Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20186 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 12886/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dal l’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
-ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale EMAIL
–RAGIONE_SOCIALE –
avverso l ‘ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento N.
5672/2022 R.G., depositata in data 17.5.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.5.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
con ordinanza del 17.5.2023, il Tribunale di Firenze -nella causa avviata dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE in liq. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) per il pagamento di € 129.616,67, a seguito dello scioglimento ex art. 72quater l.fall. del contratto di leasing immobiliare siglato dalla fallita in bonis in data 29.11.2007 -dichiarò la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Siena, designato dalle parti quale foro esclusivo nell’ambito di detto contratto di leasing ;
o sservò il Tribunale che, ai sensi dell’art. 24 l.fall., non tutte le controversie che vedano coinvolte la procedura concorsuale rientrano nella vis attractiva del tribunale fallimentare, ma solo quelle che derivino direttamente dall’apertura della procedura concorsuale, e che tanto non poteva dirsi nella specie, giacché il credito rivendicato dalla curatela traeva origine da un contratto preesistente alla stessa procedura, sì da costituire un diritto già presente in nuce nel patrimonio della società fallita;
pertanto, stante la previsione dell’art. 22 delle condizioni generali del contratto di leasing , che appunto disponeva il foro convenzionale, per la
trattazione della causa venne individuato, quale giudice territorialmente competente, il Tribunale di Siena;
Considerato che
avverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza la curatela fallimentare, sulla base di un unico motivo, cui resiste con memoria difensiva il MPS;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il AVV_NOTAIO Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
con l’unico motivo la ricorrente si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 72quater della legge fallimentare (r.d. 16.3.1942, n. 267) in combinato disposto con gli artt. 19, 20 e 28 c.p.c.; si sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale fiorentino, l’azione ex art. 72quater l.fall. abbia quale esclusivo presupposto la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto, con il che risulta dimostrato che essa non può essere avviata se non a seguito della declaratoria di fallimento (che, ovviamente, a sua volta implica la nomina di un curatore), con conseguente competenza esclusiva del tribunale fallimentare ex art. 24 cit.;
Ritenuto che
il ricorso sia fondato;
infatti, è pur vero che il credito vantato dalla curatela fallimentare trova fondamento in un contratto preesistente alla procedura concorsuale, ma esso ha quale immediato presupposto l’esercizio del potere di
scioglimento dal rapporto preesistente, attribuito al curatore ex art. 72quater l.fall., e alla relativa quantificazione che da ciò discende, in deroga allo schema legale tipico, come esattamente osservato dal AVV_NOTAIO Generale;
si tratta quindi, in modo inequivoco, di un credito che sorge per effetto dell’apertura del fallimento, cosicché non può che sussistere la competenza esclusiva e inderogabile del tribunale fallimentare, ex art. 24 l.fall., a nulla valendo le considerazioni sollevate dalla stessa RAGIONE_SOCIALE circa la prevalenza del foro convenzionale o degli ordinari criteri legali di determinazione della competenza, che a suo dire radicherebbero comunque la competenza del Tribunale di Siena a decidere la controversia che occupa;
del resto, sul tema in discussione, la giurisprudenza di legittimità è praticamente granitica; è stato infatti condivisibilmente affermato che ‘ Spetta alla competenza del tribunale fallimentare, l’azione restitutoria promossa dal curatore fallimentare, a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto ai sensi dell’art. 72 della legge fall., in ordine alle somme corrisposte dal fallito “in bonis” in esecuzione di un contratto di leasing finanziario, che si prospetti riconducibile alla disciplina dell’art. 1526 cod. civ., trattandosi di azione derivante dal fallimento agli effetti dell’art. 24 della legge fall., senza che, in contrario, assuma rilievo la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti “ex tunc”, abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto “ab origine” e, dunque, debba essere considerato
anteriore al fallimento ‘ (Cass. n. 27304/2013; conf., Cass. n. 15958/2018, ove in particolare si distingue, ai fini dell’individuazione del giudice competente per l’azione restitutoria ex art. 1526 c.c. in ordine ad un contratto di leasing finanziario, a seconda che la sua risoluzione sia intervenuta prima o dopo la dichiarazione di fallimento);
quanto infine alla questione concernente il capo relativo alle spese, liquidate dal Tribunale di Firenze , con l’ordinanza impugnata, in favore del RAGIONE_SOCIALE, è evidente che l’accoglimento del regolamento di competenza ne determina automaticamente il travolgimento, stante l’effetto espansivo interno ex art. 336, primo comma, c.p.c., a prescindere dalla formale impugnazione del capo stesso, come da giurisprudenza richiamata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10636/2007);
contrariamente a quanto rilevato dal MPS in memoria, però, quanto precede è del tutto corrispondente al tenore delle difese spiegate, sul punto, dalla curatela ricorrente, che non ha affatto inteso chiedere a questa Corte di liquidare le spese del giudizio di merito -perlomeno, con riguardo alla fase relativa alla erronea declinatoria della competenza -, ma ha solo invocato detto effetto espansivo interno, quale immediata e diretta conseguenza dell’anelato accoglimento del ricorso ;
ferma la automatica caducazione del suddetto capo, dunque, sulle spese del giudizio di merito non potrà che disporre il giudice erroneamente dichiaratosi incompetente;
le spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 24 l.fall., assegnando per la riassunzione termine di tre mesi, correnti dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.058,5 0 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,