Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 545 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 545 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20794/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
intimati –
avverso il decreto depositato dal Tribunale di Ferrara il 13.8.2024 nel procedimento iscritto al n. 1/24 R.G.C.S.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -nel termine di sessanta giorni della comunicazione della relazione finale dell’esperto nominato per seguire il tentativo di composizione negoziata della crisi -depositò al Tribunale di Ferrara domanda di omologazione del concordato semplificato ai sensi dell’art. 25 -sexies del Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019: c.c.i.i.). Il tribunale, esaminata la ritualità della domanda, nominò un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e fissò l’udienza per l’omologazione, disponendo che la proposta fosse comunicata a tutti i creditori. Successivamente, peraltro, ritenendo che dalle informazioni assunte tramite l’ausiliario fosse emersa la mancanza ab origine dei presupposti di legge, dispose la convocazione anticipata della proponente e, all’esito, revocò l’apertura del concordato semplificato , dichiarando cessate le misure protettive che erano state concesse.
Contro la decisione del tribunale RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha presentato ricorso per cassazione articolato in nove motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, testualmente: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 -sexies , ultimo comma, CCII e 106 CCII, in relazione all’art. 111 Cost., comma 7; nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in relazione all’art. 111 Cost., comma 7:
lesione ingiustificata del diritto di difesa di NOME: assenza di parità tra le parti prevista nel giusto processo».
La ricorrente sostiene che il Tribunale di Ferrara avrebbe erroneamente interpretato il rinvio all’art. 106 c.c.i.i. («Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura») contenuto n ell’art. 25 -sexies , comma 8. Ciò in quanto il limite della compatibilità che condiziona quel rinvio («in quanto compatibili»), secondo la ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere consentita una revoca dell’apertura del procedimento di concordato semplificato -anticipata rispetto alla data fissata per l’udienza di omologazione -solo nel l’ipotesi di scoperta di atti in frode (atti in frode che il tribunale ha invece espressamente escluso) e non anche in quella di riscontrata mancanza dei presupposti di ammissibilità . Ciò in quanto l’art. 106, comma 2, nel fare esplicito riferimento alle «condizioni prescritte per l ‘ apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88» -e, dunque, alla disciplina del concordato preventivo -, non sarebbe estensibile, in parte qua , al concordato semplificato.
Secondo la ricorrente, inoltre, il decreto del tribunale sarebbe impugnabile con il ricorso straordinario di cui all’art. 111, comma 7, Cost., perché non altrimenti impugnabile e dotato dei requisiti di definitività e decisorietà.
Il motivo è inammissibile per motivi che, come si vedrà, sono estensibili all’intero ricorso.
2.1. Non è condivisibile la tesi secondo cui il rinvio dell’art. 25 -sexies , comma 8, all’art. 106 del c.c.i.i. dovrebbe essere interpretato con riferimento soltanto all’ipotesi degli atti in frode e non anche a quella della mancanza delle condizioni di
ammissibilità del concordato semplificato. Come osservato dal pubblico ministero, il rinvio è completato, nel secondo periodo del medesimo comma 8, dalla precisazione che, «Ai fini di cui all ‘ articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all ‘ ammissione al concordato». Pertanto, non vi è alcuna incompatibilità tra l’art. 106 (che rinvia agli articoli da 84 a 88, che dettano le condizioni per l’ammissione al concordato preventivo) e la disciplina del concordato semplificato, trattandosi soltanto di applicare quella disposizione alle (parzialmente diverse) condizioni di ammissibilità dettate dall’art. 25 -sexies .
Ciò posto, il Tribunale di Ferrara, in applicazione del richiamato art. 106, ha provveduto «ai sensi dell ‘ articolo 44, comma 2», ovverosia ha revocato il precedente decreto di apertura del procedimento per l’omologazione del concordato semplificato «con decreto non soggetto a reclamo», previa audizione (in due successive udienze) della debitrice.
Se dunque il decreto non è soggetto al reclamo per espressa disposizione di legge, nemmeno è ammesso il ricorso per cassazione, in mancanza del necessario requisito della decisorietà, come questa Corte ha più volte affermato con riguardo al concordato preventivo e all’analogo art. 173 legge fall. (Cass. S.u. n. 27073/2016; Cass. n. 22442/2021). E l’indirizzo è stato già ritenuto valido e perpetuabile anche sotto il regime del Codice della Crisi d’ i mpresa e dell’ insolvenza (Cass. n. 31176/2025).
2.2. È appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovrebbe essere affermata anche
qualora si volesse qualificare il decreto impugnato come un diniego di omologa del concordato semplificato, sia pur pronunciato in anticipo rispetto all’udienza fissata ai sensi dell’art. 25 -sexies , comma 4, c.c.i.i.
Tale diversa qualificazione del decreto impugnato viene prospettata nel ricorso, ove si afferma che il tribunale «ha utilizzato il provvedimento di revoca dell’apertura del concordato per anticipare, nella sostanza, il giudizio di omologa»; e trova un appiglio nella stessa motivazione del giudice del merito, ove si legge che la decisione è stata adottata «anticipando in buona sostanza il giudizio della omologa».
Tuttavia, se così fosse, il decreto sarebbe stato reclamabile davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247 c.c.i.i. (come dispone il comma 6 del medesimo art. 25 -sexies ) e, quindi, non sarebbe comunque ricorribile per cassazione.
L’inammissibilità del ricorso straordinario per mancanza di decisorietà del decreto impugnato rende superfluo l’esame degli ulteriori otto motivi, che sono tutti volti a contestare, nel merito, la valutazione del Tribunale di Ferrara relativa alla ritenuta mancanza dei requisiti originari di ammissibilità dell ‘avviata procedura di concordato semplificato.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto le parti intimate non hanno svolto difese.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME