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Concordato minore e omessa comunicazione ai creditori

La sentenza afferma il principio secondo cui la modifica sostanziale di una proposta di concordato minore, successiva alla sua presentazione, richiede la necessaria comunicazione ai creditori. L’omissione di tale comunicazione comporta la violazione del principio del contraddittorio e determina la revoca dell’omologa del concordato.

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Pubblicato il 2 maggio 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

Corte d’Appello di Lecce Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._23_2025_- N._R.G._00000044_2025 DEL_07_04_2025 PUBBLICATA_IL_07_04_2025

nella causa civile iscritta al n. 44/2025 V.G., tra (c.f. ), in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

RECLAMANTE (c.f. ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da mandato in atti RECLAMATA C.F. A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 24.2.2025, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1 – Con ricorso depositato il 14.2.2025, ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 6 del 20.1.2025, con cui il tribunale di Brindisi aveva accolto la richiesta di omologa della proposta di concordato minore, avanzata da ex art. 74 del d. lgs. n. 14/2009 (d’ora innanzi CCII), nell’ambito della procedura n. 104/2024 R.G.P.U..

In particolare, la reclamante ha chiesto la riforma del decreto impugnato per le ragioni di seguito riportate:

omessa comunicazione ai creditori del piano rimodulato;

errata quantificazione del credito tributario;

mancanza di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del reclamo.

In data 5.3.2025 il procuratore generale ha espresso parere favorevole all’accoglimento del reclamo “dal momento che effettivamente l’immediata esecuzione sul bene immobile del debitore potrebbe consentire non solo di coprire quasi integralmente i debiti ma soprattutto di farlo in tempi decisamente più ravvicinati rispetto alla durata complessiva stabilita nella sentenza di primo grado per il rientro debitorio”.

In data 3.4.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 2 – Il reclamo si fonda su tre motivi.

§ 2.1 – Con il primo motivo d’impugnazione, ha denunciato la violazione degli artt. 79 e 80 CCII;

ha dedotto, in particolare che il tribunale non avrebbe verificato il raggiungimento delle maggioranze e l’assenza di contestazioni, a causa dell’omessa comunicazione ai creditori, da parte dell’OCC, delle modifiche apportate dalla debitrice al piano, a seguito delle osservazioni espresse dalla stessa nella nota trasmessa l’11.12.2024, con cui aveva pure manifestato il proprio dissenso all’omologa.

Il motivo è fondato In disparte da ogni considerazione sul merito della proposta, la corte osserva che la proposta di concordato in esame è stata strutturata come ipotesi di concordato con apporto di risorse esterne (art. 71 comma 2 CCII).

In una prima versione, il piano aveva previsto la corresponsione ai creditori della complessiva somma di € 121.102,06, in 180 rate mensili (pari a 15 anni) dell’importo di € 672,79 ciascuna.

Su tale proposta aveva espresso il proprio dissenso.

Il piano, rimodulato in ragione della ricognizione di maggiori passività, era stato incrementato dalla debitrice con la proposta di pagamento della complessiva somma di € 135.585.68, da versare in 216 rate mensili (pari a 18 anni) dell’importo di € 627,71 ciascuna, a garanzia di un più equilibrato rapporto rata/reddito.

Le considerevoli modifiche apportate alla proposta concordataria non sono state sottoposte al vaglio dei creditori:

sia l’OCC che il tribunale hanno ritenuto non essenziale una verifica delle maggioranze sulla nuova proposta (ex art. 79 CCII);

l’omologa pertanto è stata erroneamente accordata, presupponendo “l’avvenuto raggiungimento delle maggioranze di legge”, mentre invece un controllo in tal senso non risulta essere stato Contr , in tal modo sottratta ad eventuali contestazioni (ex art. 80 CCII), in violazione del principio del contraddittorio, che innegabilmente opera anche nella materia in esame.

Il ragionamento decisorio è viziato dalla erronea valorizzazione, in via esclusiva, del quantum offerto per l’integrale soddisfacimento delle passività, senza tener conto:

a) dell’aumento del passivo e dell’incidenza dello stesso su tempi e percentuali di soddisfacimento dei creditori;

b) della riduzione – senza che sia sopravvenuta alcuna modifica della situazione economico-patrimoniale della proponente – della rata mensile, passata da iniziali euro 672,79 ad euro 627,71 (con un minore apporto di euro 8.114,40 nel periodo di 15 anni indicato nella prima proposta, all’esito del quale verrebbe versato il minor importo di euro 112.987,60 in luogo della somma di euro 121.102,00 di cui alla prima proposta, cioè all’unica comunicata ai creditori e oggetto del voto);

c) dell’aumento della durata del piano, passata da 15 a 18 anni, con conseguente allungamento dei tempi di soddisfacimento dei crediti.

Da tanto consegue che il voto favorevole/consenso dei creditori avrebbe dovuto essere espresso in relazione alla diversa proposta poi omologata, in relazione alla quale – va ricordato – non risulta instaurato neanche il contraddittorio:

l’inserimento di ulteriori passività, la riduzione della rata mensile e l’allungamento di ulteriori tre anni dei tempi di adempimento, passati così a ben 18 anni, non possono essere considerati elemento neutro.

Tanto consente di escludere che l’accordo sul punto possa essere presunto, e che possa prescindersi da una nuova consultazione dell’intero ceto creditorio.

§ 2.2 – Con il secondo motivo d’impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare le “criticità rilevate dall’ufficio nella manifestazione come di spettanza dell’Amministrazione finanziaria e degli enti che affidano la riscossione all’ ”, circostanza che avrebbe impedito di distinguere il complessivo ammontare del debito erariale tra i singoli enti creditori e quindi non avrebbe consentito di comprendere il peso di ciascun ente nella procedura di voto che ha comportato l’omologa della nuova proposta. Il motivo è assorbito.

La modifica del piano concordatario, come detto al § 3.1, non risulta essere stata sottoposta al voto dei creditori.

Tale irregolarità esonera la corte dal valutare i profili di indeterminatezza della proposta esposti nella censura in scrutinio.

§ 2.3 – Con il terzo motivo di reclamo, ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il motivo è assorbito.

La irregolarità evidenziata al § 3.1 costituisce la ragione più liquida per l’accoglimento del reclamo.

Per completezza, la corte ritiene di segnalare che merita censura anche la valutazione compiuta dal tribunale in ordine alla convenienza del concordato minore rispetto all’alternativa liquidatoria:

è di palmare evidenza che, in assenza di una verifica giudiziale del valore degli immobili di proprietà della debitrice (stimati in € 212.000,00 dal CTP dello stesso debitore), il giudizio di maggior convenienza della proposta concordataria (pagamento integrale del debito in 18 anni) – rispetto all’alternativa liquidatoria (pagamento integrale, o pressochè integrale, del debito nei tempi certamente più brevi della procedura esecutiva individuale) – non è condivisibile.

P.Q.M.

La corte accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca l’omologa della proposta di concordato minore avanzata da , disposta dal tribunale di Brindisi con sentenza n. 6 del 20.1.2025;

condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida, in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.

Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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