ‘ in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione ‘ex lege’ di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto RAGIONE_SOCIALE stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione’ (tra le tante Cass. n.18529/2019; Cass.2691/2016).
E’ generica la doglianza sulla riduzione delle spese per intimazione testi, atteso che l’appellante non indica da quale documento proAVV_NOTAIOo risulti l’importo, maggiore di euro 6,50 rispetto a quello liquidato dal Tribunale, preteso a tale titolo (cfr. pag. 12 atto di appello).
In conclusione , l’appello deve essere complessivamente rigettato e la sentenza impugnata, con le integrazioni motivazionali di cui si è detto, va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte appellante va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore d ell’appellata. La liquidazione è effettuata, secondo tariffa media, in base allo scaglione individuato con il criterio del disputatum (pag.14 appello -euro 70.743,40) avuto riguardo a tipologia RAGIONE_SOCIALE causa, difficoltà e valore economico dell’affare, importanza dell’attività prestata (artt. 4 e 6 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022), per tre fasi, esclusa quella istruttoria. Secondo il più recente orientamento RAGIONE_SOCIALE Cassazione, che il Collegio condivide (Cass. 10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano proAVV_NOTAIOi nuovi documenti in allegato all’a tto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
L’appellante va altresì dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P. Q. M.
La Corte d’appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata ;
condanna
al pagamento in favore di
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026
La Presidente est.
NOME COGNOME