Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33562 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 22674/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
NOME COGNOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrenti
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
intimata
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 278/2020, pubblicata il 01/04/2020.
Udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza pubblica del 23/09/2025 dal Cons. NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente, che ha illustrato le proprie conclusioni; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2008 ad RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedevano al Tribunale la condanna di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) al pagamento dell’ importo di € 9.823,10 oltre accessori, da loro rivendicato a titolo di indennità di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, per il periodo compreso tra il 13/10/2005 ed il 12/02/2007, così come risultante dal verbale di accordo bonario delle indennità, sottoscritto in data 19/03/2007 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalle parti attrici (doc. 7a depositato con il ricorso per cassazione), ma rifiutato da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) con nota prot. n.510 del 04/06/2007 (doc. 7b depositato con il ricorso per cassazione).
Detta indennità era riferita ad un terreno di loro proprietà, sito in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, località Gallico (censito al Catasto dei Terreni al foglio n. 6, mappale n. 676, superficie catastale mq. 1434), che era stato oggetto di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio nell’ambito dei lavori di ammodernamento del VI Macrolotto dell’Autostrada A3 Salerno –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi A2 del Mediterraneo, affidati da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante contratto di affidamento.
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, RAGIONE_SOCIALE, che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere intervenuta una concessione c.d. traslativa in favore del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale di affidamento (di seguito, C.S.A.), al doc. 7d depositato con il ricorso per cassazione, che dava attuazione agli artt. 176, comma 2, d.lgs. n.163 del 2006 e 6, comma 8, d.P.R. n.327 del 2001. Nel merito, deduceva il mancato perfezionamento e, comunque, l’inefficacia ed inopponibilità ad RAGIONE_SOCIALE del verbale sottoscritto dal solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 19/03/2007, in quanto esplicitamente e motivatamente rifiutato con la sopra citata nota del 04/06/2007, perché contrario alle direttive impartite ed alle inderogabili norme di legge espresse con la precedente nota del 12/02/2007 (doc. 7c depositato con il ricorso per cassazione), con la quale aveva comunicato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’aggiornamento della modulistica e aveva fornito delle precisazioni di carattere generale sull’intera attività afferente la procedura espropriativa alle quali il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attenersi. RAGIONE_SOCIALE chiedeva, dunque, che la domanda di condanna fosse dichiarata infondata nei suoi riguardi, perché nel corpo dello stesso verbale di accordo bonario sottoscritto in data 19/03/2007 era testualmente previsto che l’indennità calcolata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse vincolante solo per quest’ultimo, mentre per RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto esserlo solo dopo l’approvazione da parte del competente RAGIONE_SOCIALE di Alta Sorveglianza.
Si costituiva anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che confermava la mancata approvazione del verbale da parte di RAGIONE_SOCIALE per i predetti motivi e la conseguente impossibilità di procedere al pagamento della somma indicata nel verbale datato 19/03/2007.
Istruita la causa anche con prova testimoniale e rassegnate le conclusioni, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositava la sentenza n. 596/2012, con la quale, per quanto di interesse: 1) rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, non ravvisando i presupposti per configurare la c.d. concessione traslativa, in mancanza di una norma che autorizzasse un tale trasferimento di poteri
e responsabilità dall’RAGIONE_SOCIALE ad altri soggetti; 2) dichiarava inefficace la clausola contenuta all’art. 6 del verbale di accordo bonario del 19/03/2007, che faceva salvo il potere di approvazione in capo al mandante RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenuta in contrasto con le norme ed i principi di tema di rappresentanza volontaria diretta; 3) riteneva valido, efficace ed opponibile nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE il predetto verbale, in quanto sottoscritto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE; 4) condannava soltanto RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità di € 9.823,10 oltre accessori e spese di lite; 5) rigettava, infine, l ‘analoga domanda di condanna proposta contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con atto di appello ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza di condanna e proponeva tre motivi di censura, formulando altresì domanda restitutoria per le somme nelle more corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello, deduceva che con l’art. 9 del C.S.A. aveva conferito al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le attività amministrative concernenti l’intera procedura espropriativa, ivi compresi i pagamenti delle indennità, sicché unico soggetto eventualmente responsabile per l’esecuzione dell’obbligo di pagamento era esclusivamente il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sussistendo una tipica ipotesi di concessione c.d. traslativa ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001 che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, costituiva la norma di legge che autorizzava RAGIONE_SOCIALE a conferire al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i poteri espressamente enucleati dall’art. 9 del C.S.A. ed, in particolare, il potere di disporre il pagamento delle indennità espropriative.
Con lo stesso motivo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sotto altro profilo, evidenziando che RAGIONE_SOCIALE, con le note del 12/02/2007 e del 04/06/2007 (doc. 7b e doc. 7c depositati con il ricorso per cassazione), aveva espressamente circoscritto i poteri
di rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito alla sola quantificazione dell’indennità, sicché quanto contenuto nel verbale di accordo bonario del 19/03/2007 -non ratificato da RAGIONE_SOCIALE ed anzi espressamente opposto – eccedeva i limiti del mandato e, pertanto, ai sensi dell’art. 1711 c.c. obbligava solo il mandatario (il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), nei confronti del terzo e non anche il mandante (RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo di appello, RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’erroneità della sentenza con riferimento alla norme in materia di rappresentanza e di mandato, osservando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto inefficace, perché «affetta da irregolarità perché contraria alla disciplina codicistica della rappresentanza» , la clausola contrattuale contenuta nell’art. 6 del verbale di concordamento, secondo cui l’accordo sarebbe divenuto impegnativo per RAGIONE_SOCIALE «solo dopo intervenuta l’approvazione da parte del competente RAGIONE_SOCIALE» . Al contrario, con l’atto di appello si osservava che tra i poteri espressamente conferiti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era ricompreso quello di stipulare, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, gli accordi bonari sulle indennità espropriative, essendosi RAGIONE_SOCIALE riservata -sia con i modelli e le istruzioni inviate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la nota del 12/02/ 2007 (doc. 7c depositato con il ricorso per cassazione) sia con l’art. 9 del C.S.A. (doc. 7d depositato con il ricorso per cassazione) -il potere di approvare detti verbali e, quindi, di perfezionarli, con la conseguenza che l’accordo di cui al verbale sottoscritto in data 19/03/2007 non si era mai perfezionato, perché mancante dell’approvazione/sottoscrizione di RAGIONE_SOCIALE espressamente richiesta sia nel corpo che in calce allo stesso verbale, e comunque era inefficace ed inopponibile ad RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 1388, 1398 e 1711 c.c., in quanto esorbitante dai limiti delle facoltà conferite al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non ratificato, anzi, opposto da RAGIONE_SOCIALE, sicché eventualmente opponibile solo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandatario.
Con il terzo motivo di appello, proposto in via subordinata, RAGIONE_SOCIALE censurava la mancata condanna in solido del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le spese di lite, atteso che il mancato pagamento delle indennità era comunque imputabile a quest’ultimo, sia perché espressamente autorizzato ad eseguire i pagamenti ai sensi dell’art. 9 C.S.A. sia perché era stato lui ad avere predisposto unilateralmente e proposto ai privati un verbale di accordo bonario difforme dalle direttive impartite da RAGIONE_SOCIALE.
Costituitisi gli appellati e precisate le conclusioni, l’appello veniva respinto con la sentenza n. 278/2020, depositata in data 01/4/2020 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La menzionata Corte, dopo aver richiamato in motivazione tutti e tre i motivi di appello proposti da RAGIONE_SOCIALE, esaminava e rigettava il primo, affermando espressamente che il mancato accoglimento del primo motivo comportava l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
In particolare, ad avviso anche della Corte di Appello sussisteva la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la mera attribuzione ad un soggetto (nella specie il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblico affidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non era sufficiente a configurare l’istituto della concessione c.d. traslativa dell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente, «essendo necessario, in ogni caso, che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla PRAGIONE_SOCIALE. disporne a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l’ordinamento le attribuisce» .
Avverso detta pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza.
Si sono difesi con controricorso solo NOME COGNOME e NOME Colonnetta.
A fronte delle eccezioni pregiudiziali dei controricorrenti, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato documentazione ex art. 372 c.p.c. in data 07/04/2021.
Fissata l’udienza pubblica di discussione, il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, in data 31/08/2025, ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, avendo la Corte di merito esaminato soltanto il primo motivo e, dopo averne dichiarato l’infondatezza, in ragione della ritenuta legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, aver, poi, ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione, mentre invece poteva ritenersi implicitamente respinto soltanto il terzo motivo di appello, relativo alla statuizione sulle spese, ma non anche il secondo, ove l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto il mancato perfezionamento e comunque l’inefficacia nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE dell’accordo bonario del 19/03/2007, proprio in applicazione delle regole che governano il mandato con rappresentanza.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 1711, comma 1, 1388, 1389, comma 2, 1398 e 1399 c.c., oltre che degli artt. 176, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dei principi civilistici in
tema di: – conclusione degli accordi sostitutivi di provvedimento; mandato e rappresentanza; falsus procurator e/o eccesso dei poteri di rappresentanza; – accordo bonario comunque non perfezionato e/o inefficace.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha disatteso i principi in tema di rappresentanza e di mandato, nella parte in cui ha ritenuto inefficace la clausola contenuta nell’accordo bonario che faceva salvo il potere di approvazione in capo ad RAGIONE_SOCIALE, poiché «… la mancata approvazione/sottoscrizione da parte di RAGIONE_SOCIALE non costituiva -per come erroneamente ritenuto dal primo giudice ed implicitamente avallato con la sentenza di appello -una condizione sospensiva di efficacia dell’accordo, difforme ai principi ed alle regole in tema di mandato e rappresentanza … », dal momento che tra i poteri conferiti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il contratto di affidamento non era ricompreso quello di stipulare, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, accordi bonari sulle indennità espropriative, essendosi, anzi, l’RAGIONE_SOCIALE riservata sia con il RAGIONE_SOCIALE che con i modelli e le istruzioni contenute nella nota del 12/02/2007, il potere di approvare detti verbali e, quindi di perfezionarli, tant’è che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva firmato il menzionato verbale soltanto ai fini della regolarità amministrativa della procedura e del calcolo dell’indennità.
Ad opinione dell’RAGIONE_SOCIALE, in sintesi, l’art. 9 del C.S.A., i modelli e le direttive impartite e lo stesso accordo bonario del 19/03/2007 dimostravano l’assenza di poteri rappresentativi diretti in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la stipulazione di accordi di bonaria conciliazione con i privati interessati dalla procedura espropriativa, sicché, nella specie, tale accordo: 1) non si era mai perfezionato, perché mancava dell’approvazione-sottoscrizione di RAGIONE_SOCIALE, necessaria a garanzia della forma scritta a pena di nullità dell’accordo ai sensi dell’art. 11, comma 2, l. n. 241 del 1990 e testualmente richiesta sia
nel corpo del verbale che in calce ad esso; 2) in ogni caso, era inefficace e inopponibile nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 1388, 1398 e 1711 c.c., in quanto esorbitante dai limiti delle facoltà conferite al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non ratificato, anzi opposto, da RAGIONE_SOCIALE, sicché eventualmente opponibile solo nei confronti del mandatario.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 176, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001, oltre che dell’art. 9 del C.S.A., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte di appello tenuto conto della normativa che consentiva all’RAGIONE_SOCIALE di conferire al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprio nel rispetto del principio di legalità, il potere di procedere al pagamento delle indennità espropriative, facoltà di cui si era avvalsa l’RAGIONE_SOCIALE, prevedendo all’art. 9, comma 11, del C.S.A. che «Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha l’obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le espropriazioni previste dalle leggi vigenti agli aventi diritto all’atto della presa in possesso dei beni espropriati» , con la conseguenza che la domanda di condanna al pagamento previsto nell’accordo bonario, nella specie, doveva essere indirizzata al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non all’RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa condanna in solido alle spese di lite nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto soggetto passivamente legittimato al pagamento dell’indennità che, non avendo proceduto alla corresponsione a seguito di esplicita richiesta degli aventi diritto, aveva dato origine alla controversia per cui è causa.
È infondata l’eccezione preliminare dei controricorrenti, che hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso avversario per violazione degli artt. 161, comma 2, 365 e 83 c.p.c., affermando che la procura alle liti e lo stesso ricorso per cassazione non erano stati firmati.
2.1. In primo luogo si deve rilevare che il ricorso per cassazione, depositato in formato analogico il 14/09/2020, risulta firmato con firma analogica.
2.2. Con specifico riferimento alla procura speciale, va osservato, in termini generali, che l’art. 83, comma 3, c.p.c. consente il rilascio della procura mediante documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce tramite strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.
È, dunque, possibile che la procura alle liti per proporre ricorso in cassazione sia conferita su un documento ab origine informatico (c.d. “nativo digitale”), cioè creato con un apposito programma informatico e sottoscritto digitalmente sia dal cliente sia dal suo difensore, fermo l’onere per il ricorrente di depositare una stampa del documento con l’apposita firma digitale in formato TARGA_VEICOLO o TARGA_VEICOLO e di attestarne la conformità all’originale.
Lo stesso principio vale per il ricorso per cassazione nativo digitale.
Deve, in sintesi, darsi continuità a questo indirizzo, coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione -prima dell’entrata in vigore dell’art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. in l. n. 77 del 2020, e del d.m. 27 gennaio 2021 (che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione) -per la validità del deposito cartaceo di atti nativi digitali era necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1315 del 17/01/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018).
3.2. Nel caso di specie, quando è stato depositato il ricorso e la documentazione ad esso allegata (in data 14/09/2020), non era ancora previsto il deposito telematico degli atti nel giudizio in cassazione, sicché parte ricorrente ha correttamente effettuato il deposito cartaceo in cancelleria di copia analogica della procura speciale alle liti, redatta e firmata in formato nativo digitale di tipo ‘CAdES’ , corredata della prescritta attestazione di conformità.
In aggiunta, in data 03/06/2025, la stessa ricorrente ha depositato in originale il ricorso e la procura nativi digitali, unitamente ai corrispondenti report di verifica e alle ricevute PEC di avvenuta consegna delle notificazioni eseguite nei riguardi dei controricorrenti, che attestano l’esistenza ab origine di una valida firma digitale su tutti gli atti introduttivi del presente giudizio di legittimità.
L’eccezione va, dunque, respinta.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Com’è noto, l’assorbimento “proprio” postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita. L’assorbimento “improprio” presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 12193 del 22/06/2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11459 del 30/04/2019).
Il presupposto della legittimità di una declaratoria di assorbimento, tanto nel caso di forma propria che impropria, resta sempre e comunque la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino il ritenuto assorbimento. Tanto determina che, ove ciò non avvenga, e dunque ove in nessuna parte della decisione sia rinvenibile la motivazione che sorregga la
decisione di assorbimento, si sia in presenza di una sostanziale omissione di pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 12193 del 22/06/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11459 del 30/04/2019).
3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver descritto tutte le censure formulate, nell’esaminare il primo motivo di appello, con il quale è stata censurata la statuizione che ha affermato la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto insufficiente, per configurare una concessione traslativa, la mera attribuzione ad un soggetto dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblico affidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie necessarie al perfezionamento delle espropriazioni e delle occupazioni, richiedendo che tale trasferimento sia operato in base ad una previsione normativa che lo consenta. Poi, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, ha statuito come segue: «Nel caso in esame, come evidenziato dal primo Giudice sembrerebbe che dall’esame del suindicato Capitolato speciale di affidamento, ‘il soggetto tenuto a provvedere all’espletamento delle procedure ablatorie strumentali alla realizzazione dei lavori pubblici oggetto di causa, quelli di ammodernamento dell’autostrada Salerno-RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unitamente all’esercizio dei correlati poteri necessari per perfezionare le espropriazioni e le connesse occupazioni temporanee, fosse sic et simpliciter il RAGIONE_SOCIALE‘, in realtà, alla luce delle superiori indicate pronunce, non è così. Per vero, emerge dalla stessa documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE nella fattispecie che ci occupa ha agito ‘In nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE‘, così leggiamo nel Contratto di affidamento a RAGIONE_SOCIALE Ge-
nerale (doc. 4 fascicolo RAGIONE_SOCIALE), con relativo verbale di immissione in possesso; nell’intestazione della comunicazione -intimazione notificata ai proprietari del terreno oggetto di causa, unitamente al Decreto di occupazione, si legge ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto dell’ RAGIONE_SOCIALE; nell’intestazione del verbale di accertamento dello stato di consistenza e di immissione nel possesso, e del successivo verbale integrativo di accertamento dello stato di consistenza, anch’essi consistenti in modulistica fornita da RAGIONE_SOCIALE su propria carta intestata, si legge ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE‘ Ritiene questa Corte che correttamente il primo Giudice ha riconosciuto l’RAGIONE_SOCIALE unico soggetto tenuto al pagamento delle indennità nei confronti degli attori appellati in secondo grado, pertanto, questo motivo di appello non può essere accolto.»
In sintesi, la Corte d’appello ha esaminato e respinto il primo motivo di appello, ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse semplicemente agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, che pertanto doveva ritenersi l’unico soggetto cui erano imputabili gli atti della procedura espropriativa.
Sulla scorta di tale statuizione ha, poi, affermato che «Il mancato accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura.»
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la pronuncia di assorbimento trova fondamento nella motivazione della decisione che ha portato all’affermazione della legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, perché questa statuizione si basa sul conferimento del potere di rappresentanza diretta al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel Contratto di affidamento anche nella fattispecie in esame e, dunque, anche per raggiungere l’accordo sull’indennità in questione.
In altre parole, la Corte d’appello ha affermato la sussistenza del potere di stipulare l’accordo bonario in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE
in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così implicitamente rigettando insieme al primo anche il secondo motivo di appello.
La motivazione della decisione sul primo motivo di gravame ha, in sintesi, determinato l’assorbimento improprio del secondo motivo di appello, che è stato, infatti, implicitamente rigettato.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Come sopra evidenziato, la Corte d’appello, esaminati gli atti di causa, ha ritenuto che, nella specie, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE in virtù del potere conferito al primo di agire in nome e per conto della seconda.
La ricorrente ha dedotto che la statuizione ha violato numerose norme, ma la doglianza riguarda la valutazione in fatto, operata dalla Corte d’appello, all’esito della quale ha ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse agito nell’esercizio del potere di rappresentanza diretta a lei conferito dall’RAGIONE_SOCIALE, e si sostanza in una non condivisione di tale interpretazione che, se operata nel senso inteso dalla ricorrente, avrebbe portato a diverse conclusioni.
L’RAGIONE_SOCIALE ha, in sintesi, contrapposto alla interpretazione del RAGIONE_SOCIALE operata dalla Corte d’appello una propria interpretazione, diversa da quella della Corte d’appello, dalla quale ha fatto derivare delle conseguenze giuridiche.
Nel contestare l’interpretazione del C.S.A. fornita dalla Corte territoriale, l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad insistere sulla propria lettura dello atto, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, a fronte di una apparente censura volta a far valere la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, una rivisitazione dell’accertamento risultante dall’ordinanza impugnata, non consentito al giudice di legittimità.
4.2. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che l’interpretazione del contratto, implicando la ricostruzione della comune intenzione delle parti, si traduce in un’indagine di fatto, riservata in
via esclusiva al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per illogicità ed incongruenza della motivazione, sempre che quest’ultimo vizio risulti talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. La parte che deduca la violazione o la falsa applicazione di legge, censurando l’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito, non può dunque limitarsi, come nella specie, a contrapporre la propria personale interpretazione a quella accolta dal provvedimento impugnato, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione e in conformità della natura del ricorso per cassazione, quale mezzo d’impugnazione a critica vincolata, ad indicare puntualmente i criteri interpretativi che ritiene violati e il modo e le argomentazioni con cui il giudice di merito se ne è discostato (v. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35277 del 31/12/ 2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25115 del 18/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23258 del 28/08/2024).
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
5.1. È opinione consolidata di questa Corte che la mera attribuzione ad un soggetto dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblico affidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee non è sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa dell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente – e dunque ad escludere la legittimazione passiva di quest’ultimo nel giudizio di opposizione alla stima o risarcitorio per eventuale illegittimo esito occupativo – essendo necessario, in ogni caso, a tal fine, che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressa-
mente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla RAGIONE_SOCIALE. disporne a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l’ordinamento le attribuisce (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 464 del 12/01/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22523 del 28/10/2011; v. anche, in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 815 del 15/01/2019).
In osservanza al principio di legalità che regola l’attività amministrativa, perché possa ritenersi esistente una concessione traslativa, deve essere la legge che prevede la possibilità del trasferimento dei poteri espropriativi in capo al concessionario e, insieme ad essi, anche l’assunzione da parte di quest’ultimo degli obblighi indennitari.
Ove sia possibile rinvenire la menzionata disposizione normativa, la legittimazione passiva in ordine alle richieste di indennizzo appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell’Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l’azione diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione, restando obbligato al pagamento dell’indennità di esproprio e di quella dovuta per l’occupazione d’urgenza dei suoli (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12260 del 14/06/2016).
5.2. In tale ottica, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6769 del 20/03/2009) hanno ritenuto che gli artt. 80, 81 e 84 l. n. 219 del 1981 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli) hanno autorizzato, in forza di una disciplina speciale, e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa, con la conseguenza che la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate
norme di legge (v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19959 del 29/ 09/2011).
Questa stessa Corte è pervenuta alle medesime conclusioni con riferimento alle ipotesi disciplinate dall’art. 42 della l.r. siciliana n. 21 del 1985, rilevando che la norma, nel sancire con forza di legge l’autonomia del concessionario, che opera ordinariamente in nome proprio e per conto dell’ente beneficiario dell’opera, implica che l’impresa appaltatrice, concessionaria dell’opera, assume in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall’esecuzione dell’opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l’ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso promosse dall’impresa concessionaria a seguito dei pagamenti effettuati (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7260 del 04/03/2022).
Allo stesso modo, le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17190 del 28/06/2018), pronunciandosi in materia di opere eseguite per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nelle zone terremotate, hanno precisato che l’esclusiva responsabilità del concessionario per gli interventi di ricostruzione – la cui fonte si rinviene nella larga formulazione contenuta nell’art. 81 I. n. 219 del 1981, che disciplina una speciale fattispecie di concessione traslativa – è prevista solo per gli atti ablatori che siano stati posti in essere dal citato concessionario, sicché, ove la convenzione abbia fine prima dell’adozione del decreto di esproprio, che infatti viene adottato dall’originario concedente, è quest’ultimo il soggetto tenuto al pagamento delle conseguenti indennità (nella specie, la RAGIONE_SOCIALEC. ha cassato con rinvio la sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, che aveva condannato al pagamento dell’indennità di esproprio il concessionario per gli interventi di costruzione programmati, sebbene nel 2009 fosse stata
chiusa la convenzione e l’ablazione del diritto di proprietà, con l’espropriazione, fosse stata effettuata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Napoli con decreto del 2010).
5.3. Alcune pronunce hanno riguardato la diversa ipotesi in cui è stata istituita una delega ad enti o istituti al compimento di atti del procedimento espropriativo, come previsto dall’art. 60 l. n. 865 del 1971, ove, dopo aver disciplinato i programmi e il coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica, è stabilito quanto segue: «Gli enti ed istituti, incaricati dell’attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all’uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all’acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d’intesa con questi ultimi.»
Questa Corte ha più volte affermato che, nell’ipotesi da ultimo indicata, l’ente espropriante resta pur sempre dominus della procedura, poiché, anche ove ricorra all’istituto della delega ai sensi dello art. 60 l. n. 865 del 1971, la norma dispone che l’espropriazione si svolge non soltanto in nome e per conto del delegante, ma anche d’intesa con quest’ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26766 del 22/12/ 2016; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7947 del 25/03/2025).
In tale ottica, nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell’indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell’art. 60 della l. n. 865 del 1971, venga delegato altro soggetto per l’acquisizione delle aree, esaurendosi, in tal caso, la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l’adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell’atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell’indennità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14780 del 10/07/
2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 29/10/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13456 del 20/06/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19048 del 10/07/2008).
5.4. Analoga delega è stata prevista, in via generale, dal d.P.R. n. 327 del 2001.
In particolare, l’art. 6, comma 8, d.P.R. cit., nel testo vigente ratione temporis , stabilisce, infatti, che «Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. …omissis» .
La norma non reca disposizioni sugli effetti della delega nei rapporti con l’espropriato e con i terzi che entrano in contatto con il privato delegato, sicché la giurisprudenza ha continuato ad escludere la responsabilità dell’amministrazione ex lege titolare del potere espropriativo solo nel caso in cui risulti una concessione cd. traslativa.
In tali termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26803 del 12/09/ 2022, ha affermato che, in tema di indennità spettante ai sensi dello art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, il soggetto tenuto al pagamento di tale indennità è l’ente espropriante, che sia anche beneficiario dell’espropriazione, non anche il concessionario dell’opera pubblica, che abbia stipulato una convenzione non traslativa con il concedente e che risulti delegato al compimento degli atti espropriativi senza alcuna espressa assunzione con efficacia esterna degli obblighi indennitari, a prescindere da quanto concordato tra concedente e concessionario nella convenzione, che non influisce sui rapporti con i soggetti estranei alla stessa, con la conseguenza che, ove l’ente
espropriante e beneficiario dell’espropriazione sia il Comune, quest’ultimo sarà unico legittimato passivo al pagamento dell’indennità di cui si tratta, non potendo la RAGIONE_SOCIALE concessionaria dell’opera essere chiamata alla sua corresponsione, né in via esclusiva né in solido con il predetto ente territoriale.
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità va generalmente individuato nell’ente beneficiario dell’espropriazione, salvo che nei procedimenti in cui l’esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti, con la conseguenza che, ai fini dell’accertamento della titolarità passiva dell’obbligazione, il giudice è tenuto, in tali casi, ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri concretamente esercitati da ciascun soggetto convenuto in giudizio (così Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25294 del 24/08/2022).
In quest’ottica, è stato precisato che l’ente beneficiario dell’espropriazione deve essere ordinariamente individuato sulla base di quanto risulta dal decreto ablativo, salvo che dallo stesso non emerga che il compito di procedere all’acquisizione delle aree e di curare le procedure espropriative sia stato affidato ad altri soggetti, i quali abbiano agito in nome proprio, accollandosi i relativi oneri, non risultando tuttavia sufficiente, a tal fine, un mero accordo interno, ma occorrendo una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17058 del 26/05/2022).
Si è quindi affermato che l’assunzione degli obblighi indennitari da parte dell’affidatario dell’opera è configurabile, nei rapporti con gli espropriati, soltanto ove sia stato conferito al concessionario o all’appaltatore l’esercizio dei poteri espropriativi, e tale conferimento non sia rimasto limitato ai rapporti interni con l’espropriante, essen-
dosi l’affidatario manifestato, nei rapporti con l’espropriato, come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo, e risultando invece irrilevante la sistemazione dei rapporti economici interni con il concedente (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7104 del 20/03/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16623 del 03/07/ 2013).
Nella stessa linea si sono poste successive pronunce di questa stessa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22487 del 04/08/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21827 del 29/07/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21040 del 24/07/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6841 del 14/03/2025).
5.5. Va, dunque, confermata e condivisa la giurisprudenza di questa Corte, ad opinione della quale, anche durante la vigenza dell’art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell’opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di una particolare disposizione di legge speciale o di un atto di delega a rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l’imposizione dell’obbligo di sopportare i relativi oneri. Quest’ultima fattispecie è ravvisabile, nei rapporti tra gli enti pubblici, nei casi di affidamento in proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva e, nei rapporti con soggetti privati, nel caso
in cui l’esecuzione dell’opera sia stata affidata mediante una concessione c.d. traslativa, essendo il fondamento dell’obbligazione indennitaria proprio nella rilevanza esterna dell’attribuzione del potere espropriativo, derivante dal conferimento dell’incarico di compiere in nome proprio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l’unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell’opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l’ente conferente o l’eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., Sez. 1. Ordinanza n. 6841 del 14/03/2025).
5.6. Ovviamente, alle conclusioni appena illustrate deve giungersi non solo nel caso in cui si tratti del pagamento dell’indennità di esproprio, ma anche quando deve essere liquidata una qualsiasi indennità dovuta in conseguenza della procedura espropriativa, come nel caso di specie, ove si tratta dell’indennità prevista dall’art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001, spettante al terzo non espropriato che, a causa della realizzazione dell’opera pubblica, abbia visto temporaneamente occupate le sue aree non soggette ad esproprio.
5.7. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra enunciati, all’esito dell’accertamento in fatto che ha portato a ritenere il conferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto del potere di agire in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
La delega al compimento di atti della procedura espropriativa non dimostra in sé la sussistenza del presupposti per ritenere integrata una concessione cd. traslativa, ove il privato è munito ex lege o in forza di un atto a rilevanza esterna di agire in nome proprio compiendo in nome propri atti della procedura efficaci nei confronti di terzi, né il conferimento del potere di provvedere al pagamento delle indennità non assume alcun rilievo, tenuto conto che tale attività ben
può essere svolta in nome e per conto del delegante, non avendo la ricorrente neppure dedotto che gli oneri economici di tali esborsi erano sostenuti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La statuizione sulle spese di lite del Giudice di appello è, infatti, coerente con il principio di soccombenza.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME