Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31962 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12220/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC della società tra professionisti RAGIONE_SOCIALE, dell’ AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO , che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
, che lo
rappresenta e difende
– controricorrente –
e contro
SRAGIONE_SOCIALE, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e Procura generale presso la Corte d’Appello di Bari
avverso la sentenza n. 681/2023 del la Corte d’Appello di Bari, depositata il 26.4.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, su istanza del Pubblico Ministero e del creditore fallimento RAGIONE_SOCIALE, previa dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo liquidatorio cui la società aveva chiesto di essere ammessa.
RAGIONE_SOCIALE propose reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando, in particolare, una ritenuta grave sottostima , da parre dell’organo giudiziario, del patrimonio immobiliare dalla cui liquidazione sarebbe dovuta derivare la parte preponderante delle risorse destinate alla soddisfazione dei creditori concorsuali.
La C orte d’ Appello di Bari rigettò il reclamo.
Contro la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Il fallimento si è difeso con controricorso, mentre il creditore istante per il fallimento è rimasto intimato.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Procuratore Generale -in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, mentre entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione all’art. 172 legge fall. ».
La ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia riconosciuto il suo diritto di ottenere un rinvio per modificare la proposta rivolta ai creditori, rinvio che le era stato negato dal tribunale in sede di convocazione ai sensi dell’art. 173 legge fall.
1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché non si rinviene alcuna norma -né la indica la ricorrente -che attribuisca all ‘impresa convocata «per la revoca dell’ammissione al concordato» (art. 173, comma 1, legge fall.) il diritto di chiedere e di ottenere un rinvio per modificare la proposta di cui si prospetta, nella convocazione, che sia carente delle condizioni «prescritte per l ‘ ammissibilità».
È evidente che la facoltà di modificare la proposta, prevista dall’art. 172 legge fall. -disposizione di cui la ricorrente prospetta la violazione nel caso di specie -non implica il diritto di ottenere un rinvio per provvedere a una modifica che la parte non sia riuscita a predisporre fino a ll’udienza fissata ai sensi dell’art. 173 legge fall.
A ciò si aggiunga, solo per completezza, che l’art. 172, comma 2, legge fall. prevede la possibilità di modificare la proposta nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato preventivo concorrente con quella del debitore, il che non risulta (né si allega) che sia avvenuto nel presente processo. Di più, la disposizione fissa, per la modifica, il termine di «almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori», mentre la ricorrente stessa espone che l’adunanza dei creditori era stata fissata per il 12.12.202 2 e che l’udienza nella quale
venne chiesto il rinvio si tenne il 5.12.2022, ovverosia solo sette giorni prima della prevista adunanza.
Del tutto incomprensibile è poi l’affermazione finale secondo cui non sarebbe mai intervenuta l’ammissione al concordato, posto che è proprio nel decreto di ammissione che viene fissata la data per l’adunanza dei creditori (art. 163, comma 2, n. 2, legge fall.), sicché, se tale data era stata fissata, è evidente che il decreto di ammissione era stato pronunciato.
Il secondo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione della legge fall., art. 160, comma 4, per abuso del potere di sindacato sulla fattibilità giuridica del concordato (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La ricorrente intende sostenere che i giudici del merito avrebbero travalicato i poteri loro riservati dalla legge con riguardo al sindacato sulla fattibilità del piano posto a servizio della proposta di concordato.
2.1. Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente non espone la ragioni dell’affermato « abuso del potere di sindacato» che l’art. 160, comma 4, legge fall. attribuisce al giudice.
Occorre chiarire che la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo ( rectius : la revoca del decreto di ammissione) è stata pronunciata per la ritenuta evidente impossibilità di «assicurare» ai creditori chirografari (tali fin dall’origine o degradati per incapienza del privilegio) «il pagamento di almeno il venti per cento dell ‘ ammontare dei crediti». La stessa ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità , l’art. 160, comma 4, legge fall. (comma aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015) descrive «un
requisito ulteriore di validità della proposta» (Cass. nn. 13224/2021; 11522/2020). Tale valutazione non viene in alcun modo confutata o contestata nel ricorso, sicché non si comprende in che senso venga prospettato l’«abuso» da parte del giudice del merito per avere verificato la sussistenza di quello che si riconosce essere un requisito di validità della proposta.
Il terzo motivo è rubricato, testualmente: «omesso esame di un fatto decisivo nonché manifesta illogicità della motivazione in merito alla proposta di acquisto offerta da terzi (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3) -violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 legge fall. -violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione della legge fall., art. 160, u.c., art. 161, comma 2, lett. e), art. 163, comma 5, e art. 173, in relazione alla valutazione di fattibilità (economica) esercitata dal tribunale».
L a ricorrente contesta alla corte d’appello di avere erroneamente interpretato l’art. 160, comma 4 , legge fall. nel senso che il debitore debba fornire ai creditori chirografari una «garanzia» del pagamento nella misura minima del 20% e si duole che l’impossibilità di raggiungere quell’obiettivo sia stata desunta da mere stime d’ufficio, ritenute arbitrariamente più attendibili delle stime e delle offerte d’acquisto presentate dalla debitrice.
3.1. Il motivo è inammissibile, non solo perché accumula in maniera disordinata la denuncia di una pluralità di asseriti vizi diversi tra loro (omesso esame di un fatto decisivo, illogicità della motivazione e violazione di svariate norme di diritto), ma anche perché non si confronta con una parte essenziale della
motivazione della sentenza impugnata, laddove questa rileva che l’entità del passivo ( considerando solo «i debiti prededucibili per € 3.093.200 ed i debiti privilegiati ed ipotecari per € 67.154.136») era tale da escludere la possibilità di assicurare ai creditori chirografari il pagamento del 20% anche se si fosse ritenuta corretta la stima degli immobili proposta dalla debitrice (« € 70.715.000 »).
Si aggiunga, per completezza, che la corte territoriale non ha affatto interpretato l’art. 160, comma 4, legge fall. nel senso che il debitore dovesse necessariamente presentare una «garanzia» per il pagamento della percentuale minima ai creditori chirografari, ma ha semplicemente dato al termine «assicurare» quel valore di indicazione di un ulteriore requisito di validità della proposta che la stessa ricorrente riconosce conforme alla giurisprudenza di legittimità e dichiara di non volere mettere in discussione. «Assicurare» significa, anzitutto, assumere l’obbligo giuridico di pagare la percentuale minima (e non solo di mettere tutto il proprio patrimonio per la liquidazione in favore dei creditori); in secondo luogo, corroborare l’impegno con la presentazione di un piano che sia credibile e, quindi, fattibile, secondo una ragionevole previsione di quello che potrà essere l’esito della liquidazione.
Quanto poi alla «proposta di acquisto offerta da terzi», la sentenza impugnata ne dà conto per rilevare che la prima era «non sottoscritta da alcuno» e già scaduta nel momento in cui venne depositata in tribunale, mentre la seconda era una mera manifestazione d’interesse condizionata all’espletamento di una due diligence . Non si comprende, pertanto, in che modo tali offerte avrebbero potuto corroborare la perizia di parte e giustificare ( rectius imporre) la concessione di un rinvio.
Viene quindi in esame il quarto motivo, con cui si denuncia «violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione della legge fall., art. 172, comma 3, in relazione alla valutazione di inadeguatezza della relazione di stima. -violazione dell’art. 196 c.p.c.».
RAGIONE_SOCIALE sostiene che «Il c.t.u. non poteva limitarsi alle astratte risultanze della stima dei beni, atteso che la possibilità di alienazione dei cespiti non dipende solo dalle condizioni materiali in cui essi si trovano, ma anche da quelle giuridiche e di mercato».
4.1. La critica, anche volendo prescindere dalla sua genericità, è inammissibile perché -ad onta del tentativo di qualificarla nei termini della denuncia di un vizio di violazione di legge -attiene schiettamente all ‘apprezzamento del fatto ( sub specie di accertamento del probabile valore di realizzo dei beni in sede di eventuale esecuzione del concordato), che è riservato al giudice del merito.
Il quinto motivo prospetta «violazione ex art. 360, nn. 3 e 4, in relazione alla legge fall., art. 15 e art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa».
La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto legittima la dichiarazione di fallimento su istanza del pubblico ministero formulata in udienza, senza concedere un breve rinvio per l’esame dell’istanza medesima.
5.1. Il motivo è inammissibile perché, come rilevato sia dal controricorrente che dal rappresentante della Procura Generale, pone una questione nuova che non risulta (né si afferma) essere stata sollevata con il reclamo alla corte d’appello.
L’inammissibilità prevale sulla palese infondatezza connessa alla considerazione che, ancora una volta, non esiste un diritto al rinvio sull’istanza di fallimento presentata in udienza dal pubblico ministero (ipotesi assai facilmente prevedibile in sede di convocazione ai sensi dell’art. 173 legge fall. , anche perché espressamente prevista da tale disposizione), senza contare che, nel caso di specie, il procedimento di concordato preventivo si era innestato su un procedimento prefallimentare attivato da un creditore di RAGIONE_SOCIALE, sicché la richiesta del pubblico ministero non era neanche necessaria per pronunciare il fallimento.
Infine, il sesto motivo denuncia «violazione art. 360, comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione della legge fall., art. 172 legge fall. per denegata possibilità di integrarevariaremodificare piano e proposta. -Ingiustizia del decreto di inammissibilità e della sentenza dichiarativa di fallimento per illogicità ed ingiustizia manifesta».
Si sostiene che sulla proposta di concordato preventivo avrebbe dovuto essere consentito l’esame dei creditori in sede di adunanza, anche perché «la debitrice avrebbe potuto mutare il proprio piano liquidatorio con uno differente in continuità, modificare la proposta e giungere all’ambizioso target di mantenere in vita la azienda, con ampia tutela e creazione di livello occupazionale (circa 1000 posti di lavoro)» ( sic ).
6.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché si limita a riprendere l’infondata tesi di un diritto al rinvio della dichiarazione di fallimento, cercando di rinforzarla con la generica e astratta prospettazione della possibilità di una diversa proposta di concordato in continuità (addirittura con
«creazione» di un numero esorbitante di posti lavoro, in assenza di preesistenti livelli occupazionali da conservare).
È appena il caso di aggiungere che, come puntualmente, rilevato nella sentenza impugnata, la stessa ricorrente aveva escluso, presentando la domanda di ammissione al concordato preventivo, qualsiasi possibilità di una continuità aziendale, nemmeno indiretta (« L’interesse nell’acquisto dell’azienda e alla continuità aziendale non è al momento ipotizzabile da parte di nessuno … La tipologia scelta è quella liquidatoria poiché la società -pur essendo pendenti quattro fitti di azienda -è ormai inattiva e conseguentemente la medesima non svolge in concreto alcuna attività d’impresa, se non quella di incassare i suddetti canoni rinvenienti dai fitti di cui sopra»; dichiarazioni di parte ricorrente riprese a pag. 16 della sentenza impugnata).
Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo. Naturalmente non occorre provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle
spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME