Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4576/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso l ‘indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
IBL Banca S.p.A. ,
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Bergamo nel procedimento iscritto al n. 5/2022 r.g., depositato il 14.12.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, membri della stessa famiglia e sovraindebitati, proposero ai loro creditori un «piano del consumatore», che venne omologato dal Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nonostante la dichiarata opposizione di IBL Banca S.p.A. e di un altro creditore.
IBL Banca S.p.A. propose reclamo contro l’omologazione, che venne accolto dal Tribunale in composizione collegiale, sulla base della ritenuta inammissibilità della proposta per la riscontrata sussistenza di atti in frode ai creditori.
Contro il decreto del Tribunale NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
IBL Banca S.p.A. si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere innanzitutto affermata -disattendendo la relativa eccezione della controricorrente -la possibilità proporre ricorso straordinario per cassazione (art. 111, comma 7, Cost.) contro il decreto che, accogliendo il reclamo di un creditore, dichiara inammissibile la domanda di omologazione del piano del consumatore.
1.1. È stato infatti da tempo superata un ‘ iniziale tesi che negava l’accesso al ricorso straordinario per tutti i decreti adottati in materia di sovraindebitamento e, in particolare, di omologazione del piano del consumatore.
Sulla scorta di una « più moderna visione del concetto di ‘decisorietà’ » è stato quindi precisato che « se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della
proposta non si ha decisione … su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all’art. 111 cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazio ne, ovvero sull’avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti » (Cass. n. 30529/2024, alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per la compiuta ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale e delle ragioni che la sorreggono).
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «Violazione dell’ art. 12 -bis , comma 3 -bis , legge n. 3 del 2012, in quanto il Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto ammissibile il reclamo proposto da IBL Banca S.p.A., nonostante quest’ultima abbia aggravato l’indebitamento del sig. NOME COGNOME e violato i principi di cui all’a rt. 124 -bis d.lgs. n. 385 del 1993 in tema di verifica del merito creditizio».
I ricorrenti invocano la disposizione di legge che limita la facoltà di proporre opposizione o reclamo all’omologazione del piano del consumatore da parte del creditore che, con il suo comportamento negligente o imprudente, abbia contribuito a cagionare o aggravare lo stato di sovraindebitamento (art. 12 -bis , comma 3 -bis , legge n. 3 del 2012). A tal fine evidenziano che IBL Banca S.p.A., nel rispetto del dovere di «verifica del merito creditizio» che grava sui soggetti che erogano professionalmente il credito (art. 124 -bis d.lgs. n. 385 del 1993, espressamente richiamato dal citato art. 12 -bis , comma 3 -bis ), avrebbe dovuto, e facilmente potuto, informarsi sui debiti già
contratti in particolare da NOME COGNOME e, quindi, astenersi dallo stipulare il contratto di finanziamento da cui origina il suo diritto di credito.
2.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie e non censura la ratio decidendi del decreto impugnato.
Il limite normativo alla facoltà di opposizione e di reclamo invocato dai ricorrenti soffre una rilevante eccezione nel caso in cui il creditore faccia valere «cause di inammissibilità» che «derivino da comportamenti dolosi del debitore».
Il Tribunale ha appunto accertato a carico di NOME COGNOME un comportamento doloso laddove ha affermato che egli «non poteva non essere consapevole della propria situazione finanziaria e ha tuttavia dichiarato il falso, ove ha risposto negativamente alla esplicita domanda se avesse finanziamenti in corso». Non sussiste, pertanto, né un’errata interpretazione della disposizione di legge (del resto chiara nel suo contenuto), né una falsa applicazione della norma al fatto, così come accertato dal giudice del merito.
Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano «violazione del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 2, lett. d -ter , e 12 -bis , comma 1, in relazione all’art. 12 -bis , comma 3 -bis , legge n. 3 del 2012, in quanto il Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto che la compilazione, da parte del sig. NOME COGNOME, di un questionario a crocetta predisposto da IBL Banca S.p.A. costituisse, in sé e per sé, azione fraudolenta ai danni del creditore».
I ricorrenti negano la sussistenza del dolo accertato dal Tribunale di Bergamo, sostenendo che la compilazione di un modul o con questionario all’atto della richiesta di finanziamento non possa bastare per desumere l’intenzione di mentire alla banca sull ‘esistenza di altri debiti pendenti .
3.1. Il motivo è inammissibile.
Infatti, nonostante lo sforzo di inquadrare la censura nei termini di una violazione di norme di diritto, si tratta in realtà di una critica all’accertamento del fatto e, in particolare, del fatto psicologico dell’intenzione del debitore di mentire alla banca sulla pregressa assunzione di debiti non ancora estinti. Il Tribunale ha ritenuto che la spunta sulla dichiarazione di non avere in corso «ulteriori finanziamenti rispetto a quelli risultanti dalla busta paga» implichi e dimostri la volontà di mentire sui debiti che invece esistevano e nella busta paga non erano indicati. I ricorrenti non condividono tale valutazione, prospettando un fraintendimento sul significato dalla domanda e, quindi, della risposta; fraintendimento, secondo loro, tutt’al più colposo, ma, in quanto tale, diverso dal dolo richiesto dalla norma per rendere inammissibile la domanda di omologazione del piano e ammissibile, invece, il reclamo dell’at tuale controricorrente.
Ma in questi termini è del tutto evidente che il dissenso verte solo sull’accertamento del fatto e non sull’interpretazione delle norme di diritto applicabili.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio di
legittimità , liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del