SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 81 2026 – N. R.G. 00001318 2021 DEPOSITO MINUTA 12 01 2026 PUBBLICAZIONE 12 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di impresa riunito nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2026 nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 13.5.2021 al R.G. n. 1318/2021, vertente
t r a
cod. fisc.
, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
cod. fisc.
, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ATTORI
e
, cod. fisc.
, con gli AVV_NOTAIO e
P.
P.
C.F.
NOME COGNOME.
avente ad oggetto: concorrenza sleale.
C O N C L U S I O N I
Per l’attrice
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 25 febbraio 2025):
‘Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
Accertato che la condotta del convenuto descritta in narrativa integra gli estremi della concorrenza sleale e della violazione dell’art. 98 c.p.i. e comunque costituisce illecito, condannare il AVV_NOTAIO ex artt. 2598 n.2 e 3, 2056 e, in subordine, 2043 c.c. al risarcimento in favore delle attrici di tutti i danni, patrimoniali e non, anche futuri, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria. Al riguardo, si reitera l’istanza diretta all’ammissione di CTU per la determinazione dei pregiudizi subiti da e e a seguito del trasferimento o riscatto delle polizze, nonché della sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati seguiti dal AVV_NOTAIO indicati in citazione, sulla base degli elementi ricavabili dai documenti prodotti sub 5-15 e 16; riguardo ai criteri per la quantificazione dei danni di e , si rinvia a quanto dedotto all’ultimo paragrafo di pag. 5 e a pag. 6 della memoria istruttoria.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga sussistente la prova del danno ma soltanto quella di condotte concorrenziali illecite da parte del convenuto in qualità di collaboratore di RAGIONE_SOCIALE dopo la fine del rapporto con , sotto il
profilo del carattere massivo dell’attività di storno e/o ingenerando confusione tra la vecchia e la nuova Compagnia, emettere ai sensi dell’art. 2599 c.c. ogni provvedimento ritenuto di giustizia al fine di inibire la continuazione dei predetti comportamenti e di eliminare gli effetti dell’attività illecita del convenuto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 21 febbraio 2025):
‘Respinta ogni contraria istanza, deduzione e eccezione
Accertato che la condotta del convenuto descritta in narrativa integra gli estremi della concorrenza sleale e della violazione dell’art. 98 c.p.i. e comunque costituisce illecito, condannare il AVV_NOTAIO ex artt. 2598 n.2 e 3, 2056 e, in subordine, 2043 c.c. al risarcimento in favore delle attrici di tutti i danni, patrimoniali e non, anche futuri, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria. Al riguardo, si reitera l’istanza diretta all’ammissione di CTU per la determinazione dei pregiudizi subiti da e a seguito del trasferimento o riscatto delle polizze, nonché della sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati seguiti dal AVV_NOTAIO indicati in citazione, sulla base degli elementi ricavabili dai documenti prodotti sub 5-15 e 16; riguardo ai criteri per la quantificazione dei danni di e , si rinvia a quanto dedotto all’ultimo paragrafo di pag. 5 e a pag. 6 della memoria istruttoria.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga sussistente la prova del danno ma soltanto quella di condotte concorrenziali illecite da parte del convenuto in
qualità di collaboratore di RAGIONE_SOCIALE dopo la fine del rapporto con , sotto il profilo del carattere massivo dell’attività di storno e/o ingenerando confusione tra la vecchia e la nuova Compagnia, emettere ai sensi dell’art. 2599 c.c. ogni provvedimento ritenuto di giustizia al fine di inibire la continuazione dei predetti comportamenti e di eliminare gli effetti dell’attività illecita del convenuto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari’.
Per il convenuto AVV_NOTAIO :
(come da note di precisazione delle conclusioni dd. 21 febbraio 2025):
‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Trieste – sezione Specializzata delle Imprese, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito
Respingersi la domanda proposta da
nei confronti del signor in diritto.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria
Dichiararsi inammissibili le n. 4 dichiarazioni prodotte nell’atto di citazione.
Riservato ogni mezzo istruttorio ex art. 183, comma 6, c.p.c.’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale
e
poiché infondata in fatto e
1.1. All’udienza del 21 ottobre 2021, il Giudice assegnava alle parti i termini perentori di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c., rinviando il procedimento all’udienza del 24 febbraio 2022 per l’adozione dei conseguenti provvedimenti istruttori;
1.2. All’udienza del 24 febbraio 2022, entrambe le parti insistevano sulle rispettive istanze e opposizioni: la difesa di parte convenuta evidenziava l’irrilevanza dei capitoli di prova avversari, riferiti a soli quattro casi su centinaia di posizioni, deducendo la possibilità di considerare la causa matura per la decisione; la difesa di parte attrice replicava osservando che anche un singolo atto sleale è idoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. Il Giudice si riservava.
1.3. Con provvedimento dd. 13 maggio 2022, sciolta la riserva, ritenuta l’ammissibilità e la rilevanza delle prove orali, il Giudice ammetteva (con talune limitazioni riferite ai capitoli) la prova per testi e l’interrogatorio formale dedotti dalle attrici, così come la prova testimoniale richiesta dal convenuto, limitando in quest’ultima ipotesi a quattro il numero dei testi per ciascun capitolo; abilitava entrambe le parti a prova contraria, riservando all’esito dell’istruttoria la valutazione sull’ammissione della CTU contabile invocata dalle attrici; delegava per l’assunzione delle prove un giudice onorario e rinviava il procedimento all’udienza del 14 settembre 2022 (udienza successivamente differita al 15 febbraio 2023 con provvedimento del g.o delegato del 3 agosto 2022).
1.4. All’udienza del 15 febbraio 2023 veniva reso l’interrogatorio formale del AVV_NOTAIO
e nelle successive udienze del 19 aprile 2023, 14 giugno 2023 e 15 novembre 2023 venivano escussi i testi di parti attrici e di parte convenuta.
All’esito dell’istruttoria testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava il procedimento all’udienza del 26 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
1.5. All’udienza del 26 febbraio 2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da atti telematici già depositati e il Giudice assegnava i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Le posizioni delle parti – i temi oggetto di controversia
2.1. Con atto di citazione dd. 30 aprile 2021,
e
(già
convenivano innanzi
a questa sezione specializzata il AVV_NOTAIO per sentirlo condannare ai sensi degli artt. 2598 nn. 2 e 3 c.c., 2056 c.c., nonché in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento in favore di esse di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, da liquidarsi anche in via equitativa, per avere la condotta di quest’ultimo integrato in loro danno la fattispecie della concorrenza sleale e della violazione dell’art. 98 c.p.i., oltre all’ordine di pubblicazione del dispositivo sui mezzi di stampa indicati e l’adozione delle misure ex art. 2599 c.c.
A fondamento delle proprie pretese, le parti attrici deducevano che:
a partire dall’ottobre 2016 e fino a metà gennaio 2019, il AVV_NOTAIO aveva svolto per conto di , nella sua qualità di agente di
attività di intermediazione assicurativa quale produttore libero iscritto alla sezione E del RUI, operando nell’area territoriale comprendente i comuni di Aviano, Budoia, Fontanafredda, Cordenons e Pordenone per promuovere la
sottoscrizione di proposte di contratti di assicurazione e provvedere all’incasso dei premi versati dai clienti;
una volta cessato il rapporto con e iniziata la collaborazione con (agente, in particolare, di RAGIONE_SOCIALE) e (agente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), egli avrebbe: i) utilizzato dati riservati relativi alle singole polizze dei clienti per indurre questi ultimi a passare alla concorrenza; ii) acquisito, con modalità sistematica e non episodica, clientela ai danni delle attrici, approfittando dell’avviamento sul mercato dell’ex datore di lavoro per trasferire la medesima a nuove imprese mediante recesso, riscatto, o trasferimento di un ingente numero di polizze, ponendo così in essere concorrenza sleale in danno delle stesse; iii) violato i canoni della correttezza, inducendo gli ex clienti a credere che e RAGIONE_SOCIALE lavorassero ‘in società’ (o financo fossero un’unica entità giuridica), così violando la norma dell’art. 2598 n.1 che vieta ‘ il compimento con qualsiasi mezzo di atti idonei a creare confusione con l’attività del concorrente ‘;
i danni da esse lamentati sarebbero consistiti, rispettivamente: per , nella restituzione delle provvigioni eventualmente anticipate dalla proponente sui contratti oggetto di recesso anticipato (danno emergente) e nella diminuzione di quelle future in dipendenza della riduzione del portafoglio (lucro cessante); per , nella mancata percezione dei premi relativi alle polizze riscattate.
2.2. Si costituiva in giudizio il AVV_NOTAIO con comparsa di risposta dd. 22 settembre 2021 chiedendo la reiezione della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che:
il proprio rapporto professionale con iniziava in data 9 giugno 2016 come produttore iscritto nella sezione c) del RUI e proseguiva in data 25 ottobre 2016 con lettera di autorizzazione all’incarico di addetto all’attività di intermediazione iscritto nella sezione e) del RUI stesso;
in tale ultima veste, egli svolgeva l’incarico di produttore di 4° gruppo, autorizzato a segnalare contratti assicurativi e a prestare assistenza e consulenza limitatamente ai prodotti dei rami Vita e Danni, in espresso regime di esclusiva, soggetto agli obblighi espressamente previsti dalla lettera di incarico, con assoluta indipendenza, senza vincolo di subordinazione, con libertà di autodeterminarsi quanto a tempo e modalità di svolgimento dell’attività, senza attribuzione di poteri di rappresentanza, con riconoscimento in via esclusiva di compensi provvigionali e facoltà, libera e incondizionata da parte della società, di revocare l’incarico e/o di modificarlo in qualunque momento senza necessità di preavviso;
al termine della storia professionale con , egli intraprendeva l’attività di broker assicurativo;
relativamente al divieto di concorrenza: egli non è mai stato né agente/subagente, né dipendente di , e anche in ragione di ciò non è mai stato siglato tra le parti alcun divieto di concorrenza post contrattuale;
riguardo alla supposta concorrenza sleale: la condotta incriminata è comunque di molti mesi successiva alla cessazione del rapporto con le attrici e le allegazioni di controparte risultano fondate su un numero del tutto esiguo di dichiarazioni, a fronte di circa seicento contatti complessivi. La scelta di alcuni clienti di
interrompere i rapporti con è dipesa esclusivamente dalla loro libera determinazione, maturata sulla base di un rapporto di stima e di fiducia nei riguardi del AVV_NOTAIO , già esistente prima che egli iniziasse la sua attività di produttore libero.
circa il supposto utilizzo di informazioni riservate: solo alcuni dei clienti ex hanno portato direttamente a lui i contratti a suo tempo stipulati con l’anzidetta società (decidendo così di seguirlo presso le nuove compagnie), poiché svariati altri si sono limitati semplicemente a interrompere e/o a non rinnovare il rapporto contrattuale con l’attrice e altri hanno comunque proseguito il loro rapporto con ;
sulla richiesta di risarcimento danni spiegata nei suoi riguardi: premesso che inaccettabile risulta una liquidazione in via equitativa, va negato possa presumersi che ogni contratto da lui successivamente perfezionato possa venir configurato come una vendita non realizzata dal titolare del diritto asseritamente leso.
3. La decisione
3.1. La domanda svolta dagli odierni attori appare destituita di fondamento, sia sul piano fattuale che giuridico, e come tale va respinta per le ragioni di seguito indicate.
3.2. Come pacificamente emerso dall’istruttoria, manca innanzitutto un patto di non concorrenza post-contrattuale (artt. 2125 e 1751-bis c.c., ove applicabili), recante limiti temporali e territoriali determinati e un adeguato corrispettivo a fronte delle restrizioni successive alla cessazione del rapporto: ne consegue che il AVV_NOTAIO
poteva legittimamente operare per soggetti concorrenti (o avviare un’attività in proprio) nel medesimo settore delle società attrici.
3.3. Come concordemente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, tale libertà, tuttavia, non è assoluta, ma deve rispettare i principi di correttezza professionale, configurandosi in difetto l’illecito della concorrenza sleale previsto dall’art. 2598 c.c.
3.4. Se è vero però che ‘i vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall’attività promozionale svolta dall’agente, restano acquisiti al committente medesimo anche dopo l’estinzione del rapporto di agenzia come bene appartenente alla sua azienda (Cass. 16156/2004) , è del pari assolutamente pacifico in giurisprudenza che l’ ex agente, collaboratore di imprenditore in concorrenza, possa contrastare e contendere tale avviamento.
‘ In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non “appartiene” a nessuno. L’imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell’art. 2598 c.c. n. 3’ ( Cass. 18772/2019).
‘ La concorrenza, infatti, altro non è che contesa della clientela : il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto. Il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza , sicché, per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. n. 3 e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale . Tale non è, di per sé, l’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente non vincolato da legittimo patto di non concorrenza (Cass. 5437/2008; enfasi aggiunta).
3.5. Il problema allora è comprendere quando si possa definire illecita questa attività di contesa dell’avviamento.
Per Cass. 1548/1978, la scorrettezza professionale è ravvisabile nell’illecita detenzione e utilizzazione di notizie ‘ riservate’ , mentre per Cass. 18772/2019 e Cass. 16156/2004 costituisce atto di concorrenza sleale il trasferimento di dati ‘ protetti’ oppure di un’intera banca dati che trascenda le competenze e i ricordi del lavoratore acquisito.
3.6. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 98 c.p.i., le attrici non hanno in concreto allegato e provato l’esistenza di informazioni aziendali e commerciali dotate dei requisiti di segretezza e valore economico, né l’adozione di misure ragionevoli per mantenerle segrete, né, in ogni caso, la loro indebita acquisizione o utilizzazione da parte del convenuto.
A sostegno dei propri assunti, le società attrici hanno depositato agli atti n. 4 ‘dichiarazioni’: quelle di tali NOME COGNOME, , e
solo quest’ultima è stata escussa come testimone; quanto alle restanti dichiaranti, non è stata assunta alcuna deposizione, poiché – secondo quanto dedotto dalle attrici – non avrebbero dato disponibilità a confermare in sede testimoniale quanto dichiarato per iscritto (cfr. pag. 2 memoria di replica ) e, in ogni caso, non risultano essere state ritualmente citate. Conseguentemente, dette ‘dichiarazioni’, benché siano state oggetto di contestazione meramente generica (sia nella forma che nel contenuto) ad opera del convenuto (cfr. pag. 12 comparsa di risposta), non possono assumere valore di prova in ordine ai fatti contestati (né esse risultano, peraltro, riferibili a soggetti compiutamente identificati, mancando ogni riferimento ai relativi dati anagrafici, né vi è certezza sulla reale paternità delle sottoscrizioni, non risultando le stesse autenticate ad opera di un pubblico ufficiale).
Anche volendo ritenere, come sostenuto dalle attrici, che dette ‘dichiarazioni’ non siano prive ex art. 2729 c.c. di un qualche valore probatorio, esse risultano comunque marcatamente generiche e parzialmente incongrue e inverosimili:
a) alla signora il AVV_NOTAIO risultava ‘ sconosciuto’ (e dunque non si comprende come costui potesse avere contezza di ‘ dati personali e riservati’ di lei e dei suoi familiari, posto che per accedere ad essi era indispensabile l’utilizzo di specifiche credenziali di accesso (cfr. teste capitoli 11 e 12), né di questi dati è stato comunque fornito miglior ragguaglio) e nella sua deposizione scritta essa
si è limitata a riferire che egli aveva in animo di ‘ contattare’ tutti i clienti , e non già di ‘ stornare ‘ altrove le loro polizze;
b) la signora COGNOME non ha specificato di quali ‘ carte dell ‘ parte convenuta fosse in possesso il giorno dell’appuntamento con il AVV_NOTAIO , così come le modalità precise con le quali costui l’avrebbe indotta a ritenere che e RAGIONE_SOCIALE fossero un’unica entità giuridica;
c) il messaggio telefonico con il quale la signora sarebbe stata contattata dal AVV_NOTAIO non è stato prodotto agli atti del presente procedimento (e dunque rimangono misteriose quali fossero ‘ le notizie mendaci’ riferite da quest’ultimo e a quale ‘prodotto assicurativo con un impegno minimo di 5.000 euro’ egli intendesse riferirsi).
Analogamente, non può attribuirsi alcun valore di prova alle dichiarazioni di conferma rese al riguardo in sede testimoniale dalla signora impiegata amministrativa di le quali, quand’anche avessero aggiunto qualche particolare di rilievo alle deposizioni scritte di cui sopra, nondimeno rimarrebbero comunque testimonianza de relato, come tale bisognosa di venir supportata da ulteriori elementi oggettivi e concordanti idonei a confermarne la credibilità (ordinanza Cass. n. 14030 dd. 21 maggio 2024).
Peraltro, neppure dalla deposizione della signora emergono elementi utili a sostegno della prospettazione attorea: il AVV_NOTAIO non risulta essersi qualificato come collaboratore di (‘ Non ricordo che il AVV_NOTAIO abbia specificato per chi operava non conoscevo, né avevo mai visto il AVV_NOTAIO ‘) e il dubbio della teste circa la Compagnia per la quale egli effettivamente operasse è
sorto unicamente in ragione della diversa ubicazione dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE di Pordenone rispetto a quello di (‘ Siccome il messaggio del dottor mi sembrava strano, gli risposi chiedendogli un appuntamento per un venerdì e lui mi rispose che il venerdì gli uffici erano chiusi e mi propose di vederci un altro giorno presso il suo ufficio sito in INDIRIZZO. Mi sembrò strana la sua proposta perché gli uffici di non sono situati in INDIRIZZO, inviai al dottor un messaggio con cui gli chiedevo perché l’appuntamento si sarebbe tenuto negli uffici di INDIRIZZO e lui mi rispose con un punto interrogativo ‘) .
3.7. Di contro, le deposizioni dei testi indotti da parte convenuta sono risultate chiare, coerenti e pienamente convergenti, consentendo di ricostruire in modo lineare e attendibile i fatti di causa:
la decisione di interrompere il rapporto con è stata assunta dagli ex clienti in via autonoma e senza specifiche sollecitazioni da parte dell’odierno convenuto, in coerenza – rileva il Collegio – con la massima di esperienza che vede il cliente naturalmente orientato a seguire il proprio consulente di riferimento nei suoi spostamenti, nutrendo, in ragione di un rapporto personale consolidatosi nel tempo attraverso la bontà di precedenti operazioni, cieca fiducia nelle sue competenze e abilità, nel fiuto che costui nel tempo ha dimostrato di possedere (Cass. 16156/2004): ‘ Ho fatto un confronto fra le varie proposte che avevo ricevuto e quando ho deciso di cambiare il mio fondo ho chiamato il signor che conoscevo già ‘ (teste ; analogamente teste e ; ‘ Ho deciso di interrompere il rapporto con in totale autonomia dopo aver
saputo che il AVV_NOTAIO non collaborava più con ‘ (teste ; analogamente teste e ;
le ragioni addotte a fondamento del recesso e del successivo riscatto/trasferimento delle polizze previdenziali sono risultate assolutamente eterogenee tra loro: dall’acquisto di un’autovettura (teste e ) alla necessità di far fronte a spese personali (teste , , dalla maggior redditività del nuovo prodotto (teste , , al desiderio di mantenere in vita il rapporto di fiducia che si era instaurato nel tempo con il AVV_NOTAIO (teste .
per quanto paradossale possa sembrare, è stato proprio il AVV_NOTAIO a consigliare in determinate ipotesi i clienti a mantenere in essere il rapporto con quest’ultima: ‘Io e mio marito volevamo cessare la polizza denominata Extra e il AVV_NOTAIO ci ha consigliato di mantenerla, perché non sarebbe stato conveniente estinguerla’ (teste ; analogamente testi , e .
La ragione principale del travaso di clientela verso la concorrenza lamentato dalle attrici è risultato essere, viceversa, il continuo avvicendamento degli incaricati commerciali di riferimento (agenti, produttori, consulenti), circostanza che ha progressivamente ingenerato sfiducia nella compagnia e deteriorato i rapporti con questi ultimi: ‘ La mia decisione di interrompere il rapporto con è dovuta principalmente al fatto che cambiava continuamente il personale ‘ (teste ); ‘ aveva un ricambio dei suoi agenti piuttosto ciclico e la cosa ci disturbava, per questo abbiamo deciso di affidarci al AVV_NOTAIO ‘ (teste ;
‘ Non ero contento di perché mi mandava sempre persone diverse che mi dicevano di investire sempre più soldi ‘ (teste ; ‘ Ho deciso di interrompere i rapporti con dopo i litigi con il personale ‘ (teste .
Quale sia stato, in percentuale, il numero dei riscatti, sospensioni nel pagamento dei premi o trasferimenti dei contratti rispetto alle posizioni complessivamente seguite dal AVV_NOTAIO (e, dunque, se e quanto significativo sia stato nel periodo di riferimento detto fenomeno), ciò era parimenti onere di parti attrici dimostrare, non potendosi ritenere verosimile che le medesime non siano state in grado di ricollegare nei propri database ciascun cliente all’agente/produttore di riferimento. ‘ La fisiologia del passaggio, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo ‘ (Tribunale Milano, 21 marzo 2014).
Ebbene, alla luce di quanto emerso nel corso del presente procedimento, ben può dirsi che e siano risultate ampiamente inadempienti rispetto all’onere probatorio su di esse gravante. 3.8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del convenuto vittorioso, come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022) in relazione allo scaglione di riferimento (indeterminato, complessità media), con la determinazione dei compensi in misura compresa tra i parametri medi e massimi pertinenti a ciascuna delle quattro fasi.
il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, la domanda proposta da
e volta a sentir accertato che la predetta condotta del convenuto integra gli estremi della concorrenza sleale e della violazione dell’art. 98 c.p.i., e comunque costituisce illecito, e conseguentemente a veder condannato quest’ultimo in via equitativa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, anche futuri, sofferti dalle attrici;
condanna le società attrici in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto AVV_NOTAIO , che liquida in complessivi euro 13.755,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA (come per legge).
Trieste, 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME