Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3709/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOMECOGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
NOME COGNOME rappresentata a difesa dall’avv. COGNOME con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA n. 4573/2023, depositata il 06/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Su ricorso dell’avv. NOME COGNOME il Tribunale di Roma ha condannato la RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE al pagamento di € . 3475,30 a titolo di compensi per la difesa in una controversia civile.
Il Collegio, dopo aver negato che il difensore avesse illegittimamente frazionato il credito, ha ritenuto vincolante la clausola contrattuale che prevedeva che qualora, per qualunque motivo, l’incarico non fosse andato a buon fine con con danna della
contro
parte alle spese di lite, il difensore avrebbe dovuto agire verso la cliente, contenendo in ogni caso le proprie richieste nei limiti del minimo tabellare.
Per la cassazione dell ‘ ordinanza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in tre motivi, cui ha replic ato con controricorso l’avv. NOME COGNOME
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 702-ter c.p.c., comma 2, nonché del d.lgs. n. 150 del 2011 artt. 3 , 4 e 14 e degli artt. 99 e 112 c.p.c. dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la causa sia stata trattata dal giudice monocratico e poi rimessa al Collegio solo per la decisione.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., asserendo che la pronuncia abbia erroneamente escluso il frazionamento del credito poiché le singole cause patrocinate dal resistente appartenevano alla competenza di giudici diversi, dando rilievo ad una circostanza che non escludeva affatto un abuso del processo.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2967 c.c. e artt. 2 e 3 del contratto, 132 n. 4 c.p.c. sostenendo che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai pagamenti delle fatture nn. 36/2018, n. 41/2018, 61/2014 e 7/2015, poiché relativi a prestazioni stragiudiziali, sollevan do il difensore dall’onere di provare che i pagamenti non si riferissero alle attività giudiziali dedotte in causa. 3. Il primo motivo è fondato.
La causa è stata assegnata al giudice relatore dinanzi al quale si è svolta l’intera trattazione , inclusa l ‘udienza in cui la causa è stata riservata in decisione.
Il Collegio è stato designato solo in data 5.7.2023, dopo la riserva di decisione e la scadenza dei termini per il deposito di note scritte.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto. Quest’ultima norma prevede che l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass. 25882/2023).
È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le restanti censure, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24.1.2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME