Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3148  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3709/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
COGNOME, rappresentata a difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA  n. 4573/2023, depositata il 06/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Su  ricorso  dell’AVV_NOTAIO,  il  Tribunale  di  Roma  ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € . 3475,30 a titolo di compensi per la difesa in una controversia civile.
Il Collegio, dopo aver negato che il difensore avesse illegittimamente  frazionato  il  credito,  ha  ritenuto  vincolante  la clausola  contrattuale  che  prevedeva  che  qualora,  per  qualunque motivo, l’incarico non fosse andato a buon fine con con danna della
controparte alle spese di lite, il difensore avrebbe dovuto agire verso la cliente, contenendo in ogni caso le proprie richieste nei limiti del minimo tabellare.
Per  la  cassazione  dell ‘ ordinanza  la  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto ricorso in tre motivi, cui ha replic ato con controricorso l’AVV_NOTAIO.
In  prossimità  dell’adunanza  camerale  le  parti  hanno  depositato memorie illustrative.
 Il  primo  motivo  denuncia  la  violazione    dell’art.  702-ter  c.p.c., comma 2, nonché del d.lgs. n. 150 del 2011 artt. 3 , 4 e 14 e degli artt. 99 e 112 c.p.c. dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la causa sia stata trattata dal giudice monocratico e poi rimessa al Collegio solo per la decisione.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., asserendo che la pronuncia abbia erroneamente escluso il frazionamento del credito poiché le singole cause patrocinate dal resistente appartenevano alla competenza di giudici diversi, dando rilievo ad una circostanza che non escludeva affatto un abuso del processo.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2967 c.c. e artt. 2 e 3 del contratto, 132 n. 4 c.p.c. sostenendo che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai pagamenti delle fatture nn. 36/2018, n. 41/2018, 61/2014 e 7/2015, poiché relativi a prestazioni stragiudiziali, sollevan do il difensore dall’onere di provare che i pagamenti non si riferissero alle attività giudiziali dedotte in causa. 3. Il primo motivo è fondato.
La causa è stata assegnata al giudice relatore dinanzi al quale si è svolta l’intera trattazione ,  inclusa l ‘udienza in cui la causa è stata riservata in decisione.
Il Collegio è stato designato solo in data 5.7.2023, dopo la riserva di decisione e la scadenza dei termini per il deposito di note scritte.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto. Quest’ultima norma prevede che l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
Qualora  il  giudizio  sia  stato  trattato  dal  giudice  monocratico,  la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da  giudici  che  non  hanno  assistito  alla  discussione  della  causa,  è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass. 25882/2023).
È  accolto  il  primo  motivo  di  ricorso,  con  assorbimento  delle  altre censure.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  dichiara  assorbite  le  restanti censure, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e  rinvia  la  causa  al  Tribunale  di  Roma,  in  diversa  composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24.1.2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME