Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 618 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 618 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9035/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliata presso l’ indicato indirizzo PEC degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , già rappresentata da RAGIONE_SOCIALE e ora dalla incorporante RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
— controricorrente —
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 387/2022 del la Corte d’appello di Bari , pubblicata l’8 .3.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE liquidazione presentò domanda di concordato preventivo liquidatorio dinanzi al Tribunale di Bari, il quale, ravvisata la inammissibilità della proposta concordataria, dichiarò il fallimento della società, su istanza dei creditori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l egge fall., la società impugnò la sentenza dichiarativa del fallimento innanzi alla Corte d’ A ppello di Bari, contestando l’erroneità della valutazione, da parte del tribunale, del profilo della fattibilità economica del concordato preventivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e l’erronea valutazione della c.t.u. espletata in altro giudizio, nonché la nullità della declaratoria di fallimento.
La corte territoriale rigettò il reclamo. In particolare, la corte condivise la motivazione del tribunale in ordine alla inettitudine della proposta concordataria ad assicurare, a norma dell’art. 160, comma 4, l egge fall., il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari. Inoltre, ritenne che la valutazione da parte del tribunale della c.t.u. espletata nel corso del procedimento tra Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (originaria titolare del credito, poi ceduto a RAGIONE_SOCIALE) e la società fallita, riguardante l’accertamento del carattere usurario del mutuo fondiario contratto da quest’ultima, non integrasse un vizio di ultrapetizione, posto che, con tale verifica, il tribunale aveva inteso accertare, in via incidentale, l’ammontare del credito d i RAGIONE_SOCIALE, al fine di
determinare il fabbisogno concordatario e quindi la fattibilità del concordato.
Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Bari, RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, mentre il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., prima della quale si è costituita con un nuovo difensore RAGIONE_SOCIALE, subentrata per incorporazione RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza della Corte d’ Appello di Bari per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., degli artt. 162, comma 2, e 160, comma 4, legge fall.
La ricorrente si duole che l’esclusione della fattibilità giuridica del concordato preventivo, giacché carente della condizione di ammissibilità di cui all’art. 160, comma 4, l egge fall., sia stata condotta in base ad una valutazione in termini di probabilità prognostica della soddisfazione dei creditori e non in termini di certezza processuale della mancanza di una condizione di ammissibilità della proposta. Nella specie, le stime de l valore degli immobili facenti parte dell’attivo concordatario furono disattese dai giudici del merito sulla base dell’argomento che erano andate deserti più successivi esperimenti di vendita disposti in una procedura di esecuzione individuale concernente i predetti beni. La ricorrente si duole che, in tal modo, il giudice del reclamo abbia dato rilevanza al prezzo di vendita, piuttosto che al valore oggettivo dei beni, così pronosticando, e non
accertando giudizialmente, l’impossibilità di soddisfazione dei crediti chirografari in misura almeno pari al venti per cento.
Con il secondo motivo di ricorso, viene denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 , c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., rispetto agli artt. 161, 162, comma 2, e 160, comma 4, legge fall.
Nello specifico, la c orte d’appello avrebbe errato, incorrendo così in un vizio di ultrapetizione, nel fondare la propria valutazione circa la fattibilità giuridica della proposta concordataria sulla delibazione di una domanda giudiziale relativa a un credito iscritto al passivo, oggetto di accertamento in altro giudizio, senza invece censurare la prodotta attestazione integrativa, che per quel credito indicava un importo inferiore, e senza confrontarsi con il parere favorevole espresso dai commissari giudiziali. In più, la corte territoriale sarebbe incorsa anche in un errore di percezione della prova, in relazione alla condizione di ammissibilità di cui all’art. 160, comma 4, l egge fall.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La questione riguarda l’interpretazione dell’ art. 160, comma 4, legge fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, secondo cui «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell ‘ ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all ‘ articolo 186 -bis ».
Non c’è dubbio (e nemmeno la ricorrente mette in dubbio) che con tale disposizione si è previsto, per il solo concordato liquidatorio, un requisito di ammissibilità (altrimenti definito di
fattibilità giuridica) consistente nella necessità che «la proposta di concordato» assicuri il pagamento dei crediti chirografari almeno nella misura del venti per cento (Cass. nn. 13224/2021; 11522/2020). Si tratta quindi di stabilire in che cosa consista esattamente tale requisito di ammissibilità.
Il termine «assicurare», in quanto riferito alla «proposta», significa, innanzitutto, che il debitore deve assumere l’obbligo di pagare i creditori chirografari ( ab origine o degradati ai sensi dell’art . 160, comma 2, legge fall.) nella misura minima indicata dalla legge , con la conseguenza che, dopo l’omologazione, il pagamento dei creditori chirografari in una misura inferiore comporterebbe di per sé un inadempimento del concordato, trattandosi di una proposta vincolante per il debitore (per la diversa regula iuris vigente prima dell’entrata in vigor e dell’art. 160, comma 4, legge fall., v. Cass. n. 20652/2019).
Ma il termine «assicurare» ha anche un significato ulteriore, che è riferibile al piano di concordato, nel senso che questo deve consentire di prevedere, con ragionevole certezza, che la percentuale minima di legge sarà effettivamente pagata a tutti i creditori chirografari. Pertanto, la verifica richiesta al tribunale attiene alla valutazione prognostica sull’adempimento del concordato e non certo, come sostiene parte ricorrente, nel senso che l’inammissibilità debba essere dichiarata solo quando si abbia la «certezza processuale» dell’impossibilità di adempiere; bensì, al contrario, nel senso che la proponente può essere ammessa al concordato solo quando sussiste una alta probabilità di adempimento (ovverosia quando l’adempimento è assicurato ).
La Corte d’Appello di Bari ha quindi fatto corretta applicazione di tale norma, essendosi posta nella giusta prospettiva di una previsione dell’esito della futura liquidazione
dei beni della società proponente il concordato. E, a tal fine, ha considerato prevalente il dato concreto e fattuale dell’esito negativo di plurimi esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale avviata ben prima della domanda di concordato, rispetto al dato, puramente teorico, delle stime sul valore dei beni, per quanto avallate dall’attestazione dell’esperto indipendente. Anche questa impostazione risulta del tutto coerente rispetto all’assolvimento del compito assegnato dalla legge al giudice, il quale, per pronosticare quale sarà la misura di soddisfacimento dei creditori, deve fare una previsione su quello che sarà il ricavato della liquidazione e non deve invece affidarsi a un (inesistente) «valore oggettivo» dei beni. Il valore di stima dei beni assume soltanto una funzione strumentale rispetto alla previsione del ricavato della liquidazione e, in tale direzione, assai più significativa è stata la constatazione del dato empirico che quei beni non avevano trovato acquirenti nonostante fossero stati messi in vendita a prezzi nettamente inferiori al valore di stima.
Per riaccreditare il valore di stima nella giusta ottica di una previsione sul ricavato dalla futura liquidazione dei beni sarebbe stato necessario allegare qualche anomalia o disfunzione negli esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale ( in modo da svilirne l ‘idoneità a dimostrare lo scarso gradimento di quei beni sul mercato) oppure la sopravvenienza di un significativo fatto nuovo (quale potrebbe essere, tipicamente, l’offerta vincolata di un soggetto credibile per l’acquisto dei beni al prezzo di stima). Ma nulla del genere risulta essere stato mai sottoposto all’attenzione dei giudici del merito, né si prospetta nel ricorso , essendo quest’ultimo tutto incentrato sulla tesi, infondata e incoerente, della rilevanza del «valore oggettivo», e non del prevedibile prezzo di vendita, al fine della verifica della
sussistenza del requisito di ammissibilità posto dall’art. 160, comma 4, legge fall.
È utile precisare che i giudici del merito non avevano alcuna necessità di contestare il contenuto e il metodo delle perizie di stima, proprio perché il loro giudizio prognostico sull’esito della liquidazione era basato sul diverso (e prevalente) criterio della valorizzazione del dato di fatto degli inutili tentativi di vendita. Un bene può avere un determinato valore, in base a un utilizzo ineccepibile degli strumenti offerti dalla tecnica estimativa e, tuttavia, non trovare acquirenti disposti a pagare un prezzo equivalente al valore di stima. Quello che conta, ai fini del rispetto della condizione posta dall’art. 160, comma 4, legge fall., è il pronostico sul prezzo di vendita dei beni; e se tale pronostico può essere fatto in base a un dato più concreto e significativo del valore di stima, quest’ultimo rimane irrilevante e non ha bisogno di essere confutato sul piano della sua correttezza concettuale. Ben diverso sarebbe il caso se il giudice del merito avesse disatteso la stima prodotta dal debitore, e avallata dall’attestatore, valorizzando una diversa stima, svolta nel corso del procedimento per l’ammissione al concordato preventivo. Infatti, in quel caso, trattandosi di mettere a confronto due diverse stime, il giudice dovrebbe esporre le ragioni del la preferenza data all’una piuttosto che all’altr a, non potendo a tal fine considerare aprioristicamente più attendibile una delle due solo perché redatta dallo stimatore nominato dai commissari giudiziali (v., in tal senso, Cass. n. 1393/2024, con riguardo a un caso in cui si trattava della stima dei costi della procedura, ritenuti dal giudice del merito decisivi per negare la fattibilità del piano).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. La denuncia del vizio di ultrapetizione è formulata in termini non comprensibili, posto che oggetto del procedimento era la domanda di ammissione al concordato preventivo e che la decisione di rigetto risponde in modo perfettamente aderente a quella domanda.
La valutazione, in via incidentale, dell’ammontare del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE e oggetto di accertamento in un giudizio pendente era operazione necessaria al fine di stabilire il fabbisogno concordatario e la conseguente possibilità di adempiere il concordato.
L’affermazione secondo cui il giudice del merito, nel valutare l’ammontare del credito di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attenersi a quanto attestato dall’esperto indipendente, oltre a non avere nulla a che vedere con il vizio di ultrapetizione, è chiaramente errata, spettando soltanto al giudice la valutazione degli aspetti giuridici della fattibilità del piano, qual è quello relativo alla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dalla debitrice su ll’ammontare del credito della banca con riguardo al preteso carattere usurario degli interessi applicati sui finanziamenti erogati.
Sotto questo profilo, il motivo di ricorso è inammissibile anche per difetto di specificità, posto che non viene indicato quale trattamento la proposta riservava alla creditrice RAGIONE_SOCIALE, né in che modo e in che misura l’auspicata riduzione dell’importo dovuto avrebbe potuto incidere sul fabbisogno concordatario.
4.2. Del pari incomprensibile è la denuncia del preteso «errore di percezione» della prova, con cui la ricorrente pare riproporre la questione -già valutata con riguardo al primo motivo -della stima dei beni immobili da liquidare a vantaggio dei creditori.
Fermo restando che non si comprende in cosa consisterebbe l’errore di percezione, merita di essere sottolineato l’errore in cui cade, invece, la ricorrente nel percepire il contenuto della sentenza impugnata, laddove sostiene che la corte d’appello avrebbe «affermato l’esistenza di un attivo concordatario complessivamente inferiore di circa € 300.000 rispetto a quello periziato e attestato». Infatti, la differenza indicata in sentenza tra valori di stima e prezzi da offrire nei tentativi di vendita rimasti infruttuosi è ben superiore (solo con riferimento al capannone di proprietà della ricorrente, a fronte di una stima di € 2.932.500,00, si legge di un esperimento di vendita andato deserto al prezzo base di € 1.319.625, cui corrisponde una offerta minima pari ad € 1.055.700), mentre quello che risulta in sentenza di valore prossimo a € 300.000 è il deficit tra fabbisogno concordatario e prevedibile ricavato dalla vendita dei beni ( € 2.962.969,49 -€ 2.631.526,50).
Rigettato il ricorso, le spese legali relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della controricorrente. Non si dà luogo invece a decisione sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese legali relative al presente giudizio
di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME