Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8411 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
NOME NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel. R.G.N.: 31166/2019
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere Cron.:
NOME NOME COGNOME – Consigliere Rep.:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere C.C.: 12/12/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 31166 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO de RAGIONE_SOCIALE
e
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Milano.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 3705/2019 della Corte d’Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
INTIMATO
–premesso che
Con istanza in data 1.6.2018 al Tribunale di Milano il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
All’udienza ex art. 162, 2° co., l.fall. all’uopo fissata il P.M. non compariva.
Con decreto in data 31.1.2019 il tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato.
Ai fini della declaratoria di inammissibilità il tribunale reputava assorbente il riscontro del mancato soddisfacimento dei creditori chirografari, i quali alla stregua della formulata proposta non avrebbero ricevuto alcunché.
Con sentenza in data 6.2.2019 il tribunale dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo ex art. 18 l.fall.
Deduceva che il P.M. non era comparso all’udienza ex art. 162, 2° co., l.fall., sicché aveva errato il tribunale ad opinare per la perdurante efficacia dell’istanza in data 1.6.2018.
Deduceva che la ragione di inammissibilità rilevata dal tribunale, correlata alla mancata previsione di qualsivoglia forma di soddisfazione per la categoria dei creditori chirografari, doveva reputarsi superata alla luce del disposto de ll’art. 84, 3° co., c.c.i.i. , secondo cui nel concordato con continuità aziendale l’utilità ‘può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti co ntrattuali con il debitore o con il suo avente causa’.
Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento e perché fosse dichiarata aperta la procedura di concordato con continuità aziendale con termine per integrare o modificare la proposta e il piano
6.1. Con atto in data 20.5.2019 si costituiva il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano.
Instava per il rigetto del reclamo.
6.2. Il curatore del fallimento non si costituiva.
Con sentenza n. 3705/2019 la Corte di Milano rigettava il reclamo.
Evidenziava la corte d’appello che il P.M. aveva proposto formale richiesta di fallimento e doveva reputarsi appieno legittimato nel quadro della previsione dell’art. 7 l.fall. (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) .
Evidenziava segnatamente che dai documenti allegati dal P.M. in sede di reclamo si desumeva che il Tribunale di Monza -in precedenza adito da un creditore di RAGIONE_SOCIALE che successivamente aveva desistito -aveva disposto la trasmissione al P.M. del ricorso e del provvedimento con cui aveva riscontrato lo stato di decozione (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) .
Evidenziava per altro verso la corte d’appello, nel quadro delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 1521 del 23.1.2013 delle sezioni unite della Corte di cassazione e nonostante le novità sopraggiunte con gli interventi legislativi del 2015, che pur nel concordato con continuità è imprescindibile la previsione di una sia pur modesta soddisfazione delle ragioni creditorie.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano non ha svolto difese.
Il curatore del fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 161, 2 co., lett. e), l.fall.
Deduce che la locuzione ‘in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore’ (locuzione inserita nel testo della lett. e) del 2° co. dell’art. 161 l.fall. dall’art. 4 del d.l. n. 83/2015, convertito nella legge n. 132/2015) , alla stregua dell’interpretazione autentica che ne ha fornito l’art. 84, 3° co., c.c.i.i. ( ‘la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa’ ) , rende legittima la prefigurazione di una classe cosiddetta ‘a zero’ e dunque non più imprescindibile la previsione di una sia pur minimale soddisfazione pecuniaria in tempi ragionevolmente contenuti (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce del resto che il legislatore ha previsto una percentuale minima di soddisfacimento in denaro unicamente per il concordato liquidatorio, sicché il canone ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit induce a disconoscerne l’operatività sul terreno del concordato con continuità (cfr. ricorso, pagg. 8 -9) .
Deduce al contempo che è ben possibile che i margini di guadagno destinati a scaturire dalla prosecuzione dei rapporti economici tra l’imprenditore ed il creditore ricompreso in una classe ‘a zero’ valgano a compensare la perdita dei crediti pregressi (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce poi che la prefigurazione di una classe ‘a zero’ non contrasta con la causa del concordato in continuità, siccome l’utilità da assicurare al creditore ben può essere costituita da un soddisfacimento diverso dal pagamento in denaro (cfr. ricorso, pag. 10) e dunque dalla prosecuzione dei rapporti commerciali (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce infine che alla data della pronuncia della Corte di Milano era da tempo in vigore la legge delega del 19.10.2017, il cui art. 6, scritto in tema di concordato preventivo, contemplava al 1° co., lett. h), la necessità per il legislatore delegato di disciplinare il diritto di voto dei creditori ‘soddisfatti con utilità diverse dal denaro’ (cfr. ricorso, pagg. 13 – 14) .
Deduce quindi che, a fronte di tale indicazione legislativa, ben avrebbe dovuto la corte d’appello propendere per l’esegesi di segno contrario (cfr. ricorso, pag. 14) .
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 15 l.fall. in relazione all’art. 24 Cost.
Deduce che, al fine di consentire la piena esplicazione del diritto di difesa, il P.M. deve palesare le ragioni che lo inducono a proporre richiesta ex art. 6 l.fall. al più tardi all’udienza ex art. 15 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce quindi che il P.M. all’udienza dell’1.6.2018 alla quale ha partecipato -per nulla era al corrente dell’iniziativa assunta.
Deduce infine che unicamente all’udienza del 20.5.2019, in sede di reclamo, il P.M. si è costituito ed ha depositato gli atti ed ha così consentito, nondimeno dopo la dichiarazione di fallimento, l’esplicazione del diritto di difesa del debitore (così ricorso, pag. 15) .
– – considerato che
-è opportuna la trattazione in pubblica udienza del ricorso, in considerazione della particolare rilevanza in diritto dei profili involti dalle esperite ragioni di censura;
–ritenuto che la trattazione in pubblica udienza viepiù si impone al cospetto degli insegnamenti di questa Corte menzionati dalla Corte di Milano (il riferimento è a Cass. n. 646/2019, Cass. sez. un. n. 1521/2013, Cass. n. 3863/2019) ;
visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ.,
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte