Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6267/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore ad negotia NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all’atto di rinuncia al ricorso in Cassazione in data 18 aprile 2024, dall’AVV_NOTAIO, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato , ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, dell’avvocatura interna, giusta procura speciale a margine del
contro
ricorso, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 3522/2019, depositata in data 21 agosto 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. La RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) citava dinanzi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 19.180,00, somma corrispondente all’importo portato dall’assegno bancario non trasferibile emesso da Banca Sai s.p.a., con cui l’attrice aveva concluso una convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, in favore di NOME COGNOME; tale assegno, infatti, emesso in data 18/11/2004 da Banca Sai, per conto di RAGIONE_SOCIALE, era stato posto all’incasso in data 29 novembre 2005 presso l’Ufficio postale di RAGIONE_SOCIALE, dopo che lo stesso era stato depositato sul «libretto» dalla sedicente COGNOME il medesimo giorno, con successivo prelevamento dell’intera somma.
Pertanto, l’assegno, munito di clausola di non trasferibilità, era stato pagato presso l’Ufficio postale di RAGIONE_SOCIALE a persona diversa dal legittimo beneficiario del titolo, sicché la RAGIONE_SOCIALE era stata costretta ad effettuare un altro pagamento all’effettivo soggetto legittimato riscossione del titolo. Sussisteva la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe errato nell’identificazione del prenditore.
Il tribunale accertava la responsabilità della banca negoziatrice ed il concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE nella misura del 50%, con conseguente condanna della prima ad un risarcimento pari alla metà della somma richiesta.
Il tribunale motivava la sussistenza del concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE, per aver inviato un titolo di credito «con un sistema di spedizione che non garantisce l’accertamento della ricezione da parte del destinatario né con assicurata».
Era risultato, dunque, «imprudente il comportamento della RAGIONE_SOCIALE che – nonostante conosca molto bene gli illeciti commessi con gli assegni di traenza – continui ad inviare via posta ordinaria detti assegni invece di prediligere altre forme di spedizione».
Soprattutto, il tribunale evidenziava che «l’invio al domicilio di assegno privo di sottoscrizione e di specimen – senza altra forma di verifica del ricevimento da parte del legittimo destinatario, unito all’assenza di comunicazione alla banca negoziatrice di informazioni identificativi del beneficiario – costituisce un comportamento che per la sua reiterazione e consapevolezza e per l’essere commesso da un ente che professionalmente gestisce rischi – è altamente imprudente».
La RAGIONE_SOCIALE non impugnava la sentenza, sicché restava definitivamente accertata la responsabilità di tale società.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, rilevando che la scelta sistematica e consapevole di eseguire la spedizione dei titoli, anche di rilevante importo, con posta ordinaria «non integra una condotta prudente, sia per le caratteristiche degli assegni di traenza, sia per la ormai consolidata conoscenza dell’elevato rischio di trafugamento di commissioni di truffe».
Inoltre, la trasmissione di assegni tramite posta ordinaria violava il decreto ministeriale 26/2/2004 che, nel regolamentare il servizio pubblico postale, stabilisce che la scelta della posta assicurata «è obbligatoria per la spedizione di denaro, preziosi e titoli».
Alla colpa generica, per negligenza, imprudenza imperizia, si associava quindi anche un profilo di colpa specifica, entrambi rilevanti ex art. 43 c.p..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato «atto di rinuncia al ricorso in Cassazione».
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., sul concorso di colpa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per aver spedito l’assegno a mezzo posta (art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., in relazione agli articoli 83-84 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 – T.U. in materia di spedizione postale)».
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
2.1. Invero, la ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di «rinuncia al ricorso in Cassazione», con successiva comunicazione alla controparte da parte della cancelleria, essendo stata eliminata la necessità della notifica o della comunicazione a carico della parte rinunciante.
2.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che
rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).
Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. «accettizio» , che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne l testo ratione temporis applicabile alla specie, ne prevede -ora in via esclusiva la semplice comunicazione agli ‘avvocati’ delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.
La controparte ha avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia, in quanto l’atto è stato depositato nel fascicolo telematico e, poi, portato a conoscenza della controparte da parte della cancelleria.
Infatti, l’art. 390, ultimo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che «Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria» e tale disposizione nuova trova applicazione oltre che «ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal », anche «ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio», e quindi, anche alla fattispecie in esame.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante
non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2024