Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 503 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 503 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9764/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA n. 346/2024 depositata il 12/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello d e l’Aquila, con sentenza n. 346/2024, depositata il 12.3.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso sia il decreto n. 1/2023 con cui il Tribunale di Pescata ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato semplificato, sia la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento n. 18/2023, depositata il 6.4.2023.
Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione di quello di primo grado nel ritenere che la verifica di ritualità, demandata al giudice investito della domanda di concordato semplificato, non può ritenersi limitata all’accertamento della mera presenza della relazione dell’esperto, che abbia attestato l’avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la non praticabilità delle soluzioni di cui all’art. 23 comma 1 e 2 lett. b) CCII, ma deve estendersi alla valutazione della ragionevolezza e plausibilità delle affermazioni del predetto esperto, non potendo essere la valutazione dell’esperto solo apparente, ma dovendo essere il frutto di una valutazione ponderata e ragionevole.
Ciò premesso, il giudice d’appello ha ritenuto che il requisito della buona fede nelle trattative svolte nell’ambito della composizione negoziata, richiede, anzitutto, che il debitore si sia effettivamente attivato per il perseguimento di una delle soluzioni previste dall’art. 25 -sexies, comma 1, formulando ai creditori almeno una proposta che sia quantomeno astrattamente praticabile al momento in cui è stata avviata la composizione negoziata e non sia risultata percorribile per cause non imputabili al debitore.
Nella specie, invece, dalla stessa relazione finale dell’esperto e dalle argomentazioni in questa sede svolte dalla reclamante (nonché dai documenti concernenti le modalità di svolgimento delle trattative) è emerso come la unica proposta formulata da quest’ultima ai creditori prevedesse, in un lasso temporale quinquennale, la soddisfazione solo parziale (ed in misura neanche precisamente indicata, giacché il piano predisposto dall’advisor faceva riferimento al 40%, mentre il dato inserito nel test pratico è pari al 32,78%) del credito erariale ammontante, al
31/5/2022, ad € 7.105.446,71 su un ammontare complessivo di debiti di € 8.655.491,86. Una simile proposta era dunque chiaramente ab initio di impossibile realizzazione nell’ambito della composizione negoziata stante il principio cardine dell’indisponibilità della pretesa tributaria, con la conseguenza che la stessa avrebbe pertanto dovuto essere formulata necessariamente nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (o di un concordato preventivo), non essendoci altro modo per ottenere la falcidia dei debiti fiscali. Dunque, la reclamante, sin dal momento dell’accesso alla composizione negoziata era consapevole della impraticabilità di qualsiasi soluzione diversa da un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e dell’impossibilità di pervenire ad analogo risultato transattivo nell’ambito della composizione negoziata.
In sostanza, l’avere iniziato la debitrice trattative inidonee a condurre alla riduzione dell’ingentissima esposizione debitoria accumulata nei confronti dell’erario, necessaria per potere pervenire al risanamento dell’impresa (peraltro già da tempo in RAGIONE_SOCIALE) o anche solo al superamento della situazione di insolvenza della stessa, implica di per sé l’assenza di buona fede, trattandosi di trattative destinate, ab origine, a non avere esito positivo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
La curatela del fallimento la RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 sexies CCII. Assenza della fase di ammissibilità nella procedura per concordato semplificato.
Espone la ricorrente che la sentenza impugnata ha errato nella parte in cui ha ritenuto sussistere uno scrutinio di ammissibilità nella procedura di concordato semplificato, ex art. 25 sexies CCII, posto che l’unico onere del Tribunale è quello di verificare ‘la ritualità’ della proposta id est: a) il deposito della domanda entro sessanta giorni dal deposito della relazione da parte dell’Esperto; b) il deposito della relazione dell’Esperto contenente con la dichiarazione del medesimo che le trattative, durante la composizione negoziata, si sono svolte secondo buona fede e correttezza; c) la dichiarazione dell’Esperto che non erano praticabili le soluzioni di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) e b) CCII; d) completezza della documentazione ex art. 39 CCII.
Rileva la ricorrente che non è consentito, come hanno fatto i giudici di merito, entrare nel merito delle modalità con cui si sono svolte le trattative, essendo ciò estraneo alla valutazione di ritualità della proposta. Il giudice, infatti, deve essere solo accertare se sia presente la dichiarazione dell’esperto che le trattative si siano svolte secondo buona fede, non potendo verificare la sussistenza dei requisiti di correttezza e buona fede, eventualmente disattendendo la certificazione dell’esperto, salvo comportamenti aventi riflessi di carattere penale. Si duole la ricorrente che il giudice di Pescara, senza alcun contraddittorio e senza la concessione di un termine a difesa, una volta ricevuto il parere dell’esperto, ha concluso in senso contrario, così come contesta l’affermazione con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che il controllo di ritualità della proposta si estenda alla ragionevolezza delle dichiarazioni dell’esperto, così trasformando un controllo formale in un controllo di merito.
Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
C ome già statuito da questa Corte nell’ordinanza n. 31641/2025 ‘il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della
proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di ‘accesso’ alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’Esperto, ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII. Si vuol dire, cioè, che lo scrutinio sulla ‘ritualità’ della proposta -previsto dall’art. 25 -sexies, comma 3, CCII – deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle ‘attestazioni’ nella relazione dell’Esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi ‘irrituale’ e per ciò stesso ‘inammissibile’……Tale conclusione è peraltro coerente con la natura del concordato semplificato che, pur caratterizzato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d’accesso (in quanto postula il previo ‘percorso’ della composizione negoziata), rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali (Cass. n. 9730 del 2023), secondo la declinazione di concorsualità oggi accolta pacificamente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 1182 del 2018, Cass. n. 9087 del 2018, Cass. n. 16347 del 2018, Cass. n. 12064 del 2019; v. anche: Cass. Sez. U n. 42093 del 2021).’.
Ne consegue che il giudice di merito non deve limitarsi ad un controllo di natura solo formale, dovendolo estendere ad uno scrutinio di ‘legalità sostanziale’, come nelle procedure di concordato preventivo (vedi cfr Cass. n. 5825/2018; conf. Cass. S.U. n. 1521/2013,Cass. n. 13083/13, Cass. n. 11423/14) o di RAGIONE_SOCIALE controllata (cfr., recentemente, Cass. n. 28576/2025).
I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente, esteso il proprio sindacato alla ragionevolezza delle dichiarazioni effettuate dall’esperto in punto di buona fede e correttezza dell’istante nello svolgimento delle trattative, giungendo ad una valutazione sull’assenza di buona fede in capo al richiedente -in ragione dell’avvenuta formulazione di una proposta che, ab origine, era impraticabile, avuto riguardo all’elevatissima esposizione debitoria nei confronti dell’Erario -; valutazione che, riguardando una quaestio facti , non è sindacabile in sede di legittimità (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019;Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 sexies CCII e dell’art. 24 Cost. Violazione del diritto di difesa.
Espone la ricorrente che la mancata fissazione di una udienza ha certamente costituito una grave violazione del diritto di difesa del debitore il quale si è trovato innanzi ad una declaratoria di rigetto/inammissibilità del concordato semplificato senza che gli sia stata concessa possibilità di replica, di chiarimenti e/o di integrazioni con i quali avrebbe potuto esplicitare le ragioni a favore della sussistenza della buona fede e correttezza in tutto il corso delle trattative.
4. Il motivo è infondato.
Va osservato che la disciplina del concordato semplificato di cui all’art. 25 sexies CCII, non prevede, come l’art. 47 comma 4° per il concordato preventivo (già art. 162 comma 2° L.F.) che il Tribunale, prima di dichiarare l’inammissibilità della proposta, debba sentire il debitore, né, d’altra parte, può sostenersi che l’assenza nel concordato semplificato di una disciplina specifica sul punto comporti che il Tribunale, nonostante abbia valutato l’inammissibilità della proposta, debba comunque necessariamente procedere alla fase di omologazione, rispondendo l’esigenza di un controllo di legalità sostanziale sin dalle prime fasi della procedura a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi
della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME