Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
Oggetto: Intermediazione finanziaria -Responsabilità intermediario -Art. 2049 c.c. -Nesso di occasionalità necessaria Anomalie nella condotta del cliente – Interruzione del nesso – Condizioni
R.G.N. 17028/2021 + 18095/2021 Ud. 04/04/2025 CC
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 17028/2021 + 18095/2021 R.G. proposto R.G. 17028/2021
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in SARNO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE NOME
– intimati –
R.G. 18095/2021
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in SARNO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
BANCA SELLA SPA NOME COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 530/2021 depositata il 15/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 530/2021, pubblicata in data 15 aprile 2021, la Corte d’appello di Salerno, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e nella contumacia degli altri appellati NOME COGNOME e NOME COGNOME h a accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1464/2018, pubblicata in data 2 ottobre 2018 e, per l’effetto, ha condannato in solido anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME – oltre a NOME già condannato in primo grado -a corrispondere in favore di NOME COGNOME la somma di € 52.012,74.
NOME COGNOME aveva agito riferendo di essere stato indotto da NOME COGNOMEpresentatosi quale collaboratore di RAGIONE_SOCIALE -e da NOME COGNOMEpresentatosi invece come direttore della sede di Nocera Inferiore della RAGIONE_SOCIALE -ad accendere presso una banca terza un conto corrente il cui saldo doveva essere poi ‘girato’ alla BANCA RAGIONE_SOCIALE
Lo stesso NOME COGNOME aveva ancora riferito di avere consegnato ai due presunti consulenti le credenziali per l’operatività on-line del conto stesso, con l’intesa che gli stessi avrebbero impiegato la liquidità del conto per svolgere operazioni di investimento ma di aver successivamente scoperto che le giacenze sul conto erano state
abusivamente trasferite su rapporti riferibili sempre ai due presunti consulenti.
Aveva proseguito l’attore riferendo di avere sporto querela dalla quale era scaturito un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Costituitisi nel giudizio tutti i soggetti evocati, ad eccezione di NOME COGNOME il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda unicamente nei confronti di quest’ultimo, condannandolo alla corresponsione della somma di € 34.675,16.
La Corte d’appello di Salerno, nell’esaminare l’appello di NOME COGNOME ha, in premessa, affermato la possibilità di utilizzare gli atti del procedimento penale quali prove atipiche, pur non potendosi applicare l’art. 654 c.p.p.
Sulla base di tale premessa, la Corte territoriale ha ritenuto -in sintesi – la sussistenza di adeguata prova della responsabilità di tutti gli appellati:
–NOME per essersi presentato come consulente della RAGIONE_SOCIALE inducendo l’appellante a sottoscrivere la documentazione necessaria all’apertura dei rapporti finanziario e bancario;
–NOME COGNOME per essere stato tramite nella sottoscrizione della documentazione in questione utilizzando modulistica della RAGIONE_SOCIALE e per aver consentito allo stesso NOME di frequentare liberamente la sede di quest’ultima, generando nei terzi la convinzione che quest’ultimo operasse quale incaricato della stessa RAGIONE_SOCIALE;
–NOME COGNOME per avere lasciato nella disponibilità dei primi due la modulistica in bianco già recante la propria sigla
ed apponendo successivamente il proprio codice di promotore finanziario per consentire lo svolgimento delle singole operazioni, pur non avendo avuto alcun contatto diretto con NOME COGNOME senza mai successivamente procedere al blocco del proprio codice;
–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sia in virtù del meccanismo di cui all’art. 2049 c.c. sia perché, nel concreto, erano emersi profili di responsabilità omissiva peraltro protrattasi nell’arco temporale di più di due anni, in quanto RAGIONE_SOCIALE da un lato, aveva consentito lo svolgimento di operazioni sui conti correnti da parte di soggetti diversi dal titolare e privi di delega mediante la presentazione di modulistica formata e contrassegnata da COGNOME, in tal modo violando le disposizioni sulla corretta identificazione della clientela, mentre RAGIONE_SOCIALE dall’altro lato, aveva consentito la movimentazione anomala da conti accesi allo scopo di operazioni di trading ad altri conti.
La Corte territoriale, invece, ha negato rilevanza alla circostanza costituita dalla consegna da parte dello stesso NOME COGNOME a NOME COGNOME ed NOME delle credenziali per l’operatività on line , valorizzando sia il ridotto livello di preparazione del medesimo COGNOME, sia la collocazione temporale dei fatti all’inizio del nuovo millennio -epoca nella quale la diffusione di computers era più ridotta -sia l’affidamento ingeneratosi per aver NOME COGNOME sottoscritto tutti i contratti presso i locali della RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello, quindi, ha riconosciuto all’appellante non solo il danno patrimoniale € 34.675,16, sia il danno morale, quantificato nella metà della prima somma.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ha presentato ricorso -iscritto al numero R.G. 17028/2021 – RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME mentre gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati.
Avverso la medesima decisione ha altresì proposto ricorso -iscritto al numero R.G. 18095/2021 – BANCA RAGIONE_SOCIALE
La trattazione dei due ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di BANCA RAGIONE_SOCIALE -R.G. 17028/2021 – è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 1227 c.c. ‘con riferimento ai capi della decisione con cui la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto che la consegna delle credenziali di acceso da parte dell’investitore COGNOME Giuseppe al promotore NOME COGNOME non escludesse la responsabilità dell’intermediario Banca Sella S.p.A. e che il COGNOME con tale suo comportamento non avesse interrotto il nesso di caus alità necessaria’ .
Argomenta la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe negato rilevanza alla circostanza in questione, in quanto la stessa varrebbe invece ad escludere la responsabilità della ricorrente o, comunque, ad evidenziare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del controricorrente NOME COGNOME
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione a falsa applicazione dell’art. 2409 c.c.
‘ con riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto lo COGNOME promotore di Banca Sella S.p.A. (prima Banca Arditi Galati)’ .
Argomenta la ricorrente di non aver instaurato con NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME alcun rapporto tale da ingenerare nei terzi anche solo l’impressione di uno stabile inserimento degli stessi nella propria attività.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione a falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c. ‘con riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto che le Banche convenute non avessero soddisfatto l’onere probatorio su di esse gravante ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dal Reg. Consob n. 11522/98 non presentandosi a rendere l’ammesso interrogatorio formale’ .
La ricorrente, dopo aver premesso di non aver offerto alcun servizio di investimento, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 58/1998 e dal Reg. Consob n. 11522/98, argomenta che ‘non è revocabile in dubbio che la funzione dell’interrogatorio formale sia quella di provocare la confessione della parte e condizione necessaria per il raggiungimento, almeno ipotetico, di detto scopo è che la parte conosca i fatti di causa’ e che ‘l’amministratore delegato di un istituto di credito di rilievo nazionale non può avere ragionevolmente cognizione dei rapporti intrattenuti da un singolo correntista presso una filiale periferica della banca’ .
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE -R.G. 18095/2021 -è parimenti affidato a tre motivi.
2 .1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2729 c.c. ‘con riguardo alla presunzione riferita all’accertamento della responsabilità dei Sigg.ri
NOME COGNOME e NOME COGNOME e -indirettamente -di Banca Patrimoni RAGIONE_SOCIALE
Si censura la decisione impugnata per avere affermato la responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME (già promotori finanziari per conto della ricorrente) e quindi anche di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE esclusivamente sulla base delle risultanze della sentenza penale del Tribunale di Nocera e pertanto di una prova atipica in assenza di alcuna prova diretta a sostegno.
Argomenta la ricorrente che la decisione impugnata avrebbe fatto inadeguato governo dell’art. 2729 c.c., applicabile alle prove atipiche, avvalendosi della sola sentenza penale – e quindi ”di un solo documento’ – in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.
2 .2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1227 c.c., ‘unitamente ad omesso esame circa un fatto decisivo con riguardo alla ritenuta insussistenza del concorso di colpa del Sig. NOME COGNOME .
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe escluso, ‘senza neppure motivare nello specifico, l’integrazione di un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. a carico del Sig. COGNOME nonostante sia risultato che lo stesso aveva consegnato le credenziali per operare sul proprio conto on line .
2 .3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2059 c.c. ‘in relazione all’accertamento del danno morale subito dal Sig. NOME COGNOME .
Si censura la decisione della Corte d’appello di Salerno per aver riconosciuto e liquidato in favore di NOME COGNOME il danno morale, quantificandolo nel 50% dell’importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Argomenta la ricorrente che, da un lato, l’odierno controricorrente ‘non si è mai espresso in termini specifici di danno morale ma ha fatto esclusivo riferimento ad un danno non patrimoniale (…) di talché il titolo di danno morale integra un vizio di ultrapetizione’ e, dall’altro lato, il danno sarebbe stato riconosciuto in assenza di alcuna prova.
Preliminarmente questa Corte, rilevato che entrambi i ricorsi risultano proposti nei confronti della medesima decisione deve disporne la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. , convertendosi, di conseguenza, la seconda impugnazione in ricorso incidentale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27898 del 21/12/2011).
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è fondato nei termini che ci si appresta a precisare.
4.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, è da ritenersi fondato.
Non è inopportuno osservare, in premessa, che la decisione impugnata ha affermato la responsabilità di BANCA RAGIONE_SOCIALE ex art. 2049 c.c. sulla base delle ‘”anomalie”, rectius sistematiche violazioni, relative sia alle operazioni di sportello/cassa, evidentemente rese possibili a monte dall’esistenza e disponibilità della modulistica in originale ‘ le quali ‘avrebbero dovuto comportare all’attenzione non solo dei vari dipendenti dell’istituto creditizio alle casse, ma anche dello stesso direttore p.t. della filiale ‘ (pag. 19 della motivazione).
La responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’odierna ricorrente , quindi, risulterebbe essere stata ricondotta dalla decisione impugnata alle carenze nella ‘ attività di vigilanza, controllo, protezione della clientela in conformità alla diligenza professionale dalle stesse esigibile ‘ (pag. 20 della motivazione).
Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, tuttavia, manifesta evidenti punti di fallacia che rendono inevitabile la cassazione della
decisione, dovendosi ravvisare, come dedotto dalla ricorrente, un non adeguato governo sia dell’art. 2049 c.c. sia dell’art. 1227 c.c. per avere la Corte d’appello insufficientemente valutato i riflessi giuridici che derivavano da una duplice -ed accertata -circostanza che emerge dalla ricostruzione fattuale operata nella stessa decisione impugnata.
Duplice circostanza costituita sia dal fatto che il conto corrente del l’odierno controricorrente aperto presso la ricorrente fruiva dell’operatività on-line sia del fatto che le credenziali di operatività online erano state dallo stesso NOME COGNOME trasmesse ai due presunti consulenti, i quali avevano in tal modo potuto trasferire le somme dal conto del ricorrente ad altri conti.
Circostanze i cui riflessi sull’applicazione sia dell’art. 2049 c.c. sia dell’art. 1227 c.c. appaiono evidenti.
Quanto all’art. 2049 c.c., infatti, non poteva la Corte d’appello basare l’affermazione di responsabilità dell’odierna ricorrente su una condotta di carente ‘attività di vigilanza, controllo, protezione della clientela in conformità alla diligenza professionale dalle stesse esigibile’ , derivante da ‘ sistematiche violazioni, relative sia alle operazioni di sportello/cassa ‘, nel momento in cui la stessa Corte territoriale aveva ricostruito l’intera vicenda di sottrazione delle somme di pertinenza del ricorrente in termini di mera operatività on-line resa possibile dalla stessa condotta dell’odierno controricorrente.
È, infatti, evidente, che, in relazione ad una operatività on-line di conto corrente, qualunque riferimento alle ‘operazioni di sportello/cassa’ appare fuor di luogo, risolvendosi l’operatività on-line nella previa identificazione del titolare del contro tramite l’utilizzo delle credenziali e nel successivo inserimento in via meramente informatica delle disposizioni impartite alla banca.
In questo quadro, quindi, l’affermazione, da parte della Corte territoriale, di una responsabilità per negligenza dei dipendenti della BANCA SELLA SPA -e di una conseguente responsabilità di quest’ultima -si traduce in una falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., dal momento che tale forma di responsabilità presenta come indefettibile presupposto preliminare la dimostrazione dell’esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4742 del 04/03/2005), dimostrazione che, nel caso in esame, risulta argomentata in modo non pertinente rispetto alla stessa ricostruzione fattuale operata dalla stessa Corte territoriale, la quale, infatti, avrebbe dovuto valutare l’eventuale responsabilità dei dipendenti della ricorrente, tenendo conto delle modalità concrete tramite le quali erano state impartite le disposizioni di bonifico.
Quanto all’art. 1227 c.c., questa Corte ritiene opportuno prendere le mosse dal proprio costante orientamento, a mente del quale la responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari risulta esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 17947 del 27/08/2020; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25374 del 12/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015).
Giova puntualizzare, peraltro, che questo orientamento si è formato in tema di responsabilità dell’intermediario, laddove, nel caso in esame, a venire in rilievo è la responsabilità di un soggetto -la ricorrente
principale – che non operava come intermediario, non essendo a tal fine sufficiente -come invece ha opinato la Corte di merito applicando una sorta di proprietà transitiva -il fatto che la banca alla quale sono pervenute le disposizioni di bonifico facesse parte del medesimo gruppo dell’entità che espletava intermediazione finanziaria , odierna ricorrente incidentale.
Se, tuttavia, da tale orientamento emerge la rilevanza ex art. 1227 c.c. delle condotte agevolatrici poste in atti dal soggetto danneggiato nel rapporto diretto con l’intermediario, si deve ritenere che, a maggior ragione, il medesimo principio debba essere affermato nel caso del rapporto tra correntista ed istituto di credito, avendo, anzi, questa Corte già affermato che nell’ipotesi di abusiva utilizzazione delle credenziali informatiche del correntista ad opera di terzi la responsabilità dell’istituto di credito resta esclusa nell’ipotesi in cui emerga che -come nel caso ora in esame – l’evento dannoso risulti discendere da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016).
Atteso, allora, che nel caso di specie la condotta di volontaria consegna a terzi delle credenziali di accesso al conto corrente da parte del correntista -e cioè dall’odierno controricorrente è stata direttamente appurata dalla Corte territoriale, emerge l’inadeguato governo, da parte della Corte medesima, dell’art. 1227 c.c., avendo la decisione impugnata negato in radice rilevanza alla condotta dell’odierno controricorrente, nonostante la sua idoneità a palesare già in astratto quantomeno una concorrente responsabilità dello stesso NOME COGNOME avendo quest’ultimo di fatto permesso ad altri protagonisti della vicenda di operare sul suo conto, tramite la consegna delle credenziali.
4.2. L ‘accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di quelli ulteriormente articolati dalla ricorrente.
Anche il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE risulta fondato nei termini che ci si appresta a precisare.
5.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
La prima è costituita dal fatto che il motivo non individua -e, conseguentemente, non critica -l’effettiva ratio della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, non si è venuta a fondare direttamente sugli esiti del giudizio penale né -come dedotto dalla ricorrente -sull’unico documento costituito dalla sentenza emessa all’esito di quel giudizio ma si è espressamente (pag. 10) basata ‘sulle acquisizioni documentali degli atti relativi al processo penale’ e cioè su una pluralità di elementi documentali che la Corte territoriale -procedendo successivamente anche ad una loro specifica analisi – ha ritenuto di valorizzare come coacervo di elementi indiziari ex art. 2729 c.c. ed ha quindi valutato in modo autonomo rispetto al giudizio penale e senza attribuire agli esiti di quest’ultimo attribuire alcun effetto vincolante .
La seconda, ragione, in parte conseguente alla prima, è costituita dal fatto che la ricorrente è venuta in tal modo a censurare la valutazione degli elementi indiziari operata dalla Corte territoriale.
E tuttavia è costante orientamento di questa Corte quello per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, senza che occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità
causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021).
Da ciò consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), mentre la censura non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, e ciò in quanto ciò che compete alla Corte di cassazione è controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta (Cass. Sez. L – Sentenza n. 18611 del 30/06/2021).
Nel caso in esame, tuttavia, risulta persino assente, nell’articolazione del motivo di ricorso, l’effettiva deduzione di una delle limitate ipotesi nelle quali a questa Corte è concesso di sindacare la valutazione svolta dal giudice di merito sulla scorta dell’art. 2729 c.c. ,
consistendo il motivo in una mera censura in fatto delle valutazioni svolte nella decisione impugnata, in questa sede non sindacabili.
5.2. Fondato, invece, è il secondo motivo.
Il motivo, invero, viene a riproporre la medesima tematica che è stata affrontata in sede di analisi del primo motivo del ricorso principale, ben dovendosi, quindi, prendere nuovamente le mosse dal già richiamato orientamento di questa Corte, peraltro questa volta riferito ad una fattispecie concreta ad esso pienamente pertinente, vertendosi in tema di responsabilità dell’intermediario finanziario.
In relazione a tale orientamento questa Corte non ignora un proprio precedente nel quale si è affermato che, se la responsabilità dell’intermediario può essere esclusa dalla presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell’investitore, tuttavia l’ apprezzamento di tali elementi costituisce accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 28952 del 11/11/2024).
Ritiene, tuttavia, questa Corte di dover esprimere un diverso principio, muovendo sulla scia di un altro proprio precedente, nel quale si è affermato che quando la condotta anomala dell’investitore si sia tradotta nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi, il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall’investitore e le incombenze affidate al promotore (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 che richiama sia la motivazione di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15917 del 18/05/2022 sia Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21643 del 28/07/2021 e Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022).
Ritiene, invero, questa Corte di dare conferma a orientamento, tuttavia con una duplice puntualizzazione.
La prima è che non si ravvisano ragioni per limitare la rilevanza delle condotte anomale dell’investitore ai soli casi in cui queste ultime si traducano nella violazione di norme giuridiche e non anche nei casi in cui la condotta derivi dalla violazione delle regole generali di diligenza (ove non addirittura da dolo).
Si deve rammentare, infatti, che il contributo causale di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. è stato ricondotto da questa Corte al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998) e che di conseguenza si è evidenziato che, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (ancora Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
È quindi logico ritenere che il vincolo di rigorosa valutazione delle condotte anomale, che nel precedente prima richiamato è stato riconnesso alla violazione di una specifica norma giuridica, viene in realtà ad imporsi anche in presenza dei presupposti di operatività di una regola -l’art. 1227, primo comma, c.c., appunto – che costituisce precipitato di uno dei principi fondamentali della Carta costituzionale, senza che quindi sia necessaria l’ulteriore violazione di specifiche previsioni di legge.
Va, del resto, ulteriormente considerato come la valorizzazione del concorso di colpa costituisca non solo espressione del già richiamato principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. ma costituisce meccanismo del quale è stata da sempre evidenziata la capacità di operare una corretta allocazione dei rischi connessi a condotte illecite, evidenziando l’o bbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 26/05/2014), ed in tal modo assicurando esiti di maggiore efficienza economica in quanto attribuisce al danneggiato il risarcimento dei soli danni che egli non avrebbe potuto evitare e quindi incentiva condotte prudenti finalizzate ad evitare il danno.
La seconda puntualizzazione tiene conto del fatto che l’affermazione di un rigoroso obbligo di motivazione soggetto a verifica in sede di legittimità presenterebbe problemi di compatibilità con l’attuale nota riduzione del sindacato di legittimità al c.d. ‘minimo costituzionale’ .
Proprio in virtù di tale considerazione si rende opportuno specificare che il profilo sinora evidenziato concerne, non tanto un mero obbligo di motivazione -come appunto in parte affermato da Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 -quanto piuttosto lo stesso adeguato governo dell’art. 1227 c.c., e ciò proprio perché, come appena osservato, tale previsione costituisce il precipitato di principi costituzionali dei quali si impone la rigorosa applicazione e la cui violazione non può ritenersi, pertanto, impropriamente ‘ scriminata ‘, da fattori soggettivi, valorizzabili da parte del giudice di merito in modo discrezionale in tal modo giungendo ad applicazioni disomogenee di una fondamentale previsione di legge.
Da un lato, quindi, viene ad imporsi un’esigenza di omogenea applicazione dell’art. 1227 , primo comma, c.c. quale regola generale di condotta riconducibile a principi costituzionali; dall’altro lato si pone,
semmai, il ben diverso problema di stabilire quando sia effettivamente ravvisabile un concorso di colpa, con conseguente applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., e quando invece no, con conseguente irrilevanza della condotta del danneggiato.
Non si vuole, infatti, negare che in alcuni casi, pur in presenza di condotte anomale del danneggiato, si possa comunque pervenire ad escludere il contributo causale di quest’ultimo .
Un tale esito, tuttavia, risulta possibile nei casi in cui tali condotte anomale non risultino attribuibili a colpa (o addirittura dolo) del danneggiato medesimo, ma vengano a derivare o da fattori imponderabili o da condotte fraudolente dello stesso intermediario, le quali presentino caratteri tali da non poter essere neutralizzate dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, risultando, appunto, in tali ipotesi non configurabile in radice un effettivo contributo causale riconducibile al danneggiato.
Si deve, in conclusione, ritenere che, una volta ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatici dell’illecito dell’intermediario e caratterizzate da profili di anomalia, al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando le condotte in questione non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore o da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l’ordinaria diligenza.
Al principio in tal modo disegnato la decisione di merito non risulta essersi conformata.
La Corte territoriale, infatti, pur confermando la circostanza della consegna a terzi da parte dell’odierno controricorrente delle proprie credenziali on-line per l’operatività sul conto corrente, ha escluso che tale condotta assumesse rilevanza ai fini della valutazione del contributo causale nella condotta illecita degli intimati, giustificando l’operato negligente dello stesso controricorrente con la scarsa cultura informatica che lo caratterizzava.
È tuttavia agevole osservare che, proprio la consapevolezza di avere scarse o nulle capacità nella gestione di un conto on line avrebbe dovuto indurre il controricorrente, nell’ottica di una basilare ed elementare diligenza, o a non prevedere per il proprio contratto simili forme di operatività oppure comunque, a non cedere a nessuno quelle credenziali la cui disponibilità avrebbe consentito di operare sullo stesso conto anche all’insaputa dello stesso controricorrente.
Il motivo di ricorso, quindi, deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata.
5.3. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo.
Conclusivamente, devono trovare accoglimento sia il primo motivo del ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE assorbiti gli altri, sia il secondo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE inammissibile il primo ed assorbito il secondo.
Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte,
previa riunione ex art. 335 c.p.c. dei ricorsi recanti i nn. 17028/2021 + 18095/2021 R.G., accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto da BANCA SELLA SPA, assorbiti gli altri;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE inammissibile il primo ed assorbito il secondo;
per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima