Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30604 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 27761-2022 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, nata a Sant’Elpidio a Mare il DATA_NASCITA, C.F.: CODICE_FISCALE, e COGNOME NOME, entrambi residenti a Monte Urano in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del Foro di Fermo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fermo, INDIRIZZO.
-ricorrenti –
–
–
contro
:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P_IVA.IVA P_IVA), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, con sede legale in Milano, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusto nuovo atto difensivo depositato nel corso di giudizio di primo grado, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME Foro di Torino e dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, sito in Ancona, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
contro
RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Bergamo INDIRIZZO, INDIRIZZO (C.F. e P_IVA
-intimata –
avverso il provvedimento, reso a verbale n.543/2022 dal Tribunale di Fermo in data 12.10.2020, nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 309/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con atto di citazione del 14.02.2019 COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE) (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali in narrativa indicate, – emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso; 1. Nel merito: (i) accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate in atti, UBI RAGIONE_SOCIALE SPA già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e RAGIONE_SOCIALEers S.p.A., in persona del legale rapp.te, sono responsabili, ai sensi degli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod.civ. nonché di ogni altra norma, primaria o secondaria, ritenuta applicabile, RAGIONE_SOCIALE informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010, al 30/6/2011, al 31/12/2011 e al 30/6/2012 e nel Prospetto Informativo e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE è responsabile, altresì, per avere ‘certificato’ dati relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. totalmente inattendibili, così violando le norme degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39; (ii) accertare e dichiarare che, per effetto RAGIONE_SOCIALE condotte contestate al punto (i), gli attori, confidando nella veridicità, correttezza e completezza RAGIONE_SOCIALE informazioni a loro fornite, sono stati indotti ad acquistare azioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbero acquistato (o in subordine, che avrebbero acquistato a condizioni differenti o ancora più in subordine, che non avrebbero conservato) se le informazioni divulgate fossero state veritiere e complete: il tutto come meglio dedotto in atti; (iii) conseguentemente, previo accertamento e declaratoria del fatto che RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te, anche in qualità di successore di RAGIONE_SOCIALE, è legittimata passivamente rispetto alle domande svolte dagli attori -dichiarare Ubi RAGIONE_SOCIALE Spa in persona del legale rapp.te e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te, tenute al risarcimento del danno subito dagli attori e condannarle in solido tra loro o come meglio, al risarcimento del danno subito dagli attori come segue: Quanto al Sig. NOME COGNOME, per le causali in narrativa spiegate, € 180.000,00; Quanto alla Sig.ra NOME COGNOME , per le causali in narrativa spiegate, € 15.000,00; o in quel diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come dovuto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. 2. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, IVA e c.p.a. del presente giudizio .’ 2. Deducevano gli attori: i) che in qualità di consumatori avevano acquistato, mediante una serie di operazioni effettuate nel corso degli anni a partire dal 1998, azioni ordinarie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un totale di: n. 137.383 azioni, pari a € 161.660,70 COGNOME e n. 10.010 azioni, pari a € 10.681,19 COGNOME; ii) che nel corso degli anni, prima che fossero emerse le gravi irregolarità nei bilanci, i preposti dell’istituto di credito, avevano consigliato loro non solo di mantenere i titoli azionari già posseduti, ma anche di incrementare l’investimento azionario senza alcun rischio di perdita; iii) che i soggetti preposti avevano rappresentato falsamente l’esistenza di utili di bilancio (poi rilevatisi fittizi conseguiti dalla banca prima del 2013) ed una solida situazione patrimoniale; iii) che prima di procedere all’investimento avevano a disposizione i bilanci della RAGIONE_SOCIALE, tutti certificati dalla società di revisione RAGIONE_SOCIALE, che avevano evidenziato una situazione patrimoniale ed economica molto positiva e con elevati utili di esercizio che aveva indotto gli azionisti a mantenere le azioni già possedute; iv) che, allorché in data 24 ottobre 2011 era stato deliberato l’aumento di capitale sociale della banca , gli stessi si
erano indotti ad aderire a tale aumento di capitale in virtù della situazione rappresentata nel prospetto informativo previsto dall’art. 94 e seg. del Tuf, formulato anche sulla base dei bilanci certificati dalla RAGIONE_SOCIALE; v) che solo successivamente, ovvero pochi mesi dopo l’aumento di capitale, in seguito all’insediamento del nuovo c .d.a. (che aveva proceduto alla reale e corretta applicazione dei principi di valutazione del bilancio e dei crediti), era emersa la grave situazione, che ‘al 31.12.2012, in se de di approvazione del bilancio, la banca aveva proceduto ad un’attività di severa riclassificazione dei crediti in essere che ha portato ad un rilevante passaggio da crediti in bonis a crediti deteriorati, portando così ad una chiusura in perdita per milioni di euro’, come da comunicato stampa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14/03/2013; vi) che dalle verifiche effettuate era emerso che ‘molti dei crediti della RAGIONE_SOCIALE erano da considerarsi ‘deteriorati’, e quindi, irrecuperabili, già da diversi anni, anche se gli stessi er ano stati inseriti in bilancio come crediti ‘in bonis’ e dunque, per essi la banca aveva omesso di operare le rettifiche di valore necessarie’; vii) che responsabili di tale stato di fatto erano da individuarsi nei convenuti, ovvero RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria ex lege della totalità dei rapporti giuridici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comprese, dunque, le obbligazioni di natura risarcitoria nei confronti di clienti azionisti in virtù del D.Lgs n. 180/2015 con cui era stata stabilita la cessione dei beni e rapporti giuridici ad un ente ponte, RAGIONE_SOCIALE, ora Ubi RAGIONE_SOCIALE Spa, avente ad oggetto ‘tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione o parte di essi’ (art. 43) ed alla ‘società RAGIONE_SOCIALE che, pur essendo preposta ex lege a svolgere una ben precisa attività di supervisione e controllo, aveva totalmente eluso di far fronte ai suoi doveri’, certificando ‘come attendibili e veritieri tutti i dati riportati nei bilanci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa, rilasciando giudizi di piena conformità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010′; viii) che nel caso in cui fossero stati correttamente informati, essi investitori, avrebbero provveduto immediatamente a disfarsi dei titoli cedendo le proprie azioni prima che le stesse si deprezzassero fino ad azzerare il proprio valore con conseguente perdita per gli stessi dell’intero patrimonio investito; ix) che con pec del 26.03.2018 gli attori avevano diffidato Ubi RAGIONE_SOCIALE Spa, la PWC Spa, RAGIONE_SOCIALE d’Italia e Consob al risarcimento
del danno quantificato in € 180.000,00 in favore del COGNOME NOME e nella somma di € 15.000,00 (quindicimila euro) in favore della COGNOME NOME; x) che pertanto si vedevano costretti a promuovere il giudizio nei confronti di UBI e di PWC al fine di vedersi risarciti di tutti i danni subiti per effetto dell’integrale perdita del valore RAGIONE_SOCIALE azioni acquistate attesa la responsabilità ai sensi degli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod.civ. per le informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010, al 30/6/2011, al 31/12/2011 e al 30/6/2012 e nel Prospetto Informativo.
3. Si costituiva in giudizio UBI RAGIONE_SOCIALE SPA, con comparsa del 23.04.2019, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande attoree; in via riconvenzionale subordinata rispetto alle conclusioni principali e per il caso in cui il Tribunale avesse accertare qualsivoglia responsabilità di UBI RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannare PWC a manlevare e tenere indenne UBI RAGIONE_SOCIALE da quanto questa dovesse essere condannata a corrispondere a NOME COGNOME e NOME COGNOME all’esito della controversia . Eccepiva, parte convenuta UBI, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione all’asserita responsabilità dell’Ente Ponte per violazione dell’art. 94 TUF; l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese avversarie; eccepiva la responsabilità esclusiva di RAGIONE_SOCIALE ex art. 94, comma 8, TUF formulando così domanda di manleva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE impugnando e contestando gli assunti avversari e eccependo l ‘ incompetenza del Tribunale adito, nonché la prescrizione RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie azionate dagli attori con riferimento all’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE
4.1 Eccepiva parte convenuta PWC, in via preliminare e per quanto qui di interesse, il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Imprese sezioni specializzate in materia d’impresa -istituito con l’art.2 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27), che aveva modificato il d.lgs. 27 giugno 2003, n.168, essendo devolute ai sensi dell’art.3 co.2 lett.a) d.lgs. n.168/2003, come modificato dall’art.2 co.1 lett.d) d.l. n.1/2012, alla cognizione della sezione speciali zzata ‘le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro (…) il
soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati’.
Il Tribunale – con il provvedimento qui impugnato con regolamento di competenza e sopra indicato in epigrafe – ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa.
5.1 Il Tribunale ha rilevato che: a) in relazione alla domanda proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei confronti di UBI RAGIONE_SOCIALE spa, parte attrice aveva dichiarato di rinunciare alla domanda; b) la fusione per incorporazione della UBI RAGIONE_SOCIALE spa in Intesa San Paolo RAGIONE_SOCIALE aveva determinato l’estinzione della incorporata, privata, pertanto, della capacità e legittimazione processuale che, in difetto di un intervento volontario da parte della incorporante e tenuto conto della dichiarazione di rinuncia alla domanda da parte degli attori, conduceva alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiedeva l’adozione di forme particolari, non necessitava di accettazione della controparte ed estingueva l’azione; c) quanto alla eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di imprese, sollevata da parte convenuta RAGIONE_SOCIALE, in esito a giudizio di impugnazione, con regolamento di competenza, dell’ordi nanza del Tribunale di Fermo 18 giugno 2020, con cui era stata accolta l’eccezione di incompetenza formulata da RAGIONE_SOCIALE, per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ed era stata dichiarata in tal senso la propria incompetenza – il Supremo Collegio con sentenza n. 12954 del 2021 aveva affermato, in un caso analogo, che ‘Ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), appartengono alla competenza della sezione specializzata ‘le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro… il s oggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati’ ; d) la Corte di cassazione, nel precedente da ultimo citato, aveva
infatti affermato che ‘non v’è dunque alcun dubbio che la controversia sia devoluta alla cognizione del Tribunale, ratione loci, di Milano, ove ha sede la società, sezione impresa, ratione materiae, trattandosi di ‘ competenza inderogabile, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4 (Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in motivazione) ‘; e) s econdo la Corte la competenza del Tribunale di Fermo, adito anche in tale causa quale foro di residenza dell’azionista, ‘si profilerebbe al più quale for o del consumatore, destinato però a cedere alla competenza della sezione specializzata, ai sensi del citato art. 3, comma 2, lett. a), e comma 3; d) anche nel caso di specie, gli attori azionisti avevano adito il Tribunale di Fermo quale foro del consumatore al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla RAGIONE_SOCIALE per il pregiudizio subito in seguito alle omissioni e negligenze della società che pur essendo preposta ex lege all’attività di supervisione e c ontrollo aveva, dal 2008 in poi, certificato come attendibili e veritieri i dati di cui ai bilanci della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rilasciando giudizi di piena conformità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010, fornendo al pubblico la rappresentazione di una situazione contabile solida e florida, inducendo in tal modo gli azionisti ad effettuare investimenti e mantenere quelli in essere, per giungere poi fino al loro completo azzeramento; e) in virtù dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, su regolamento di competenza, in caso del tutto analogo, andava pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Milanosezione specializzata in materia di impresa.
Avverso il predetto provvedimento indicato in epigrafe e per la statuizione sulla competenza, ricorrono NOME COGNOME e COGNOME NOME, attraverso la deduzione di un unico motivo di censura, cui RAGIONE_SOCIALEha resistito.
Il P.g. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.p.c., in relazione all’art. 33, comma 2, lett. u), 66 bis del d.lgs. 206/2005
(codice del Consumo) ed errata e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 2, del d.lgs. del 27 giugno 2003, n.168, modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 lett. a) e b), con conseguente violazione del principio di inderogabilità del foro del consumatore previsto dall’art. 33 comma 2 lett. u) e 66 bis del Codice del consumo e della sua conseguente prevalenza su ogni altro a tutela del consumatore.
1.1 Osservano i ricorrenti che il giudice di primo grado, nell’emettere l’impugnato provvedimento, si sarebbe unicamente focalizzato sulla pronuncia n. 12954 del 2021 della Suprema Corte, in esito a giudizio di impugnazione, con regolamento di competenza, dell’ordinanza del Tribunale di Fermo 18 giugno 2020, con cui era stata accolta l’eccezione di incompetenza formulata da RAGIONE_SOCIALE, per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ed era stata dichiarata in tal senso l’incompetenza del giudice adito. Si evidenzia che, su tale premessa, il primo giudice aveva ritenuto di poter applicare al caso di specie la previsione sopra richiamata partendo dal presupposto per cui essi attori avevano spiegato domanda risarcitoria ‘nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE attività dei preposti dell’istituto bancario che avevano consigliato al risparmiatore di mantenere i titoli azionari già posseduti e di incrementare l’investimento, del tutto sicuro, avendo tra l’altro il pubblico dei risparmiatori a disposizione i bilanci certificati da RAGIONE_SOCIALE, che evidenziavano una situazione patrimoniale ed economica molto positiva e con elevati utili di esercizio’ .
1.2 L’assunto giuridico su cui poggiava il provvedimento impugnato -osservano i ricorrenti – sarebbe errato in quanto il primo giudice non avrebbe considerato il principio di inderogabilità del foro del consumatore prevista dall’art. 33 comma 2 lett. u) e 66 bis del Codice del consumo enunciato da ultimo dalla Suprema Corte, Sesta Sezione civile, con l’ordinanza del 20 aprile 2022, n. 1254 e i suoi effetti processuali. Ne deriverebbe la conseguente erroneità della decisione quanto all’accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza del giudice adito individuato dagli odierni istanti secondo i criteri del D.Lvo 5/2006, attesa la loro qualità di consumatori.
1.3 La pronuncia del primo giudice sarebbe altresì errata perchè la stessa nella parte motiva si sarebbe totalmente dimenticata che il giudizio era stato istaurato in danno non solo di PWC ma anche di UBI RAGIONE_SOCIALE SPA, oggi Intesa San Paolo: se il primo giudice avesse almeno tenuto conto di questo, di certo non avrebbe individuato i criteri di competenza sulla base di quelli prescritti in ipotesi di giudizio di risarcimento danni promosso nei confronti del revisore quale organo di controllo. Anche in ragione di ciò -precisano i ricorrenti -il Tribunale avrebbe dovuto valutare i criteri di competenza alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Imprese è inscindibilmente connessa all’oggetto della controversia, nel senso che il petitum deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria.
Il ricorso va rigettato alla luce dei principi affermati giurisprudenza di questa Corte, per come richiamati nel provvedimento impugnato, principi ai quali anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa (Cass. n. 12954/2021).
2.1 Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, lettera a), del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2, primo comma, lettera d), del d.l. n. 1 del 2012, appartengono alla competenza della sezione specializzata «le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro … il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati».
Avendo gli attori spiegato da domanda risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per le ragioni indicate in precedenza, non v’è dunque alcun dubbio che la controversia sia devoluta alla cognizione del Tribunale, ratione loci , di Milano, ove ha sede la società, sezione impresa, ratione materiae . Né vi è dubbio che si tratti di competenza inderogabile, ai sensi dell’art. 4 dello stesso d.lgs. n. 168/2003 (Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in motivazione). Detta competenza si estende alla causa connessa, introdotta in forma di cumulo soggettivo dagli attori nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003: mentre è invero estranea alla competenza della sezione specializzata
la lite relativa all’acquisto di azioni, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE norme legali che disciplinano i servizi di investimento (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826). Quanto a detta domanda, d’altronde, la competenza del Tribunale di Fermo si profilerebbe al più quale foro del consumatore, destinato tuttavia a cedere alla competenza della sezione specializzata, ai sensi del secondo comma, lettera a), e terzo comma, del citato articolo 3, dal momento che:
-) la competenza della sezione specializzata, in relazione alla causa introdotta nei confronti della incaricata della revisione legale è inderogabile, ratione materiae , secondo quanto già osservato, mentre la competenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, è esclusiva, ma non inderogabile (sia in forza di specifica trattativa, sia per iniziativa dello stesso consumatore); -) la disciplina della competenza della sezione specializzata è cronologicamente successiva a quella degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, il che importa l’applicazione del principio lex posterior derogat priori ; -) la disciplina della competenza della sezione specializzata contiene una espressa norma, il citato terzo comma, che prevede la sua vis actrattiva per le cause connesse, mentre non c’è una norma dello stesso segno in materia di foro del consumatore (così, Cass. n. 12954/2021, cit. supra). Spese al definitivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, cui rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, 3.10.2023