Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19625 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25036-2023 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato COGNOME per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME nella qualità di liquidatrice concordato preventivo NOME COGNOME e DEL COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di commissaria giudiziale del concordato preventivo NOME COGNOME;
– intimate – avverso il DECRETO N. 1676/2023 del TRIBUNALE DI AREZZO, depositato l ‘ 8/11/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13/6/2025.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il giudice delegato al concordato preventivo pendente nei confronti di NOME COGNOME ha
respinto l ‘ opposizione proposta dalla debitrice avverso il secondo ed il terzo piano di riparto parziale predisposto dal liquidatore giudiziale.
1.2. La debitrice aveva, tra l ‘ altro, dedotto che: -innanzitutto, il suo debito nei confronti della Banca Popolare dell ‘ Etruria e del Lazio (cui è subentrata RAGIONE_SOCIALE) e della Banca di Credito Cooperativo di Cambriano (cui è succeduto l ‘ RAGIONE_SOCIALE) derivava da una fideiussione prestata dalla stessa in favore di altro soggetto, quale debitore principale, e cioè la RAGIONE_SOCIALE, per cui il pagamento nei loro confronti poteva essere eseguito soltanto nella misura in cui i creditori non avessero trovato soddisfazione dal debitore principale; – in secondo luogo, la proposta concordataria aveva previsto che le banche sarebbero state pagate per importi decisamente più bassi di quelli oggetto di riparto da parte del liquidatore.
1.3. Il giudice delegato, dal suo canto, ha, in sostanza, ritenuto che: – le obbligazioni solidali, come quelle che vengono in rilievo in caso di sottoscrizione di una fideiussione, sono disciplinate, nel concordato preventivo, dall ‘ art 169 l.fall., il quale richiama l ‘ art. 61 l.fall., secondo cui il creditore di più obbligati in solido concorre nel fallimento per l ‘ intero credito in capitale e accessori sino al totale pagamento che, nel caso in esame, pacificamente non vi è stato; – le due banche, per il resto, sono state pagate secondo le percentuali riservate alla classe n. 2 (chirografari), come previsto nella memoria integrativa del 16/12/2016, che è stata oggetto del voto dei creditori e della conseguente omologazione da parte del tribunale.
1.4. La debitrice ha proposto reclamo, a norma dell ‘ art. 26 l.fall., avverso tale decreto.
1.5. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato reclamo.
1.6. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: – le fideiussioni a suo tempo prestate dalla debitrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non hanno natura sussidiaria; – la clausola n. 7 dei relativi contratti prevede, infatti, che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all ‘ azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio; -la clausola in questione esclude, quindi, la sussistenza di qualsivoglia beneficium excussionis in favore della reclamante; -risulta, pertanto, perfettamente valido il ragionamento compiuto dal giudice delegato secondo il quale, in forza degli artt. 61 e 169 l.fall., il creditore ha il diritto di concorrere per l ‘ intero credito oggetto di garanzia; -l ‘ impostazione seguita sul punto dalla proposta concordataria (che aveva erroneamente considerato le due banche quali creditori chirografari verso la garante solo nella misura in cui le rispettive pretese non risultavano ‘ coperte ‘ , con una valutazione prognostica, dal ‘ controvalore ‘ degli immobili di proprietà della debitrice principale ed ipotecati in loro favore) non osta al pagamento in favore di Purple e di Aporti nella misura indicata dal liquidatore giudiziale nei due riparti oggetto di reclamo (e cioè la percentuale proposta ai chirografari della classe 2, calcolata sull ‘ effettiva misura del credito); – la sentenza di omologazione del concordato determina, infatti, la definitiva riduzione quantitativa dei crediti ma non comporta la formazione di un giudicato sull ‘ esistenza, l ‘ entità e il rango (privilegiato n chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non
giurisdizionale ma meramente amministrativo, avente il solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell ‘ approvazione della proposta e non esclude, dunque, la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell ‘ impresa in concordato, il credito ed il privilegio che lo assiste; – il liquidatore giudiziale, nei riparti oggetto di oggetto di causa, non sta facendo altro se non ‘ ripartire le percentuali previste nella classe n. 2 (nella quale pacificamente venivano inserite tanto BPEL quanto Banca del Cambiano) rapportate all ‘ intera misura del credito dei soggetti in questione, così come accertato in sentenze (quantomeno provvisoriamente) esecutive ‘ .
1.7. NOME COGNOME con ricorso notificato (lunedì) 11/12/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.8. NOME COGNOME nella sua qualità di liquidatrice del concordato preventivo NOME COGNOME e NOME COGNOME nella sua qualità di commissaria giudiziale dello stesso concordato, sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 181, 185 e 164 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui tribunale ha ritenuto che il secondo e il terzo piano di riparto avevano legittimamente iscritto il credito della Banca dell ‘ Etruria e del Lazio ed il credito della Banca del Cambiano per l ‘importo, rispettivamente, di €. 1.165.172,89 e di €. 181.003,31 , senza, tuttavia, considerare che: – le pretese di tali banche, come emerge dalla proposta di concordato presentata dalla debitrice, erano state incluse nello stato passivo della procedura per somme diverse, e cioè la
prima, per €. 122.405,10, e la seconda, per €. 181.003,31; -tali crediti, infatti, traggono origine da fideiussioni sottoscritte dalla proponente a garanzia delle esposizioni facenti capo alla RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE, debitore principale, e garantite da ipoteca su immobili capienti di quest ‘ ultima; – tali pretese, a seguito di integrazione della proposta, sono state collocate nella classe 2 ma senza mutamento degli importi; – l ‘ iscrizione di tali creditori in riparto per somme diverse rispetto a quelle per cui le rispettive pretese erano state ammesse non rispetta, dunque, ‘ le risultanze del giudizio di omologazione e la volontà dei creditori espressa liberamente mediante voto di approvazione ‘; -nella fase che segue la sentenza di omologazione del concordato preventivo, deve, infatti, escludersi una competenza funzionale del giudice delegato e del tribunale fallimentare sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori e sulle questioni, quindi, attinenti alla sussistenza, entità e rango dei crediti, che debbono essere fatte valere con ordinario giudizio di cognizione.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 61 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il secondo e il terzo piano di riparto avevano legittimamente iscritto il credito della Banca dell ‘ Etruria e del Lazio ed il credito della Banca del Cambiano per l ‘importo, rispettivamente, di €. 1.165.172,89 e di €. 181.003,31, senza, tuttavia, considerare che: – la fideiussione rilasciata dalla debitrice, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, era, per espressa volontà della proponente e per approvazione degli stessi commissari nonché dei creditori, a carattere sussidiario; – risulta, pertanto, errato il riferimento operato dal tribunale all ‘ art. 61 l.fall. perché, a fronte del
beneficium excussionis previsto dalle fideiussioni e di quanto è indicato nel piano omologato, i beni della proponente possono essere aggraditi dai creditori garantiti solo a condizione che siano stati venduti i beni della debitrice principale.
2.3. Il ricorso è inammissibile.
2.4. Secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 35948 del 2023, in motiv.), invero: – il ricorso straordinario per cassazione previsto dall ‘ art. 111, comma 7°, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci o venga comunque ad incidere irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi; – l ‘ art. 111 Cost., invero, nel definire ‘ sentenza ‘ il provvedimento avverso il quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, non va interpretato in senso formale, basandosi cioè sulla forma del provvedimento, bensì sostanziale; – il rimedio deve ritenersi, pertanto, esperibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, idoneo ad arrecare al titolare del diritto un pregiudizio non altrimenti rimediabile; – con riferimento alla specifica materia delle procedure concorsuali, in particolare, ‘ una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all ‘ esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente ‘, con la conseguente ‘ inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.,
comma 7°, avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all ‘ eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività ‘ (Cass. n. 12265 del 2016; conf., Cass. n. 22122 del 2018; Cass n. 33225 del 2019); -‘ la disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (art. 182 legge fall.) e l ‘ esecuzione del concordato (art. 185 legge fall.) ‘, infatti, ‘ non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell ‘ attivo in ambito fallimentare ‘; -‘i l mancato richiamo del disposto degli artt. 110 e 117 legge fall. in ambito concordatario non è ‘, peraltro, ‘ casuale: nel concordato infatti non c ‘ è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell ‘ attivo – ma unicamente, ex art. 176, comma 1, legge fall., una ricognizione della platea dei creditori “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi” – e dunque manca il presupposto perché la disciplina del riparto operi (vale a dire uno stato passivo dichiarato esecutivo che produca effetti ai fini del concorso) … ‘; -‘ il che significa che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all ‘ esito della cessione dei beni, il debitore tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice di cognizione ordinario la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte ‘ (cfr . Cass. 641 del 2019).
2.5. Il primo motivo del resto sarebbe egualmente inammissibile. Il decreto di omologazione del concordato preventivo, infatti, per le particolari caratteristiche della
procedura concorsuale concordataria, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti ma non comporta, come in sostanza pretende la ricorrente, la formazione di un giudicato sull ‘ esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell ‘ approvazione della proposta (Cass. n. 26560 del 2024; Cass. n. 20298 del 2014).
2.6. L ‘ accertamento sull ‘ entità e sulla natura dei crediti ammessi, così come operato ai fini dell ‘ omologazione della proposta di concordato, non esclude, pertanto, che il liquidatore possa diversamente determinare, in sede di riparto, tanto l ‘ importo quanto il rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, né che il creditore, ove contesti l ‘ iscrizione in riparto così come disposta dal liquidatore giudiziale, possa chiedere di far accertare, in sede ordinaria e nei confronti di quest ‘ ultimo il proprio credito ed il privilegio che lo assiste.
2.7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente, infatti, lamenta, in sostanza, che il tribunale non abbia considerato che le fideiussioni dalla stessa rilasciate in favore delle Banca dell ‘ Etruria e del Lazio e della Banca del Cambiano erano, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto impugnato, a carattere sussidiario, omettendo, tuttavia, di provvedere, come era suo onere, alla indispensabile riproduzione, in ricorso, almeno nei loro tratti salienti, del contenuto dei relativi contratti.
2.8. Nel giudizio di legittimità, infatti, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del
principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. n. 9888 del 2016, la quale, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell ‘ atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell ‘ atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito).
2.9. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1°, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, se, infatti (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021) non dev ‘ essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, impone, nondimeno, che il ricorrente indichi puntualmente nel ricorso il contenuto degli atti richiamati all ‘ interno delle censure e segnali specificamente la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. SU n. 8950 del 2022).
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
Nulla per le spese processuali in mancanza di attività difensiva degli intimati.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima