Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29840 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 29840 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 36756 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -(in qualità di procuratrice-mandataria, giusta procura speciale autenticata a AVV_NOTAIO del 22.6.2017, della ‘RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA) , in persona del AVV_NOTAIO speciale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale autenticata a AVV_NOTAIO del 5.6.2019, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso
dall’AVV_NOTAIO professor NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO professor NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
e
NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATO
avverso il decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 28 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO, udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concl uso per l’accoglimen to del ricorso,
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 93 l.fall. trasmesso il 23.12.2016 la ‘RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE posta in liquidazione in data 12.12.2014 (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Premetteva che la ‘RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di una vasta porzione di terreno edificabile in territorio del Comune di RAGIONE_SOCIALE, aveva nell’aprile del 1999 siglato una convenzione con il Comune, in virtù della quale la sRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE si era obbligata alla realizzazione della nuova sede della Questura di RAGIONE_SOCIALE e della caserma della Polizia Stradale di RAGIONE_SOCIALE ed il Comune, a sua volta, si era impegnato a rilasciare le concessioni edilizie necessarie affinché la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ realizzass e sull’area di sua s pettanza un insediamento integrato commercialedirezionale e residenziale (cfr. ricorso, pag. 4) .
Premetteva altresì che l’allora ‘RAGIONE_SOCIALE, resasi disponibile al finanziamento dell’opera, con rogito in data 15.3.2000 aveva concesso alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ un’apertura di credito per l’importo di lire 45.000.000.000, regolata su distinti conti correnti ed assistita da ipoteca volontaria iscritta il 17.3.2000 sulla porzione di terreno summenzionata (cfr. ricorso, pag. 5) .
Indi esponeva che il rapporto tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed il Comune di RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto lo sviluppo preventivato – siccome, tra l ‘altro, il Comune aveva denegato il rilascio del permesso per la costruzione dell’insediamento integrato commerciale-direzionale e residenziale -ed alla data del 29.2.2016 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ risultava esposta nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ per l’import o di euro 24.541.403,52 (cfr. ricorso, pagg. 5 – 7) .
Esponeva inoltre che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stata dichiarata RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 26.8.2016 (cfr. ricorso, pag. 7) e che la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ era divenuta cessionaria di tut ti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo alla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 9.12.2015 (cfr. ricorso, pag. 8) .
Chiedeva quindi l’ ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE.’ co n prelazione ipotecaria per la complessiva somma di euro 24.541.403,52, oltre interessi maturati e maturandi (cfr. ricorso, pag. 8 – 9) .
Il giudice delegato negava l’ ammissione del credito (cfr. ricorso, pag. 9) .
Evidenziava che dalla documentazione acq uisita si desumeva che la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ aveva fatto luogo all’erogazione del credito in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ allorché era patente lo stato di insolvenza della sRAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 9) ; che dunque la banca era stata concorrente, con gli organi di gestione e di controllo della società poi RAGIONE_SOCIALE, ne ll’aggravamento del dissesto patrimoniale e finanziario (cfr. ricorso, pag. 9) .
Evidenziava altresì che l’ingente finanziamento era stato erogato nonostante l’esiguo ammontare – lire 199.000.000 del capitale della ‘RAGIONE_SOCIALE.’ e la modesta consistenza – un terreno edificabile ed un immobile da realizzare -del complesso immobiliare sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia dell’obbligazione restitutoria (cfr. ricorso, pag. 9) .
Evidenziava infine che il curatore fallimentare si era riservato il diritto di agire in responsabilità nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, in concorso con gli amministratori ed i sindaci, onde far valere la propria pretesa risarcitoria, di ammontare supe riore all’importo del credito per il quale era stata invocata l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 9) .
La RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo (cfr. ricorso, pag. 10) .
Resisteva il curatore del fallimento de lla ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Nel corso del giudizio di costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE , in qualità di procuratricemandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE, succeduta, quest’ultima, nel credito della ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. decreto impugnato, pag. 3)
Con decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione e condannava la ‘RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite.
Reputava, peraltro, il tribunale, nel quadro dei principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., che doveva riteners i ‘raggiunta la prova dell’efficienza causale (…) dell’erogazione del finanziamento nel depauperamento del patrimonio sociale, sub specie di aggravamento del dissesto già in atto al momento della stipulazione’ (così decreto impugnato, pag. 17) .
Reputava altresì che la condotta della banca era ‘caratterizzata da profili di colpa idonei a giustificare l’affermazione di responsabilità’ (così decreto
impugnato, pag. 19) ; che in pari tempo sulla scorta di una oculata valutazione ben avrebbe potuto l’istituto di credito avvedersi dell’inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata (cfr. decreto impugnato, pag. 21) .
Reputava inoltre che il danno, pur in applicazione del parametro equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ., era da quantificare in un importo quanto meno coincidente con l’ammontare nel complesso pari ad euro 24.544.449,74 -dell’esposizione debitoria della ‘RAGIONE_SOCIALE.’ nei confronti dell’isti tuto di credito (cfr. decreto impugnato, pagg. 22 – 23) .
Reputava poi che la pretesa risarcitoria vantata dal curatore del fallimento era stata legittimamente eccepita in compensazione, sicché correttamente la domanda di ammissione al passivo era stata respinta (cfr. decreto impugnato, pag. 23) .
Reputava infine che era da escludere che la prescrizione, pur a ritenerla di durata quinquennale, si fosse compiuta (cfr. decreto impugnato, pag. 23) .
Reputava segnatamente che il dies a quo doveva farsi coincidere con il dì 26.8.2016 – della dichiarazione di fallimento; che, invero, unicamente a seguito della dichiarazione di fallime nto il curatore aveva ‘potuto appurare il reale stato patrimoniale dell’impresa, prendendo contezza, tra l’a ltro, che i bilanci erano stati redatti secondo modalità che consentissero di dissimulare le ingenti perdite subite da RAGIONE_SOCIALE‘ (così decreto impugnato, pag. 24) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE , in qualità di procuratricemandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE, succeduta, quest’ultima, nel credito della ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento d ella ‘RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria in data 3.6/24.10.2022 si è disposto rinvio alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; ha chiesto accogliersi il ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie.
Del pari ha depositato memorie il controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c od. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 l.fall., degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., degli artt. 1175, 1176, 1218, 1337 e 1338 cod. civ., degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 5 del d.lgs. 385/1993; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e per omesso esame di tutte le circostanze del caso.
Deduce in primo luogo che ha errato il tribunale ad opinare per la legittimazione del curatore ad invocare, in via di eccezione di compensazione, il ristoro del danno da asserita abusiva concessione di credito (cfr. ricorso, pagg. 21 – 22) .
Deduce in secondo luogo che nella specie difetta la prova che ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ abbia concesso il finanziamento allorché la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ versava in stato di dissesto (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce segnatamente che è da escludere che all’atto della concessione del finanziamento la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era sottocapitalizzata (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce segnatamente che dai bilanci depositati per nulla risultava che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ versa sse in stato di inso lvenza sia all’atto della concessione dell’apertura di credito sia successivamente (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce segnatamente che in considerazione del valore dei terreni edificabili e RAGIONE_SOCIALE opere che vi venivano via via costruite è da disconoscere che l’ipoteca fosse inadeguata (cfr. ricorso, pag. 24) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 2055 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen.
Deduce che ha errato il tribunale a reputare comprovato il nesso di causalità tra l’erogato finanziamento ed il depauperamento del patrimonio sociale sub specie di aggravamento del dissesto (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce segnatamente che ha errato il tribunale allorché ha negato che il venir meno dei presupposti -ovvero della convenzione siglata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con il Comune RAGIONE_SOCIALE e dell’impegno di spesa del Ministero per condurre in locazione gli immobili edificandi -che avevano indotto alla richiesta ed alla concessione del finanziamento, fosse da qualificare in guisa di fatto sopravvenuto interruttivo del nesso causale (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce poi che il finanziamento concesso ad una società in stato di insolvenza non è di per sé foriero di responsabilità e ben può inserirsi in una strategia volta al risanamento ed al conseguimento di utili (cfr. ricorso, pag. 26) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1221, 1223, 1225, 1227, 1337, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5,
cod. proc. civ. il vizio di omessa e insufficiente motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Premette che il tribunale ha quantificato l’asserito danno in un importo euro 24.544.449,74 corrispondente al debito gravante sulla ‘DA.MA.’ nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, viepiù che ‘i crediti ammessi ammontano ad € 9.787.680,52’ (così ricorso, pag. 27) .
Deduce nondimeno che siffatto ipotetico danno non è il pregiudizio sofferto dalla ‘DARAGIONE_SOCIALEMA.’ ‘bensì quello eventuale dei singoli creditori, allorquando fosse stata peraltro dimostrata (e non lo è stata) la loro totale insoddisfazione’ (così ricorso, pagg. 27 e 28) .
Deduce quindi che in relazione ad un danno siffatto, da correlare alla previsione dell’art. 2394 cod. civ., il curatore difetta di legittimazione attiva (cfr. ricorso, pagg. 28 e 30) .
Deduce altresì che il postulato pregiudizio, siccome parificato al finanziamento, altro non è che il vantaggio che la ‘RAGIONE_SOCIALE.MA.’ ha conseguito (cfr. ricorso, pag. 28) .
Deduce inoltre che, n el solco della cosiddetta teoria ‘differenziale’, il presunto danno sarebbe stato da quantificare in misura pari alla differenza tra la consistenza del patrimonio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in epoca antecedente ed in epoca successiva al verificarsi del supposto evento lesivo ed in misura tale, al contempo, da tener conto pur degli eventuali vantaggi dalla ‘RAGIONE_SOCIALE.’ conseguiti per effetto del l’assunto fatto lesivo (cfr. ricorso, pagg. 28 – 29) .
Deduce ancora che ad opinare per la natura precontrattuale della responsabili tà della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ il preteso risarcimento sarebbe stato da circoscrivere al cosiddetto interesse negativo (cfr. ricorso, pagg. 29 – 30) .
Deduce poi che del tutto ingiustificatamente il tribunale non ha tenuto conto della formulata istanza di c.t.u. volta alla determinazione del valore degli immobili ipotecati (cfr. ricorso, pag. 30) .
Deduce infine che la liquidazione equitativa del danno avrebbe imposto la dimostrazione da parte del curatore dell’esistenza di danni risarcibili ed il riscontro, quanto meno, della particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. ricorso, pag. 31) .
C on il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ. e degli artt. 31 e 146 l.fall.
Deduce che ha errato il tribunale a rigettare l’eccezione di prescrizione.
Deduce segnatamente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato ovvero dal momento in cui danno si manifesta all’esterno e diviene percepibile (cfr. ricorso, pag. 32) .
Deduce in ogni caso che la pretesa risarcitoria fatta valere dal curatore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in via di eccezione di compensazione non è insorta per effetto del fallimento, ma si connette ad un diritto già esistente nel patrimonio della società poi RAGIONE_SOCIALE ed in cui il curatore è subentrato (cfr. ricorso, pagg. 32 – 33) .
Deduce su tale presupposto che il presunto danno si è manifestato sin dal 15.3.2000 alla stregua della valenza che lo stesso tribunale ha inteso attribuire ai bilanci della RAGIONE_SOCIALE, cosicché, allorquando la curatela ha sollevato per la prima volta l’eccezione di c ompensazione con la comunicazione del 12.1.2017, il termine di prescrizione dell’avversa pretesa, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, era ampiamente decorso (cfr. ricorso, pag. 33) .
Il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo, del terzo e del quarto motivo.
Il primo profilo di censura veicolato dal primo mezzo -‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui (…) per aver il Tribuna le ritenuto sussistente la legittimazione attiva della Curatela fallimentare’ è destituito di fondamento e va respinto.
Reputa difatti il Collegio che il tribunale ha circoscritto e commisurato la (concorrente) responsabilità di ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ al d anno cagionato al patrimonio sociale.
È vero che il giudice a quo ha riferito il fenomeno della concessione abusiva del credito anche ai creditori della società, i quali possono anch’essi – subire i danni da siffatta illecita condotta eventualmente atti a scaturire (cfr. decreto impugnato, pag. 8, par. 2.1.8.) .
E tuttavia a tanto il tribunale ha rigorosamente provveduto nell’ excursus teorico che funge da premessa al suo dictum .
Viceversa, in sede di delibazione della concreta fattispecie – che involge propriamente non già l’ipotesi dell’indebito mantenimento della linea di credito dapprima concessa bensì l’ipotesi dell’abusiva concessione ab origine del finanziamento (cfr. decreto impugnato, pag. 16) – il giudice a quo ha, appunto, circoscritto il pregiudizio in tal guisa rilevante alla menomazione cagionata al patrimonio della società.
D’altronde, il tribunale ha significativamente fatto luogo ad un duplice rilievo. Per un verso, ha affermato che ‘nel caso di specie (…) ciò che viene lamentato è il danno cagionato al patrimonio sociale dalla condotta di concessione abusiva di credito’ (così decreto impugnato, pag. 15) .
Per altro verso, ha puntualizzato che ‘va (…) ten denzialmente esclusa la legittimazione del Curatore alla proposizione RAGIONE_SOCIALE azioni a tutela dei creditori lesi dalla condotta dell’istituto di credito’ (così decreto impugnato, pag. 11) .
In tal guisa il profilo della legittimazione del curatore del fallimento, quanto meno nella specie, non si prospetta in termini problematici.
Invero, il curatore fallimentare è innegabilmente legittimato ad azionare la responsabilità che si correla al danno patrimoniale sofferto dall’imprenditore finanziato, in quanto (il curatore) gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio del fallito e dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. un diritto soggettivo già radicato nel patrimonio dell’imprenditore finanziato poi fallito.
Nei termini esposti, quindi, il Collegio reputa di condividere senz’altro il rilievo di cui alle conclusioni del Pubblico Ministero, a tenor del quale ‘nel caso di specie il danno fatto valere è quello cagionato al patrimonio della società poi RAGIONE_SOCIALE ‘ (così conclusioni del P.M., pag. 3) .
Il secondo profilo di censura veicolato dal primo mezzo è viceversa fondato e meritevole di accoglimento.
Propriamente la doglianza, in relazione al denunciato ‘omesso esame di fatti decisivi per il giudizio’, va accolta in dipendenza del vizio di ‘motivazione apparente’ che , in parte qua , inficia l’impianto motivazionale dell’impugnato decreto.
Del resto, a fronte della riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)) , l’anomalia della ‘motivazione apparente’ costituisce dell’ ‘omesso esame’ figura senza dubbio sintomatica.
D’altra parte, da tempo questa Corte spiega che l’anomalia della ‘motivazione apparente’ si configura allorquando il giudice di merito, pur individuando gli
elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico/giuridica (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114. Cfr., più di recente, Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01)) .
L ‘ erogazione del credito è qualificabile come ‘ abusiva ‘ , qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un ‘ impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tale evenien za l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell ‘ attività di impresa (cfr. Cass. (ord.). 30.6.2021, n. 18610 (Rv. 661819-01)) .
Propriamente, ‘concessione abusiva di credito’ ‘designa l’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata’ (così in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021) . Beninteso, ‘quel che rileva è unicamente l’insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante , di superamento crisi’ (così ulteriormente in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021) .
Alla luce dell ‘enunciate coordinate qualificatorie si rappresenta che il tribunale -con il decreto de quo -ha assunto in particolare quanto segue.
Ovvero che rivestiva valenza, in relazione all’entità del finanziamento ed alla complessa operazione immobiliare intrapresa, la ridotta consistenza del capitale sociale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, elemento, questo, senz’altro indicativo della ‘debolezza’ dell’ ‘assetto economico’ della stessa RAGIONE_SOCIALE (cfr. decreto impugnato, pag. 17) .
Ovvero che la concreta disciplina del finanziamento aveva ‘determinato l’applicazione di interessi passivi su somme molto elevate in relazione al patrimonio della società, generando un indebitamento di rilevante portata’ (così decreto impugnato, pag. 18) .
Ovvero che ‘già al momento della stipula del contratto di apertura di credito le condizioni patrimoniali della società prevedere l’esito infausto dell’operazione di finanziamento’ (così decreto impugnato, pag. 20) .
A tal ultimo riguardo il tribunale ha posto in risalto che nella relazione ex art. 33 l.fall. il curatore aveva rilevato che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era rimasta inattiva nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2001, che a decorrere dal 2001 ‘i bilanci mostravano un andamento in perdita’ (così decreto impugnato, pag. 20) , che il curatore aveva rilevato ‘una situazione di insolvenza acclarata fin dall’esercizio 2001 e, presumibilmente, sin dalla costituzione della società’ (così decreto impugnato, pagg. 20 – 21) .
21. Viceversa -reputa questa Corte – il tribunale, giacché l’apertura di credito controversa risale al 15.3.2000, avrebbe dovuto senz’altro attendere, a decorrere quanto meno dall’esercizi o chiuso al 31.12.1999, ossia dall’esercizio antecedente all’operazione di finanziamento de qua agitur , e sino all’ ultimo esercizio precedente la data della dichiarazione di fallimento (altresì, ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall. l’imprenditore deposita una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata) , all’analitico , puntuale vaglio della situazione economicopatrimoniale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in particolare al riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero RAGIONE_SOCIALE perdite registratesi nel medesimo lasso temporale.
Evidentemente, in tal guisa si sarebbe acquisito riscontro dell’ ‘impatto’ dell’erogazione creditizia de qua agitur , recte del carattere se del caso ‘abusivo’
dell’ apertura di credito sia in dipendenza dell ‘eventuale stato di crisi in cui già versava la ‘RAGIONE_SOCIALE.’ alla data – 15.3.2000 -del rogito di concessione dell’apertura credit izia (ai sensi dell’art. 2, 1° co., lett. a), del codice della crisi , ‘crisi’ è ‘lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e c he si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi’) sia in dipendenza dell’eventuale palesarsi sulla scorta di una prudente valutazione ex ante -già alla data del rogito dell’in sussistenza di concrete prospettive di superamento della crisi.
E, ben vero, unicamente su un simile substrato è destinata poi ad innestarsi, ai fini dell’affermazione di responsabilità di ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, qualsivoglia ulteriore valutazione sia in ord ine alla colpevolezza dell’istituto di credito la ricorrente ha addotto che ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ha fatto affidamento sui bilanci depositati, sicché non avrebbe potuto avvedersi che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva omesso la contabilizzazione di imposte non pagate per euro 7.000.000,00 (cfr. ricorso, pag. 24) -sia in ordine alle conseguenze economiche pregiudizievoli in connessione eziologica con la condotta abusiva.
22. Or dunque, in questi termini, non può che opinarsi come segue.
Per un verso, non hanno valenza decisiva, siccome di significato del tutto neutro ovvero del tutto generico rispetto alla consistenza del patrimonio netto ed alla sua prospettiva evolutiva correlata, in vista del superamento dell’eventuale stato di crisi, all’erogazione creditizi a de qua agitur , la modesta consistenza del capitale sociale, la ‘ dell’assetto economico della società’, l’applicazione di interessi passivi atti a generare un indebitamento rilevante, l’ ‘ aspecifico ‘ rilievo RAGIONE_SOCIALE perdite di cui ai bilanci degli esercizi 2001 e successivi, l’assunta inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata in
relazione ‘alle caratteristiche concrete dell’operazione immobiliare finanziata’ (così decreto impugnato, pag. 21) .
Per altro verso, riveste una certa qual plausibilità il rilievo della ricorrente -ben vero, al di là de ll’assunto per cui alla data dell’erogazione creditizia la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non versa va in stato di dissesto -secondo cui la specifica veste giuridica, sub specie di apertura di credito, dell’erogazione f inanziaria comportava che ‘più l’apertura di credito veniva utilizzata, più la società finanziata aumentava il proprio patrimonio immobiliare’ (così ricorso, pag. 23) .
Ossia che all’incremento della voce ‘debiti verso banche’, di cui al passivo dello stato patrimoniale, era inevitabilmente destinato a correlarsi l’incremento della corrispondente voce RAGIONE_SOCIALE ‘immobilizzazioni materiali’ di cui all’attivo dello stato patrimoniale.
In questo quadro, quindi, non può che opinarsi, in conclusione, nel senso che l’impugnata pronuncia , in primo luogo in ordine al profilo ‘ oggettivo ‘ della condotta asseritamente ‘ abusiva ‘ , manifesta una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico-giuridico che ha condotto il tribunale alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819) .
Pertanto, in accoglimento, nei limiti in precedenza esposti, del primo motivo di ricorso, il decreto n. 12335/2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell ‘accoglimento del primo motivo di ricorso, i l decreto n. 12335/2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara assorbiti nel l’accoglimento nei limiti suddetti – del primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di