Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34674 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34674 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto: Comunione ordinaria – Scioglimento – Migliorie
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9550/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso, con procura speciale allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa in appello dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1359/2017, pubblicata il 1° marzo 2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
con atto di citazione notificato il 19 giugno 2001 NOME COGNOME evocava, dinanzi al Tribunale di Velletri, NOME COGNOME al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione relativa a beni immobili di proprietà comune delle parti e precisamente appartamento sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO int. 3 e locale box, facente parte dello stesso fabbricato, recante n. 5, oltre al pagamento del 50% dei canoni di locazione dell’immobile per il periodo di occupazione da parte del convenuto;
instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che chiedeva l’attribuzione di entrambe a lui ed in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di £ 70.000.000, il giudice adito, espletata CTU, con sentenza n. 270 del 2018, attribuiva al convenuto la piena proprietà dell’appartamento e del locale box, ponendo a carico dello stesso l’obbligo di corrispondere la somma di euro 87.893,00 corrispondente al valore delle quote di sua spettanza, oltre accessori;
-sul gravame interposto dalla COGNOME, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, che proponeva anche
appello incidentale, con sentenza n. 1359 del 2017, in parziale accoglimento di entrambe i gravami, disponeva l’obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di pagare alla COGNOME il conguaglio di euro 93.250,00, oltre interessi, nonché a corrispondere metà del valore economico per indennità di occupazione determinato in euro 375,00 per ciascuna mensilità; condannava la COGNOME a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 4.365,52, oltre interessi, con compensazione delle spese di lite del grado.
A sostegno della decisione adottata il Giudice di secondo grado osservava che le contestazioni mosse dall’appellante principale alla valutazione delle opere migliorative erano fondate, spettando al comproprietario soltanto il rimborso proporzionale degli oneri sostenuti e non la previsione di cui all’art. 936 c.c.; al pari di quelle relative al periodo di occupazione dell’immobile determinato nei limiti dei 93 mesi effettivamente intercorsi tra la data della domanda e quella di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Quanto all’appello incidentale, riconosceva come dovuto solo il rimborso del 50% delle spese notarili, dovuti gli interessi sul conguaglio soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione;
-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi;
-la COGNOME è rimasta intimata.
Considerato che:
-con il primo motivo il ricorrente deduce in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per la disapplicazione degli artt. 118 e 210 c.p.c. e la conseguente falsa ed erronea applicazione degli artt. 115 e 184 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente ritento di non poter considerare ai fini della decisione i documenti prodotti all’udienza del 14.03.2007 in primo grado, costituiti da estratti di conto bancario, dall’RAGIONE_SOCIALE ritenendoli prodotti tardivamente, dopo le scadenze di cui all’art. 184 c.p.c., avendoli in realtà depositati con le modalità esecutive disposte dal giudice di prime cure relative all’ordine di esibizione di essi alla BNL, tempestivamente richiesto nelle note ex art. 184 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’artt. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte distrettuale riesaminato il valore dei miglioramenti apportati dal comproprietario all’immobile in mancanza di uno specifico motivo di appello in tal senso.
Con il terzo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. quanto al rimborso delle spese sostenute per migliorie, in ordine alle quali erano stati richiesti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi all’effettivo soddisfo.
Con il quarto mezzo viene lamentata in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1298 e 1299 c.c. per avere erroneamente la Corte di merito rigettato la
richiesta di rimborso di quanto pagato in più dal ricorrente al momento dell’acquisto pro indiviso del 50% tra le parti degli immobili sulla base dell’irrilevanza del presupposto che non fosse stato specificato nel titolo che era stata corrisposta una entità diversa del prezzo.
Con il quinto motivo viene lamentata, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1102 c.c. per avere riconosciuto alla comproprietaria un’indennità di occupazione nonostante la norma stabilisca che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune. oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.;
-rileva il Collegio che i motivi dal secondo al quinto pongono una questione che la Terza Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 5222 del 20 febbraio 2023, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in tema di azione di ingiustificato arricchimento, riguardante l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art. 2042 c.c. Pertanto, in ragione delle tematiche che saranno trattate dalle Sezioni Unite e della potenziale incidenza della loro decisione nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 26259 del 2019.
P . Q . M .
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione