Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
DI SUO DIPENDENTE.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 18/04/2024 CC Cron.
R.G.N. 1291/2020
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 1291/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in COGNOME, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti e controricorrenti incidentali -contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, -già denominata RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -con sede in Bologna, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO .
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza, n. cron. 2738/2018, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, pubblicata il giorno 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato l’11 ed il 13 settembre 1997, NOME COGNOME citò Banca Mercantile Italiana (poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed il suo dipendente NOME COGNOME COGNOME innanzi al Tribunale di Firenze e ne chiese la condanna, in solido, al risarcimento dei danni. Espose: di avere intrattenuto con la predetta banca, tra il gennaio 1985 ed il 1994, un rapporto finalizzato alla gestione di investimenti finanziari su due conti correnti, che, nel 1986, recavano una giacenza attiva di circa novecento milioni di lire; che il COGNOME COGNOME gli aveva confessato, nel 1994, di essersi appropriato del suo denaro e di avere provocato un ammanco di oltre un miliardo di lire, mediante l’uso di vari mezzi fraudolenti, come la falsificazione sistematica dei documenti contabili e della sua firma, il compimento di operazioni abusive non
autorizzate, la gestione dei flussi di denaro a suo vantaggio e l’apertura, all’insaputa del COGNOME, di una casella postale interna alla Banca, nella quale confluiva la corrispondenza bancaria che riportava la reale situazione dei suoi depositi; che il COGNOME COGNOME era stato rinviato a giudizio per il reato di furto e condannato, dal Tribunale penale di Firenze, con sentenza passata in giudicato, anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della banca, costituitasi parte civile nei confronti del proprio dipendente.
1.1. Costituitisi i convenuti ed autorizzata la chiamata in causa, richiesta dalla banca, di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale civile di Firenze, con sentenza n. 393 del 2008, rigettò la domanda del COGNOME, ritenendo inapplicabile l’art. 651 cod. proc. pen. e, quindi, inefficace il giudicato penale nel giudizio civile, a causa della sua mancata costituzione di parte civile e della mancata allegazione della sua impossibilità di costituirsi nel giudizio penale.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 28 novembre 2011, n. 1530, respinse il gravame del COGNOME sostenendo che: i ) quest’ultimo aveva esercitato, nei confronti della banca, non già l’azione contrattuale fondata sul rapporto di gestione ma quella extracontrattuale ex art. 2049 cod. civ. contestando alla stessa la responsabilità dei padroni e committenti; ii ) la prescrizione decorreva dalla data di estinzione del rapporto e, dunque, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata nella specie, con conseguente rigetto della relativa eccezione ivi ribadita dalla banca; iii ) era inopponibile alla banca ed al COGNOME il giudicato penale invocato dall’appellante; iv ) la domanda attorea era risultata sfornita di prova nei suoi presupposti; v ) stando alle condivise risultanze della c.t.u. già fatte proprie dal giudice di primo grado, non vi era prova della deduzione, posta a fondamento di detta domanda, che il COGNOME avesse conferito a Banca Mercantile Italiana, attraverso il suo dipendente COGNOME COGNOME, a part ire dal maggio 1986, l’ordine di investire esclusivamente, ma nemmeno prevalentemente, in titoli di Stato.
Con sentenza del 4 maggio/13 giugno 2016, n. 12115, la Suprema Corte, decidendo le impugnazioni, principale ed incidentali condizionate,
promosse contro quella decisione, rispettivamente, dal COGNOME, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già Banca Mercantile Italiana) e dal COGNOME, accolse il primo motivo del ricorso principale, dichiarandone assorbiti gli altri ed entrambi i ricorsi incidentali, cassò la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviò la causa, per il nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
Quest’ultima, adita in riassunzione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, medio tempore deceduto, con sentenza del 19 settembre/23 novembre 2018, n. 2738, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.c. a r.l. (già Banca Mercantile Italiana), NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), condannò RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido fra loro, a rifondere ai primi la somma di € 348.629,442, olt re rivalutazione dal dì della domanda di primo grado al saldo, e regolò le spese dei precedenti gradi di merito, di quello di legittimità e del giudizio di rinvio.
4.1. Per quanto qui di interesse, quella corte: i ) osservò, innanzitutto, che il merito della causa dovesse essere esaminato sulla base del seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: ‘ Il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile; infatti, l’art. 651 c.p.p., che regola l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile (v. Cass. n. 16391/2009). L’efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l’accertamento della sussistenza e dell’illiceità penale del fatto, nonché della sua commiss ione da parte dell’imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito, nel giudizio di rinvio, valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente evitab ili dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, a norma dell’art. 1227, secondo comma, c.c., non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cassa 1665/2016) né l’eventuale concorso della stessa nella causazione del pregiudizio (Cass. 11117/2015). Il Giudicato
penale è vincolante anche nei confronti della Banca, quale responsabile civile, che ha concretamente partecipato al giudizio penale, seppure come parte civile nei confronti del proprio dipendente (danneggiante e condannato in quel giudizio), del cui operato era chiamato a rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con esso ‘; ii ) precisò che, del giudicato penale formatosi nel processo svoltosi nei confronti di NOME COGNOME COGNOME, rilevava, nella specie, solo la parte relativa ai fatti contestatigli al riportato punto ‘ L ‘ del capo di imputazione; iii ) opinò che, sulla base del già descritto principio di diritto, « doveva considerarsi superata ogni eccezione sia in punto di responsabilità del COGNOME COGNOME nell’evento doloso allo stesso ascritto impossessamento dei titoli di cui al cT 12243330 e acquistati dal COGNOME con le somme (L. 465.000.000) destinate dal COGNOME all’acquisto di azioni fino alla primavera 1986 e successivamente con le somme (L. 935.000.000) sia in punto di responsabilità della Banca in quanto la sentenza di rinvio ha chiaramente statuito che la Banca è responsabile per l’operato del proprio dipendente in virtù del rapporto di immedesimazione organica con esso »; iv ) ritenne fondata, ai fini della liquidazione del danno, l’eccezione della banca e del COGNOME circa la configurabilità del concorso di colpa, ex art. 1227 cod. civ., del COGNOME per non aver debitamente controllato il proprio conto corrente, nel corso di un lunghissimo periodo, e quantificò detto concorso nei termini di una riduzione del 30% della somma richiesta; v ) considerò, pertanto, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE « tenuti al risarcimento del danno subito da NOME COGNOME, dante causa degli odierni appellanti, e da liquidarsi in favore degli stessi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nella misura ridotta del 30% di € 498.042,06 somma precisata nelle conclusioni nel giudizio dinnanzi Codesta Corte n.r.g. 516/2008 definito con la sentenza cassata n. 1530/11 -e, così, per la somma di € 348.629,442, oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore, dal dì della domanda al saldo », pronunciandone la corrispondente condanna; vi ) ritenne, inoltre, che, « In forza degli obblighi contrattuali assunti con le polizze in atti, la RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE dal pagamento delle somme di cui alla presente sentenza di condanna
in favore degli appellanti »; vii ) affermò, infine, che « Ogni altra questione posta dalle parti in giudizio non può essere da questa Corte esaminata, atteso che la Suprema Corte nel giudizio di rinvio ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale nonché i ricorsi incidentali ».
Per la cassazione di quest’ultima sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, NOME COGNOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a. (società costituita per la fusione tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soc. coop. e Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.c. a r.l.) ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), queste ultime due proponendo anche separati ricorsi incidentali recanti due motivi ciascuno, cui hanno fatto seguire contrapposti controricorsi ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ.. Anche i ricorrenti principali hanno depositato un controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ.. Tutte le parti, infine, tranne il COGNOME COGNOME, hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi, principale ed incidentali, predetti, fin da ora rimarcandosi, peraltro, quanto ai motivi in ognuno di essi formulati, che costituisce consolidato, e qui condiviso, orientamento di questa Corte quello per cui, ai fini dell’ammissibilità del (motivo di) ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia ( cfr. Cass., SU, n. 32415 del 2021; Cass. n. 26892 del 2020; Cass. n. 23381 del 2017; Cass., SU., n. 17931 del 2013).
1.1. Ne consegue, quindi, che le corrispondenti eccezioni sollevate dal COGNOME (in relazione al terzo motivo del ricorso principale. Cfr. pag. 18 del suo controricorso), da RAGIONE_SOCIALE (con riferimento a tutti i motivi del ricorso principale -cfr . pag. 7-13 del suo controricorso -ed a quelli del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE. Cfr . pag. 7-9 del suo successivo
contro
ricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ.) e da RAGIONE_SOCIALE (con riguardo al secondo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE. Cfr . pag. 2-3 del suo controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ.) possono essere disattese, emergendo chiaramente, da ciascuno dei motivi appena indicati, le concrete tipologie di vizi che, con essi, si è inteso denunciare, certamente riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., sebbene non sempre correttamente inquadrate nelle ipotesi appropriate di cui alla medesima disposizione del codice di rito.
1.2. Va rimarcato, inoltre, che, nella sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata, la corte fiorentina, benché, in motivazione, abbia previsto l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di rilevare e tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da ogni somma pagata agli eredi COGNOME, non ha riportato questa decisione nel dispositivo, tanto è vero che, successivamente, con ordinanza del 10.7.2019, la medesima corte ha corretto l’errore materiale sopra indicato ed ha aggiunto alla sentenza, nel suo dispositivo appunto, il capoverso appena indicato.
Il ricorso principale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME.
I formulati motivi del ricorso principale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella indicata qualità, denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c. e 394 c.p.c., nella parte in cui, pur avendo accertato in euro 723.039,65 il valore dei titoli e delle somme sottratte dal c/c del COGNOME, ha limitato il danno alla minor somma di euro 498.042,06, in quanto somma precisata nelle conclusioni del giudizio r.g. 516/2008 della Corte d’appello di Firenze ». Riportate le conclusioni rassegnate da NOME COGNOME (dante causa degli odierni ricorrenti) nel giudizio d’appello n.r.g. 516/2018, definito con la sentenza n. 1530/11 poi cassata, si assume che le conclusioni successivamente precisate nel giudizio di rinvio legittimavano pienamente l’accertamento integrale del danno subito dal COGNOME e la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni. Si sostiene che, « In nessun modo, la mera indicazione dei danni come
‘pari ad Euro 498.042,06 o diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata e di giustizia’, nelle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello n.r.g. 516/2008, potevano impedire alla Corte d’Appello di riconoscere, laddove provati, danni di importo maggiore. La mera indicazione numerica di un certo importo, per di più accompagnato dalla specifica ‘o diversa, maggiore o minore somma’, non individua e/o limita il petitum e , pertanto, non assume rilevanza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e non impedisce all’attore di modificare l’indicazione in un importo maggiore ». Ne consegue che, avendo accertato la responsabilità sia del COGNOME, per essersi impossessato dei titoli di cui al cT 1224333, acquistati dal COGNOME con le somme (L. 465.000.000) da lui destinate all’acquisto di azioni fino alla primavera 1986 e successivamente con altre (L. 935.000.000), sia della banca, la corte d’appello doveva liquidare in pari importo (Lire 1.400.000 equivalenti ad Euro 723.039,65) il danno subito dal COGNOME;
II) « Violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 1227 c.c. e all’art. 2697 c.c., per aver ritenuto esistente un concorso di colpa del sig. COGNOME ». Si contestano le argomentazioni con cui la corte di rinvio ha motivato la ritenuta esistenza di un concorso di colpa di NOME COGNOME, assumendosi l’essere stato chiaramente violato il principio di riparto dell’onere della prova stabilito dall’art. 2697 cod. civ.;
III) « Violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 1224 c.c., nella parte in cui non ha riconosciuto, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi da calcolarsi sulla somma accertata a titolo di danno annualmente rivalutata dalla data degli illeciti sino al saldo effettivo ». Si lamenta che i giudici della corte fiorentina, « malgrado l’esplicita richiesta del COGNOME di vedersi riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria sul danno accertato e liquidato, hanno condannato i convenuti al pagamento della sola rivalutazione monetaria ‘dal dì della domanda di primo grado al saldo’ ».
Il primo dei suddetti motivi si rivela fondato.
2.1. Invero, nelle conclusioni rassegnate (e puntualmente riportate nell’odierno ricorso. Cfr . pag. 21) nel giudizio di gravame n.r.g. 516/2008,
definito con la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1530/2011, successivamente cassata da questa Corte con la sentenza n. 12115 del 2016, NOME COGNOME aveva chiesto, tra l’altro, la condanna del RAGIONE_SOCIALE e della banca appellata, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, « pari ad € 498.042,06 o diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata e di giustizia ». In quelle precisate in sede di giudizio di rinvio, invece, i suoi eredi avevano chiesto la condanna dei medesimi soggetti al risarcimento di quei danni « nella misura di € 723.039,65, o diversa somma ritenuta provata e di giustizia » ( cfr . epigrafe della sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata).
2.2. La corte di rinvio: i ) ha ritenuto, innanzitutto, che « le conclusioni già precisate nel primo giudizio di appello hanno cristallizzato la domanda attrice », sicché le difformità, rispetto ad esse, di quelle rassegnate dagli eredi del COGNOME nel successivo giudizio di rinvio « costituiscono nova vietati dall’art. 394 c.p.c. e non possono essere esaminate » ( cfr . pag. 8 della sentenza impugnata); ii ) ha accertato, poi ( cfr . pag. 9 della medesima sentenza), un danno complessivo subito da NOME COGNOME per la somma totale di Lire 1.400.000.000 (equivalenti ad € 723.039,66), alla stregua dei fatti di cui al giudicato formatosi, in relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 9 aprile 2003, sul punto ‘ L ‘ del capo di imputazione del processo penale, da essa concluso, svoltosi a carico di NOME COGNOME COGNOME; iii ) ha considerato, inoltre, giusta il principio di diritto di cui alla decisione rescindente resa dalla predetta Cass. n. 12115 del 2016, « superata ogni eccezione sia in punto di responsabilità del RAGIONE_SOCIALE nell’evento doloso allo stesso ascritto – -sia in punto di responsabilità della banca, in quanto la sentenza di rinvio ha chiaramente statuito che la banca è responsabile per il reato del proprio dipendente in virtù del rapporto di immedesimazione organica con esso »; iv ) infine, dopo aver accertato il concorso di colpa del COGNOME ex art. 1227 cod. civ., ha affermato essere il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE « tenuti al risarcimento del danno subito da NOME NOME, dante causa degli odierni appellanti, e da liquidarsi in favore degli stessi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nella misura ridotta del 30% di € 498.042,06 somma precisata nelle conclusioni nel giudizio dinnanzi Codesta Corte n.r.g.
516/2008 definito con la sentenza cassata n. 1530/11 -e, così, per la somma di € 348.629,442, oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore, dal dì della domanda al saldo », pronunciandone la corrispondente condanna.
2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la riassunzione della causa -a seguito di cassazione della sentenza -dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 29879 e 24357 del 2023; Cass. n. 5137 del 2019; Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 16888 del 2006, che ritiene preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto; Cass. n. 13719 del 2006).
2.3.1. Occorre stabilire, dunque, se la quantificazione dei danni come invocati dagli eredi COGNOME precisando le conclusioni nel giudizio di rinvio («€ 723.039,65, o diversa somma ritenuta provata e di giustizia »), costituisse, o non, una difformità (e, dunque, una conclusione nuova, come tale inammissibile in quella sede) rispetto alla quantificazione dei medesimi danni precedentemente effettuata da NOME COGNOME nelle conclusioni da lui rassegnate nel giudizio di gravame n.r.g. 516/2008, («€ 498.042,06 o diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata e di giustizia »), definito con la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1530/2011, successivamente cassata da questa Corte con la sentenza n. 12115 del 2016.
2.3.2. Ad avviso di questo Collegio, la risposta a tale interrogativo deve essere negativa, posto che l’assunto contrario (evidentemente fatto proprio dalla corte di rinvio) contrasta con il consolidato orientamento di legittimità ( cfr ., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3142 del 2023; Cass. n. 35302 del 2022; Cass. nn. 23434 e 10984 del 2021) secondo il quale, ove l’istante integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto ” in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia “, questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, dovendosi così presumere che, in tal modo, l’istante abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione ( cfr . Cass. n. 10984 del 2021).
2.4. Posto, allora, che le descritte conclusioni rassegnate dagli eredi COGNOME nel giudizio di rinvio in relazione all’entità del risarcimento ivi invocato non potevano considerarsi nuove e/o diverse rispetto a quelle precedentemente precisate dal loro dante causa nel primo giudizio di appello, la sentenza impugnata si rivela, in parte qua , insuscettibile di conferma, con conseguente sua cassazione sul punto.
Il secondo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile.
3.1. Invero, la corte di rinvio ha ritenuto configurabile il concorso di colpa di NOME COGNOME ex art. 1227 cod. civ., per non aver debitamente controllato il proprio conto corrente, nel corso di un lunghissimo periodo.
3.1.1. In particolare, è stato rimarcato ( cfr . pag. 10 della sentenza impugnata) che « la negligenza del correntista, che per ben dieci anni ha
trascurato di controllare i propri conti, ha agevolato la condotta del RAGIONE_SOCIALE, che faceva arrivare gli estratti conto della Banca in una cassetta postale aperta dallo stesso COGNOME, a nome del COGNOME, presso la Banca », altresì precisandosi che « sulle dedotte continue richieste di spiegazioni da parte del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE in atti non vi è traccia » e che « Pare, , particolarmente negligente che il COGNOME abbia consegnato nel 1994 al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, per sua stessa ammissione, altri 100 milioni di lire per l’acquisto di ulteriori titoli nonostante fossero passati circa 7 anni dalla precedente operazione, senza prima aver neppure control lato il proprio portafoglio e, dunque, l’esito degli investimenti precedenti apparentemente curati per lui dal RAGIONE_SOCIALE ».
3.1.2. La corte suddetta, infine, ha quantificato un tale concorso nei termini di una riduzione del 30% della somma richiesta da COGNOME (e, poi, dai suoi eredi).
3.2. Posto che « il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma anche di regole di ordinaria prudenza » ( cfr . Cass. n. 36357 del 2023), e che, « in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c.c. , -applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale -la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore » ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25712 del 2023; Cass. n. 7777 del 2014; Cass. n. 4954 del 2007), e considerato, altresì, quanto prescritto al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente pronunciata da Cass. n. 12115 del 2016 [« L’efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l’accertamento della sussistenza e dell’illiceità penale del fatto, nonché della sua commissione da parte dell’imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito, nel giudizio di rinvio, valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente evitabili dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, a norma dell’art. 1227, secondo
comma, c.c., non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cassa 1665/2016) né l’eventuale concorso della stessa nella causazione del pregiudizio (Cass. 11117/2015) »], non resta, dunque, che prendere atto dell’accertamento di merito effettuato dalla corte fiorentina, rispetto al quale le argomentazioni della censura, sul punto appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame al fine di ritenere insussistente il concorso predetto. Il giudizio di legittimità, tuttavia, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257 e 9429 del 2024).
3.2.1. Resta solo da aggiungere che, un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché, in questo caso, vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi -se del caso – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 23 novembre 2018).
Il terzo motivo del ricorso in esame risulta fondato.
4.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2979 del 2023; Cass. n. 37798 del 2022; Cass. n. 8766 del 2018; Cass. n. 4587 del 2009) nel senso di riconoscere, in tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale da fatto illecito o da inadempimento contrattuale di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, che, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento debba essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subìto a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). In altri termini, l’obbligazione risarcitoria de qua costituisce un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli ( cfr . Cass. nn. 37798 e 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020).
4.1.1. Si è precisato pure che: i ) la prova del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso ( cfr . Cass., SU, n. 1712 del 1995; Cass. n. 18445 del 2005; Cass. n. 18490 del 2006; Cass. n. 16637 del 2008; Cass. n. 16894 del 2010); ii ) qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso ( cfr . Cass. n. 2654 del 2005; Cass. n. 5054 del 2009; Cass. n. 8766 del 2018); e che gli
effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producano al momento della commissione del fatto generatore del danno.
4.2. La sentenza impugnata, dunque, riconoscendo agli eredi del COGNOME la sola rivalutazione monetaria (peraltro dal dì della domanda di primo grado al saldo) e non anche gli interessi (benché da loro specificamente richiesti. Cfr. conclusioni riportare n ell’epigrafe della sentenza impugnata) sulla somma rivalutata ad essi attribuita, senza minimamente spiegarne la ragione, si è discostata da tali principi e deve, pertanto, essere cassata anche in parte qua .
Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
I formulati motivi del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE e relativo al fatto che la Corte d’appello di Firenze, nel decid ere le domande proposte dagli eredi riCOGNOME contro la Banca, ha omesso di decidere sull’eccezione di prescrizione sollevata ritualmente dalla difesa di quest’ultima perché l’ha ritenuta assorbita »;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE e relativo al fatto che la Corte d’appello di Firenze ha completa mente omesso ogni statuizione sulla domanda di condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese legali, domanda formulata dal RAGIONE_SOCIALE fin dal primo grado ».
Il primo di tali motivi è fondato.
2.1. Invero, dall’epigrafe della sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata, emerge chiaramente che RAGIONE_SOCIALE aveva riproposto, innanzi alla corte di rinvio, l’eccezione di prescrizione già oggetto del proprio precedente ricorso incidentale condizionato promosso contro la sentenza n. 1530 del 2011, riformata da Cass. n. 12115 del 2016.
2.2. Quest’ultima decisione rescindente di legittimità ritenne ‘ assorbito ‘ (anche) il suddetto ricorso incidentale condizionato.
2.3. La corte di rinvio ha ritenuto, a sua volta, che « Ogni altra questione posta dalle parti in giudizio non può essere da questa Corte esaminata atteso che la Suprema Corte nel giudizio di rinvio ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale nonché i ricorsi incidentali ».
2.3.1. Questa affermazione, però, è erronea, posto che, come ribadito dalla qui condivisa Cass. n. 37270 del 2022, « Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all’esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate ».
2.3.2. In altri termini, laddove l’accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione implichi l’esame o il riesame di elementi la cui valutazione incide anche su questioni veicolate da altri motivi -come è nel caso di specie, con riguardo all’eccezione di prescrizione sollevata fin dal primo grado dalla odierna ricorrente incidentale -la pronuncia in termini di ‘ assorbimento ‘ su questi ultimi aspetti sta a significare che il giudice del rinvio, una volta compiuta o rinnovata la valutazione indicata dal giudice di legittimità, ne deve tener conto anche ai fini delle questioni ulteriori sollevate con il motivo ‘ assorbito ‘, che richiede parimenti un nuovo esame.
Il secondo motivo del ricorso incidentale in esame, investendo l’asserita omessa statuizione sulle spese processuali relative al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, può considerarsi assorbita.
Il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE.
I formulati motivi del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che il giudicato formatosi in sede penale tra le altre parti fosse opponibile, nel giudizio civile, anche al terzo garante improprio del responsabile civile, estraneo al giudizio penale ». Si contesta alla corte di rinvio di avere sostanzialmente ritenuto opponibile alla odierna ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, che, diversamente dalla banca, non
aveva partecipato al processo penale svoltosi nei confronti di NOME COGNOME COGNOME, quanto oggetto di accertamento in quella sede, almeno in relazione alla prova della sussistenza e dell’illiceità penale del fatto, nonché della sua commissione da parte dell’imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento);
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1882 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la sentenza considerato indennizzabili a favore dell’assicurato anche quelle poste che, pur costituendo danno per il cliente terzo, hanno in realtà costituito profitto per la Banca ». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto anche la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di limitare l’indennizzo assicurativo, nella denegata ipotesi di condanna alla manleva, a quella parte del danno patito dall’originario attore che non costituisse, per converso, profitto per la banca, pena la violazione della normativa codicistica sul contratto di assicurazione.
Il primo di tali motivi è inammissibile.
2.1. Esso, infatti, non specifica quando, e come, RAGIONE_SOCIALE avrebbe puntualmente contestato (in primo grado e nel primo giudizio di appello) la responsabilità della banca verso il COGNOME (e poi, verso i suoi eredi).
2.1.1. Invero, da un lato, di una simile contestazione non si rinvengono chiare indicazioni nella sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata (insufficiente rivelandosi, a tal fine, l’espressione , assolutamente generica, rinvenibile alla sua pag. 7, ‘ si costituivano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEsai, sostanzialmente allineandosi, per quanto riguarda i rapporti con il COGNOME ovvero i suoi eredi, alle difese della banca ‘), né in quella rescindente resa da Cass. n. 12115 del 2016; dall’altro, non può sottacersi che RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a., nel suo controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., riferisce che la menzionata compagnia assicuratrice si era difesa, fin dall’inizio, solo con riguardo alla inoperatività della polizza ed alla quantificazione del danno.
2.2. Non resta, dunque, che applicare il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass.
n. 5478 del 2024), secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio ( cfr . Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere -nella specie rimasto completamente inosservato -di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado ( cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018; Cass. n. 5478 del 2024).
Il secondo motivo del ricorso incidentale è anch’esso inammissibile, sostanzialmente per la medesima ragione.
3.1. Circa la questione ivi prospettata, infatti, nella sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata si rinviene soltanto ( cfr . pag. 7) che la stessa era stata posta in sede di rinvio, ma non si dice se altrettanto era stato fatto -come sarebbe stato necessario, invece, in ragione della già descritta natura di giudizio chiuso propria della fase di rinvio ( cfr . § 2.3. della parte di questa motivazione dedicata all’esame del ricorso principale di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME) -nei gradi precedenti, né la censura indica quando, e come, RAGIONE_SOCIALE l’ aveva specificamente proposta anteriormente, appunto, alla costituzione nel giudizio di rinvio.
D) Conclusioni.
In definitiva, quindi: i ) il ricorso principale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi primo e terzo, dichiarandosene inammissibile il secondo; ii ) il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo; iii ) il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti di ciascuna delle suddette impugnazioni, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata in relazione al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso principale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, limitatamente ai suoi motivi primo e terzo, dichiarandone inammissibile il secondo.
Accoglie il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti di ciascuna delle suddette impugnazioni, e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese tutte di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso incidentale, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile