Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.27602 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato,
NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, presso la quale è domiciliata;
controricorrente
avverso l’ordinanza n. 2764/2021 della Corte di appello di Milano, depositata il 29 luglio 2021 e la sentenza n. 3251/2020 del Tribunale di Milano, depositata l’11 giugno 2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha condannato quest’ultima al pagamento della somma di euro 2.299,60 per la negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato: ha riconosciuto, da un lato, che la convenuta non avesse provato l’adozione di tutte le cautele opportune nell’identificazione di chi aveva girato il titolo per l’incasso e ha ritenuto, dall’altro, che a RAGIONE_SOCIALE dovesse ascriversi un concorso di colpa in ragione del 50% per aver utilizzato il servizio della posta ordinaria nella trasmissione dell’assegno al beneficiario.
2 . ─ Il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Milano a norma dell’art. 348 -ter c.p.c..
– La stessa Unipo lSai ha impugnato per cassazione sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello che la sentenza di primo grado. I motivi di ricorso sono quattro in tutto. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I due motivi dell’impugnazione proposta contro la pronuncia della Corte di Milano sono rubricati come segue.
Primo motivo: «N ullità del contratto relativo all’apertura del libretto postale (deposito bancario) su cui, dopo quell’apertura, fu versato il titolo per cui è causa. Strumentalità del rapporto. Mancanza di causa. Nullità del rapporto. Violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1325, 1343, 1344, 1418 c.c.».
Secondo motivo: « Violazione dell’art. 1227 , comma 1, c.c. e dei principi che reggono la causalità (artt. 40 e 41 c.p.) e la valutazione delle prove e dei fatti acquisiti nel giudizio al fine della decisione (artt. 115 e 116 c.p.c.), tutti con rilevanza ex art. 360, n. 3 cpc.; violazione dell’art. 1218 c.c. in ordine alla prova liberatoria dovuta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c.)».
2. – I due motivi sono inammissibili .
Come si è detto, la Corte di appello ha pronunciato ordinanza di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c.. Ebbene, tale provvedimento è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348bis , comma 2, e 348ter , commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (così Cass. Sez. U. 2 febbraio 2016, n. 1914; Cass. 6 novembre 2023, n. 30759; Cass. 21 agosto 2018, n. 20861; Cass. 5 giugno 2018, n. 14312). La ricorrente ha di contro fatto valere vizi attinenti all’applicazione di norme sostanziali e alla valutazione delle prove – quindi errores in iudicando -in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel dar conto dell’inammissibilità del gravame . Va aggiunto che il ricorso per cassazione con il quale si contesti un error in iudicando dell’ordinanza ex artt. 348bis e 348ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello, è inammissibile quandanche il detto provvedimento, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni (Cass. 26 novembre 2020, n. 26915; Cass. 22 maggio 2019, n. 13835).
– I due motivi di ricorso che investono la sentenza del Tribunale di Milano recano la titolazione di cui appresso.
Primo motivo: «Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa statuizione (omessa pronuncia) circa l’eccepita nullità del contratto relativo all’apertura del libretto postale su cui, dopo quell’apertura, fu versato il titolo per cui è causa. Nullità della sentenza: art. 132, n. 4, c.p.c.. Violazione ex art. 112 c.p.c., rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c.. Mancanza di causa. Nullità del rapporto. Violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1325,
1343, 1344, 1418 c.c.».
Secondo motivo: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 , comma 1, c.c. , per via dell’affermato concorso colposo per la spedizione postale del titolo per cui è causa, con modalità ordinaria. Mancanza di preliminare statuizione circa l ‘ eccepita nullità del libretto postale su cui fu versato il titolo per cui è causa, e sua mancata valutazione in termini di preliminare accertamento concernente la gravità della colpa dell’operatore postale. Senza il libretto, l’assegno non si sarebbe potuto incassare ostandovi l’art. 43 l. ass.. Contestuale violazione o falsa applicazione dell’art. 43 l. ass., anche in relazione all’art. 1218 c.c., laddove il Tribunale ricorso ha omesso di stabilire il grado della colpa a carico di RAGIONE_SOCIALE, invece necessaria per stabilire l’influenza concausale determinativa dell’abusivo incasso, infine ravvisata nella spedizione ordinaria del titolo. Gravità della colpa che si poteva trarre dalle due incongrue operazioni di identificazione: sia quella volta all’apertura del conto (libretto) sia quella successiva di versamento del titolo per cui è causa. Contestuale violazione e falsa applicazione delle regole per stabilire il nesso causale tra inadempimento e danno di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ed incongrua ricostruzione della sequenza causale sfociata nell’abusivo incasso del titolo per cui è causa. Rilevanza ex art. 360, n. 3, c.p.c.. Motivazione apparente. Nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. con rilevanza ex art. 360, n. 4, c.p.c.».
4 . -Anche tali motivi sono inammissibili.
Il primo è incentrato sull’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, quanto a una «eccepita nullità» del contratto relativo al libretto di risparmio su cui fu versata la somma portata dal titolo. Sostiene la ricorrente che tale domanda «era assolutamente fondamentale per l’interesse coltivato in giudizio» in quanto «[s]e non si fosse incongruamente aperto il rapporto bancario (libretto) l’assegno per cui è causa non si sarebbe potuto incassare».
Il motivo difetta di autosufficienza. Nel giudizio di legittimità, la
deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). Il mezzo manca di tali indicazioni.
Del resto, la supposta nullità del contratto relativo al libretto postale non potrebbe in sé assurgere a causa (oltretutto esclusiva) del danno occorso: e ciò in quanto il danno (nella specie: il pagamento dell’assegno al soggetto non legittimato) poteva dipendere da uno o più fatti dolosi o colposi (in concreto individuati nella condotta negligente della banca girataria per l’incasso , oltre che nel comportamento imprudente della società traente, che aveva spedito il titolo per posta ordinaria), non da una mera situazione giuridica, quale la nullità del contratto relativo all’apertura del libretto postale . Sul piano eziologico ciò che rileva non è dunque tale (ipotetica) nullità, quanto, semmai, la condotta dell’istituto bancario che avesse incautamente posto il cliente nella condizione di disporre del libretto postale su cui accreditare la somma: e tale condotta colpevole non escluderebbe affatto il concorso di responsabilità del traente che ebbe ad agevolare il soggetto non beneficiario nell’impossessamento del titolo.
Il secondo motivo è articolato in modo confuso, contenendo esso plurime censure che si sovrappongono. L’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione
d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, ricorre una ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre i diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).
Si osserva, per completezza, quanto segue. In primo luogo, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma di esaminarne anche il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa u fficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998): il motivo è largamente carente di queste indicazioni. In secondo luogo, il vizio motivazionale risulta associato al tema dell’apertura del libretto postale , ma si è detto che la ricorrente non ha spiegato come tale questione sia stata specificamente introdotta nel giudizio di primo grado (profilo, questo, che appare assorbente rispetto al rilievo per cui l’iter argomentativo della sentenza impugnata dà, comunque, pienamente ragione della statuizione di condanna). In terzo luogo, in più punti RAGIONE_SOCIALE mostra di dolersi del cattivo
apprezzamento di documenti, laddove, come è noto, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).
-In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6 . -Per le spese di giudizio trova applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 29 novembre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME