Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 956 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 956 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7052/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del l’amministratore unico NOME COGNOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Alfonsine (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Lucrezia di Cartoceto (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pesaro, al INDIRIZZO.
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso , dall’AVV_NOTAIO , unitamente alla quale elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cronol. 2154/2018, della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA pubblicata il giorno 10/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2023
dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 22 dicembre 2008, la RAGIONE_SOCIALE citò la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, per sentirla dichiarare responsabile di atti di concorrenza sleale, ex art. 2598, nn. 2 e 3, cod. civ., e di violazione di know-how e segreti industriali, ex artt. 98 e 99 del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005), ed ottenerne, per l’effetto, ai sensi dell’art. 2599 cod. civ., l’inib izione di ogni continuazione dell’illecito e l’ordine di cessazione della produzione ed il ritiro dal commercio delle macchine avvolgitrici ‘ RAGIONE_SOCIALE Technocoil TARGA_VEICOLO ‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE Technocoil TARGA_VEICOLO plus ‘. Chiese, inoltre, condannarsi la convenuta al risarciment o dei danni, da quantificarsi in successivo giudizio.
1.1. A fondamento di tali pretese, dedusse che la RAGIONE_SOCIALE, appropriandosi del know-how e dei segreti industriali dell’attrice e sfruttando la collaborazione di NOME COGNOME, ex dipendente di ques t’ultima, aveva realizzato ed immesso sul mercato macchine automatiche (avvolgitori di tubi flessibili in materiale plastico) contenenti dispositivi del tutto identici a quelli da sviluppati dalla RAGIONE_SOCIALE,
alcuni dei quali, peraltro, non ancora messi in produzione dalla medesima attrice benché già sviluppati.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE si costituì eccependo, pregiudizialmente, l’incompetenza per materia della sezione specializzata dell’adito tribunale, non essendo stata prospettata la violazione di alcun diritto di privativa, ma essendo stata proposta una semplice azione di concorrenza sleale non interferente con diritti proprietà intellettuale. Contestò, nel merito, le avverse pretese, concludendo per il loro rigetto e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno, anche d’immagine, subito. Chiese ed ottenne, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa in manleva della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, i quali, costituendosi, conclusero per il rigetto delle domande attrici per l’insussistenza di qualsivoglia presunta violazione di segreti industriali e/o di knowhow e di asseriti atti di concorrenza sleale.
1.3. All’esito dell’istruttoria svolta, nel corso della quale fu disposta una consulenza tecnica di ufficio (volta ad accertare se i dispositivi montati sulle macchine avvolgitrici RAGIONE_SOCIALE, descritte in citazione, fossero, o meno, identici, dal punto di vista progettuale, a quelli progettati dalla RAGIONE_SOCIALE e montati sulle macchine di quest’ultima indicate, nonché se le soluzioni progettuali adottate dai dispositivi della stessa nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione di elementi, fossero, o non, generalmente note e comunque facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore), il Tribunale di Bologna, disattese le sollevate eccezioni pregiudiziali della convenuta e dei chiamati in causa, rigettò le domande dell’attrice. In particolare, recepì integralmente le conclusio ni della consulenza tecnica di ufficio, così opinando che i gruppi operativi delle macchine in oggetto, specificamente indicati, pur presentando taluni caratteri di somiglianza, non erano identici dal punto di vista progettuale e costituivano ‘ arte nota ‘, tranne due dispositivi.
Il gravame promosso contro questa decisione dalla RAGIONE_SOCIALE fu respinto dalla Corte di appello di Bologna, sezione impresa civile, con sentenza del 10 agosto 2018, n. 2154, resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quella corte ritenne: i ) condivisibile la relazione del consulente tecnico di ufficio di primo grado; ii ) che sarebbe stato onere dell’attrice provare l’esistenza di informazioni segrete, gelosamente custodite e quindi trafugate, trasfuse nelle componenti della convenuta
e che non potevano rilevare, fini della concorrenza sleale, le ‘ sovrapposizioni ‘ che costituivano ‘ arte nota ‘; iii ) condivisibile la tesi della RAGIONE_SOCIALE secondo cui la medesima non era ‘ concorrente ‘ in quanto avente un ‘ core business ‘ diverso e perché una delle due macchine oggetto del giudizio produceva bobine di diametro massimo superiore rispetto a quelle dell’attrice; iv ) irrilevante la nuova consulenza tecnica di parte prodotta dall’appellante e fatta propria nelle sue difese, in quanto ivi si contestava l’identità progettuale ma non vi era una ‘ confutazione ‘ sulle ‘ altre ‘ diversità progettuali rilevate nei macchinari. La nuova relazione, dunque, poteva « essere considerata astrattamente funzionale a sostenere la necessità di rinnovazione della consulenza tecnica », ma non introduceva elementi nuovi rispetto a quelli già evidenziati dal consulente di parte. Essa, inoltre, era priva di una « chiara e coerente critica delle affermazioni del c.t.u. sull’appartenenza delle varie caratteristiche all’arte nota »; v ) completamente carente la prova del danno sofferto dall’attrice/appellante, che nemmeno aveva fornito elementi circa la sua ast ratta configurabilità.
Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo redigendo analoga memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:
« Violazione e falsa applicazione degli artt. 2598, nn. 2 e 3, c.c., nonché violazione degli art. 98 e 99 del codice proprietà industriale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per ii giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». Si ascrive alla corte territoriale di non aver considerato condotta antigiuridica sanzionata dalla normativa predetta: i ) quanto alla RAGIONE_SOCIALE, l’utilizzo di documenti e progetti trafugati da un dipendente di una ditta concorrente e legato da patto di non concorrenza per sviluppare e commercializzare prodotti in concorrenza con la ricorrente; ii ) quanto al RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, l’aver trafugato e messo a disposizione della ditta concorrente RAGIONE_SOCIALE documenti e progetti al fine di realizzare, con minore dispendio di tempo e mezzi, prodotti industriali progettati, realizzati e commercializzati dalla RAGIONE_SOCIALE ritenendo ‘ necessario ‘, perché una siffatta condotta sia considerata antigiuridica, che questo utilizzo determini la
realizzazione di un macchinario completamente identico in tutti i suoi particolari a quello della concorrente;
II) « Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. » per avere considerato ‘ non provati ‘ i fatti dedotti, integranti concorrenza sleale e violazione di segreti industriali, senza aver considerato che la prova per dimostrare questi fatti era stata in realtà offerta, tramite richiesta di prova testimoniale formulata e ribadita nella precisazione delle conclusioni nel primo e nel secondo grado di giudizio;
III) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2598, nn. 2 e 3, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », nella parte in cui la sentenza impugnata aveva recepito la difesa della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla insussistenza della concorrenza sleale in ragione del suo diverso ‘ core business ‘ e della ‘ diversità ‘ delle macchine.
1.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
1.2. Giova subito osservare, con specifico riferimento al primo motivo, che esso, innanzitutto, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).
1.2.1. Inoltre, il vizio ivi lamentato di motivazione ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo per il giudizio ‘ non è più denunciabile in cassazione, atteso che l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 10 agosto 2018: i ) ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è puntualizzato ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022) o di sua contraddittorietà ( cfr . Cass. n. 7090 del 2022); ii ) riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35823 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 38823 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Nella specie, peraltro, nemmeno risultano adeguatamente osservati gli oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione a tale tipologia di vizio; iii ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti; iv ) giusta principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).
1.2.2. Infine, va rilevato che, allorquando la sentenza di appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, – come chiaramente accaduto nella fattispecie in esame, se solo si consideri che la corte felsinea ha considerato pienamente condivisibili, come già fatto dal tribunale, le conclusioni della c.t.u., espletata in primo grado, volta ad accertare se i dispositivi montati sulle macchine avvolgitrici RAGIONE_SOCIALE, indicate in citazione, fossero, o meno, identici, dal punto di vista progettuale, a quelli progettati dalla RAGIONE_SOCIALE e montati sulle macchine di quest’ultima indicate, nonché se le soluzioni progettuali adottate dai dispositivi della stessa nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione di elementi, fossero, o non, generalmente note e comunque facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore – il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. ( cfr. Cass. n. 7724 del 2022).
1.3. Con riferimento, invece, alle doglianze di violazione e falsa applicazione di legge contenute in tutti i motivi in esame, è opportuno ricordare che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr . Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre,
che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
1.3.1. Le censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo , avvalendosi delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, circa la concreta inconfigurabilità, nella specie, nelle condotte contestate alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE, della violazione degli artt. 2598, nn. 2-3, cod. civ. e 98-99 del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 35041 del 2022).
1.3.2. A tanto va doverosamente aggiunto che: i ) questa Corte ha già sancito ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 15201 del 2017; in senso conforme, si veda già Cass. n. 282 del 2009) che « l’allegazione, nel ricorso per cassazione, di un mero dissenso scientifico, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice ». La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha avuto pure occasione di confermare che, « in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità » ( cfr. Cass. n. 11482 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 15201 del 2017); ii ) oggetto di sindacato di legittimità, nel giudizio di cassazione, è esclusivamente la motivazione della sentenza impugnata, e non la relazione di consulenza tecnica sulla quale la sentenza si sia fondata. La parte che intende censurare la decisione non può limitarsi, conseguentemente, a formulare delle critiche sulla relazione di consulenza, ma ha l’onere di riportare i passi salienti della relazione di consulenza sui quali si appuntano le critiche, nonché il contenuto delle critiche già sottoposte al giudice di merito, e che sarebbero state da lui ignorate, di precisare in quale sede processuale esse sarebbero state formulate e di illustrarne infine il valore decisivo, vale a dire l’idoneità di ciascuna di esse a ribaltare la decisione impugnata. In mancanza di tali requisiti, il motivo è inammissibile ( cfr . Cass. n. 6740 del 2014); iii ) la corte di appello ha sufficientemente motivato le ragioni per cui ha negato il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio richiesto dall’a ppellante, sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui « rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici » ( cfr . Cass. n. 2103 del 2019).
1.4. Deve pure ricordarsi che « Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito » ( cfr . Cass. n. 18772 del 2019. Nella specie, fu ritenuto che l’apporto di conoscenze, cd. know-how aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non potesse comportare l’integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest’ultima, a meno che non risultassero trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati trascendenti le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito).
1.4.1. Orbene, la sentenza oggi impugnata dà atto che: i ) « Il c.t.u. ha indicato i criteri interpretativi a cui si era attenuto nella propria analisi, precisando, quanto alla valutazione dell’identità progettuale fra i dispositivi montati sulle macchin e delle rispettive aziende (attrice e convenuta), che era opportuno, a suo parere, attenersi a un criterio letterale, fermo restando, ovviamente, che il confronto doveva essere condotto dal punto di vista progettuale. Non doveva essere dimenticato che i dispositivi oggetto di analisi erano comunque tutti privi di una tutela brevettuale, derivandone che non era assolutamente in questione la contraffazione dei principi costruttivi e funzionali degli stessi, ‘che, anzi, in quanto appartenenti all’arte nota, so no liberamente riproducibili. . L’elencazione dei criteri interpretativi che precede chiarisce grandemente la portata dell’analisi eseguita dal c.t.u., mentre la integrale lettura dell’elaborato esclude che l’esperto abbia confuso la ‘identità’ progettu ale con la identità ‘costruttiva’, come pure vanno esclusi i numerosi errori, le contraddizioni e le omissioni genericamente evidenziate in atto di appello. Su tali basi, il c.t.u. ha individuato, per ciascuna componente analizzata, le parti delle macchine dell’attrice che si distinguono da quelle prodotte dalla convenuta, senza poter comparare, come invece avrebbe potuto fare nel caso di dispositivi coperti da una tutela brevettuale, la conformazione costruttiva generale e i principi funzionali ». Si aggiunge, poi, che « sarebbe stato onere dell’attrice », evidentemente rimasto inadempiuto, quello di « provare l’esistenza di informazioni segrete gelosamente custodite e quindi
trafugate, trasfuse nelle componenti della convenuta, mentre anche l’esistenza di alcune sovrapposizioni derivanti da risultati tecnici e sviluppi ingegneristici considerati arte nota e quindi diffusi senza necessità di protezione non avrebbero potuto far ritenere provato l’addebito di concorrenza sleale mosso dall’attrice » ( cfr . pag. 5); ii ) « In sintesi, come già richiamato nell’impugnata sentenza, il c.t.u. ha considerato la gran parte dei dispositivi rientranti nell’arte nota facilmente accessibile, individuando comunque la non identità progettuale tra i dispositivi delle due aziende in asserita concorrenza, pur riscontrando in taluni casi carattere di somiglianza quanto a conformazione e disposizione di parti. . Anche per le caratteristiche progettuali non derivanti dall’arte nota , il c.t.u. ha formulato lo stesso giudizio di non identità progettuale (esteso anche ai casi di carenza della documentazione) inducendo il tribunale a respingere la domanda. La valutazione dell’esperto è convincente e condivisibile …» ( cfr . pag. 6); iii ) « All’esito della doviziosa analisi, il c. t.u. ha escluso l’identità dal punto di vista progettuale tra i dispositivi installati nelle macchine RAGIONE_SOCIALE e quelli di FB RAGIONE_SOCIALE, considerando la maggior parte degli stessi nell’ambito dell’arte nota e facendo venir meno gli addebiti di illecito concorrenziale. Va altresì osservato che manca in atti, accanto alla prova della segretezza dei dispositivi, la dimostrazione dell’esistenza di particolari pregi dei macchinari dell’attrice che sarebbero statio servilmente imitati e, ancor più, quella della realizzazione di un effetto confusorio sulla clientela e in danno della RAGIONE_SOCIALE » ( cfr . pag. 7-8); iv ) « l’attrice non ha dimostrato in giudizio il carattere segreto, nel senso di soluzione tecnica generalmente non nota o facilmente accessibile agli espert i e operatori del settore, ai sensi dell’invocato art. 99 c.p.c., delle soluzioni tecniche adottate per i suoi macchinari, essendo anzi emersa la prova contraria in base all’analisi espletata dal consulente dell’ufficio » ( cfr . pag. 8)
1.5. Quanto, poi, alla mancata ammissione, anche da parte del giudice di appello, della prova testimoniale articolata dall’attrice/appellante la stessa si rivela inammissibile perché, a tacer d’altro, non sono stati riprodotti in ricorso i corrispondenti capitoli, né sono stati indicati i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare: elementi, questi, necessari per consentire a questa Corte di valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto ( cfr . Cass. n. 9748 del 2019; Cass. n. 8204 del 2018).
1.6. La corte territoriale, in definitiva, ha sufficientemente descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta alla già riportata sua conclusione ed i corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte di quali la società ricorrente, con
i motivi in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi proprie alternative interpretazioni, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
1.6.1. In altri termini, la RAGIONE_SOCIALE incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, – come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 35041 del 2022 e Cass. 35823 del 2022 – un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. Si è già detto, del resto, che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili nel giudizio di cassazione ( cfr . Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione), il quale non può essere trasformato, surrettiziamente, in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati
al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022).
Il quarto motivo di ricorso, rubricato, « Violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficie nte e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha argomentato che, in relazione alla domanda ‘ generica ‘ di condanna al risarcime nto del danno, è mancata qualsiasi allegazione, da parte dell’attrice/appellante, circa l’astratta configurabilità di quest’ultimo. Assume, invece, la ricorrente che « la circostanza (pacifica) della progettazione, costruzione e messa in commercio di macchi ne in diretta concorrenza con l’appellante non può che rendere evidente la sussistenza del danno in capo alla medesima appellante ».
2.1. Orbene, anche questa doglianza, così come si è già detto per il primo motivo, innanzitutto, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).
2.2. Quanto al dedotto vizio motivazionale, poi, valgono le medesime considerazioni e conclusioni già precedentemente esposte nel § 1.2.1., da intendersi qui riprodotte unitamente ai principi giurisprudenziali ivi richiamati.
2.3. Circa, invece, la prospettata violazione dell’art. 278 cod. proc. civ., occorre muovere dal rilievo che la corte distrettuale ha affermato che, « per poter demandare ad un separato giudizio l’accertamento della quantificazione dei danni, sarebbe stato comunque necessario fornire una prova sull’astratta configurabilità degli stessi, mentre tale allegazione manca del tutto » ( cfr . pag. 9 della sentenza impugnata).
2.3.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia
necessario il consenso del convenuto. Tale facoltà, infatti, costituisce espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall’ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell’insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull’attore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del danno.
2.3.2. Questo principio è stato più volte affermato sia dalle Sezioni Unite ( cfr ., in particolare, Cass., SU, n. 12103 del 1995, che rappresentò la sentenza capostipite, Cass., SU, n. 390 del 2000 e Cass., SU, n. 108 del 2000, tutte ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass., SU, n. 29862 del 2022); sia da tutte le sezioni semplici di questa Corte: dalla Prima Sezione ( cfr., ex multis , Cass. n. 16776 del 2022); dalla Seconda Sezione ( cfr. ex aliis , Cass. n. 19873 del 2022; Cass. n. 10323 del 2020; Cass. n. 4962 del 2001); dalla Terza Sezione ( cfr. ex multis , Cass. n. 4653 del 2021; Cass. n. 25113 del 2017); dalla Sezione Lavoro ( cfr., ex aliis , Cass. n. 2262 del 2012; Cass. n. 15154 del 2007). E se principio analogo mai risulta affermato dalla giurisprudenza della Sezione Tributaria, ciò è dovuto solo all’ovvia considerazione che il processo tributario è un giudizio cd. ” di impugnazione-merito “, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva, sicché il giudice non può limitarsi ad annullare l’atto dell’Amministrazione, ma deve esaminare nel merito la pretesa fiscale o il diniego del rimborso e determinarne la corretta misura: con il che resta di norma esclusa la possibilità di una sentenza limitata all’ an debeatur o di una condanna generica ( cfr. ex multis , Cass. n. n. 27875 del 2018, menzionata, in motivazione, dalla più recente, già citata, Cass., SU, n. 29862 del 2022).
2.3.3. L’art. 278 cod. proc. civ., poi, subordina la condanna generica alla circostanza che sia ” accertata l’esistenza d’un diritto, ma ancora controversa la quantità della prestazione dovuta ” (art. 278, comma 1, cod. proc. civ.). La norma, dunque, non impone affatto che la ” controvertibilità ” del quantum debba sussistere nel medesimo giudizio in cui si è chiesta la condanna generica. La quantità della prestazione dovuta, infatti, può essere qualificata come ” ancora controversa ” sia quando la liquidazione del danno sia richiesta nel medesimo giudizio in cui è stata pronunciata la condanna generica; sia quando la quantificazione del danno è stata riservata dall’attore ad un futuro e separato giudizio.
2.3.4. Ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, inoltre, è sufficiente che siano dimostrati la colpa ed il nesso causale, mentre è sufficiente che sia anche solo probabile l’esistenza del danno. Se, dunque, per l’accoglimento della domanda generica, è necessario che il danno sia
soltanto ” probabile “, l’unica prova che il danneggiato deve offrire è quella della “probabilità” del danno, non della sua certezza, – prova che, ovviamente, può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici ( cfr., amplius , pag. 20 della motivazione di Cass., SU, n. 29862 del 2022).
2.3.5. Alteris verbis , dinanzi ad una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, « l’attività e la indagine del giudice (…) sono principalmente dirette ad acquisire la certezza giuridica sui punti pregiudiziali dell’illiceità e della colpa e, quindi, della responsabilità. La pronunzia positiva sull’ an debeatur si deve fondare sulla certezza giuridica dell’illiceità della condotta della persona contro la quale la condanna stessa viene pronunziata, e, quindi, sulla responsabilità di questa, sulla prova di un fatto idoneo, sia pure potenzialmente, a produrre conseguenze dannose, secondo un apprezzamento anche di semplice probabilità o di verosimiglianza dell’evento (…), nel senso che per la particolare natura dell’illecito sia legittimo presumere il verificarsi di dette conseguenze, la cui valutazione, in concreto sarà poi compiuta in sede di liquidazione, e sull’esistenza del nesso di causalità fra il comportamento illecito dell’agente ed il danno » ( cfr ., testualmente, Cass. n. 2507 del 1962, richiamata, in motivazione, dalla più recente, già citata, Cass., SU, n. 29862 del 2022).). E questa mera ” potenzialità dannosa ” del fatto illecito, per pacifica giurisprudenza, prescinde dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno, come già stabilito sia dalle Sezioni Unite ( cfr . Cass., SU, n. 8545 del 1993 e Cass. SU, n. 29862 del 2022) che dalle singole Sezioni di questa Corte ( cfr ., tra le tante, Cass. n. 21326 del 2018; Cass. n. 6235 del 2018; Cass. n. 1631 del 2009; Cass. n. 16123 del 2006; Cass. n. 9709 del 2003; Cass. n. 6257 del 2002; Cass. n. 2724 del 2002; Cass. n. 10453 del 2001; Cass. n. 14454 del 2000; Cass. n. 985 del 1962).
2.3.6. Fermo tutto quanto precede, la sentenza oggi impugnata – come si è ampiamente esposto in precedenza – ha escluso la configurabilità, nelle condotte delle originarie parti convenute e chiamate in causa, come lamentate dall’attrice odierna ricorrente, di fatti concretamente integranti la violazione degli artt. 2598 cod. civ. nonché 98-99 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. codice della proprietà industriale), sicché affatto correttamente ha negato la pronuncia dell’invocata condanna generica pretesa da quest’ultima
In definitiva, quindi, il ricorso della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) deve essere respinto restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, con
attribuzione all’AVV_NOTAIO (difensore costituito della RAGIONE_SOCIALE) per dichiarazione di fattone anticipo.
3.1. Infine, deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente costituita, in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO (difensore costituito della RAGIONE_SOCIALE) per dichiarazione di fattone anticipo.
Ai sensi dell’ar t. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della