Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30825 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30825 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 35810-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso o studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4828/2019 del la CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie del ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di accertare che l’appartam ento con giardino e cantina sito in Gaeta alla INDIRIZZO era di proprietà dell’attrice per il 50%, con la conseguente nullità del testamento olografo del marito COGNOME NOMENOME nella parte in cui aveva disposto dell’intera pro prietà del bene; chiedeva quindi procedersi alla divisione dell’asse ereditario.
Assumeva di avere sposato COGNOME NOME nel DATA_NASCITA e che solo in data 23/6/1990 l’immobile era stato assegnato in proprietà al marito dalla RAGIONE_SOCIALE, così che l’acquisto era avvenuto in regime di comunione legale, non potendo quindi ess ere attribuito per l’in tero per testamento ai figli convenuti.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME, NOME ed NOME che sostenevano la proprietà esclusiva del bene in capo al genitore.
Interrottosi il processo per la morte di COGNOME NOME e riassunto nei confronti dei figli, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il Tribunale con la sentenza non definitiva n. 938/2007, accertava che il bene era in comunione tra il de cuius e l’attrice, e rim essa la causa in istruttoria, con sentenza definitiva n. 2209/2010, dichiarava il bene non comodamente divisibile, disponendo la vendita all’incanto della nuda proprietà.
Avverso tale sentenza proponevano appello COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, cui resisteva la COGNOME, e la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4828 del 12/7/2019 rigettava l’appello.
La Corte distrettuale reputava corretta la soluzione alla quale era pervenuto il Tribunale, che aveva appunto sostenuto che l’immobile ogget to di causa, edificato ai sensi del TU n. 1165/1938, rientrava in comunione legale tra il de cuius ed il coniuge superstite.
Infatti, l’acquisto della proprietà doveva farsi risalire alla data del 1990, allorché il RAGIONE_SOCIALE aveva rilasciato il nulla osta all’assegnazione degli alloggi con la cessione dell’appartamento , giusta rogito notarile del 23 giugno 1990.
Non poteva invece attribuirsi efficacia traslativa al verbale del 1973 con il quale la RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 98 del citato TU, aveva assegnato l’immobile al de cuius.
Infatti, la corretta applicazione della normativa in materia impone di ritenere che il perfezionamento dell’effetto traslativo della proprietà in favore del socio si realizza, non già al momento del conseguimento della disponibilità, ma solo con l’effettivo trasferimento , che coincide con la data di emissione del nulla osta da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atto che precede la stipula del mutuo individuale ed il rogito.
Pertanto, correttamente era stato affermato che il bene rientrava in comunione legale, essendo l’acquisto successivo alla data del matrimonio ed all ‘ instaurazione del regime patrimoniale legale della famiglia.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di un motivo, illustrato da memorie.
NOME NOME resiste con controricorso.
Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione, non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
E’ bensì vero che nella specie (giudizio di scioglimento di comunione) si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’ , l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato.
Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’ e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. e ) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’ , da sostanziali garanzie di difesa ( ) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ( ) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti ( Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; ;
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).
In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 139 del TU n. 1165/1938.
Assume parte ricorrente che ne lla specie l’immobile nel quale è ubicato l’appartamento oggetto di causa era stato dichiarato agibile sin dal 1953 e che nel 1963 era stato collaudato.
Già nel 1970 era stata approvata la ripartizione della spesa, essendo stato estinto anche il mutuo concesso alla cooperativa.
Ne deriva che l’assegnazione dell’alloggio effettuata in favore del socio ex art. 98 citato, assegnazione risalente al 1973, implica il trasferimento della proprietà del bene in capo al de cuius , essendo quindi escluso che lo stesso rientrasse in comunione legale.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, co. 1, n. 1, c.p.c., in quanto la sentenza gravata ha deciso la controversia in conformità della giurisprudenza di questa Corte, senza che l’e s ame del motivo offra elementi per mutare l’orientamento della stessa.
Questa Corte ha, infatti, affermato che (Cass. n. 2969/1998) l’assegnazione di un alloggio ad un socio di cooperativa per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, fruente di contributo erariale, non è assimilabile alla compravendita perché gli conferisce soltanto un diritto di godimento, con il correlato obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo, in proporzione alla quota gravante sull’alloggio, di cui diviene proprietario per effetto della stipula del contratto individuale di mutuo (conf. Cass. n. 3030/2000).
Infatti, in tema di RAGIONE_SOCIALE economica e popolare, l’acquisto della proprietà dell’alloggio sociale da parte del socio di cooperativa RAGIONE_SOCIALE fruente del contributo erariale, non si verifica per effetto di un contratto ma direttamente per effetto della legge e al termine di un procedimento plurifasico, improntato al perseguimento di finalità pubblicistiche, ed insuscettibile di essere modellato secondo schemi civilistici. Per altro verso, l’assegnazione dell’alloggio al socio non può di per sé spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perché essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento con il correlato obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo, in proporzione alla quota gravante sull’alloggio (Cass. n. 4626/2007).
E’ stato quindi anche di recente specificato che (Cass. n. 13570/2018) in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo
socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della ” communio incidens ” familiare.
La sentenza impugnata ha deciso la controversia conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, avendo correttamente negato valenza traslativa al solo provvedimento di assegnazione al socio, trattandosi di provvedimento generatore solo di rapporti di natura obbligatoria, ma non anche idoneo a produrre effetti traslativi, effetti nella specie ricondotti all’atto di trasferimento del 1990, il che implica che il bene sia stato ritenuto comune ad entrambi i coniugi per effetto del regime della comunione legale.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2023