Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 899 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 899 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 29960 – 2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 166/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, pubblicata in data 11/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9/4/2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 16/9/2005, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Salerno, NOME COGNOME, chiedendo lo scioglimento della comunione legale cessata a seguito della loro separazione, pronunciata con sentenza n. 2820/03.
L’attrice dedusse che erano in comunione un immobile sito in Fisciano, edificato su terreno acquistato con atto notarile del 19 marzo 1982, una quota pari a 1/3 di un immobile sito in Scalea, acquistato con atto pubblico del 24 marzo 1987 e una quota pari a 1/4 di un immobile sito in Cava de ‘ Tirreni, pervenuto con atto pubblico del 24 maggio 1989 e in sua proprietà esclusiva per i restanti 3/4; chiese, quindi, l’assegnazione del bene sito in Cava de’ Tirreni e la divisione materiale dell’immobile sito in Fisciano .
1.1. NOME COGNOME aderì alla domanda di scioglimento della comunione; rappresentò, tuttavia, che l’immobile sito in Fisciano era stato costruito mediante denaro suo personale, che l’acquisto dell’immobile sito in Scalea dissimulava in realtà una donazione indiretta in quanto effettuato con denaro offerto da sua madre e che in comunione era compreso altresì l’intero immobile sito in Cava dei Tirreni, in quanto non oggetto di successione ma di acquisto dallo IACP nel 1980, cioè in costanza di matrimonio; chiese, quindi, in riconvenzionale, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme utilizzate per la ristrutturazione degli immobili e la divisione di due beni mobili, un’enciclopedia Treccani e una Citroen Diana.
Con sentenza non definitiva n. 1820/2016, il Tribunale di Salerno dichiarò oggetto della comunione la piena proprietà
dell’immobile sito in Fisciano, 1/3 dell’immobile sito in Scalea e 1/4 dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni; rigettò le domande riconvenzionali del convenuto e dispose la prosecuzione del giudizio per le operazioni di divisione.
2.1. Con sentenza definitiva n. 4891/2016, il Tribunale di Salerno dichiarò lo scioglimento della comunione legale fra coniugi e, accertato con c.t.u. il valore complessivo dei beni in euro 366.046,66, assegnò all’attrice la quota di 1/4 dell’appartamento sito in Cava de’ Tirreni e la quota di 1/3 dell’appartamento sito in Scalea, mentre al convenuto assegnò la villa sita in Fisciano, condannandolo a corrispondere la somma di euro 114.856,67 a titolo di conguaglio; infine, pose le spese giudiziali a carico della massa e quindi di ciascun partecipante in proporzione delle rispettive quote.
Con sentenza n. 166/2020, la Corte d’appello di Salerno , in accoglimento parziale degli appelli di NOME avverso la sentenza non definitiva e definitiva, individuò la quota di spettanza di ciascun coniuge per l’immobile di Cava de’ Tirreni nella misura di 1/2, condannò NOME al pagamento di euro 37.732,00 a titolo di conguaglio e compensò le spese fra le parti.
Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello osservò che l’immobile di Cava de’ Tirreni era stato acquistato in costanza di matrimonio e, pertanto, si presumeva caduto in comunione: in particolare, quanto alla quota di 3/4, non iure successionis , ma per atto di compravendita del 30 gennaio 1980 e, per il restante quarto, per intervenuto riscatto dalla madre con successivo atto del 24 maggio 1989. Sul punto, la Corte precisò che i beni acquistati da una RAGIONE_SOCIALE non sono esclusi dalla comunione e non possono ritenersi di natura personale, stante la tassatività dell’elenco di cui all’art. 179 cod. civ. e che il pagamento rateizzato del prezzo e
anteriore all’acquisto ai fini del riscatto non provava comunque che NOME avesse utilizzato il denaro della madre o del padre per l’acquisto.
Confermò, quindi, che NOME non aveva provato, avendone l’onere, di avere sostenuto con denaro personale le spese per la ristrutturazione dell’immobile in Cava de’ Tirreni e la costruzione dell’immobile in Fisciano e che avesse acquistato l’immobile in Scalea con denaro donatogli dalla madre, escludendo l’ammissibilità de l giuramento decisorio deferito sui relativi fatti perché le circostanze articolate non risultavano determinanti ai fini della decisione.
Ugualmente per difetto di prova vennero rigettati i motivi relativi alla natura di donazione indiretta del bene di Scalea, alle spese sostenute per la ristrutturazione di tale immobile e alle spese per la costruzione dell’immobile sito in Fisciano. Con riferimento a quest’ultimo , inoltre, la Corte precisò l’irrilevanza della mancata presentazione di NOME COGNOME all’interrogatorio formale e dichiarò l’inammissibilità del giuramento decisorio, stante la mancanza della decisività delle circostanze articolate sul punto.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi; NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui il ricorrente ha replicato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi, tutti articolati in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 3, 2697 e 2736 cod. civ. e degli artt. 233 e 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile il giuramento decisorio deferito sulla natura personale del denaro utilizzato per la costruzione
dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni (prima censura), sull ‘impiego delle somme a lui donate dalla madre per l’acquisto della casa sita in Scalea (seconda censura), sull ‘impiego di somme personali per la ristrutturazione dell’immobile sito in Scalea (terza censura), sull ‘impiego di somme personali per la realizzazione dell’immobile sito in Fisciano.
Egli ha sostenuto che i fatti per i quali è stato deferito giuramento avrebbero il carattere della decisorietà e che i capi erano stati formulati attraverso articoli separati dal contenuto chiaro e specifico su circostanze determinate.
Ha pure aggiunto che quei fatti risulterebbero comunque già in parte provati dalla mancata risposta della convenuta all’interrogatorio formale deferitole.
Quindi, con il terzo motivo, ha pure sostenuto che i documenti depositati, in particolare le fatture, avrebbero dovuto essere ritenute prova degli esborsi da lui effettuati, sicché il giuramento sarebbe stato ammissibile per «rafforzare il convincimento del giudice».
4.1. I primi quattro motivi -che possono essere trattati congiuntamente perché involgenti la medesima questione giuridica-, non sono accoglibili, per l’ inammissibilità del giuramento denunciata dalla controricorrente e rilevabile d’ufficio: come risulta dall’esame degli atti, infatti, il deferimento del giuramento in appello non è stato rituale per difetto di sottoscrizione della parte dell’atto che lo cont eneva e per difetto di procura speciale del difensore.
Questa Corte ha, infatti, già stabilito che è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 cod. proc. civ., bensì dal difensore dotato soltanto dell’ordinaria procura ad litem , anche se questa comprenda la
facoltà di «deferire i giuramenti di rito» e seppure il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l’inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità (Cass. Sez. 2, n. 17718 del 25/08/2020).
Sul punto, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente nella memoria illustrativa, non sussiste un giudicato sulla ritualità del deferimento del giuramento decisorio conseguente allo scrutinio di decisività delle sue circostanze, atteso che il vizio in rito del deferimento del giuramento si è verificato in grado di appello: in conseguenza, il rilievo in questo giudizio di legittimità, sollecitato dalla controricorrente, è certamente consentito, in quanto è svolto nel giudizio di grado immediatamente successivo, come proprio confermato dalle S.U. di questa Corte nelle more del deposito di questa motivazione (Sez. U, n. 24172 del 29/08/2025).
Quanto alle conseguenze della mancata comparizione della convenuta a rendere l’interrogatorio formale, per principio consolidato, la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 cod. proc. civ. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio «valutato ogni altro elemento di prova»), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (in ultimo, Cass. Sez. 3, n. 32846 del 16/12/2024).
Infine, non costituisce una censura ammissibile, per difetto di compiuta formulazione, la deduzione della sussistenza di una prova della provenienza delle somme per la ristrutturazione dell’immobile in Scalea.
Con il quinto motivo, NOME COGNOME ha denunciato, in riferimento al n.3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell ‘art. 24 Cost. e degli artt. 12 e ss. preleggi cod. civ. e, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello errato nel disporre la compensazione delle spese, fornendo sul punto una motivazione solo apparente.
5.1. Il motivo è infondato.
Va rilevato, al riguardo, che, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio della soccombenza, da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass. Sez. U – , n. 32061 del 31/10/2022).
In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite.
La Corte d’appello ha correttamente applicato questi principi atteso che ha compensato le spese proprio in riferimento all’ andamento del giudizio e all’accoglimento di uno tra i motivi di appello.
6. Con il primo e unico motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 cod. civ. e, in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo , per non avere la Corte d’appello adeguatamente valorizzato la circostanza, documentata nell’atto di trasferimento del 1980, che la proprietà dell’immobile le era stata trasferita quale avente causa del defunto padre, già assegnatario del predetto bene.
La ricorrente incidentale rileva che, ad ulteriore conferma della natura successoria dell’atto, a sua madre, quale coniuge superstite, era stato trasferito l’usufrutto uxorio. Pertanto, secondo la ricorrente, l’acquisto non potrebbe essere annoverato tra gli atti compresi nella previsione dell’ art. 177 cod. civ. e il bene avrebbe dovuto essere ritenuto personale ex art. 179, lett. b) cod. civ.
7.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Innanzitutto, deve ribadirsi che controversa è, qui, unicamente la natura comune della quota di proprietà pari a 3/4 del bene acquistata da NOME COGNOME dallo IACP con l’atto del 30/1/1980, come ritenuta dalla Corte d’appello in riforma della sentenza del Tribunale.
Come si evince dalla sentenza qui impugnata, la quota di 1/4 era stata acquistata dalla sorella NOME con lo stesso atto e riscattata da NOME COGNOME con altro atto di acquisto, in data 24/5/89 (cioè pure in pendenza di comunione) e già considerata dal Tribunale quale bene comune; oggetto del riscatto era stata la quota «con usufrutto riservato alla madre» (pag. 9 della sentenza).
Dalla sentenza, dunque, non risulta affatto la natura dell’usufrutto riservato alla madre soltanto su una quota del bene, né sul punto la ricorrente incidentale ha riprodotto l’atto di acquisto del
30/1/80 per argomentare l’intervenuta adozione di un istituto successorio: per tale profilo, pertanto, la censura ex n. 5 è inammissibile.
Infondata, è, invece, la censura di violazione degli art. 177 e 179 cod. civ. In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di RAGIONE_SOCIALE residenziale pubblica, gli eredi dell’assegnatario dell’immobile che abbia conseguito dall’ente gestore l’accettazione dell’istanza di cessione con la comunicazione del prezzo e abbia pure provveduto a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto dominicale sull’alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perché il trasferimento dell’immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell’alloggio: in tal senso, allora, il diritto ad ottenere la cessione non è acquistabile iure hereditatis da chi sia succeduto mortis causa al soggetto verificato (Cass. Sez. 1 n. 204 del 08/01/2019; Sez. 3 n. 21050 del 27/07/2024, con la ricostruzione, in motivazione, della normativa e della giurisprudenza rilevante).
In tal senso, il passaggio di proprietà è avvenuto soltanto con l’atto del 30/1/1980 perché soltanto allora lo IACP ha riscontrato la sussistenza, in capo a NOME e a NOME COGNOME, delle condizioni soggettive per l’assegnazione.
In conseguenza, correttamente la Corte d’appello ha escluso che l’immobile in Cava de’ Tirreni costituisse un bene personale ex art. 179 lett. b) cod. civ. in quanto non acquistato per successione e ha ricondotto alla comunione questo bene, ex art. 177 lett. a) cod. civ. perché il suo acquisto si era perfezionato in costanza di matrimonio, a prescindere dall’intervenuta corresponsione delle rate di prezzo da parte del padre poi defunto.
3. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono perciò respinti e le spese sono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando interamente le spese tra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 9 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME