Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4954  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22521/2023 R.G. proposto da :
CIMMINO NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
Contro
COMUNE DI ARIENZO E REGIONE CAMPANIA
-intimati- avverso l’ ORDINANZA  del  TRIBUNALE  REGIONALE  DELLE  ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI n. 899/2023 depositata il 06/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 NOME  COGNOME  ha  convenuto  in  giudizio  la  Regione Campania  e  il  Comune  RAGIONE_SOCIALE  Arienzo,  davanti  al  Tribunale  regionale delle  acque  pubbliche  di  Napoli,  chiedendone  la  condanna  al
R.G. 22521/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
risarcimento dei danni causati al piano terra, al piano seminterrato, al garage e al giardino della propria abitazione, situata nel Comune di Arienzo, nonché ai beni mobili che vi si trovavano, dall’esondazione dell’alveo ‘Trave’, avvenuta il 19 giugno 2014, dopo che era piovuto per circa trenta minuti, all’altezza del tratto coperto del corso d’acqua, a causa dell’ostruzione della griglia posizionata all’inizio del detto tratto, asseritamente dovuta alla presenza di immondizia, sterpaglia e rifiuti vari, nonché del manufatto in cemento realizzato con la finalità di incanalare le acque.
Il Comune si è costituito in giudizio, rilevando il proprio difetto di  legittimazione  passiva  in  favore  della  Regione  Campania  ed eccependo  l’incompetenza  per  materia  del Tribunale  adito,  per essere competente il tribunale ordinario.
Si  è  quindi  costituita  in  giudizio  anche  la  Regione,  ribadendo l’eccezione di incompetenza e sostenendo il difetto di demanialità delle acque reflue.
Con  ordinanza  del  6  ottobre  2023  il  RAGIONE_SOCIALE  ha  dichiarato  la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale ordinario di  Santa  Maria  Capua  Vetere,  condannando  la  parte  attrice  alla rifusione delle spese di lite.
Ha osservato il Tribunale che nel tratto in questione le caratteristiche dell’alveo ‘Trave’ erano quelle di un canale di raccolta delle acque meteoriche nonché delle acque nere provenienti dagli scarichi fognari e che tali acque, entrambe rifluenti nella rete fognaria e destinate allo smaltimento, non rientrerebbero nella nozione di ‘acque pubbliche’, ai sensi dell’art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per difetto del fondamentale requisito dell’attitudine ad usi di pubblico interesse.
Contro l’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE di Napoli propone regolamento di  competenza  NOME  COGNOME  con  atto  affidato  ad  un  solo motivo.
La Regione Campania e il Comune di Arienzo non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria 19 luglio 2024, n. 20026, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Fissata nuovamente la discussione per la camera di consiglio odierna,  il  Procuratore  generale  ha  ribadito  le  proprie  precedenti conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 140, lettera e ),  del  r.d.  11  dicembre  1933,  n.  1775,  sostenendo  che erroneamente  il  RAGIONE_SOCIALE  ha  declinato  la  competenza  in  favore  del tribunale ordinario.
La ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in argomento, osserva di aver dedotto in giudizio, come fonte del  danno  patito,  l’enorme  massa  d’acqua  proveniente  dall’alveo ‘Trave’ che serve per convogliare le acque piovane, ed aggiunge che quest’ultimo era stato oggetto di opere idrauliche di regimentazione delle acque non correttamente mantenute. Consegue  da  tale  prospettazione  che  la  causa  dovrebbe  essere devoluta alla competenza del RAGIONE_SOCIALE di Napoli.
Il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento  nella  recentissima  ordinanza  delle  Sezioni  Unite  di questa  Corte  (29  agosto  2024,  n.  23332),  in  attesa  della  quale questa  Terza  Sezione  ha  disposto  il  rinvio  di  cui  alla  suindicata ordinanza interlocutoria.
Le  Sezioni  Unite  hanno  enunciato  il  seguente  principio  di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato  nel  senso  che  sono  devolute  alla  competenza  del Tribunale  regionale  delle  acque  tutte  le  domande,  comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di  un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In  altri  termini,  quel  che  occorre  per  radicare  la  competenza del tribunale delle  acque  «è  che  il  danno  sia  stato  causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della PRAGIONE_SOCIALE e la fonte del danno».
Viene  dunque  a  cadere,  alla  luce  di  questa  ricostruzione,  il precedente  criterio  distintivo  in  base  al  quale  la  competenza  del tribunale  delle  acque  era  stata  ravvisata  solo  in  presenza  di apprezzamenti  sulle  scelte  della  P.A.  (tale  era  il  criterio  indicato dalle  stesse  Sezioni  Unite  nella  sentenza  20  gennaio  2006,  n. 1066).
Facendo applicazione del principio di cui alla suindicata ordinanza  n.  23332  del  2024,  risulta  evidente  che  la  decisione
declinatoria emessa dal RAGIONE_SOCIALE Napoli ed oggetto del presente regolamento non può essere condivisa. La domanda risarcitoria promossa dalla COGNOME, infatti, è stata prospettata come fondata sul danno derivante dalla cattiva manutenzione delle opere volte ad irreggimentare le acque dell’alveo Trave e, in particolare, dall’ostruzione della griglia posizionata all’inizio del tratto coperto dell’alveo stesso, a causa della presenza di sterpaglia e di rifiuti che avrebbero potuto e dovuto essere eliminati con una più accurata attenzione. Ne consegue che, come correttamente ha rilevato il P.G. nelle sue conclusioni scritte, il fatto che a monte fossero confluite nell’alveo «acque di scolo piovane o provenienti da impianti si pone come antecedente fattuale del fenomeno di esondazione di un’acqua pubblica e non come causa immediatamente determinante il danno lamentato».
Il che viene a significare, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, che il danno è stato comunque astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica o, meglio, dalla sua non adeguata manutenzione, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal Consorzio convenuto. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale  regionale  delle  acque  pubbliche  di  Napoli,  davanti  al quale la causa dovrà proseguire.
In  considerazione  delle  oscillazioni  della  giurisprudenza,  che hanno  reso  opportuna  la  rimessione  della  questione  alle  Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese del presente regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la  competenza del Tribunale regionale delle acque  pubbliche  di  Napoli  e compensa le  spese  del  presente regolamento.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza