Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28170/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende ex lege
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 925/2020 depositata il 7.2.2020
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta per incorporazione dapprima RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe scommesse ippiche, ha instaurato un procedimento arbitrale nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE , poi RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, lamentando l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni ad alcune obbligazioni contrattuali.
Il lodo è stato emesso il 29.10.2013 e ha condannato in solido le Amministrazioni convenute a risarcire il danno patito dalla società attrice in misura pari al 15% del corrispettivo convenuto a decorrere dal 1.1.2000 sino all’eliminazione degli inadempimenti, nonché in misura pari all’1% per il periodo 12.5.2000 -30.11.2001 e allo 0,32% per il periodo 1.1.2000-15.6.2000; ha dichiarato che la società attrice non era tenuta a corrispondere i minimi garantiti, disponendo la restituzione di quanto versato; ha dichiarato le
Amministrazioni tenute in solido a corrispondere alla attrice quanto eventualmente residuante a suo favore una volta operata la compensazione di cui sopra; ha rigettato ogni altra domanda comunque proposta.
I Ministeri, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE hanno impugnato il lodo dinanzi alla Corte di appello di Roma e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
La Corte di appello con sentenza del 7.2.2020 ha rigettato l’impugnazione con aggravio di spese.
Secondo la Corte di appello: a) la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario e non a quello amministrativo, non venendo in considerazione i poteri discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ma solo il quantum del corrispettivo, da ricondursi ad equità, e il risarcimento del danno; b) la clausola compromissoria predisposta unilateralmente dalle Amministrazioni, attribuiva facoltà di declinatoria alle sole concessionarie; c) sussisteva la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni; d) la modifica del quesito n.17 non infrangeva il divieto di mutatio libelli , poiché l’arbitrato era retto dalle regole procedurali previste per l’arbitrato rituale ed era stato rispetto il contraddittorio; e) le condizioni del mercato al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del contratto erano completamente diverse e le amministrazioni, operando in regime sostanzialmente monopolistico, avrebbero dovuto fare uso dei loro poteri per neutralizzare lo squilibrio fra le prestazioni e lo stato di crisi del settore, accertato anche a livello normativo.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 5.11.2020. hanno proposto ricorso per cassazione le Amministrazioni svolgendo cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., le Amministrazioni ricorrenti denunciano difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e nullità del lodo ex art.829, comma 1, n.4, cod.proc.civ. e 808, comma 1, cod.proc.civ.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.829, 808, 809, comma 2, 810 cod.proc.civ. e 1370 cod.civ. e nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n.1, cod.proc.civ.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.816 bis cod.proc.civ. e 167 e 183 c.p.c. nonché erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.15 RAGIONE_SOCIALEa convenzione e nullità ex art.829, comma 1, n.7 cod.proc.civ.
In particolare le ricorrenti lamentano che la controparte abbia modificato le conclusioni, prima RAGIONE_SOCIALEa loro precisazione, ma comunque tardivamente, quanto al quesito 17.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1322, 1467, 1468 e 1375 cod.civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.17 del r.d. 18.11.1923 m. 2449, e 829 ultimo comma cod.proc.civ.
Le Amministrazioni ricorrenti sottolineano che il rapporto si configurava come concessione di servizi in cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il rischio di impresa e sostengono che essi non avevano l’obbligo di garantire che l’attività svolta fosse indenne da fattori distorsivi o di disturbo come la rete clandestina o la RAGIONE_SOCIALE illegale RAGIONE_SOCIALEe scommesse.
Le ricorrenti ammettono che al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa convenzione-contratto di concessione il quadro economico era completamente diverso e si era consolidato un mercato clandestino tale da indurre un vero e proprio stato di crisi del settore RAGIONE_SOCIALEe scommesse; questo però non potrebbe essere imputato all’RAGIONE_SOCIALE concedente che era intervenuta varie volte nel settore e che anzi era la prima danneggiata.
Una clausola di esclusività non era prevista nei bandi di gara, né poteva essere ricavata induttivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa presupposizione: per il solo fatto del monopolio statale nelle scommesse ippiche non era possibile attribuire all’RAGIONE_SOCIALE l’onere di tener indenne l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dai danni scaturenti dall’ingresso nel mercato degli allibratori clandestini, rischio questo che gravava sul concessionario agente in regime di impresa.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1175, 1337 e 1375 cod.civ., degli artt. 4, comma 50, e 25, d.p.r. 169 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art.22, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 289 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘art.17 del r.d. 18.11.1923 n.2440, e 829, ultimo comma, cod.proc.civ.
Le ricorrenti sottolineano che la concessione di servizio pubblico presenta come elemento qualificante l’assunzione da parte del concessionario del rischio di impresa, ben noto al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto.
Le ricorrenti osservano inoltre che le disposizioni di cui agli artt.1467 e 1468, rimedi per ristabilire l’equilibrio contrattuale in caso di sopravvenienze, non erano applicabili al caso concreto e che la conclusione del contratto comporta l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa normale alea; aggiungono che la RAGIONE_SOCIALE era ben consapevole RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un mercato clandestino RAGIONE_SOCIALEe scommesse al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto.
Le ricorrenti deducono infine che lo RAGIONE_SOCIALE italiano aveva assunto ogni utile iniziativa per contrastare il fenomeno RAGIONE_SOCIALEe scommesse clandestine e/o non autorizzate (d.l. 28.12.2001 n.452, convertito in l. 27.2.2002 n.16; decreti inter-dirigenziali del 6.6.2002 e del 2.8.2002, d.l. 24.6.2003 n.147 convertito in l. 1.8.2003 n.200, decreto inter-dirigenziale 10.10.2005).
Con atto notificato il 4.12.2020 ha proposto controricorso RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversaria impugnazione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa e le Amministrazioni hanno chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si evince che le ragioni RAGIONE_SOCIALEa condanna disposta dal Collegio arbitrale e confermata dalla Corte di appello sono state ravvisate:
nell’obiettiva e accertata (e financo normativamente riconosciuta dallo RAGIONE_SOCIALE) insorgenza di un profondo mutamento del quadro economico del settore rispetto a quello sussistente al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione RAGIONE_SOCIALEe concessioni, significativamente incidente sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe scommesse (inferiore del 45% alle aspettative); b) nel collegamento causale di tale mutamento all’affermazione di un mercato illegale clandestino, divenuto pressoché equivalente a
quello legale;
nella responsabilità RAGIONE_SOCIALEo sconvolgimento in capo all’RAGIONE_SOCIALE, che aveva l’obbligo di preservare la stabilità del quadro di riferimento in virtù RAGIONE_SOCIALEa garanzia scaturente dalla riserva di legge a favore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe scommesse.
Anche se il tenore RAGIONE_SOCIALEe motivazioni del lodo arbitrale non è stato compiutamente riferito né dalle ricorrenti, né dalla controricorrente, né risulta dalla sentenza impugnata, si può ritenere che le ragioni RAGIONE_SOCIALEa condanna arbitrale, espressamente qualificata come risarcitoria, risiedano nell’inadempimento contrattuale da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni concedenti, come del resto afferma inequivocabilmente la sentenza impugnata.
Tali indicazioni sono esplicitamente connotate in termini di inadempimento di obbligazioni e risarcimento del danno.
Il Collegio ritiene che alcune RAGIONE_SOCIALEe questioni proposte dal quarto e in parte anche dal quinto motivo, in tema di concessione di servizio rientrante in un settore di monopolio legale del concedente, presentino rilevante interesse nomofilattico, siano capaci di incidere su di un vasto contenzioso, e non siano state sinora affrontate in modo puntuale e specifico dalla giurisprudenza di legittimità.
I motivi predetti non riguardano specificamente i punti sub a) e sub b) RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi indicata nel precedente § 6.
Le censure sono rivolte essenzialmente al punto sub c) e all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello circa l’esclusività del regime garantito ai concessionari in presenza di un monopolio statuale e negat o la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni di garantire che l’attività svolta si svolgesse in regime di esclusiva e fosse indenne da fattori distorsivi o di disturbo, come la rete clandestina o la RAGIONE_SOCIALE illegale RAGIONE_SOCIALEe scommesse.
Sembrano invece restare in disparte, se non ad colorandum , le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni ricorrenti in tema di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e correlativi rimedi, poiché la sentenza impugnata non ospita chiari riferimenti alle norme degli artt. 1467 e seguenti cod.civ. e la condanna contenuta nel lodo arbitrale, per quanto ricostruibile in base al ricorso e alla sentenza impugnata, si regge su di un fondamento risarcitorio per inadempimento contrattuale.
Il Collegio ritiene per queste ragioni che la causa debba essere discussa in pubblica udienza, come del resto richiesto dalle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo per l’esame del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione