ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE – N. R.G. 00009685 2025 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
TRIBUNALE DI FIRENZE
Il giudice dott.ssa NOME COGNOME sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 31/05/2025 le società controllante e la società controllata hanno dedotto:
-di appartenere ad un gruppo di imprese che svolge la propria attività nel settore Health, wellness e beauty attraverso un modello multicanale integrato con servizi media e digitali, impiegando 165 dipendenti dislocati nelle varie unità locali in Toscana, Liguria e Piemonte e che si è affermato negli anni come leader di mercato in Italia nei canali e-commerce dedicati alla salute e al benessere;
-di trovarsi in una situazione di crisi temporanea e reversibile e di avere deciso di intraprendere per il superamento della stessa il percorso della composizione negoziata della crisi;
-di avere presentato in data 26-5-2025, mediante la piattaforma telematica istituita presso la Camera di Commercio competente, istanza per la nomina di un esperto indipendente oltre che domanda per l’adozione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori ai sensi degli articoli 18 e 19 CCII;
-di avere ricevuto in data 28-5.25 dalla Camera di Commercio la comunicazione della designazione dell’esperto nella persona del dottor
-di avere riscontrato che l’accettazione dell’esperto e l’istanza di applicazione delle misure protettive sono state pubblicate nel registro delle imprese Toscana nord ovest in data 30/05/2025.
Con il ricorso de quo, le società hanno chiesto al giudice che, attraverso la conferma delle misure protettive, disponga:
➢ il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
➢ il divieto di acquisto di diritti di prelazione non convenzionali;
➢ il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;
➢ il divieto di intimare il pagamento di somme;
➢ il divieto di proporre e/o coltivare istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
➢ il divieto di rifiutare unilateralmente l’esecuzione dei contratti pendenti e/o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero di modificarli in danno della società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’Istanza;
➢ il divieto per le banche e gli intermediari finanziari, così come per i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti le misure sono state confermate, di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non previa dimostrazione che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
Le ricorrenti hanno anche chiesto che il giudice attraverso la concessione delle misure cautelari, disponga:
➢ la sospensione nei confronti degli istituti di credito titolari dei rapporti di finanziamento cui agli allegati sub doc. 10 e 10 bis dell’obbligo di rimborso della quota capitale e della quota di interessi dei finanziamenti bancari in essere con gli istituti di credito, senza incorrere nella perdita del beneficio del termine, con conseguente divieto per i predetti istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di finanziamento a breve/medio/lungo termine per rate o comunque importi dovuti dalla società;
➢ l’ inibitoria per i suddetti istituti di credito, il cui finanziamento è assistito da garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale- SACE di escutere la garanzia;
➢ l’obbligo, ove ritenuto non già ricompreso nel divieto ex art 18 CCII, per gli istituti Bancari, di mantenere, ove l’abbiano disposta, le linee di credito già accordate al momento dell’accesso alla Composizione Negoziata e il divieto di sospendere le stesse ;
➢ l’inibitoria per i suddetti istituti di credito, nonché per gli eventuali cessionari dei relativi crediti, di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla CRIF per effetto della sospensione dei pagamenti di cui sopra;
➢ lo svincolo, INAUDITA ALTERA PARTE, dei conti correnti intestati alla società oggetto di pignoramenti, con conseguente ripristino della operatività dei conti correnti e facoltà di disporre delle somme pignorate.
Le società hanno, altresì, chiesto di disporre nei confronti di tutti i fornitori, il divieto di (i) rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti indicati a pag. 20, (ii) provocarne la risoluzione, (iii) anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, (iv) revocare le linee di credito già accordate per il solo fatto del mancato pagamento di crediti maturati successivamente al deposito dell’istanza di composizione negoziata, nonché la sospensione dell’obbligo di pagamento dei ratei dei piani di rientro sottoscritti, disponendo inoltre che gli stessi fornitori continuino, nonostante la sospensione del pagamento dei ratei dei piani di rientro, a proseguire la fornitura di merci e servizi alle condizioni correnti, e ponendo agli stessi divieto di esercitare l’eccezione di inadempimento, nonché iniziative contrattuali o extracontrattuali verso la Società.
La società, all’udienza dell’8 -7-2025 ha evidenziato che la misura richiesta riguarda esclusivamente il mancato pagamento dei crediti sorti prima del deposito dell’istanza di composizione negoziata. Il giudice, rilevato il tempestivo deposito del ricorso e la completezza della documentazione allegata allo stesso, ha fissato udienza in data 19 giugno 2025 che è stata successivamente differita all’8 luglio 2025 per consentire all’esperto di depositare il proprio parere sulle prospettive di risanamento e sulla strumentalità delle misure al buon esito delle trattative.
Nel corso del procedimento si sono costituiti, anche dopo l’assunzione della riserva da parte di questo giudice, numerosi creditori e precisamente:
TABLE
Salvo i creditori che si sono rimessi alle valutazioni del Tribunale, per lo più con riferimento alla conferma delle misure protettive, la maggior parte dei creditori, che sono intervenuti nel procedimento, hanno mosso numerose eccezioni, che possono comunque sintetizzarsi nelle seguenti contestazioni di massima:
1) difetto di competenza del tribunale di Firenze e competenza del tribunale di Lucca in considerazione della sostanziale assenza di un’insolvenza di gruppo, dell’assenza del bilancio consolidato approvato e del fatto che il conto economico prodotto non è tale ed è antecedente rispetto ai 60 giorni indicati dalla legge.
2) assenza del ‘fumus boni iuris’: il piano di risanamento predisposto dalle ricorrenti è generico e non corredato da evidenze concrete sul reale conseguimento prospettico degli obiettivi, perché non consente di comprendere chiaramente quali siano le effettive iniziative di risanamento che saranno intraprese, gli adempimenti posti in essere per la riduzione dei costi ( attivazione della Cassa Integrazione, vendita di una farmacia, chiusura di
parafarmacie e risoluzione di un contratto di locazione) e i corrispettivi della vendita prospettata di alcuni assets. Il Piano, peraltro, è costruito su proiezioni incerte e non sostenute da impegni vincolanti di finanziamento, né da adesioni significative da parte dei creditori. Lo stesso è privo, altresì, di nuova finanza e si basa esclusivamente su flussi previsionali non consolidati cosicchè, in mancanza di trattative effettive e nuove risorse a supporto, l’equilibrio tra le esigenze del risanamento e i diritti de i creditori esecutanti risultano violati giustificando il rigetto dell’istanza di conferma .
3) a ssenza del ‘periculum in mora’ attuale: le ricorrenti non fornirebbero alcuna prova del periculum, ovvero del rischio che singole azioni esecutive possano compromettere il buon esito di trattative serie e concrete. Al contrario, il quadro che emerge dalla stessa documentazione di parte ricorrente, vede destinataria di oltre 120 decreti ingiuntivi, 55 atti di precetto e 27 pignoramenti. Questa situazione non denoterebbe una crisi temporanea e reversibile, ma una conclamata e generalizzata insolvenza cosicchè la richiesta di bloccare le azioni esecutive, in assenza di un piano di risanamento serio e di un meccanismo alternativo di soddisfacimento dei creditori indurrebbe a ritenere che l’obiettivo effettivo e non dichiarato delle misure non è quello di ottenere delle misure volte ad evitare aggressioni tali da compromettere il buon esito delle trattative, ma quello di trarre liquidità svincolandole a fronte di iniziative già avviate dai creditori..
4) genericità nella indicazione dei creditori asseritamente definiti non strategici rispetto ai quali avrebbe previsto uno stralcio di € 17.000.000 e iniquità di tale rilevantissima compressione;
5) inammissibilità della richiesta di svincolare i conti correnti della società oggetto di pignoramento attesa la competenza funzionale del giudice delle esecuzioni e considerato che il debitore, così procedendo creerebbe in capo al soggetto destinatario delle somme drenate un privilegio non riconosciuto dalla legge tanto più in considerazione dell’incertezza in merito all’utilizzo delle stesse se a favore della piattaforma Google ovvero dei dipendenti.
Preliminarmente appare opportuno svolgere una breve digressione sul corretto radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Lucca, con decreto del 18-6-2025, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Firenze, sezione procedure concorsuali, dinanzi al quale è stata incardinata la presente fase giurisdizionale, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dalla legge e non vi sono gli estremi per sollevare un conflitto.
Nel caso in esame, hanno intrapreso il percorso della composizione negoziata le società e la sua controllata al 100% su cui la prima esercita attività di direzione e coordinamento ex art 2497 bis c.c. , quindi, un gruppo di imprese a cui si applica l’art 25 CCII.
Dalla lettura in combinato disposto degli artt 25 comma 4 e 27 comma 1 del CCII, risulta che laddove il ricorso ex artt. 18 e 19 CCII sia proposto da ‘ gruppi di imprese ‘ che abbiano ‘ rilevanti dimensione ‘, è competente a decidere il Tribunale sede delle sezioni specializzate imprese individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali .
L ‘art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019, definisce i gruppi di rilevanti dimensioni come i gruppi di imprese composti da ‘ un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato che rispetta i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ‘ , ovvero che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre , superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: Euro 20.000.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: ‘Euro 40.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250 ‘.
Fatta tale premessa, se si analizza l’ultimo bilancio consolidato depositato e relativo all’esercizio 2023 risulta che i ricavi consolidati ammontano ad € 127.825.216 ed il totale delle attività ad € 143.808.920, quindi, su base astratta, il gruppo rientra nella definizione normativa.
Fatte tali premesse, e tenuto conto che la sede legale di è a Viareggio alla INDIRIZZO dove ha sede anche la sia pure al civico 139, e che non vi è motivo di dubitare che il gruppo abbia ivi il centro dei propri interessi, il Tribunale competente a decidere sulle misure protettive e cautelari è quello di Firenze.
Vanno, a questo punto, valutate nel merito le domande della ricorrente.
L’art 19 comma 4 CCII non esplicita in modo chiaro quali siano le verifiche che il giudice debba compiere per adottare un provvedimento di conferma, modifica o revoca delle misure protettive o di concessione delle misure cautelari, salvo limitarsi a prevedere che venga espletata istruttoria, sia pur contenuta e compatibile con le esigenze di snellezza e rapidità del procedimento. Allo scopo di stabilire quali siano i necessari accertamenti da effettuare anche attraverso l’istruttoria predetta va operata un’interpretazione sistematica dell’intera costruzione normativa dell’istituto, tenendo sempre presente la ratio che la sottende, tanto più nel caso in esame, a fronte delle numerose contestazioni mosse.
Dall’analisi interpretativa in combinato disposto degli artt. 12 -17-18 e 19 CCII, è possibile ritenere che il giudice possa disporre la conferma delle misure protettive, ovvero adottare provvedimenti cautelari solo dopo avere operato, con esito positivo, un controllo formale sul procedimento e sulla documentazione prodotta, ma anche un controllo sostanziale afferente la sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla normativa in questione in capo al soggetto istante.
Quanto al primo profilo tutte le tempistiche stabilite dalla legge sono state rispettate.
Quanto alle verifiche da compiere dal punto di vista sostanziale e soggettivo, deve necessariamente aversi riguardo al disposto di cui all’art 12 comma 1 CCII che recita ‘ 1. L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa quando si trova nelle condizioni di cui all’art 2 comma 1 lettere a) e b) oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.’.
In concreto, quindi, il giudice deve verificare, prima di tutto, se il soggetto rientri tra le categorie legittimate: deve, cioè, vagliare la natura di imprenditore del soggetto istante accertando che lo stesso rientri nel novero degli imprenditori richiamati dall’ art 12 comma 1 citato, che ha un portato davvero molto ampio ed in cui sicuramente rientra il gruppo di società ricorrenti che svolgono tutte attività commerciale.
Proseguendo nella lettura della norma citata, in combinato con quanto asserito nella relazione illustrativa dell’istituto laddove si specifica che ”Il nuovo strumento è denominato ‘ composizione negoziata della crisi’. Si tratta di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d’impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato , anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa ‘ emerge anche il contenuto dell’ulteriore indagine che il giudice deve compiere .
Attraverso l ‘analisi di tutto il corredo documentale, ivi compresa la relazione dell’esperto, il giudice deve necessariamente verificare se l’imprenditore insolvente, in crisi ovvero solo in condizioni di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario possa ragionevolmente perseguire l’obiettivo del risanamento dell’impresa attraverso le trattative prospettate, tenuto conto del piano finanziario e delle iniziative industriali che lo stesso intenda adottare, e se risulti che tali misure siano funzionali al successo delle trattative medesime.
È in tale ottica che vanno declinati il fumus boni iuris ed il periculum in mora che il giudice deve accertare per la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari.
La giurisprudenza è, infatti, conforme nel ritenere che in sede di composizione negoziata, devono ricorrere due presupposti per l’applicazione delle misure : la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e la funzionalità delle misure a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicarne il conseguimento (periculum in mora).
Fatte tali premesse di carattere teorico, le società e hanno ricondotto le cause della crisi testualmente ‘ all’incidenza dei costi fissi e variabili, all’impatto degli investimenti realizzati per far fronte a volumi sempre crescenti di fatturato, all’incidenza negativa degli oneri finanziari. ‘ ovvero:
-alla crisi di liquidità connessa a ll’investimento diretto di € 5.800.000 e indiretto di € 3.800.000 sostenuto per allestire un nuovo polo logistico in Piemonte a Nichelino, che avrebbe dovuto incrementare sensibilmente la capacità logistica del gruppo che, però, non è stato realizzato facendo ricorso a finanziamenti a medio e lungo termine, ma attingendo alle apertura di credito che, oltre a creare oneri finanziari ben più elevati, anche a causa dell’aumento dei tassi di interesse , sarebbero state destinate a fornire alla società quel ‘ circolante’ necessario per operare commercialmente;
-alla riduzione dei margini commerciali di guadagno derivante dall’incremento dei costi energetici che ha determinato l’aumento delle spese di consegna dei prodotti che i clienti acquistano on line e che rappresentano il 96% del fatturato di e dal ricorso alla distribuzione intermedia che ha costi di approvvigionamento più elevati e tempi di pagamento molto più contenuti rispetto a quelli della distribuzione industriale;
-alle inevitabili ricadute negative della situazione di affanno economico-finanziario sui maggiori produttori che hanno sospeso le forniture di merce, rendendo oltremodo difficoltosa l’evasione degli ordini che quotidianamente provengono dai clienti e sugli istituti di credito.
Le ricorrenti hanno, quindi, predisposto un piano di risanamento in continuità diretta, che si basa principalmente sui flussi derivanti dall’attività caratteristica nell’arco temporale di cinque anni . In termini sintetici i punti chiave del piano industriale finanziario che la società ha proposto ai propri creditori sono i seguenti:
1) potenziamento degli adeguati assetti organizzativi del gruppo già esistenti attraverso la predisposizione di un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale e l’attivazione di un sistema di controllo e confronto con i dati ordinamentali dei precedenti esercizi in termini di ricavi, portafoglio, ordini;
2) mantenimento e consolidamento della posizione di mercato tramite sviluppo di private label e aumento del margine operativo lordo, consolidamento della quota di leadership
nei mercati originari , crescita per acquisizione di realtà omologhe ed eterogenee in mercati cross-border, s viluppo di business a valore aggiunto per l’Area Industrial , consolidamento di un processo di internazionalizzazione;
3) riduzione strutturale dei costi fissi: € 6.700.000,00 su base annua entro il 2026, tramite dismissioni anche attraverso la chiusura di sedi e parafarmacie a bassa redditività, accorpamenti e razionalizzazione del personale.
4) Stralcio debiti commerciali non strategici: € 17.000.000 circa e rinegoziazione dei rapporti con i fornitori strategici.
5) Dismissione di asset logistici: cessione piattaforma Nichelino (€ 6.000.000 attesi entro il 2025).
6) Mantenimento delle linee bancarie a breve per acquisti operativi e una moratoria di 4 mesi per liberare cassa a favore del circolante..
7) assenza di nuova finanza nel piano e/o di aumenti di capitale, ma disponibilità a valutare operazioni future.
8) soddisfacimento dei creditori chirografari nelle seguenti misure:
– 100% in 3 anni per fornitori strategici;
– 30% in 3 anni per fornitori non strategici;
– 100% in 5 anni per banche.
La società ha dimostrato di avere già intrapreso una serie di iniziative in linea con questa costruzione soprattutto sul fronte della riduzione dei costi fissi e variabili ( 3), infatti:
-ha dedotto di avere venduto a terzi in data 2-12-2024 la farmacia de l gruppo ‘ Madonna INDIRIZZO ‘ al corrispettivo di € 3.900.000 : la circostanza è comprovata in atti sebbene sia risultato che il pagamento è stato previsto come rateale ed è in corso. L’operazione secondo la società avrebbe liberato risorse da destinare ai creditori e contestualmente ridotto i costi fissi;
-ha chiuso, nel corso dei primi 3 mesi del 2025 le parafarmacie di Pistoia, Firenze e Lucca e gli uffici amministrativi di INDIRIZZO a Viareggio con correlativo abbattimento dei costi fissi per canoni di locazione, utenze, telefonia, polizze assicurative, trasporti, safety e security e pulizia per complessivi € 100.000;
-ha attivato la cassa integrazione guadagni ( FIS) per il periodo dal 1-6-2025 al 31-11-2025 con un risparmio di spesa di € 460.000 che riverbera i suoi effetti già nell’esercizio 2025
-ha sospeso il piano di incentivazione (MBO) e della premialità in funzione del raggiungimento di risultati individuali e aziendali con un risparmio di costi previsto di circa
euro 700.000,00 rispetto al precedente esercizio al 31 dicembre 2024 ed ha azzerato gli straordinari;
-ha contratto, sotto il profilo dei costi variabili, il costo medio di imballaggio (imballo + ghiaccino + altro) del 5%, il costo del trasporto per pacco (online) del 5% e del costo medio riga per ordine del 20% nel corso del 2025 rispetto al 2024.
La società ha anche in progetto ( allo stato non sono provati concreti interessamenti) di cedere il contratto di locazione della piattaforma logistica di Nichelino allo scopo di ridurre i costi della locazione e del personale ( che cubano € 250.000 per il 2025 ed € 1.082.000 per il 2026 e seguenti) e di liberare attivo disponibile per i creditori stimato orientativamente in € 6.000.000.
In termini ancora prospettivi , invece, si appalesano gli altri interventi preventivati soprattutto afferenti il ripotenziamento dell’attività ( 2) atteso che la società:
-ha in programma la riattivazione dei rapporti di fornitura con i creditori ‘strategici’ e la rinegoziazione dei termini di pagamento a fronte del pagamento dilazionato ma integrale del montante debitorio pregresso mediante l’utilizzo delle attuali linee di credito da utilizzare, però, esclusivamente per finanziare gli acquisti di prodotti destinati alla vendita e ai servizi connessi;
-proseguirà la realizzazione degli approvvigionamenti dalla distribuzione intermedia con pagamenti a breve solo per il 2025, accedendo all’approvvigionamento da industria a far data dal 2026 che consentirà un prolungamento a 60 giorni dei tempi di pagamento;
-darà corso immediato ad uno smobilizzo del magazzino mediante una sensibile riduzione dei prezzi valutando, se necessario, anche l’ipotesi della vendita a stock .
Attraverso le iniziative descritte la società ritiene di acquisire una disponibilità complessiva a fine periodo 2025 al netto del pagamento di fornitori, salari, interessi e imposte da mettere a disposizione dei creditori di € 12.722.019,99, calcolata alla stregua dell’analisi storica dei ricavi, delle stime sui volumi futuri concordate con il management e del l’analisi di sensitività tenuto conto del margine operativo lordo e dei costi oggettivamente più contenuti.
Essenziali ai fini del risanamento sono le trattative con i creditori atteso che sono evidenziati come indispensabili:
-lo stralcio di circa € 17.000.000,00 da concordarsi con gli altri soggetti imprenditoriali che, presumibilmente, non intenderanno più accordare fiducia a ovvero che non vengono considerati fornitori strategici;
-la concessione da parte del circuito bancario di una ‘moratoria’ di quattro mesi in maniera tale da poter destinare tutti i flussi di cassa per l’acquisto dei prodotti.
I creditori costituiti hanno mosso molte critiche al piano così strutturato perché asseritamente troppo generico, contestando che per legittimare la concessione delle misure, il piano deve essere sufficientemente dettagliato e fondato su una solida base documentale, in modo da permettere ai creditori di escludere che il risanamento risulti manifestamente implausibile per la palese inettitudine del progetto stesso.
A ben vedere, dalla disamina svolta in precedenza, risulta chiaro che l’oggetto dell’analisi non deve essere il piano, ma la possibilità di risanamento.
Ne consegue, quindi, che la genericità del piano non è di per sé ostativa alla concessione delle misure laddove attraverso l’analisi del corredo documentale e dell’andamento delle trattative emerga che la società ricorrente possa risanarsi.
Del resto, l’art 19 al comma 2 lettera b) CCII statuisce che unitamente al ricorso l’imprenditore deve depositare ‘ un progetto di piano redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art 13 comma 2 ‘ .
Appare, quindi, sufficiente, perché la domanda relativa alle misure sia formalmente ammissibile, che l’imprenditore presenti un programma più o meno dettagliato in cui dia conto delle iniziative che intende assumere per risanarsi.
Nel caso di specie, oggettivamente, le società del gruppo che hanno intrapreso il percorso della composizione negoziata hanno depositato un programma di massima da cui è possibile desumere che la società intende risanarsi, come ha riscontrato anche lo stesso esperto, attraverso:
· la riduzione dei costi operativi relativi alla gestione dei magazzini e alle unità locali
· la riduzione dei costi del personale e alle facility ;
· le revisioni contrattuali;
· il mantenimento e ripresa delle vendite relative alle linee commerciali più redditizie;
· la rinegoziazione delle esposizioni debitorie verso i fornitori e il ceto bancario;
· la falcidia dei debiti verso fornitori non strategici;
· il monitoraggio costante dei flussi di cassa, mediante un piano di tesoreria coerente con gli obiettivi del risanamento e idoneo a garantire la sostenibilità finanziaria nel breve periodo.
Le linee guida ben delineate che, peraltro, si atteggiano come coerenti contromisure alle cause della crisi e la concreta attuazione di una parte delle iniziative programmate, consentono di ritenere integrato il dettato di cui all’art 19 comma 2 lettera d) CCII .
Lo stesso esperto, nel suo parere ha testualmente dichiarato sul punto ‘ Il piano in esame, ancorché in fase di completamento, risulta impostato secondo un criterio metodologico coerente, che integra elementi qualitativi (strategia, governance, relazioni esterne) e quantitativi (proiezioni, fabbisogno finanziario, manovra sul debito), seppur prevedendo, ad avviso dello scrivente, soprattutto nel
2028, risultati, in termini di ricavi e di marginalità, la cui affidabilità richiede maggiori analisi al fine di individuarne con maggior fondamento probabilistico i presupposti ‘
Resta ferma, però, la necessità della predisposizione di un piano di dettaglio che renda del tutto trasparenti le intenzioni operative della società.
Per quanto detto in precedenza, però, questo non è sufficiente ad integrare la sussistenza del fumus boni iuris atteso che, a tale scopo, è indispensabile stabilire se attraverso l’attuazione di tale programma sia ragionevole ipotizzare che il gruppo possa risanarsi ovvero ritrovare il proprio equilibrio economico finanziario.
I creditori sul punto hanno evidenziato che il quadro economico delle società presenta un deterioramento tale da andar ben oltre la temporanea difficoltà.
Effettivamente il dato risulta per tabulas, atteso che dalla documentazione prodotta dalle stesse ricorrenti, soprattutto con riferimento alla controllante RAGIONE_SOCIALE:
-emerge una perdita d’esercizio maggiorata notevolmente (da – € 900.000 nel 2022 a € 7.500.000 nel 2023);
-l’EBITDA è crollato da 2,1 a -3.9 milioni di euro, dimostrando che l’attività principale dell’azienda non genera più cassa, ma casomai la consuma;
-l’EBIT è passato da – 58 mila a – 7,7 milioni di euro;
-nonostante l’aumento dei ricavi, il margine commerciale è sceso da 38,4 a 35,9 milioni di euro;
-l’indebitamento finanziario netto di è quasi raddoppiato, passando da 21,5 milioni a 38,9 milioni di euro in un solo anno, così come i debiti verso le banche passati da 12,5 milioni a 21,1 milioni di euro);
– le disponibilità liquide sono scese da 6,9 milioni a 3,2 milioni di euro;
– il cash flow operativo è negativo per – 4,2 milioni di euro (rispetto a -1,4 milioni nel 2022).
A questo deve aggiungersi anche che la società è stata attinta da numerosissimi pignoramenti presso terzi sui conti attivi, conformemente a quanto risulta dal grafico che si riporta e che, tra l’altro, fornisce anche una giustificazione della tempistica della domanda de qua , proposta tra la data della notifica dei numerosi pignoramenti e le udienze fissate per l’assegnazione.
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Va evidenziato, altresì, che l’esperto ha sottolineato, nel suo parere che ‘ relativamente al bilancio relativo all’esercizio 2024, … con relazione riemessa in data 14 giugno 2025 la società di revisione ha rappresentato l’impossibilità di esprimere un giudizio su tale bilancio, a causa delle incertezze sussistenti in merito al presupposto della continuità aziendale e cioè sulla capacità delle due società di proseguire la loro attività come entità in funzionamento, dipendendo tale capacità secondo la società di revisione dalla fruizione delle misure protettive e, più in generale, dall’esito del percorso di risanamento ‘.
La situazione di crisi è evidentemente molto grave e taluni dei dati sopra illustrati sono indicativi dell’incapacità del gruppo di far fronte alle proprie ordinarie obbligazioni.
Ciononostante anche tale situazione non è di per sé ostativa alla concessione delle misure, atteso che il legislatore ha permesso di accedere al percorso di risanamento della composizione negoziata anche alle società in stato d’insolvenza purchè tale stato sia ragionevolmente reversibile.
Allo scopo di verificare se nel caso del gruppo de quo ricorra tale reversibilità e a quali condizioni, appare oltremodo esaustiva l’analisi dell’esperto che, in assenza del test pratico previsto dal protocollo ex art 13 comma 2 lettera c), ha elaborato il test pratico, rettificando i dati provenienti dalle società del gruppo e ha enucleato i seguenti dati:
‘L’entità del debito che deve essere ristrutturato è risultato il seguente:
· Debito scaduto: € 42.674.739,93
· di cui relativo a iscrizioni a ruolo: € 10.139,09
· Debito riscadenziato o oggetto di moratorie: € 0,00
· Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo: € 0,00
· Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni: € 6.280.622,32
· Investimenti relativi alle iniziative industriali previste: € 4.500.000,00
· Risorse ritraibili da dismissioni compatibili con il fabbisogno industriale: € 0,00
· Nuovi conferimenti e finanziamenti previsti: € 5.890.654,00
· Margine operativo netto negativo stimato nel primo anno: € -1.075.389,00
Totale A (fabbisogno da coprire): € 48.640.097,25
I flussi annui al servizio del debito sono stati così rideterminati:
· Margine Operativo Lordo normalizzato a regime: € 11.879.000,00
· Investimenti di mantenimento annui a regime: € 1.622.270,25
•
Imposte sul reddito annue: € 1.100.000,00
Totale B (flussi disponibili): € 9.156.729,75
Rapporto B/A = 5,31 ‘
Tenuto conto di tale rapporto tra fabbisogno da coprire e flussi disponibili, l’esperto ha concluso nel senso di una possibilità di risanamento che non può prescindere dalla adozione di interventi straordinari che, invece, non sarebbero necessari laddove la società, attraverso le trattative, riuscisse a stralciare, come nel programma, € 17.000.000 di debiti.
L’analisi svolta ha consentito all’esperto di concludere che ‘ la crisi risulta complessa, ma non irreversibile ….. Le trattative con i creditori sono state avviate in modo trasparente e collaborativo, sebbene richiedano ulteriori sviluppi per raggiungere, in considerazione anche dell’elevato numero di creditori, un livello sufficiente di completezza, adesione e condivisione… In sintesi, il si trova in una fase di transizione critica, ma ancora potenzialmente risolvibile, ove si
mantenga un presidio costante sul piano, vengano attuati tempestivamente gli interventi previsti, si definiscano i rapporti con i creditori e si continui a operare in un contesto di protezione e stabilità . ‘
A parere dell’esperto la situazione di grave crisi/ insolvenza in cui versa il gruppo de quo è reversibile, cosicchè sussistono delle ragionevoli prospettive di risanamento anche se, proprio in considerazione della delicatezza della situazione e delle difficoltà correlate, sussistono una serie di rischi a cui il management deve prestare attenzione e che l’esperto ha individuato nel:
· Rischio esecutivo, legato alla complessità delle misure previste, alla loro tempistica di attuazione e alla capacità dell’impresa di coordinare efficacemente le azioni su più fronti;
· Rischio finanziario, derivante dalla necessità di reperire nuova finanza e di rispettare le scadenze di tesoreria, in un contesto di liquidità ancora tesa e dipendente dal supporto dei creditori;
· Rischio di mancata adesione delle controparti, con particolare riferimento ai creditori finanziari e strategici, la cui collaborazione è essenziale per l’equilibrio complessivo della manovra;
· Rischio operativo, riconducibile alla tenuta dell’organizzazione interna, alla gestione del cambiamento e alla disponibilità di risorse umane e strumentali adeguate;
· Rischio reputazionale, in caso di rallentamenti, inadempienze o comunicazioni non allineate, che potrebbero minare la fiducia degli stakeholder e dei clienti e ostacolare la prosecuzione del percorso di risanamento ‘.
In ogni caso, anche a fronte dell’esito del test pratico, il gruppo potrebbe , comunque, perseguire il risanamento attraverso interventi straordinari quali l’intervento di un investitore o la vendita di rami aziendali del gruppo.
Il fumus boni iuris, quindi, nei termini suddetti può ritenersi integrato.
I numerosi rischi connessi alla realizzazione del piano in continuità e che potrebbero riverberarsi nel senso di un incremento della debitoria societaria, a scapito dei creditori, soprattutto nel periodo di efficacia delle misure, impone una riflessione in ordine all’esigenza di contemperamento tra tutela del risanamento anche nell’ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali, e tutela delle posizioni creditorie.
Evidentemente lo scenario liquidatorio sarebbe decisamente meno conveniente per i creditori e, quindi, anche laddove, durante il periodo di efficacia delle misure , si dovessero realizzare delle perdite, i benefici generati dalla prosecuzione dell’attività, sarebbero decisamente più rilevanti del pregiudizio derivante da tali perdite.
Allo scopo, tuttavia, di operare un adeguato contemperamento dei contrapposti interessi, l’esperto nel suo parere ha auspicato un ‘ impegno dei soci delle società del gruppo a eseguire apporti, anche sotto forma di prestiti postergati, almeno per un importo pari a quello delle perdite che dovessero emergere durante il periodo di efficacia delle misure richieste, seppure con la previsione di una soglia massima ‘ .
In ossequio a tali indicazioni ed anche alla luce delle criticità/rischi connessi all’originario piano di risanamento, le società, in data 18-7-2025 hanno depositato una lettera di impegno datata 16-7-2025 con la quale la società , quale responsabile azionario e gestore di alcuni fondi si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere e versare entro il 15-92025 € 556.598,79 corrispondenti a n. 123.688,62 azioni rimanenti dell’aumento di capitale deliberato da con assemblea degli azionisti del 14-11-2024. Tale impegno però, è condizionato alla conferma delle misure protettive ed all’accoglimento delle misure cautelari : 1) della sospensione dell’obbligo di rimborso delle rate dei finanziamenti bancari senza incorrere nella decadenza dal beneficio del termine, 2) della continuità dell’esecuzione dei contratti pendenti e della fornitura di merci e servizi; 3) inibizione per gli istituti di credito a procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi e alla CRIF e ad escutere le garanzie reali rilasciate dal fondo di garanzia RAGIONE_SOCIALE; 4) sospensione dell’obbligo di pagamento della rate dei piani di rientro sottoscritti con i fornitori, prevedendo la prosecuzione delle fornitura da parte di questi ultimi’
La società ha anche integrato il piano originario apportandovi delle modifiche che da un lato hanno precisato voci di attivo già previste e le tempistiche dei pagamenti falcidiati e dall’altro hanno previsto l’immissione di finanza nuova attraverso l’aumento di capitale per € 1.000.000.
Il testo delle modifiche è il seguente
‘ Presentazione dei principali aggiornamenti rispetto al piano originario:
1) Aumento di capitale sociale di 1.000.000 euro entro dicembre 2025;
2) Operazione Nichelino (cessione di ramo d’azienda):
a) Inserito ricavo per affitto da 10.000 euro da ottobre a dicembre
b) Dismissione cespiti con rilevazione della plusvalenza da 1.000.000 euro in dicembre con incasso del prezzo di vendita di euro 4.800.000 prudenzialmente nel 2026.
c) Riduzione degli ammortamenti relativi ai cespiti dismessi, a partire dal 2026. Circa 300Keuro l’anno
3) Debito commerciale falcidiato (effetto finale 33Meuro) con i seguenti pagamenti:
a) 1Meuro 2025 (nel piano precedente 11Meuro)
b) 10Meuro 2026 (nel piano precedente 11Meuro)
c) 11Meuro 2027 (nel piano precedente 11Meuro)
d) 11Meuro 2028 (nel piano precedente 0
4) Prudenziale riduzione del fatturato a decorrere dal 2025 e di conseguenza negli anni successivi con correlata riduzione dei costi variabili (ad esempio pubblicità online -Google ) ‘
A dimostrazione della serietà delle nuove previsioni di piano è stata depositata sempre da una manifestazione di impegno irrevocabile, sia pur condizionata alla conferma delle misure protettive e alla concessione delle dette misure cautelari, a sottoscrivere e versare entro il 15-122025 per l’importo di € 1.000.000 l’aumento di capitale sociale che sarà deliberato dall’assemblea straordinaria della società nei termini di cui al Regolamento Emittenti. […
Le nuove previsioni di piano, con apporto di nuovo capitale di rischio per un considerevole importo e l’assunzione di un impegno per la copertura delle eventuali perdite connesse alla continuità, rendono più concreta la prospettiva di risanamento e circoscrivono il sacrificio che l’adozione delle misure richieste determinerebbe in capo ai creditori interessati da dette misure, secondo un criterio di proporzionalità e di equo bilanciamento degli interessi contrapposti.
Resta ora da valutare il fumus boni iuris che attiene, invece, alla essenzialità delle misure rispetto al buon esito delle trattative intesa come rischio reale che la mancata concessione delle misure incida negativamente sul risultato delle interlocuzioni con i creditori e sulle possibilità di risanamento.
L’esperto ha ritenuto che tale periculum sussista
.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la società, allo stato, ha ricevuto la notificazione di 120 decreti ingiuntivi (di cui 96 impugnati ex art. 645 cpc e 24 ancora suscettibili di impugnazione), di 55 atti di precetto fondati su titoli esecutivi di natura giurisdizionale e di 27 atti introduttivi di azioni espropriative
Appare evidente che i creditori che si sono procurati un titolo a fronte del proprio credito hanno possibilità di aggredire immediatamente la società andando a vincolare quei beni strumentali ovvero quella liquidità che, in questo momento, sono essenziali per la prosecuzione dell’attività su cui si fonda il piano e che altri creditori tale aggressione l’hanno già perpetrata.
Allo scopo di evitare la dispersione degli assets aziendali e della liquidità indispensabili per proseguire l’attività risulta essenziale inibire a tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, ovvero sui beni e i diritti per mezzo dei quali quest’ultimo esercita la sua attività di impresa.
La società istante ha anche chiesto, come misura protettiva rientrante nell’ambito dei divieti esecutivi e cautelari, che sia inibito ai creditori di proporre ricorsi per ingiunzione di pagamento e di intimare il pagamento delle somme, in concreto, quindi, ha chiesto che sia preclusa ai creditori la possibilità di proporre ricorsi monitori ovvero di notificare precetti.
Tale inibitoria non è richiamata nell’art 18 comma 3 CCII che enumera le misure protettive nell’ambito della composizione negoziata.
Nel procedimento de quo, infatti, le misure protettive sono solo tipiche: il legislatore le enumera in modo puntuale e né nell’art 18 né nell’art 19 inserisce l’inciso che invece si ritrova nel comma 2 dell’art 54 CCII ‘ misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte ‘ , che fa evidentemente rinvio alle misure atipiche.
Nessuna misura protettiva atipica può essere concessa.
Se, diversamente, si qualificassero le misure in questione come misure cautelari, ne emergerebbe l’assoluta inutilità ai fini di protezione.
Le dette inibitorie infatti andrebbero ad incidere innanzitutto sul diritto dei creditori di ottenere l’accertamento giudiziale del proprio credito, anche secondo il rito monitorio, e di munirsi di titoli esecutivi giudiziali, che, in concreto non possono compromettere l’aggregazione aziendale e non attribuiscono ai creditori posizioni di vantaggio: il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali nonché di acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore, infatti, precludono al creditore che ottiene il decreto ingiuntivo o la sentenza ogni utilizzo del titolo fino a quando è in corso la composizione negoziata.
Stessa considerazione vale per il diritto di notifica del precetto che non può sfociare nella successiva notifica del pignoramento.
Per ragioni sistematiche si ritiene di esaminare, a questo punto, la richiesta cautelare avanzata dalle società del gruppo di svincolare i conti correnti intestati alla società oggetto di pignoramenti, con conseguente ripristino della operatività dei conti correnti e facoltà di disporre delle somme pignorate.
E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di merito che l’ applicazione della misura protettiva del divieto di proseguire le azioni esecutive individuale si traduce in una improcedibilità temporanea dell’esecuzione forzata, che decorre dal momento in cui la misura acquista efficacia , ossia dalla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, o per quelle richieste successivamente, dalla pubblicazione dell’istanza e cessa con la revoca della misura ovvero con la sua naturale scadenza.
Fin dal momento in cui la misura produce effetti ed a prescindere dal provvedimento di conferma, il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore esecutato, è tenuto a provvedere alla sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 623 c.p.c., limitandosi a prendere atto dell’arresto temporaneo del processo, senza alcun potere di sindacato.
L’adozione del provvedimento ex art. 623 c.p.c., quindi, non determina assolutamente l’inefficacia del pignoramento cosicchè i beni sottoposti a vincolo continuano a rimanere sottratti alla disponibilità del debitore che, quindi, non può compiere, comunque, atti di disposizione patrimoniale, atteso che il vincolo pignoratizio permane.
In caso di espropriazione presso terzi, quindi, non vi sarà alcuna liberazione delle somme pignorate che, se versate sul conto corrente, rimarranno indisponibili per il debitore fino al raggiungimento di quanto precettato.
Tale limite non può essere aggirato attraverso l ‘applicazione di una misura cautelare.
Tali misure, infatti, anche in sede di composizione negoziata sono assimilabili ai provvedimenti adottabili ex art 700 c.p.c. e di essi mutuano le caratteristiche essenziali: non possono essere definitive, ovvero non possono avere un contenuto che potrebbe essere ottenuto solo con una sentenza passata in giudicato ( contenuto costitutivo), non possono avere contorni più ampi di quelli ottenibili con una pronuncia di merito, devono essere reversibili, né possono produrre effetti che solo l’autonomia negoziale (o una sentenza) potrebbe far conseguire (nel senso che non sia possibile ordinare un facere consistente nell’esprimere una determinata volontà contrattuale .
Appare evidente, quindi, che l ‘eventuale provvedimento che svincoli le somme pignorate e disponga l ‘attribuzione delle stesse ad altri creditori , siano essi lavoratori privilegiati o creditori chirografari, produce effetti irreversibili atteso che in concreto elimina dalle somme il vincolo pignoratizio, pertanto, non può essere adottato come misura cautelare.
Per contro, proseguendo nelle considerazioni afferenti l ‘esigenza di evitare le azioni esecutive e cautelari dei creditori, appare opportuno inibire agli stessi anche la possibilità di acquisire diritti di prelazione che non siano stati concordati con l’imprenditore . La ratio della misura si ravvisa nell’esigenza di evitare l’acquisizione di posizioni di privilegio da parte di alcuni creditori in modo da rendere più agevole la trattativa con tutti gli altri, potendo contare sulla libertà da vincoli del patrimonio.
La società ha chiesto che sia inibita ai creditori la possibilità di presentare istanze di liquidazione giudiziale e non anche che sia inibita la pronuncia conseguente.
La richiesta solo parziale non pregiudica la società, infatti, a differenza delle altre misure protettive, l’inibitoria della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di , opera anche quando non sia stata espressamente richiesta accertamento dello stato d’insolvenza ed indipendentemente dal vaglio di fondatezza da parte del tribunale in sede di conferma.
La prosecuzione dell’attività e l’esigenza di una continua interlocuzione commerciale con i fornitori per gli approvvigionamenti che sono essenziali alle vendite e alla garanzia dei flussi di cassa, impone anche di confermare la misura dell’inibitoria dell’autotutela negoziale.
I creditori, quindi, per tutto il periodo di efficacia delle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento di contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza.
La società ha rinunciato a richiedere la misura cautelare avente il medesimo contenuto della detta misura protettiva , ma relativa alle forniture successive alla pubblicazione dell istanza, ‘ evidenziando che le forniture successive saranno regolamentate , quanto ai pagamenti, dagli accordi via via raggiunti con i fornitori.
La prosecuzione dell ‘attività e le esigenze effettive di accedere alle linee di credito per la liquidità corrente rende indispensabile anche accordare la misura protettiva avente ad oggetto il divieto per le banche e gli intermediari finanziari, così come per i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti le misure sono state confermate, di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non previa dimostrazione che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale .
Relativamente alle misure cautelari richieste risulta agli atti che il gruppo ha contratto molti finanziamenti a cui accede una garanzia pubblica.
Solo con riferimento alla posizione della banca si individuano:
1) il finanziamento nr. 10614667 erogato a il 14.10.2020 di originari euro 1.000.000,00 (un milione/00), scadenza il 14.10.2026, garantito nella misura del 90% € 271.349
da (di seguito in breve anche ‘MCC’) e credito residuo di oltre interessi di mora;
2) il finanziamento nr. 21966475 erogato il 31.10.2023 a di originari euro 2.000.000,00 (due milioni/00), garantito nella misura del 90% da SACE spa, con scadenza il 31.03.2025: e credito residuo di € 403.829,00 oltre ad interessi di mora;
3) il finanziamento nr. 110440 (fascicolo 166478) stipulato il 28.02.2023 da di originari € 3.700.000,00 (tre milioni e settecentomila/00), garantito nella misura del 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti (di seguito in breve anche ‘FEI’), con scadenza il 31.12.2029: e credito residuo di € 3.743.549 ;
4) il finanziamento nr. 03302369 erogato a il 10.09.2020 di originari 200 €/mgl a 60 mesi di cui 12 di preammortamento, rata mensile, garantito nella misura del 90% da MCC: credito residuo € 17.727 oltre interessi di mora.
A fronte dell ‘entità della debitoria, l’escussione della garanzia pubblica da parte degli istituti di credito, modificherebbe la struttura del passivo nel senso di introdurre un creditore fortemente privilegiato che andrebbe a stravolgere la struttura di un eventuale piano già predisposto imponendo il drenaggio dell’attivo verso un creditore originariamente non presente .
I meccanismi di funzionamento che regolano l’escussione del Fondo di Garanzia RAGIONE_SOCIALE ( come anche di SACE e di FEI) in forza delle previsioni della Legge 662/1996 determinano che, escussa la garanzia, il Fondo può rivalersi sull’impresa inadempiente e sugli eventuali garanti ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4 DM 20.05.2005, con un credito assistito da privilegio generale di natura pubblica ai sensi dell’art. 8 -bis del D.L. n. 3/2015 di grado molto elevato.
La misura appare, altresì, del tutto coerente con il complessivo impianto normativo atteso che i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell’impresa, ma possono essere anche finalizzati ad impedire, al di là di un’immediata tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore secondo la definizione dell’art. 2, lett. q), C.C.I., che venga stravolto l’assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito -debito dell’impresa e rese più articolate le interlocuzioni con i creditori.
La società ha anche chiesto la sospensione del pagamento della quota capitale e della quota interessi degli ammortamenti e delle rateazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari.
La misura è, senza dubbio, strumentale da una parte a cristallizzare l’indebitamento verso tali creditori così da negoziare su un credito da valutare staticamente e non in continuo divenire e dall’altra a dirottare le risorse liquide verso necessità più impellenti in sede di trattative, conservando le attuali rateazioni e non perdendo il beneficio del termine.
Nel caso di specie, in cui la società, per le vicende narrate, è in crisi di liquidità, la misura in oggetto appare essenziale perché consente di far fronte ai debiti correnti verso creditori-fornitori.
Peraltro, la misura si appalesa legittimamente applicabile.
La sospensione del pagamento della quota capitale degli ammortamenti e delle rateizzazioni a scadere per i finanziamenti in regolare adempimento non va, infatti, ad incidere sul sinallagma in sé, atteso che non incide sull’individuazione delle parti, sulla quantificazione del debito che resta identica anche riguardo agli accessori e su tutte le altre condizioni, fatta eccezione che per la durata che viene diluita nel tempo.
Ne consegue, pertanto, che il giudice non impone una nuova prestazione nè un nuovo rapporto giuridico e soprattutto non attribuisce un’utilità altrimenti non dovuta il che rende il provvedimento del tutto coerente con la sua natura cautelare.
Per le medesime ragioni appare utile e legittima anche la misura della sospensione del pagamento dei ratei dei piani di rientro: fermo restando l ‘obbligo protettivo da parte dei fornitori di erogare le prestazioni indipendentemente dai pregressi insoluti, si ritiene di accordare la misura richiesta che permette di evitare il pagamento dei ratei senza decadere dal beneficio del termine, stabilizzare il credito e dirottare le risorse verso i settori più impellenti della continuità.
Con riferimento, infine, alla richiesta di inibitoria della segnalazione alla Centrale Rischi e al CRIF con riguardo a tutti i finanziamenti sia quelli in regolare ammortamento e di cui sia stata autorizzata la sospensione delle rate e sia quelli già scaduti, va rilevato che per giurisprudenza costante la segnalazione è legittima laddove scaturisca ‘… dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza…’ ( Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.3130 del 202)1
Ne consegue, pertanto, che non un inadempimento od un ritardo generano la segnalazione , poiché la banca è chiamata a valutare complessivamente la posizione del cliente.
Nel caso di specie, quindi, laddove il mancato pagamento delle rate è autorizzato da un provvedimento giurisdizionale, la segnalazione alla Centrale Rischi, ma anche al CRIF non dovrebbe avvenire già di per sé, indipendentemente dal provvedimento inibitorio, atteso che, attraverso l’esame complessivo della situazione del debitore di cui si è detto, quel mancato pagamento non può essere qualificato come inadempimento, e, quindi, indice di insolvenza, ma è solo effetto del provvedimento di un giudice.
Appare, quindi, chiaro che il provvedimento inibitorio, che, appare anche ultroneo, è perfettamente legittimo in quanto coerente con l’effetto che già dovrebbe prodursi in automatico.
Quanto, poi, agli altri finanziamenti già scaduti la legittimità della misura si desume interpretativamente da quanto statuito dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021 sezione terza, art.6.1, che precisa che, nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovrà tenere conto, ‘…… (iii ) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, del rischio della loro riclassificazione a ‘crediti deteriorati’ con conseguenze sulla nuova concessione di credito ‘ : questo evidenzia che il legislatore si è preoccupato della circostanza che le segnalazioni effettuate in conseguenza della concessione delle misure protettive, possano generare problemi successivamente al debitore per l’accesso al credito.
Nel caso di specie, il piano prevede la prosecuzione dell’attività del gruppo attraverso l’esercizio dell’azienda in continuità diretta , pertanto, valutata in prospettiva, l’eventuale segnalazione in Centrale Rischi o al CRIF potrebbe rendere difficoltoso l’accesso al credito o una regolare operatività sul mercato così annullando gli effetti positivi del risanamento conseguente all’esito favorevole della composizione negoziata.
L ‘entità del passivo e le difficoltà evidenziate inducono ad accordare la durata ampia di 120 delle misure protettive tuttavia, la delicatezza della situazione e l ‘incidenza che l e eventuali perdite da continuità possano avere sulla debitoria complessiva, sia pur attenuata dagli impegni economici assunti dai soci, impone di sollecitare la società a fornire all ‘esperto dati sempre aggiornati sull ‘andamento della continuità ,
Le misure cautelari avranno efficacia fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata e/o fino alla cessazione dello stesso salvo che intervenga una revoca preventiva delle medesime.
PQM
visti gli artt 18 e 19 CCII
Conferma erga omnes le misure protettive disponendo che per 120 giorni sia inibita a tutti i creditori:
-l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell’Esperto ai sensi dell’art. 21 CCI),
-la promozione e/o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
– la proposizione di istanze di apertura della liquidazione giudiziale, la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
-la facoltà di unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza ;
– per le banche e gli intermediari finanziari, così come per i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti le misure sono state confermate, di sospendere le linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non previa dimostrazione che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
Concede, nei limiti di cui alla parte motiva, le misure cautelari richieste e, per l’effetto, dispone che per tutta la durata del procedimento di composizione negoziata salvo che ne intervenga la revoca:
-sia inibita l’escussione della garanzia del Medio Credito Centrale , di SACE e di FEI;
– sia sospeso il pagamento della quota capitale e della quota interessi degli ammortamenti e delle rateizzazioni a scadere per i finanziamenti in regolare adempimento e il pagamento dei ratei dei piani di rientro senza che sia dichiarata decaduta dal beneficio del termine e che siano sospese le prestazioni contrattuali;
– sia inibita la segnalazione delle sofferenze relative a tutti i finanziamenti in Centrale Rischi e al CRIF
Si rigetta il resto.
Firenze, 1 agosto 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME