Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4954 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22521/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
Contro
COMUNE DI ARIENZO E REGIONE CAMPANIA
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI n. 899/2023 depositata il 06/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la Regione Campania e il Comune di Arienzo, davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, chiedendone la condanna al
R.G. 22521/2023
COGNOME
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
risarcimento dei danni causati al piano terra, al piano seminterrato, al garage e al giardino della propria abitazione, situata nel Comune di Arienzo, nonché ai beni mobili che vi si trovavano, dall’esondazione dell’alveo ‘Trave’, avvenuta il 19 giugno 2014, dopo che era piovuto per circa trenta minuti, all’altezza del tratto coperto del corso d’acqua, a causa dell’ostruzione della griglia posizionata all’inizio del detto tratto, asseritamente dovuta alla presenza di immondizia, sterpaglia e rifiuti vari, nonché del manufatto in cemento realizzato con la finalità di incanalare le acque.
Il Comune si è costituito in giudizio, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Campania ed eccependo l’incompetenza per materia del Tribunale adito, per essere competente il tribunale ordinario.
Si è quindi costituita in giudizio anche la Regione, ribadendo l’eccezione di incompetenza e sostenendo il difetto di demanialità delle acque reflue.
Con ordinanza del 6 ottobre 2023 il TRAP ha dichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, condannando la parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Ha osservato il Tribunale che nel tratto in questione le caratteristiche dell’alveo ‘Trave’ erano quelle di un canale di raccolta delle acque meteoriche nonché delle acque nere provenienti dagli scarichi fognari e che tali acque, entrambe rifluenti nella rete fognaria e destinate allo smaltimento, non rientrerebbero nella nozione di ‘acque pubbliche’, ai sensi dell’art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per difetto del fondamentale requisito dell’attitudine ad usi di pubblico interesse.
Contro l’ordinanza del TRAP di Napoli propone regolamento di competenza NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
La Regione Campania e il Comune di Arienzo non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria 19 luglio 2024, n. 20026, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Fissata nuovamente la discussione per la camera di consiglio odierna, il Procuratore generale ha ribadito le proprie precedenti conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 140, lettera e ), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sostenendo che erroneamente il TRAP ha declinato la competenza in favore del tribunale ordinario.
La ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in argomento, osserva di aver dedotto in giudizio, come fonte del danno patito, l’enorme massa d’acqua proveniente dall’alveo ‘Trave’ che serve per convogliare le acque piovane, ed aggiunge che quest’ultimo era stato oggetto di opere idrauliche di regimentazione delle acque non correttamente mantenute. Consegue da tale prospettazione che la causa dovrebbe essere devoluta alla competenza del TRAP di Napoli.
Il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento nella recentissima ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte (29 agosto 2024, n. 23332), in attesa della quale questa Terza Sezione ha disposto il rinvio di cui alla suindicata ordinanza interlocutoria.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In altri termini, quel che occorre per radicare la competenza del tribunale delle acque «è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della P.A. e la fonte del danno».
Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione, il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del tribunale delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte della P.A. (tale era il criterio indicato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066).
Facendo applicazione del principio di cui alla suindicata ordinanza n. 23332 del 2024, risulta evidente che la decisione
declinatoria emessa dal TRAP di Napoli ed oggetto del presente regolamento non può essere condivisa. La domanda risarcitoria promossa dalla COGNOME, infatti, è stata prospettata come fondata sul danno derivante dalla cattiva manutenzione delle opere volte ad irreggimentare le acque dell’alveo Trave e, in particolare, dall’ostruzione della griglia posizionata all’inizio del tratto coperto dell’alveo stesso, a causa della presenza di sterpaglia e di rifiuti che avrebbero potuto e dovuto essere eliminati con una più accurata attenzione. Ne consegue che, come correttamente ha rilevato il P.G. nelle sue conclusioni scritte, il fatto che a monte fossero confluite nell’alveo «acque di scolo piovane o provenienti da impianti si pone come antecedente fattuale del fenomeno di esondazione di un’acqua pubblica e non come causa immediatamente determinante il danno lamentato».
Il che viene a significare, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, che il danno è stato comunque astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica o, meglio, dalla sua non adeguata manutenzione, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal Consorzio convenuto. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, davanti al quale la causa dovrà proseguire.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza, che hanno reso opportuna la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese del presente regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli e compensa le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza