Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliat i presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Ricorrenti
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso il suo studio in Angri (SA), INDIRIZZO
Controricorrenti-Ricorrenti incidentali
e
Intimata
NOME
R.G. N. 20676/2019.
avverso la sentenza n. 1119/2018 della Corte di appello di Salerno, depositata il 24. 7. 2018.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26. 10. 2023.
Vista le memoria depositata dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME con cui si chiede l’accoglimento, nei termini di cui in motivazione, del terzo, quarto, settimo, ottavo e nono motivo, respinti o assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 1119 del 24. 7. 2018 la Corte di appello di Salerno confermò, riformandola solo per la regolamentazione delle spese di lite, la decisione di primo grado che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rimozione del muro realizzato a confine del loro immobile con quello degli attori COGNOME, COGNOME NOME e NOME.
Il giudizio era stato introdotto dai proprietari confinanti nel 1994, che avevano agito nei confronti di COGNOME NOME assumendo che il muro da lui costruito era in contrasto con gli obblighi nascenti dalla scrittura privata sottoscritta in data 31. 10. 1988.
Svolti due gradi di giudizio, con sentenza n. 8441 del 2008 questa Corte cassò la decisione d’appello con rinvio della causa al Tribunale per difetto di integrità del contraddittorio, rilevando che il muro di cui si chiedeva la demolizione insisteva su un fondo di cui risultava comproprietaria anche COGNOME NOME, moglie del NOME, da considerarsi litisconsorte necessario, essendo stato l’immobile acquistato dal marito in regime di comunione legale dei beni. Riassunto il processo, nel 2008, nei confronti di NOME e COGNOME NOME, a cui partecipò anche NOMECOGNOME che nel frattempo aveva acquistato il fondo dai convenuti, il Tribunale accolse la domanda e condannò tutti i convenuti alla demolizione del muro.
Proposto appello principale da parte di COGNOME NOME e incidentale da parte di COGNOME e COGNOME la Corte di appello di Salerno confermò la statuizione di merito, affermando che la scrittura privata con cui le parti avevano definito
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le modalità di costruzione del muro sottoscritta dal COGNOME 1988, quando egli non era ancora proprietario del fondo ma aveva già sottoscritto un contratto preliminare per il suo acquisto, era valida ed efficace, a nulla rilevando, attesa la sua autonomia di negozio a sé stante, che non fosse stata poi riprodotta e richiamata nel contratto definitivo di compravendita; statuì inoltre che la predetta scrittura, pur se sottoscritta dal solo Pentangelo, era efficace anche nei riguardi della Palumbo, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione dei beni comuni che, stante il regime di comunione legale, vincolava anche il coniuge che non vi interveniva, nonché nei confronti della Rossi, quale acquirente e quindi successore a titolo particolare dell’immobile dei convenuti ; rigettò, infine, l’ eccezione sollevata dalla COGNOME di prescrizione dell’azione proposta, che espressamente qualificò di natura reale e quindi imprescrittibile. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1. 7. 2019, hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a nove motivi.
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e NOME hanno notificato controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.
COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
Il P.M. ha depositato memoria contenente le conclusioni in epigrafe indicate. Il primo motivo del ricorso principale proposto da NOME NOME e COGNOME NOME denuncia violazione dell’art. 383 cod. proc. civ. in relazione all’art. 158 stesso codice, censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato d’ufficio la nullità della sentenza di primo grado n. 405 del 2013, adottata nel giudizio riassunto a seguito della pronuncia di questa Corte n. 8441 del 2008, in quanto emessa dallo stesso giudice persona fisica che aveva partecipato, come relatore, alla sentenza di appello n. 91 del 2004 cassata da questa Corte.
Il motivo è infondato.
Premesso che il vizio denunziato non investe la composizione del collegio giudicante che ha emesso la sentenza impugnata, ma il giudice del Tribunale che, a seguito di rinvio improprio o restitutorio disposto da questa Corte ai sensi
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dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., ha pronunciato la sentenza di primo grado, non può non evidenziarsi che la violazione lamentata, configurata dallo stesso ricorso come vizio di costituzione del giudice, è soggetta all’applicazione degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., secondo cui, se la sentenza affetta da tale vizio è soggetta ad appello, la relativa nullità si converte in motivo di impugnazione e può e deve essere fatta valere in quella sede.
Non ha pertanto fondamento la tesi dei ricorrenti secondo cui essa avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, mentre è evidente che, in difetto di specifico motivo di impugnazione, la nullità in parola risulta sanata e non è più denunciabile nel giudizio di cassazione.
Il secondo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 167 e 294 stesso codice, difetto di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 111 e 112 cod. proc. civ., assume che la Corte di appello ha errato nel non dichiarare inammissibili o improponibili le domande avanzate nei confronti di COGNOME NOME e di NOMECOGNOME per la ragione che, essendo quello di rinvio un giudizio chiuso, tali parti non avrebbero potuto essere citate diretta mente nell’atto della sua riassunzione, ma la loro chiamata in causa avrebbe dovuto essere autorizzata dal giudice.
Il mezzo è manifestamente infondato e per il resto inammissibile.
Con riferimento alla COGNOME, la sua citazione con l’atto di riassunzione del giudizio appare conseguenza e adempimento del rinvio restitutorio, al giudice di primo grado, disposto da questa Corte, che con la sentenza n. 8441 del 2008 aveva dichiarato la nullità delle sentenze di merito proprio per la mancata partecipazione al giudizio della COGNOME medesima, qualificata litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. .
Con riferimento alla COGNOME, che ha partecipato al giudizio riassunto quale successore a titolo particolare del diritto controverso, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., avendo acquistato il fondo dagli altri convenuti, odierni ricorrenti, la censura è invece inammissibile per difetto di interesse, investendo la posizione di un soggetto diverso dalle controparti dei ricorrenti e nei cui confronti essi non hanno dedotto alcuna ragione utile di tutela.
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Il quarto motivo del ricorso principale, che assieme ai successivi va esaminato per primo rispetto al terzo motivo, denuncia difetto ed illogicità di motivazione per avere la Corte di appello affermato che l’accordo in ordine alle caratteristiche e modalità costruttive del muro di recinzione intervenuto tra COGNOME e COGNOME NOME era valido ed efficace nonostante la sua mancata riproduzione nell’atto definitivo di compravendita, intervenuto tra le parti il 27. 2. 1989, stante l’autonomia strutturale e funzionale della scrittura privata del 1988 che lo conteneva rispetto a quest’ultimo .
Il ricorso censura tale conclusione, in quanto, al momento della sottoscrizione della scrittura privata il NOME rivestiva la mera qualità di promissario acquirente del fondo, in forza di un contratto preliminare, sicché soltanto dopo avere acquistato l’immobile egli poteva obbligarsi. Ne discende, ad avviso dei ricorrenti, che la scrittura in oggetto esprimeva soltanto un intendimento non vincolante e che l’accordo, per avere efficacia, avrebbe dovuto essere trasfuso nell’atto di acquisto.
Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello fornito congrua ed adeguata motivazione in ordine alla non necessità che l’accordo concluso con la scrittura priva del 1988 fosse riprodotto, ai fini della sua validità ed efficacia, nel contratto definitivo di vendita, sottolineando, con apprezzamento di fatto, che essa costituiva fonte di un rapporto obbligatorio a sé stante, distinto dall’atto di compravendita, mentre, può aggiungersi, nessun rilievo, nel senso prospettato dal motivo, può attribuirsi al fatto che esso poteva e doveva essere eseguito soltanto dopo che le parti avessero perfezionato l ‘acquisto e quindi dopo il Pentangelo fosse divenuto proprietario del fondo.
Il quinto motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., assumendo che erroneamente la Corte di appello ha attribuito alla convenuta COGNOME la posizione di successore a titolo particolare, mentre avrebbe dovuto riconoscerle quella di litisconsorte necessario pretermesso, con conseguente pienezza del diritto di difesa nel giudizio riassunto.
Il motivo è manifestamente infondato, trovando diretta smentita dalla lettura della sentenza impugnata che, in ragione del rinvio restitutorio operato dalla citata sentenza di questa Corte, ha espressamente riconosciuto alla COGNOME
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la qualità di litisconsorte necessario pretermesso e la piena facoltà di allegare e provare le sue deduzioni difensive, attribuendo soltanto alla Rossi, quale acquirente dell’immobile dei convenuti, la veste di successore a titolo particolare, con le conseguenti limitazioni in ordine alle conclusioni di merito.
Il sesto motivo di ricorso denuncia carenza di motivazione, assumendo che la Corte di appello ha errato nell’utilizzare le risultanze della consulenza tecnica svoltasi nel corso del giudizio poi annullato dalla sentenza n. 1441 del 2008 di questa Corte, essendo stata espletata a contraddittorio non integro.
Il motivo è inammissibile perché la censura è priva del necessario requisito di decisività, non indicando il ricorso quali risultanze in particolare della consulenza tecnica siano state utilizzate e poste a fondamento della decisione impugnata, né, come rilevato dal Procuratore generale, di averne prontamente eccepito in giudizio la nullità e conseguente inutilizzabilità, trovando applicazione anche per le nullità della consulenza tecnica la disposizione di cui all’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., che f a onere alla parte interessata al rilievo della nullità degli atti processuali di denunciarla nella prima difesa successiva all’atto ( Cass. n. 1744 del 2013 ).
Va ora esaminato, per priorità logica e giuridica, il nono motivo, che investe il tema della efficacia della scrittura privata del 1988 nei confronti della COGNOME, comproprietaria insieme al marito NOME dell’immobile su cui è stato realizzato il muro oggetto di causa.
Questo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 184 cod. civ., per avere la Corte di appello affermato l’efficacia vincolante della scrittura privata del 1988 nei confronti della COGNOME che pure pacificamente non l’aveva sottoscri tta, sulla base del presupposto che nel caso di specie fosse applicabile il regime di amministrazione dei beni oggetto di comunione legale tra i coniugi previsto dell’art. 180, comma 1, cod. civ. , e che l’atto posto in essere dal COGNOME rientrasse tra quelli di ordinaria amministrazione, che, come tali, possono essere posti in essere anche da uno solo dei coniugi.
Si assume l’erroneità di questa statuizione, avendo la Corte territoriale trascurato di considerare che, all’epoca della sua sottoscrizione da parte del COGNOME, né questi né la COGNOME erano proprietari del bene immobile,
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avendolo acquistato solo l’anno successivo. L’obbligazione assunta dal NOME era pertanto di carattere personale, non essendo riferibile ad un immobile comune e non era pertanto opponibile all’altro coniuge.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata, respingendo il terzo e nono motivo dell’appello incidentale proposto d a COGNOME e COGNOME ha rigettato l’eccezione di in opponibilità a quest’ultima della scrittura privata del 7. 10. 1988, sottoscritta pacificamente dal solo COGNOME affermando che, trattandosi di rapporto obbligatorio, configurabile come atto di ordinaria amministrazione, per la sua validità ed opponibilità ai coniugi in regime di comunione legale non è richiesta la sottoscrizione di entrambi, spettando il potere di amministrazione a ciascuno di essi.
Il ragionamento, che si fonda su un implicito richiamo alla disposizione contenuta nell’art. 180, comma 1, cod. civ., che riconosce a ciascuno dei coniugi, salve le eccezioni indicate nel comma successivo, l’amministrazione disgiunta dei beni della comunione, non può essere condiviso. La stessa Corte di appello dà invero atto, nella ricostruzione dei fatti di causa, che al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 1988 i convenuti COGNOME e COGNOME non erano proprietari del bene immobile a cui detto accordo si riferisce, essendo stato sottoscritto a quell’epoca solo il contratto preliminare ed avendolo poi il Pentangelo stipulato il rogito di acquisto in data 27. 2. 1989, cioè l’anno successivo. Ne discende che, come argomentato dal Procuratore generale, l’immobile, non essendo di loro proprietà, non poteva cadere in comunione legale e che pertanto nella specie non era applicabile la disciplina dettata dalla legge in materia di amministrazione dei beni comuni dei coniugi. La scrittura privata del 1988, con cui le parti convenivano le caratteristiche del futuro muro di confine, che la stessa Corte di appello ha qualificato di natura obbligatoria, vincolava pertanto il solo COGNOME, che l’aveva sottoscritta, non anche la COGNOME, in for za del principio generale dell’efficacia relativa de l contratto dettato dall’art. 1372 cod. civ.. La conseguenza è che la suddetta scrittura privata, posta dagli attori, non era opponibile alla COGNOME, rimasta estranea alla convenzione.
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Superfluo aggiungere che il profilo della opponibilità della scrittura privata alla COGNOME, comproprietaria dell’immobile, assume rilievo decisivo ai fini della risoluzione della controversia, atteso che, come risulta dalla descrizione del processo contenuta nella sentenza impugnata, essa stata posta dagli attori COGNOME e COGNOME a fondamento della loro domanda di demolizione del muro, assumendo che esso era stato realizzato in modo difforme da quanto convenuto.
Il motivo va pertanto accolto.
Il settimo ed ottavo motivo del ricorso principale, che censurano la medesima statuizione investita dal nono motivo, sotto i profili del difetto ed illogicità della motivazione, si dichiarano assorbiti. Analoga conclusione merita il terzo motivo di ricorso, che lamenta il rigetto dell’eccezione di prescr izione sollevata dalla convenuta COGNOME trattandosi di questione logicamente subordinata al mancato rilevo della inopponibilità dell’accordo , ed il ricorso incidentale, che investe la statuizione sulle spese.
In conclusione, va accolto il nono motivo del ricorso principale, rigettati il primo, secondo, quarto e quinto motivo, dichiarato inammissibile il sesto e dichiarati assorbiti il terzo, il settimo e l’ ottavo ed il ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per la decisione alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il nono motivo del ricorso principale, rigetta il primo, secondo, quarto e quinto motivo, dichiara inammissibile il sesto ed assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per liquidazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.