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Concordato preventivo: inammissibile il ricorso

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una debitrice in concordato preventivo che contestava il piano di riparto del liquidatore. La Corte ha stabilito che, una volta omologato il concordato, le controversie sulla sua esecuzione non possono essere decise con ricorso straordinario, ma devono essere affrontate in un separato e ordinario giudizio civile. La decisione sottolinea la natura non decisoria dei provvedimenti emessi dal giudice delegato in fase esecutiva.

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Concordato Preventivo: Stop al Ricorso in Cassazione per le Fasi Esecutive

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale nella gestione del concordato preventivo: una volta che il piano è stato approvato dal tribunale (omologato), le eventuali controversie che sorgono durante la sua esecuzione, come quelle relative alla ripartizione delle somme tra i creditori, non possono essere portate direttamente davanti alla Cassazione. Questo principio rafforza la distinzione tra la fase di approvazione del piano e quella puramente esecutiva, indirizzando le parti verso le sedi giudiziarie ordinarie. La decisione analizza la natura dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in questa fase, definendoli atti di sorveglianza privi di carattere decisorio e definitivo, e quindi non impugnabili con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 della Costituzione.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dall’opposizione di una debitrice, ammessa alla procedura di concordato preventivo, contro i piani di riparto predisposti dal liquidatore giudiziale. La debitrice sosteneva che i suoi debiti verso due istituti di credito, derivanti da fideiussioni prestate a garanzia di una società terza, dovessero essere pagati in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal liquidatore. In particolare, la debitrice riteneva che le fideiussioni avessero carattere sussidiario e che i crediti fossero stati ammessi al passivo per importi diversi. Il giudice delegato prima, e il Tribunale in sede di reclamo poi, avevano respinto le sue ragioni, affermando che le fideiussioni non prevedevano il beneficio di escussione e che, in base alla legge fallimentare, il creditore di più obbligati in solido può concorrere per l’intero credito fino al totale pagamento. Contro la decisione del Tribunale, la debitrice ha proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato preventivo

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato un principio consolidato: i provvedimenti emessi dal giudice delegato e dal tribunale nella fase di esecuzione del concordato preventivo omologato hanno natura di mera sorveglianza e controllo. Non possiedono i caratteri della decisorietà e della definitività, che sono presupposti indispensabili per poter proporre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. Questi atti, infatti, non decidono in modo irrevocabile su diritti soggettivi, ma si limitano a gestire la fase liquidatoria in conformità al piano approvato.

Le Motivazioni

La Corte ha spiegato che la fase che segue la sentenza di omologazione del concordato preventivo è distinta e autonoma. Una volta esaurita la procedura concorsuale con l’omologazione, tutte le questioni che riguardano diritti soggettivi (come l’esatta quantificazione di un credito o la sua modalità di pagamento) esulano dal potere decisionale del giudice delegato. Tali controversie devono essere risolte attraverso un ordinario giudizio di cognizione, promosso dalla parte interessata (il creditore, il debitore o altri) davanti al giudice competente. La procedura di concordato, infatti, non prevede una fase di verifica dei crediti con efficacia di giudicato come nel fallimento; l’ammissione dei crediti ai fini del voto è funzionale solo al calcolo delle maggioranze per l’approvazione della proposta.
Di conseguenza, il provvedimento del tribunale che conferma il piano di riparto del liquidatore è un atto meramente esecutivo, non una sentenza. Contro di esso non è ammesso il rimedio del ricorso in Cassazione, che è riservato a provvedimenti che incidono in modo definitivo sui diritti.
Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza: la ricorrente lamentava il carattere sussidiario delle fideiussioni senza però riprodurre nel ricorso il testo dei contratti da cui tale carattere sarebbe dovuto emergere, impedendo così alla Corte di valutare la fondatezza della censura.

Le Conclusioni

Questa ordinanza offre un importante monito per debitori e creditori coinvolti in un concordato preventivo. La sentenza di omologazione segna uno spartiacque: da quel momento, la tutela dei diritti soggettivi si sposta dalla sede concorsuale a quella ordinaria. Chiunque ritenga che i propri diritti siano stati lesi durante l’esecuzione del piano (ad esempio, per un errore nel calcolo delle somme da distribuire) non deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione con strumenti impugnatori straordinari, ma deve avviare una causa civile ordinaria. Questa distinzione garantisce che le questioni complesse sui diritti siano decise con le piene garanzie del processo di cognizione, lasciando alla procedura concorsuale il solo compito di vigilare sulla corretta attuazione del piano approvato dai creditori e omologato dal tribunale.

È possibile impugnare con ricorso per cassazione un provvedimento del giudice delegato relativo al piano di riparto nella fase esecutiva del concordato preventivo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali provvedimenti hanno natura di controllo e sorveglianza, non sono decisori né definitivi. Pertanto, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 della Costituzione.

Qual è la via corretta per contestare l’esecuzione di un concordato preventivo omologato?
Le controversie che sorgono dopo l’omologazione e che riguardano diritti soggettivi (come l’entità o il rango di un credito) devono essere risolte attraverso un ordinario giudizio di cognizione promosso davanti al giudice competente, al di fuori della procedura concorsuale.

La sentenza di omologazione del concordato preventivo ha valore di giudicato sull’esistenza e l’entità dei crediti?
No. L’accertamento dei crediti effettuato ai fini del voto sulla proposta di concordato ha natura meramente amministrativa e non crea un giudicato. Di conseguenza, il liquidatore in sede di riparto può determinare diversamente l’importo e il rango dei crediti, e il creditore può contestare tale determinazione in un giudizio ordinario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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